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Allegato A
Seduta n. 224 del 16/10/2007
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(A.C. 2161 - Sezione 15)
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 18.
(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili).
1. All'articolo 74, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 18.
(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili).
Sostituire la rubrica con la seguente: Modifica all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, concernente i contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli di persone invalide.
18. 100. La Commissione.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I soggetti di cui al comma 4, lettera a), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo aver verificato l'effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all'interno all'ente locale azionista».
18. 023. (già 8. 023) Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera a), gli enti locali devono preventivamente assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trasferimento ai soggetti di cui al comma 4, lettera a), del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio.»
18. 031. (già 8. 031) Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:
Capo III - MISURE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA GESTIONALE
Art. 18-bis. - (Trasparenza gestionale nelle amministrazioni pubbliche. Delega al Governo in materia di trasparenza gestionale). 1. Le amministrazioni pubbliche devono adottare tecnologie e metodologie finalizzate alla realizzazione della trasparenza gestionale delle proprie attività e strutture.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione della trasparenza gestionale nelle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 2, il Governo, per tutte le amministrazioni pubbliche, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) progettazione ed attuazione del monitoraggio quantitativo, sistemico e permanente del piano delle attività e dei prodotti istituzionali, del piano delle attività, dei prodotti e del processo estesi alle posizioni di lavoro, del piano dei centri di costo, del piano dei conti e del piano degli indicatori di gestione;
b) individuazione, quantificazione e monitoraggio della produttività del lavoro (rendimento del personale) a partire dalle posizioni di lavoro, dei costi delle attività e dei prodotti istituzionali di cui al piano di cui alla lettera a), dei costi delle attività,
dei prodotti e del processo di cui al piano di cui alla lettera a), della qualità delle attività e dei servizi resi;
c) adozione di un meccanismo di valutazioni delle prestazioni imperniato su piani annuali di produttività cui collegare gli effettivi fabbisogni di personale e i budget interni;
d) disciplina di sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa;
e) sviluppo di un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo;
f) creazione di condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche.
18. 01. Turci, Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Capo III - MISURE PER L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Art. 18-bis. - (Rapporto tra previsioni legislative e norme dei contratti collettivi). - 1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano l'organizzazione, l'accesso anche con riferimento ai titoli di studio e gli istituti pubblicistici di incompatibilità non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge».
18. 03. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Garanzie in materia di pubblico impiego). 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale in situazione di soprannumero, salvo diversa esplicita previsione o ricollocazione entro sei mesi dal verificarsi della situazione di soprannumerarietà, si applicano gli articoli 33, 34 e 34-bis».
18. 072. Giudice.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Utilizzazione di personale di altre amministrazioni). 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. (Principi in materia di organizzazione e razionalizzazione del personale). 1. La costituzione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni, deve essere effettuata previo trasferimento di risorse finanziarie, umane, e strumentali.
2. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
3. Alle amministrazioni coinvolte ed ai soggetti di nuova costituzione di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo, fino all'avvenuto trasferimento del personale».
18. 010. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Capo III - MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE E DI CONTROLLI
Art. 18-bis. - (Utilizzazione di personale di altre amministrazioni). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso di consulenze, collaborazioni e contratti di lavoro temporaneo, assicurando al contempo lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza, pongono su richiesta temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altre amministrazioni, anche di diverso comparto, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa previo consenso del lavoratore».
18. 08. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Somministrazione di personale). 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. (Norma in materia di somministrazione di personale). 1. Al fine di garantire una qualità della prestazione lavorativa adeguata alle effettive esigenze delle pubbliche amministrazioni, le procedure concorsuali per la scelta dell'agenzia per il lavoro autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato, sono aggiudicate ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, attribuendo valore preminente al progetto di formazione del personale somministrato».
18. 012. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità ed efficienza nel settore pubblico). - 1. All'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. Le amministrazioni effettuano annualmente l'analisi dei fabbisogni del personale in relazione ai processi e alle funzioni da svolgere individuando il personale destinatario di interventi di formazione e riconversione. Le amministrazioni individuano altresì il personale, anche di livello dirigenziale, da porre in eccedenza ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dandone informazione alle organizzazioni sindacali. I risparmi derivanti dai processi di cui al presente comma confluiscono per il 50 per cento nei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale.
3. In caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione, privatizzazione o fusione di amministrazioni pubbliche il personale viene ricollocato anche su base volontaria in via prioritaria nelle sedi con particolari vacanze di organico. I contratti collettivi e gli accordi definiscono esclusivamente le risorse e gli incentivi destinati al personale interessato a detti processi.
4. Al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «debbono».
18. 013. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Valutazione del personale e procedure di progressione verticale). - 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le procedure di progressione verticale riservate al personale dipendente
delle amministrazioni, comunque denominate, devono prevedere che nella valutazione finale dei candidati sia riservato un peso adeguato, pari ad almeno il 30 per cento del giudizio finale, al giudizio motivato di idoneità professionale formulato dai dirigenti preposti alla direzione del settore nell'ambito del quale il dipendente ha prestato servizio nel corso degli ultimi cinque anni».
18. 011. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Mobilità dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti da aggiornare ogni tre mesi in esubero suddivise per competenze (tecniche, amministrative, eccetera).
2. Gli enti locali territoriali che intendessero ricorrere all'acquisizione di servizi o consulenze esterne, giustificate dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, devono preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma 1 assumendo nel proprio organico per trasferimento i dipendenti ivi iscritti.
3. I dipendenti dello Stato così chiamati non possono rifiutare la mobilità (entro 100 chilometri dalla loro residenza) pena la perdita del posto di lavoro.
4. Nel caso in cui la procedura di mobilità così instaurata dovesse comportare il trasferimento del dipendente ad una distanza superiore a 100 Km, è al medesimo riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di trasloco.
18. 033. Borghesi, Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Pedica.
All'articolo aggiuntivo 18. 070, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 18. 070. 100. La Commissione.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis (Conferenze annuali). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a promuovere con cadenza annuale, in coordinamentoanche con la Commissione di cui all'articolo 10-bis, della presente legge, un con fronto pubblico sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con partecipazione di associa zioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione.
2. I dati e gli interventi delle conferenze di cui al comma 1, sono pubblicati e sono disponibili perennemente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 10-bis, della presente legge.
18. 070. Turci, Angelo Piazza, Boato.