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Allegato A
Seduta n. 221 del 10/10/2007
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(A.C. 2272-ter - Sezione 6)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento n. 17284 del 13 settembre scorso, ha deciso di avviare un'istruttoria nei confronti dell'Associazione Italiana Editori per possibili intese restrittive della concorrenza nel mercato dell'editoria scolastica;
secondo l'Antitrust, l'assetto del settore - caratterizzato da imprese con quote di mercato stabili nel tempo - potrebbe essere «determinato anche da comportamenti delle imprese volti ad alterare il normale gioco competitivo»;
a seguito di questa denuncia, la Guardia di finanza sta svolgendo un'indagine sull'andamento dei prezzi dei libri scolastici negli ultimi tre anni in otto città italiane;
in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, l'associazione dei consumatori «Altroconsumo» aveva evidenziato un sensibile aumento del prezzo dei libri di testo utilizzati per la scuola secondaria, in alcuni casi superiore al 10 per cento;
gli aumenti dei prezzi di copertina si verificano in maniera sistematica ormai da diversi anni;
sempre più frequentemente nelle scuole vengono adottati libri di testo di nuova edizione che sostanzialmente cambiano solo nell'impaginazione e nel colore della copertina;
da stime effettuate si evince che le famiglie italiane spendono per i soli testi scolastici intorno ai 320 euro e, nel complesso, cifre vicine ai 700 euro;
diverse associazioni studentesche - tra cui Azione studentesca - denunciano da tempo la speculazione degli editori sui prezzi e manifestano contrarietà all'adozione del libro di testo obbligatorio,
impegna il Governo
a promuovere urgenti iniziative dirette a contenere l'aumento del costo dei libri scolastici nonché a favorire la libera scelta degli studenti in merito ai testi sui quali intendono formarsi, ciò al fine di contribuire ad una piena e concreta attuazione del diritto allo studio.
9/2272-ter/1. Catanoso.
La Camera,
premesso che:
in seguito alla forte emigrazione degli anni sessanta, con l'intento di conservare e tramandare le radici culturali e linguistiche italiane, il legislatore è sempre intervenuto con normative connotate da un principio di «assistenza», piuttosto che da una politica culturale e formativa in senso generale;
oggi la realtà sociale e culturale degli italiani all'estero è radicalmente mutata;
il livello culturale e intellettuale degli italiani all'estero oggi non trova risposte adeguate sul piano formativo;
bisognerebbe prendere in considerazione i cambiamenti culturali avvenuti dagli anni sessanta ad oggi;
la diffusione e la promozione della lingua italiana all'estero sono totalmente affidate al Ministero degli affari esteri;
il Ministero della pubblica istruzione interviene solo nella gestione del personale da inviare all'estero,
impegna il Governo:
a ridefinire gli interventi di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, superando la logica «dell'assistenza», ormai inadeguata vista la presenza intellettualmente qualificata dei nostri connazionali;
a rivedere le competenze dei due dicasteri, considerando un maggior intervento del Ministero della pubblica istruzione affinché si modifichi l'offerta formativa, tale da rispondere alle nuove esigenze culturali presenti all'estero.
9/2272-ter/2. Rusconi, Razzi, Giulietti, Froner, Volpini.
La Camera,
impegna il Governo
a verificare ulteriormente se esistano le condizioni per dare avvio immediato alla prima classe dell'I.T.C.G. di Silius, anche con riferimento alle effettive iscrizioni e, nel contempo, a verificare con la regione Sardegna la congruità e l'eventuale ampliamento del sistema di trasporto pubblico, per garantire agli studenti il raggiungimento delle sedi scolastiche ubicate in altri comuni limitrofi.
9/2272-ter/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Cogodi, De Simone, Sanna, Vacca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 4, della legge n. 3 agosto 1998, n. 315, prevede l'utilizzo del personale docente e dei dirigenti scolastici in qualità di coordinatori e supervisori delle attività di tirocinio del corso di laurea in scienze della formazione primaria;
nonostante il decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, attribuisca ai dirigenti scolastici le competenze facenti capo agli organi universitari, queste non vengono svolte dai dirigenti stessi;
l'utilizzo del personale docente e dei dirigenti scolastici in una struttura diversa dalla scuola comporta un grave onere per il bilancio dello Stato, dal momento che i sopramenzionati dirigenti vengono sostituiti con incaricati nelle scuole di titolarità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere la cessazione dell'utilizzo presso le università dei dirigenti e del personale docente delle scuole per contribuire al conseguimento dello scopo della riqualificazione e del risparmio nella pubblica amministrazione.
9/2272-ter/4. Marinello.
La Camera,
premesso che:
in merito alla situazione stipendiale dei dirigenti tecnici (ex ispettori tecnici) si è creata una reale situazione di incertezza e di disparità di trattamento: infatti coloro che sono stati nominati in ruolo come dirigenti tecnici nel periodo dal 1991 al
1994 (vincitori del concorso per ispettori di cui al decreto ministeriale del dicembre 1988) sono stati: penalizzati per il trattamento della retribuzione individuale di anzianità sia nei confronti dei colleghi entrati in ruolo prima del 1991 sia nei confronti di quelli entrati in ruolo ai sensi della legge n. 124 del 1998 che autorizzava l'assunzione di tutti gli idonei del precedente concorso;
per i dirigenti assunti prima del 1991, la legge 3 maggio 1999, n. 124, dispose la ridedeterminazione della retribuzione individuale di anzianità e la corresponsione dell'intera differenza tra la retribuzione di anzianità maturata e quella percepita; per quelli assunti tra il 1991 e il 1994 (in qualità di vincitori del concorso per ispettori di cui al citato decreto ministeriale del dicembre 1988) il calcolo fu effettuato sulla base del 50 per cento ai sensi della precedente normativa che era solo provvisoria (confrontare articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869); per i dirigenti assunti dopo il 1998, il CCNL per il quadriennio 1998-2001 (sottoscritto il 5 aprile 2001) disponeva la corresponsione dell'intera R.I.A. maturata: infatti l'articolo 40, comma 4, così recita: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento»;
nonostante le richieste degli interessati (dirigenti tecnici assunti dal 1991 al 1994 i quali percepiscono il solo 50 per cento della R.I.A.), il Ministero non ha ritenuto di dover applicare anche a questi ultimi l'articolo 40 del CCNL invocando il difetto di una espressa previsione di retroattività della norma, per cui di fatto negli anni si è venuta a creare una reale disparità di trattamento tra dirigenti con pari mansioni, in palese contrasto con quanto espressamente indicato nell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 («Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»), che parla di «funzione perequativa». In effetti le differenze retributive così risultanti determinano due differenti carriere economiche per lo svolgimento di identiche funzioni senza alcuna giustificazione (ciò potrebbe configurarsi come una violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione);
come hanno messo in evidenza i giudici della corte di appello di Torino (confrontare sentenza n. 1515/06, CRON. 6309/06, R.G.I. n. 548/2005), l'articolo 40 del CCNL 1998-2001 stabilisce il diritto alla corresponsione integrale della R.I.A. e l'erogazione della R.I.A. in misura ridotta era prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, ai sensi del quale «al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1o gennaio 1983 compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi e aumenti periodici derivanti dalla progressione relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza»;
l'articolo 6-quater del citato decreto-legge n. 869 del 1982 espressamente definiva il trattamento economico come provvisorio e demandava la determinazione del trattamento economico definitivo al nuovo ordinamento della dirigenza, stabilendo comunque che il predetto trattamento definitivo avrebbe dovuto tenere conto dell'anzianità pregressa e della progressione di carriera. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente stabilisce la garanzia di parità di trattamento contrattuale o comunque la corresponsione di trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
la prospettata inapplicabilità dell'articolo 40 ai dirigenti che si siano visti riconoscere la qualifica prima dell'entrata
in vigore del CCNL viola entrambi i precetti: quello della provvisorietà, poiché la riduzione della R.I.A. diverrebbe definitiva per i dirigenti divenuti tali tra il 1991 e il 1998, e quello della parità di trattamento, poiché creerebbe ingiustificate disparità di trattamento tra i dirigenti in base al dato puramente casuale della data di conseguimento della qualifica dirigenziale (confrontare sentenza della corte di appello di Torino n. 1515/06, CRON. 6309/06; R.G.I. n. 548/2005);
in particolare, la stessa corte di appello di Torino, così come altri tribunali di diverse città italiane, con la citata sentenza, ha ritenuto che la predetta disparità di trattamento tra dipendenti con identica posizione professionale e medesime mansioni, oltre ad essere in contrasto insanabile con il principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è del tutto ingiustificata ed illogica,
impegna il Governo
a estendere a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999.
9/2272-ter/5. (Nuova formulazione) Pedrini.
La Camera,
premesso che nei proposti intendimenti di edilizia scolastica legati ad accordi con il ministro dei beni culturali può paventarsi un interesse alla modifica di destinazione d'uso di edifici scolastici tradizionalmente dedicati a scuola,
impegna il Governo
a rispettare le localizzazioni nei centri storici di istituti con tradizioni culturali radicate nel territorio che con la loro presenza contribuiscono a rendere dinamici luoghi che altrimenti assumerebbero caratteri meramente museali e nel contempo mantengono vivo il collegamento tra diverse generazioni di studenti.
9/2272-ter/6. Frassinetti.