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Allegato A
Seduta n. 238 dell'8/11/2007
...
(Sezione 9 - Iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs)
I)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella
Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un'ipotesi di reato di furto di modesta gravità;
il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia, abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;
nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479 del 2001 presso la procura della Repubblica di Forlì;
nel dicembre del 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all'Italia richiesta di estradizione del Gromovs, al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;
con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l'estradizione del cittadino lettone;
incarcerato il Gromovs nella casa circondariale di Forlì, in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un'ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il Resto del Carlino e portata avanti da moltissime persone, che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;
anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro interpellato disponeva, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna, in considerazione della pendenza, presso la procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;
l'interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell'imminente entrata della Lettonia nell'ambito comunitario;
la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava, comunque, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;
in data 8 aprile 2003, il giudice per le indagini preliminari di Forlì disponeva l'archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell'esecutività del decreto di estradizione;
l'Interpol nel maggio 2007 richiedeva al ministero della giustizia l'estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;
in data 18 giugno 2007 il ministero della giustizia richiedeva alla corte d'appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere, al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;
la misura veniva disposta in data 26 giugno 2007, mentre l'arresto è avvenuto in data 9 settembre 2007;
la procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 r.g.n.r.);
il pubblico ministero procedente ha manifestato l'intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del ministero della giustizia, di esercitare l'azione penale nei confronti del Gromovs;
è stato, pertanto, già notificato l'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;
tale nuova circostanza consente al Ministro interpellato di disporre - come già è avvenuto nel 2002 - misura sospensiva della consegna, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale e dell'articolo 19 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957;
sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legge (articoli 157 e seguenti codice penale);
ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea sulla estradizione, «l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta» -:
se non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici:
a) di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale nell'ambito del quale l'interessato ha manifestato l'intenzione di difendersi;
b) ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato, ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducono a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza;
c) ovvero, ancora, di disporre la revoca del medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l'estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana.
(2-00823) «Balducci, Bonelli».
(6 novembre 2007)