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Allegato A
Seduta n. 230 del 24/10/2007
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(Sezione 2 - Attività di monitoraggio sul ricorso da parte degli enti locali agli strumenti finanziari derivati)
LA RUSSA, LEO, MENIA, LAMORTE, CONTENTO, CONSOLO, GERMONTANI, PROIETTI COSIMI, BELLOTTI, FILIPPONIO TATARELLA, DE CORATO, ARMANI, FRASSINETTI, ALBERTO GIORGETTI, MANCUSO, MOFFA, ANTONIO PEPE, PEDRIZZI, PERINA, PORCU e SAGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
moltissimi enti locali hanno sottoscritto i cosiddetti «derivati», vale a dire strumenti finanziari aventi la precipua finalità di garantire dal «caro tassi»;
il ricorso a tali operazioni sta determinando il sorgere, in capo ai sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari, di debiti di ingente ammontare;
la particolare gravità della situazione è stata più volte evidenziata sia dalla stampa specializzata (si veda Il Sole 24 ore del 16 ottobre 2007), che da accurate indagini proposte dal servizio pubblico radiotelevisivo (si veda la trasmissione di Rai 3 Report, di domenica 14 ottobre 2007);
la procura della Repubblica di Milano, a quanto è dato sapere, ha aperto un'indagine con riferimento alla problematica oggetto della presente interrogazione a risposta immediata;
il Governo ha emanato, di recente, una circolare esplicativa (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2007), con la quale si stabilisce la non applicabilità delle cosiddette «delegazioni di pagamento» di comuni, province e regioni per gli strumenti derivati, senza tuttavia affrontare in maniera «definitiva» la rilevante questione del rischio assunto dagli enti locali che utilizzano gli strumenti finanziari in questione;
come anticipato da autorevole stampa specializzata (si veda Il Sole 24 ore del 20 ottobre 2007), lo stesso disegno di legge finanziaria per il 2008 dovrebbe imporre, in sede di approvazione di emendamenti modificativi, l'obbligo di una vera e propria valutazione ex ante, a seguito della quale il competente dipartimento del ministero dell'economia e delle finanze «attesterà» la bontà dello strumento finanziario proposto ai comuni;
tuttavia, non è chiaro se con le nuove disposizioni da introdurre in finanziaria si prevederà un divieto assoluto di sottoscrizione degli strumenti finanziari, laddove gli stessi presentino elevati e significativi profili di rischio;
tale divieto assoluto troverebbe la sua giustificazione nelle conseguenze che si determinerebbero, a seguito dell'incremento del debito, sul cosiddetto «patto di stabilità» cui sono tenuti gli enti locali;
in effetti, gli strumenti finanziari derivati, pur se contabilizzati «fuori bilancio», qualora risultino eccessivamente rischiosi, aumenteranno, nel medio-lungo periodo, il debito, incidendo negativamente sul patto di stabilità;
un'operazione di monitoraggio da parte del ministero dell'economia e delle finanze sul ricorso agli strumenti finanziari derivati, da parte degli enti locali, dovrebbe essere possibile, dato che, per effetto della legge finanziaria per il 2002 - si veda l'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle operazioni in derivati. Peraltro, la legge finanziaria per il 2007 - si veda l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ha «rafforzato» i predetti obblighi di comunicazione -:
se il Governo abbia effettuato un'attenta opera di monitoraggio delle operazioni poste in essere dagli enti locali, dal
momento che gli interventi messi in campo paiono limitarsi a fissare maggiori regole, senza prevedere espressi divieti di sottoscrizione dei derivati in presenza di rischi eccessivi, e se il Governo intenda chiarire quale sia l'ammontare complessivo dei rischi latenti cui gli stessi enti locali sono sottoposti. (3-01365)
(23 ottobre 2007)