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Allegato B
Seduta n. 221 del 10/10/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
LOMAGLIO e BANDOLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la legge 22 febbraio 2001 n. 36 «sulla protezione dalle esposizioni da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» prevede che lo Stato stabilisca i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione italiana, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
il 29 marzo 2001 il Comitato interministeriale aveva approvato la bozza dello schema del relativo decreto, ove si proponeva di non superare il valore di attenzione di 0,5 microTesla al fine di tener conto dei possibili effetti a lungo termine connessi con l'esposizione in corrispondenza di ambienti abitativi;
ad avviso degli interroganti il Governo Berlusconi nella precedente legislatura ha poco e male attuato la legge quadro e, in particolare, ha emanato un decreto, tuttora in vigore, con valori di attenzione molto alti rispetto alle indicazioni della comunità scientifica internazionale, negando sostanzialmente ogni principio di precauzione;
il programma della coalizione che ha vinto le elezioni nel 2006 prevede la radicale modifica di quel decreto e la piena coerente attuazione della legge quadro del 2001;
recentemente, a Messina, il monitoraggio continuo da parte di strutture pubbliche dell'elettrodotto a 380kv situato in contrada Sorba (Annunziata Alta) ha rilevato un valore medio superiore a 10 microTesla, superiore quindi sia ai valori suggeriti dalle comunità scientifiche per precauzione sanitaria, sia allo stesso valore di attenzione fissato dal decreto ministeriale vigente;
da oltre un decennio cittadini, comitati, rappresentanze istituzionali hanno denunciato i rischi per l'ambiente e per la salute delle persone, rischi che si sono accentuati, sempre ad avviso degli interroganti, a causa dell'inerzia del Ministero dell'ambiente nella passata legislatura -:
come, in che tempi e con quali garanzie per la popolazione residente intenda imporre il risanamento dell'elettrodotto fuori legge e se non ritenga al contempo necessario emanare nuovi decreti in materia di lotta all'inquinamento elettromagnetico.
(5-01582)
Interrogazioni a risposta scritta:
QUARTIANI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 - nell'allegato IX parte seconda - Requisiti tecnici e costruttivi - al punto 2.7 vengono esposti i requisiti tecnici per la costruzione dei camini;
nel sopraccitato punto 2.7 la norma tecnica prescrive che i camini debbano «garantire che siano evitati fenomeni di codensa»;
stante la letterale interpretazione di tale norma, la installazione di impianti termici di potenza superiore a 35kw che prevedano l'utilizzo delle cosiddette caldaie a condensazione, in virtù del fatto che tali dispositivo vedono, tra i principi del loro funzionamento, l'utilizzo dei «fenomeni di condensa» nei camini, a giudizio dell'interrogante verrebbe a violare le disposizioni relative ai Requisiti tecnici costruttivi previsti dalla legge;
la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 347) incentiva e prevede finanziamenti per l'installazione di tali apparecchi indipendentemente dalla tipologia di edificio/impianto e dell'anno di costruzione dell'edificio;
tuttavia la mancanza di una chiara interpretazione della norma relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini, pone gli operatori del mercato della installazione di impianti e gli utenti in una situazione di grave incertezza e di rischio di violazione delle norme -:
quale sia, al fine di fornire certezze nelle possibilità di installazione e utilizzo dei dispositivi cosiddetti «a condensazione», l'autentica interpretazione che il Ministro competente ritiene di poter fornire della norma esposta in premessa.
(4-05178)
BOATO, BONELLI, BALDUCCI, CASSOLA, DE ZULUETA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE e ZANELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la nuova riperimetrazione del Parco Nazionale dello Stelvio nel territorio della Provincia autonoma dl Bolzano ha determinato, in particolare, l'esclusione della zona del fandovalle venostano nella quale, oltre a terreni coltivati e paesi, si trovano anche diversi biotipi e aree, naturalistiche di fama internazionale;
a quanto risulta agli interpellanti la Giunte provinciale di Bolzano ha adempiuto soltanto in parte agli obblighi di tutela delle aree protette escluse del Parco Nazionale dello Stelvio;
la legge provinciale n. 19 del 1993, sulla costituzione del Consorzio per la
gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, all'articolo 19, comma 3, (concernente la nuova riperimetrazione del Parco), prevede quanto segue: «Agli obblighi di tutela derivanti dalla legge statale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, si adempie mediante l'applicazione delle leggi provinciali già in vigore in materia di tutela della natura, caccia e pesca. Ulteriori misure di tutela possono essere definite nei piani paesaggistici che, verranno estesi alle aree escluse dal parco nazionale»;
tali obblighi, secondo gli interpellanti, non sono stati rispettati in modo adeguato dalle delibere della Provincia autonoma di Bolzano, giacché sono state, di fatto, disattese le proposte formulate dalla I Commissione per la tutela dell'ambiente ed il parere dell'IBA (Important Bird Area), determinando, dunque, condizioni critiche e di non sufficiente tutela per aree che sono di notevole interesse ecologico quali:
a) area del delta fluviale dei rio Salda, detto «Prader Sand», sita nel Comune di Prato allo Stelvio, il più vasto delta nella Provincia autonoma di Bolzano, tuttora allo stato naturale e habitat di numerose specie animali e vegetali minacciate dall'estinzione. In tale area di interesse ecologico, che adempie e tutti i criteri di «territorio Natura 2000» e ora ridotta a soli trenta ettari rispetto ai cinquanta originari, trovano il loro habitat ideale oltre centoventi specie di uccelli, tra le quali alcune a rischio di estinzione;
b) l'area delle paludi di «Schgums», sita nel Comune di Lasa, la cui Importanza naturalistica è stata documentata da numerosi studiosi ed esperti in quanto ricca di ontaneti: degli otto ettari originari soltanto due sono stati inclusi nel Piano paesaggistico. Si tratta di aree che non sono solo di proprietà private, ma sono anche patrimonio pubblico, che si intende adibire a zone artigianali, agricole, e ad altre attività;
tali delibere della Provincia autonoma di Bolzano sono state annullate dal TAR di Bolzano per mancanza di motivazione e, dopo tale pronunciamento, la Provincia autonoma di Bolzano non ha provveduto ad una nuova deliberazione per il rispetto degli obblighi sopra citati -:
quale giudizio dia il Governo sui fatti sopra esposti, anche nel quadro più generale di rilancio della politica di tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, a cui il Ministro interpellato si è ripetutamente richiamato in questi mesi nelle sedi parlamentari;
quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda, in particolare, assumere, affinché siano rispettati gli obblighi di tutela, citati in premessa, derivanti dalla legge statale 6 dicembre 1991, n. 394.
(4-05180)
LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel territorio umbro sito tra le città di Bettona e Torgiano (provincia di Perugia) esiste un invaso della capacità di 90 milioni di litri destinato alla raccolta dei reflui zootecnici già funzionante e che ha raggiunto un livello di saturazione di materiale solido del 90 per cento con una ridottissima capacità di stoccaggio;
la Cooperativa di allevatori che gestisce il depuratore al servizio dei propri allevamenti intende realizzare un secondo invaso della capienza di altri 84 milioni di litri;
sulla base della cartografia detto invaso della superficie di 17.000 mq con una capacità di 85.000 mc dovrebbe sorgere a soli 30 (trenta) metri dall'argine del fiume Chiascio con evidente pericolo di inquinamento del medesimo;
detto invaso verrà realizzato a distanza molto ravvicinata dal centro abitato della località «Signoria» del comune di Torgiano;
la suddetta zona è particolarmente importante per la regione Umbria in quanto nota come «strada del vino» e quindi un patrimonio rilevante per le sue potenzialità di sviluppo turistico che per contro, con la realizzazione di un'ulteriore «laguna di liquami», vedrebbe assolutamente azzerate le proprie possibilità di espansione;
si sono verificati fenomeni di inquinamento a causa dello scarico dei liquami nel fiume Chiascio e l'Arpa regionale ha registrato nella propria centralina di rilevamento sul fiume Chiascio - a Ponterosciano - ben 61 allarmi di segnalazione di scarichi inquinanti;
le indagini statistiche svolte dalla ASL nel territorio di Bettona hanno evidenziato una presenza di tumori di molto superiore alla media;
con l'ordinanza n. 46 del 20 settembre 2007 il sindaco di Bettona, invocando un presunto stato di emergenza, ha ordinato, tra l'altro alla ditta soc. coop. CODEP con sede in Bettona, l'allestimento, con immediato inizio dei lavori, di un «invaso di contenimento delle acque reflue derivanti dall'impianto idoneo a consentire lo stoccaggio provvisorio delle stesse, sino all'adeguamento e alla messa a norma dello stesso impianto di trattamento gestito dalla cooperativa e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 180 giorni (articolo 191 decreto legislativo n. 152 del 2006);
con l'ordinanza n. 46 del 20 settembre 2007 il sindaco di Bettona fa riferimento alla lex decreto-legge n. 152 in materia di rifiuti quando invece la soc. CODEP nei controlli fatti da NOE ribadiva il fatto che si trattava di reflui e non di rifiuti;
con l'ordinanza n. 46 del 20 settembre 2007 il sindaco di Bettona ha saltato tutti i passaggi di verifica e garanzia quali USL, Arpa e valutazione di impatto ambientale -:
se - ove l'ordinanza sia stata assunta ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - non intenda svolgere un'approfondita indagine sul caso citato per verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto tali da giustificare la sua emanazione e dunque per valutare se non siano opportuni la sua revoca o il suo annullamento, anche viste le gravi ripercussioni che la realizzazione dell'opera avrebbe dal punto di vista dell'impatto ambientale e per il settore turistico di questa zona dell'Umbria.
(4-05208)