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Allegato B
Seduta n. 237 del 7/11/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
SERVODIO, ZUCCHI e LEDDI MAIOLA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ha introdotto, tra le disposizioni che riguardano il settore vitivinicolo, nuovi obblighi per i laboratori ufficiali di controllo;
il comma 8 dell'articolo 14 di detta legge (modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296) introduce l'obbligo di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica (rapporto di prova) e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Per quanto riguarda la sostanza rivelatrice da aggiungere ai prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 82 del 2006, con il decreto ministeriale 31 luglio 2006 è stato indicato il cloruro di litio, che al termine delle operazioni di denaturazione è presente nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto;
per ottenere la denominazione di origine la filiera vitivinicola nazionale si è rivolta al Ministero per segnalare le proprie preoccupazioni in merito alla nuova disposizione introdotta con la legge n. 82 del 2006, per la ricerca dei denaturanti nel vino;
è richiesta la determinazione del cloruro di litio e cloruro di sodio sui campioni di vino sottoposti al controllo chimico, fisico e organolettico;
è altresì richiesta la segnalazione ai competenti organi di vigilanza, da parte dei laboratori autorizzati o delle camere di commercio, dei campioni che presentano valori anomali dei due elementi che precludono il successivo passaggio all'esame organolettico, essenziale per ottenere la certificazione della camera di commercio;
la presenza nel vino di tracce di litio, come è noto, può derivare da diversi fattori: assorbimento dal terreno, presenza in prodotti usati nei trattamenti o concimazioni, errori in cantina nell'utilizzo di attrezzature enologiche (tubi di travaso, recipienti, filtri, eccetera) non perfettamente puliti per altri usi;
l'esame richiesto denuncia la sola presenza del denaturante senza discriminare il campione in base al quantitativo, seppur minimo, ritrovato;
i danni derivanti dalla conseguente mancata certificazione e dalla successiva distribuzione del prodotto sono ingenti per i produttori che vedono distrutto il proprio lavoro senza possibilità di difesa giuridica -:
se non intenda:
a) valutare l'adozione di provvedimenti che possano rassicurare, nel rispetto della salute, i produttori nel caso di presenza accidentale di litio dovute a cause non illecite;
b) emanare un provvedimento che consenta alle camere di commercio di prendere in considerazione eventuali campioni positivi per il successivo esame organolettico in quanto parametri non previsti dai disciplinari di produzione, pur rimanendo vigente l'obbligo di segnalazione agli organi di vigilanza.
(5-01724)