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Allegato B
Seduta n. 23 dell'11/7/2006
TESTO AGGIORNATO AL 18 LUGLIO 2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'incremento dei canoni demaniali marittimi originariamente previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, è stato più volte posticipato, da ultimo con il decreto-legge n. 206 del 2006, all'esame delle Camere; la norma prevede che esso scatti il 31 ottobre 2006;
la Corte costituzionale ha chiarito che lo Stato è proprietario del demanio marittimo e quindi può stabilire i relativi canoni; le Regioni non possono incidere sulle entrate dello Stato ma partecipano al meccanismo di determinazione, con la classificazione delle aree secondo la loro valenza turistica; un confronto serio con il Governo, che superi l'ipotesi di un aumento collettivo e uguale per tutti, ma consenta la graduazione dei canoni è quanto richiedono i sindacati degli operatori balneari -:
quali iniziative siano state prese per avviare il confronto con le regioni ed i sindacati di categoria;
se il Governo ritenga di essere in grado di risolvere la questione entro la data di scadenza prevista, oggettivamente troppo ravvicinata, anche in considerazione dell'imminente periodo feriale;
quale sia l'attuale operatività della commissione interministeriale avviata a palazzo Chigi sulla medesima questione.
(5-00072)
TURCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
all'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria per il 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, si prevede l'innalzamento delle aliquote nominali di imposta sul trattamento di fine rapporto dal 18 per cento al 23 per cento, con un aggravio d'imposta sul trattamento di fine rapporto;
il primo modulo della riforma fiscale, in base a quanto stabilito dalla predetta disposizione normativa, ha omesso di predisporre la clausola di salvaguardia per mezzo della quale il nuovo meccanismo di tassazione sarebbe risultato per tutti i contribuenti più favorevole o al massimo uguale al precedente e mai peggiore;
l'errore materiale contenuto nell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, è fonte di una vera e propria «batosta» fiscale per tutti i contribuenti che precedentemente rientravano nel primo scaglione di reddito, verso i quali ora si applica un'aliquota maggiorata di 5 punti rispetto a quelli in vigore nel 2002 e nel complesso per tutti coloro che, secondo i calcoli del ministero dell'economia e delle finanze, percepiscono un reddito annuale di riferimento non superiore a 31.855 euro, mentre al contrario per coloro che sono al di sopra di tale soglia il cambio di regime risulta particolarmente favorevole;
in relazione a ciò è stato calcolato un aggravio di imposta a carico dei contribuenti con reddito medio-basso che ammonta a circa 1.500 milioni di euro nell'arco temporale di quattro anni, dal 2003 fino al 2006 e nel solo 2003 l'aggravio d'imposta accertato è stato superiore a 520 milioni di euro, mentre per l'anno in corso 2006 l'aggravio previsto è di circa 170 milioni di euro -:
se e come, alla luce della riforma del primo modulo fiscale «Tremonti» che ha colpito così duramente la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto e, dopo i vari tentativi compiuti nella precedente legislatura in merito, il ministro intenda affrontare la questione e in particolare intraprendendo le necessarie ed opportune iniziative legislative atte ad introdurre, in linea con quanto disposto dalla riforma del sistema fiscale, una clausola di salvaguardia ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al momento dell'erogazione del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, che agisca a favore di tutti coloro che nel previgente sistema di tassazione usufruivano di un trattamento fiscale più favorevole, per porre rimedio alla sperequazione tra contribuenti che danneggia quelli che producono redditi medio-bassi.
(5-00073)
FILIPPI e FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, contiene all'articolo 36 nuove disposizioni per il calcolo della base imponibile ai fini IRES (imposta sul reddito delle società);
nell'articolo citato il comma 34, contenendo una deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente,dispone che, nella determinazione dell'accordo dovuto ai fini Ires per il periodo di imposta in corso, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del medesimo decreto-legge e che gli eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero all'unica rata di acconto;
la suesposta disposizione ha creato incertezza nei contribuenti interessati, in quanto anche da commenti di professionisti pubblicati su Italia Oggi di giovedì 6 luglio, si presuppone che i nuovi conteggi debbano essere effettuati in base alle disposizioni contenute nel solo articolo 36 e non in base alle altre disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto;
in caso di un soggetto Ires che proroga il pagamento della prima rata di acconto al 20 luglio 2006 resta il dubbio se il medesimo debba provvedere al ricalcolo della prima rata, ovvero possa attendere il 30 novembre per versare il conguaglio derivante dall'applicazione delle norme del decreto-legge -:
se non ritenga di adottare uno strumento interpretativo che chiarisca il disposto del comma 34 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006.
(5-00074)