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Allegato A
Seduta n. 224 del 16/10/2007
(A.C. 2161 - Sezione 9)
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata).
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:
a) i provvedimenti di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
b) gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione di quelli relativi al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
2. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».
3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato».
4. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
5. All'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 del presente decreto sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
6. Non è ammessa la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dal comma 5 del presente articolo, ai fini dell'esecuzione dei decreti resi prima della data di entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all'articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato».
8. All'articolo 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole: «l'indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «la sottoscrizione».
9. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al personale di cui al periodo precedente, non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza.
10. All'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre tale termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa».
11. All'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, numero 5), e 248, comma 5».
12. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, le parole: «segreteria sono rese accessibili» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria, nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato, sono resi accessibili»;
b) all'articolo 52, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 9.
(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata).
Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole da: di cui fino alla fine della lettera con le seguenti: adottati dalle autorità amministrative indipendenti.
9. 100. La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
9. 70. Buontempo.
Al comma 5, sostituire le parole da: secondo comma fino a: è aggiunto, in fine, con le seguenti: dopo il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: secondo comma fino a: modificato con le seguenti: terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, come introdotto.
9. 101. La Commissione.
Sopprimere il comma 6.
9. 72. Marone.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Dopo il comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto il seguente:
«18-bis. Per l'attuazione delle deleghe di cui al comma 14, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A questo fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al personale di cui al periodo precedente non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza».
9. 102. La Commissione.
Al comma 11, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle sentenze di condanna definitiva riportate in materia penale.
9. 73. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.