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Allegato B
Seduta n. 230 del 24/10/2007
TESTO AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
con atto n. 2-00332, presentato dall'interpellante, in data 30 gennaio 2007, è stata rappresentata la situazione dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali;
come è noto, la legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce, in primo luogo, all'articolo 8, che il «personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato», ed, inoltre, che lo stesso personale, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, alla data di entrata in vigore della presente legge», è «trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili» e garantisce al personale trasferito il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;
successivamente, i Provveditori agli studi hanno adottato i vari decreti, con i quali si è disposto il passaggio nei ruoli dello Stato di detto personale. Conseguentemente i lavoratori sono stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato con le qualifiche corrispondenti, e mantenuti in servizio presso la medesima scuola. La stessa amministrazione statale ha, però, riconosciuto ai lavoratori in questione un'anzianità di gran lunga inferiore, sulla base del «maturato economico»;
la Corte di cassazione, a sua volta, ha ribadito, in più sentenze, il diritto del personale ATA - ex enti locali al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
con la sentenza della Corte costituzionale, n. 234 del 2007, emessa il 18 giugno 2007, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata da moltissimi tribunali, dalle Corti d'Appello e dai Sindacati, del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006;
la sentenza sopra citata riconosce, inoltre, alla pubblica amministrazione il potere legislativo di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, nonostante il potere giurisdizionale si sia definitivamente espresso sul riconoscimento agli ATA ed agli ITP dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, mettendo, in tal modo, la parola «fine» al contenzioso a livello giurisdizionale, e cancellando, in un solo colpo, le sentenze dei Tribunali, delle Corti d'Appello e di tutte le sezioni della suprema Corte di Cassazione, che si sono espresse in favore del personale ATA -:
quali iniziative e misure, anche urgenti, il Ministro interpellato intenda adottare, alla luce della sentenza di cui sopra, affinché sia ripristinato il diritto dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali, riconoscendo l'intera anzianità giuridica ed economica, maturata presso l'ente di provenienza, ponendo, in tal modo, fine ad uno stato palese di ingiustizia sociale;
quali iniziative intenda assumere al fine di abrogare il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.
(2-00801)«Satta».
Interrogazioni a risposta scritta:
JANNONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel giugno 2007 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, ha deciso di non riconoscere il titolo di giornalista pubblicista agli insegnanti in attesa di una cattedra;
nonostante un decreto ministeriale indichi come i titoli professionali debbano essere valutati ai fini della compilazione delle liste dei docenti, questo non era avvenuto, portando ad un contenzioso fra un insegnante e l'Ufficio;
il titolo professionale di giornalista pubblicista è un titolo legalmente riconosciuto che, ovviamente, non può non essere preso in considerazione dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione -:
quali iniziative il Ministro intenda assumere per evitare il rischio di apertura
di contenziosi economici per i ricorsi da parte degli insegnanti penalizzati nelle graduatorie;
quali provvedimenti intenda intraprendere a tutela dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti che, nel caso specifico, potrebbe ritenersi leso nella sua funzione.
(4-05350)
CARDANO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
dal 1o settembre 2000 gli allora Responsabili Amministrativi delle scuole sono stati inquadrati nei ruoli dei D.S.G.A., secondo la nuova veste che le istituzioni scolastiche assumevano nell'ambito di una generale riforma fondata sull'autonomia delle stesse. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto scuola sul biennio economico 2000/01 ha assimilato con l'articolo 8 comma 1, il nuovo trattamento tabellare a quello dei Direttori Amministrativi delle Accademie e dei Conservatori, ai quali venivano uniformati i Responsabili Amministrativi. Il comma 2 dello stesso articolo ha anche riconosciuto una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento del passaggio alla nuova qualifica e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza;
il differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali dei due profili e l'anzianità di ciascun dipendente determinavano così la nuova retribuzione che, per espressa previsione del comma successivo, veniva utilizzata con il criterio della temporizzazione per la collocazione di ciascun dipendente all'interno delle varie fasce di retribuzione;
la maggior parte dei D.S.G.A. (sicuramente tutti quelli che avevano un'anzianità di servizio dalla fascia 9-15 anni in su) si è ritrovata nel nuovo profilo in una fascia retributiva inferiore rispetto a quella di provenienza, con un'anzianità di servizio conseguentemente ridotta;
per tale ragione sono in atto parecchi ricorsi al giudice per il riconoscimento pieno nel nuovo profilo di tutta l'anzianità precedente;
il conflitto sulle modalità di riconoscimento dell'anzianità ai fini economici dei D.S.G.A. è riesploso in seguito alla nota del Ministero della pubblica istruzione del 19 marzo 2007 protocollo n. 5491. Con tale nota il Ministero opera una precisa distinzione fra coloro che hanno acquisito il profilo di D.S.G.A. prima dell'entrata in vigore del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e il personale immesso in ruolo e inquadrato dopo tale data e fonda tale distinzione sull'articolo 142 dello stesso contratto;
con tale articolo è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 2004 e non abrogate, sono divenute inapplicabili nel comparto scuola a far data dalla sottoscrizione dello stesso contratto, a eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale. Dunque sono state sancite, con la nota del 19 marzo 2007, due casistiche basate semplicemente sulla data di acquisizione del profilo, a seconda che questa si riferisca a prima o dopo il CCNL 2003;
infatti, mentre l'articolo 142 del CCNL 24 luglio 2003 (normativa vigente e disapplicazioni) ha richiamato la disciplina sul riconoscimento «pieno» dell'anzianità di servizio come prevista dall'articolo 66 del C.C.N.L.-Scuola 1995, ha omesso, invece, di richiamare il decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 nella parte che prevede la «temporizzazione», che per ciò stesso è divenuta inapplicabile. Agli assunti dopo il 2003, pertanto, spetta un trattamento più favorevole con riconoscimento dell'intera anzianità;
il problema è stato illustrato alla sottoscritta interpellante da un gruppo di Direttori dei servizi generali e amministrativi di Novara e provincia, tutti ricorrenti contro
la suddetta situazione giuridica ed economica, penalizzante nei loro confronti -:
se non ritenga che, a seguito della situazione sopra illustrata, si configuri una condizione discriminatoria tra Direttori amministrativi che svolgono lo stesso lavoro, in contrasto con l'articolo 45 del testo unico n. 165 del 2001, che garantisce lo stesso trattamento economico ai lavoratori che svolgono le medesime funzioni;
se non ritenga di intervenire in merito per ripristinare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso una corretta ed equa interpretazione contrattuale.
(4-05363)
BERTOLINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
è stato riscontrato che, in alcune scuole medie del nord Italia, ai ragazzi sono stati fatti adottare libri di testo di storia e di geografia che trattano quasi esclusivamente di cultura arabo-musulmana e tralasciano quella cristiano-cattolica;
uno di questi testi, intitolato Scambi tra civiltà, di Vittoria Calvani, dedica ben 37 pagine alla cultura araba e solo 23 all'Impero Romano, senza nessun altro capitolo dedicato a Gesù Cristo o al cristianesimo;
esiste un altro testo, L'iper libro del mondo di Giulio Mezzetti, nel quale alla popolazione islamica e a Maometto sono dedicate tre sezioni nelle quali il profeta viene celebrato con toni di lode e di ammirazione e descritto come un vero eroe universale; al contempo non ci sono tracce dì storia dei paesi cattolici e cristiani;
anche in alcuni libri, utilizzati per i compiti delle vacanze dei ragazzi, ci sono interi capitoli che tessono le lodi di Maometto e delle popolazioni musulmane e non si occupano minimamente di Gesù Cristo e di civiltà cristiana;
nelle scuole italiane, a giudizio dell'interrogante è indubbiamente più opportuno incentivare lo studio della cultura cristiana e cattolica rispetto a quella mussulmana, per continuare a mantenere saldo il contatto dei giovani con le proprie radici;
i toni di ammirazione e di lode verso il Profeta Maometto e quelli di distacco e velato disprezzo nei confronti del Messia, espressi in questi libri, possono influenzare, in maniera subdola, le giovani menti dei ragazzi e portarli ad un sempre maggior allontanamento dalle proprie tradizioni e dalla propria identità;
casi di questi genere sono sintomo di un relativismo culturale sempre crescente, causato da un progressivo e pericoloso aumento del clima di disinteresse verso la cultura tradizionale italiana da parte degli organi di governo che se ne dovrebbero invece interessare;
a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole scuole nella loro autonomia con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche;
va comunque rammentato che l'articolo 7 della legge n. 53 del 2003 dispone, fra l'altro, che mediante uno o più regolamenti governativi si provveda alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline -:
se sia a conoscenza della vicenda segnalata in premessa e, in particolare, in quante e quali scuole risultino adottati i suddetti libri di testo;
se - ferma restando l'autonomia scolastica - non intenda assumere iniziative volte a introdurre criteri, anche in sede di definizione delle indicazioni nazionali circa i programmi scolastici (anche ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59), perché siano salvaguardate le basi storiche e identitarie della nostra cultura, in particolare incentivando lo studio della cultura cristiana e cattolica.
(4-05392)
GALLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la presente interrogazione riveste carattere d'urgenza, considerato il fatto che i testi scolastici in oggetto risultano già in uso negli istituti scolastici;
in data 19 ottobre 2007 il quotidiano on line FattiSentire.net diffondeva un articolo pubblicato sul quotidiano Libero il 2 ottobre 2007 a firma Renato Farina, nel quale si denunciava il preoccupante contenuto di alcuni libri di testo in uso nella scuola dell'obbligo adottati da una Scuola media della Provincia di Lecco;
riguardo il libro di testo di Storia, «Scambi di civiltà», autrice Vittoria Calvani, edizioni Mondadori, prima media, volume uno, la trattazione dell'Impero Romano si svolge da pagina 62 fino a pagina 85, per un totale di 23 pagine, mentre la parte riservata all'impero islamico e alla «civiltà araba» si svolge da pagina 160 a pagina 197, per un totale di 37 pagine; al di là della quantità di spazio riservato ad un evento storico che ad avviso dell'interrogante riveste sicuramente una scarsa importanza nell'evoluzione della storia e della cultura italiane, è nei contenuti dei capitoli dedicati all'Islam che si ravvisano inesattezze storiche e discriminazioni nei confronti della religione cristiana: unico cenno al cristianesimo si trova nel capitolo dal titolo «Il Corano su Gesù e il Jihad»;
riguardo al cattolicesimo, fatto storico inoppugnabile che ha interessato l'intera Europa, non vi è cenno se non tramite l'indicazione per cui per sapere qualcosa sul cristianesimo bisogna accedere a internet «se interessa» ed «extra-testo»;
anche nei contenuti i capitoli dedicati all'Islam appaiono fuorvianti e in contrasto con la storiografia universalmente accettata e provata documentalmente, infatti si tacciono le stragi subite da ebrei e cristiani per mano dell'Islam, e si cancellano interi secoli in cui l'Europa ha subito la sanguinosa e spietata conquista islamica giunta alle porte di Vienna e dopo avere messo a ferro e fuoco tutte le coste italiane, con le conseguenti schiavitù e massacri, con frasi quali «Quale fu il segreto della prodigiosa espansione islamica? Umanità nella conquista» o «I non credenti dovevano solo pagare una tassa»;
riguardo al testo di geografia «L'iper libro del mondo» autore Giulio Mezzetti, edizioni Nuova Italia, mentre nei volumi dedicati all'Italia e all'Europa il cristianesimo è ignorato, in quello dedicato ai «Popoli della terra» cioè al resto del mondo, si trovano sezioni che trattano particolarmente l'islam e il buddismo, con tre capitoli dedicati al solo Maometto;
riguardo ai testi che trattano i compiti delle vacanze, il testo «Melazzurra» - titolo fortemente provocatorio essendo la Mela d'Oro e Mela Rossa le ambite prede dell'espansionismo musulmano da esso identificate con Vienna e Roma, quasi che la Mela Azzurra possa rappresentare l'intero occidente - autori Nicola e Nicco, edizioni Petrini, il capitolo «Arabi, crociati e monaci» inizia con il paragrafo «Lode a Maometto»;
il Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe garantire non solo la verità storica e scientifica delle nozioni espresse nei libri di testo, ma anche l'imparzialità delle nozioni stesse, evitando che interi secoli di storia italiana ed europea vengano cancellati o piegati alle interpretazioni religiose degli autori, in linea con quanto espresso nella Costituzione italiana, che all'articolo 19 a tutela la libertà di religione, che consiste nel diritto attribuito a tutti di professare liberamente il proprio credo
religioso, notando che in tale libertà di religione va fatta rientrare, in senso limitativo (in questo senso la sentenza n. 85 del 1963 della Corte Costituzionale) anche quella di non essere costretti a professare una fede religiosa, a farne propaganda, a esercitare alcun culto, o a non subire manipolazioni culturali assimilabili all'esercizio del proselitismo (specie se l'azione di proselitismo viene attuata su minori nell'ambito dell'istruzione obbligatoria), e di non avere imposto il compimento di atti con significato religioso, nonché il subire imposizioni dottrinarie subdolamente mascherate da verità storica;
nella scuola i giovani dovrebbero trovare gli strumenti cognitivi che possano loro permettere la formazione del giudizio individuale, base indiscutibile per l'esercizio della libera scelta, e tali strumenti, quali la nozione storica, devono essere basati su realtà oggettive e documentali e non sulla personale interpretazione di singoli autori che, per convinzioni personali, tacciono interi fatti storici e ne mettono in rilievo altri, falsandoli in meglio, per ottenere fini ideologici estranei all'imparzialità storica;
tali situazioni di discriminazione nei confronti del cristianesimo e della sua collocazione storico-culturale sono segnalati in vari settori della pubblica istruzione, in merito ai contenuti dei libri di testo -:
se non intenda verificare presso l'intera scuola dell'obbligo, mediante apposito monitoraggio circa i contenuti dei libri di testo, l'esistenza e la reale ampiezza di fenomeni di discriminazione profonda e inaccettabile rispetto alla componente storica e culturale del cristianesimo nella formazione della società moderna italiana ed europea, tenuto conto che il cristianesimo, sia inteso quale pensiero filosofico morale che come fede religiosa, rappresenta la larghissima maggioranza dei cittadini italiani;
se non intenda formulare indicazioni circa i programmi di studio volte a scongiurare siffatti casi di discriminazione;
se non intenda adoperarsi affinché - ove tali testi siano sostituiti - i relativi costi non gravino sulle incolpevoli famiglie.
(4-05396)