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Allegato A
Seduta n. 229 del 23/10/2007
...
(A.C. 553 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato, anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione,».
01. 063. Biancofiore.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «, anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione,».
01. 070. Biancofiore.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «, anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle regioni a statuto speciale,».
01. 064. Biancofiore
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato nemmeno se previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme d'attuazione».
01. 062. Benedetti Valentini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. Dopo l'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente: «Art. 49-bis. - I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».
*01. 061. Benedetti Valentini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. Dopo l'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente: «Art. 49-bis. - I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».
*01. 0100. Capezzone.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: federale;
all'articolo 6, comma 2, sopprimere la parole: federale;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sopprimere la parola: federale;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica;
secondo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo comma:
primo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo periodo, sopprimere la parola: federale;
sopprimere l'articolo 16;
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: federale.
*1. 100. Franco Russo, Mascia, Frias.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: federale;
all'articolo 6, comma 2, sopprimere la parole: federale;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sopprimere la parola: federale;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica;
secondo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo comma:
primo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo periodo, sopprimere la parola: federale;
sopprimere l'articolo 16
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: federale.
*1. 101. Cirino Pomicino, Catone, Del Bue, Barani, Nardi, Francesco De Luca.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: federale;
all'articolo 6, comma 2, sopprimere la parole: federale;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sopprimere la parola: federale;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro,individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica;
secondo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo comma:
primo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo periodo, sopprimere la parola: federale;
sopprimere l'articolo 16;
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: federale.
*1. 108. Benedetti Valentini.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: federale;
all'articolo 6, comma 2, sopprimere la parole: federale;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sopprimere la parola: federale;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica;
secondo periodo, sopprimere la parola: federale
terzo comma:
primo periodo, sopprimere la parola: federale;
terzo periodo, sopprimere la parola: federale;
sopprimere l'articolo 16;
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: federale.
*1. 114. Capezzone.
Sostituirlo con il seguente: Art. 1. - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 3. Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati.».
1. 112. Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati;
ovunque ricorrano, sostituire le parole: i senatori con le seguenti: i membri dell'Assemblea dei delegati;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: I Senatori con le seguenti: I membri dell'Assemblea dei delegati;
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea dei delegati, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione all'Assemblea dei delegati;
secondo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Assemblea dei delegati;
terzo comma:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati;
terzo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Assemblea dei delegati;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati;
all'articolo 21:
comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea dei delegati;
secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri dell'Assemblea dei delegati;
terzo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri dell'Assemblea dei delegati;
comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri dell'Assemblea dei delegati.
1. 111. Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
ovunque ricorrano, sostituire le parole: i senatori con le seguenti: i membri dell'Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: I Senatori con le seguenti: I membri della Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sostituire le parole: Senato federale della Repubblicacon le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione alla Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
secondo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
terzo comma:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
terzo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 21:
comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
terzo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali;
comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Assemblea delle Regioni e delle Autonomie locali.
1. 109. Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera delle Regioni e delle Autonomie locali.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera delle regioni e delle Autonomie locali;
ovunque ricorrano, sostituire le parole: i senatori con le seguenti: i membri della Camera delle Regioni e delle autonomie locali;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: I Senatori con le seguenti: I membri della Camera delle regioni e delle autonomie locali;
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sostituire le parole: Senato federale della Repubblicacon le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera delle regioni e delle autonomie locali, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione alla Camera delle regioni e delle autonomie locali;
secondo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
terzo comma:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
terzo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
all'articolo 21:
comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera delle regioni e delle autonomie locali;
secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Camera delle regioni e delle autonomie locali;
terzo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Camera delle regioni e delle autonomie locali;
comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Camera delle regioni e delle autonomie locali.
1. 110. Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale;
ovunque ricorrano, sostituire le parole: i senatori con le seguenti: i membri della Camera federale;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: I Senatori con le seguenti: I membri della Camera federale;
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera federale,d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione alla Camera federale;
secondo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Camera federale;
terzo comma:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale;
terzo periodo, sostituire le parole: Senato federale con le seguenti: Camera federale;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale;
all'articolo 21:
comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera federale;
secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Camera federale;
terzo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Camera federale;
comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senatori con le seguenti: membri della Camera federale.
1. 103. Ronconi.
Al comma 1, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 7, comma 1, capoverso:
primo comma, alinea, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
secondo comma:
primo periodo, sostituire le parole da: del Senato federale della Repubblica fino a: al Senato federale della Repubblica con le seguenti: del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali;
secondo periodo, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
terzo comma:
primo periodo, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
terzo periodo, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 16, comma 1, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle Regioni e delle Autonomie locali;
1. 62. Buemi, Dato, Angelo Piazza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 55 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dalla Camera dei deputati tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio»;
sostituire l'articolo 20, con il seguente:
Art. 20. - 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 135 - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
Il Presidente rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
1. 116. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati».
Conseguentemente:
all'articolo 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. All'articolo 63 della Costituzione il secondo comma è abrogato.
4. All'articolo 64 della Costituzione il secondo ed il terzo comma sono abrogati.
1. 115. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.