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Allegato B
Seduta n. 239 del 9/11/2007
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SALUTE
Interrogazione a risposta orale:
FORMISANO. - Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
«Bindeez», gioco di bricolage delle cosiddette «perline magiche» da poco nominato in Australia «giocattolo dell'anno», si è rivelato altamente pericoloso ed è stato ritirato dal commercio in tutto il Paese, le perline, infatti, contengono sostanze chimiche che se ingerite si trasformano nella «droga da party» detta fantasy, tre bambini sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni negli ultimi 10 giorni;
non solo in Australia, anche in America ci sono bambini ricoverati in gravi condizioni, due bimbi in coma e numerosi altri con gravi problemi fisici a causa di «Acqua dots», l'equivalente americano di «Bindeez» dopo aver ingerito la colla allucinogena contenuta in un giocattolo, l'allarme si è esteso anche in Italia;
è sotto accusa, ancora una volta la colla usata, Ghb (gamma idrossibutirato) che è la stessa che sta alla base delle «date
rape drugs», le pasticche che provocano una momentanea perdita di conoscenza in chi le assume;
negli USA vengono usate per intontire il ragazzo o la ragazza di turno per approfittarne, ora proprio i componenti della «pasticca degli stupri» sono finiti misteriosamente nei giocattoli di fabbricazione cinese;
i responsabili sanitari americani hanno ritirato dal commercio 4,2 milioni di «Acqua dots», nella comunicazione ufficiale del Consumer Safety Commission si legge che «...i bambini che ingoiano queste palline possono diventare comatosi, avere conati di vomito, sviluppare un'improvvisa depressione respiratoria o addirittura attacchi paralizzanti»;
in Italia il Bindeez continua ad essere venduto on line, la «Giochi Preziosi», azienda che commercializza nel nostro paese il prodotto made in Hong Kong, si è impegnata a ritirare immediatamente dal commercio il Bindeez nel caso in cui risultasse sostituita la colla a norma di legge con l'allucinogeno Ghb -:
quali le disposizioni urgenti previste considerata la gravità delle situazioni estese ormai in tutto il mondo e quali le iniziative di immediato impatto sul commercio nazionale ed estero, al fine di evitare il dilagare di giocattoli costruiti con sostanze tossiche e nello specifico del giocattolo su menzionato, che sta causando giovani ed innocenti vittime, e che in altri paesi è già stato ritirato dal commercio.
(3-01414)
Interrogazione a risposta in Commissione:
MONTANI e ALLASIA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'incentivazione alla prescrizione e all'uso di farmaci generici, con principio attivo scaduto, rappresenta una condivisibile strategia di contenimento dei costi farmaceutici a carico del Servizio sanitario nazionale;
attualmente la spesa a carico del SSN riferita a farmaci a base di OMEGA 3 (farmaco indicato nella prevenzione secondaria dell'infarto ed in grado di ridurre il tasso ematico di trigliceridi) risulterebbe di circa 85 milioni di euro annui;
l'immissione in commercio di farmaci generici a base di Omega 3 genererebbe un risparmio per il SSN di circa 25 milioni di euro annui, pari al 30 per cento dell'attuale esborso annuale;
da settembre 2005 risultano giacenti presso l'AIFA quattro richieste di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci generici a base di Omega 3, che alla data odierna non risultano essere state evase -:
quali azioni il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di verificare le ragioni di tale ritardo dell'AIFA nel rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci generici a base di Omega 3, nella consapevolezza che tale inerzia comporta costi ingiustificati per il SSN e comunque non offre ai medici e agli assistiti la possibilità di scegliere tra farmaci equivalenti.
(5-01738)
Interrogazione a risposta scritta:
CECCACCI RUBINO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Ministro della salute ha emanato il 6 ottobre 2006 il decreto attuativo della legge n. 229 del 2005 che disciplina l'erogazione dell'indennizzo aggiuntivo a favore dei cittadini danneggiati da vaccinazione obbligatoria;
l'articolo 1 della legge n. 229/2005 prevede che ai cittadini titolari dell'indennizzo previsto dall'articolo 2 della legge n. 210/1992 venga erogato un indennizzo aggiuntivo a carico del ministero pari a sei volte l'importo predetto, per un importo annuale vitalizio di 45.066,78 euro per la prima categoria d'invalidità;
l'articolo 4 della stessa legge prevede la retrodatazione dello stesso indennizzo fino alla copertura del decennio anteriore pari ad un indennizzo aggiuntivo una tantum di importo di 450.667,8 euro per ogni beneficiario di prima categoria;
tale importo, secondo l'articolo 1 della legge n. 229/2005, «è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa»;
solo nel caso in cui il danneggiato è incapace di intendere e di volere «l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi»;
il Ministro nel decreto attuativo citato in precedenza (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2006) all'articolo 5, comma 2, ha decretato che «in caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti, in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo è interamente corrisposto al soggetto danneggiato»;
l'articolo 1 della legge n. 229 del 2005 non consente l'erogazione dell'intero indennizzo a chi, capace di intendere e di volere, non abbia bisogno di assistenza prevalente e continuativa da parte di congiunti e conviventi;
la norma regolamentare decretata dal Ministro appare palesemente contraria alla legge n. 229 del 2005, tanto che, come risulta dai verbali della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 229, gli stessi componenti della Commissione avevano espresso parere contrario all'emissione della norma predetta, chiedendo di rinviare la legge al Parlamento per l'emissione di una norma interpretativa;
ad avviso dell'interrogante il Ministro, disattendendo il parere vincolante della Commissione, ha emanato una norma palesemente contraria alla legge n. 229/2005, incorrendo nel vizio di eccesso di potere e ledendo le prerogative del Parlamento;
peraltro, norme di legge impongono che i regolamenti ministeriali siano sottoposti al parere preventivo del Consiglio di Stato, che, nello specifico, non risulta né richiesto, né ricevuto, né tantomeno citato nella premessa del decreto in questione;
l'effetto di questa disposizione consiste nel dato di fatto che alcuni cittadini che avrebbero dovuto ricevere, sotto forma di indennizzo annuale vitalizio, la somma di 22.916,46 euro, ne hanno invece ricevuti 45.832,92 euro, estendendo di fatto il beneficio riservato ai cerebrolesi anche alle persone capaci di intendere e di volere, nonché attive nel lavoro;
ad avviso dell'interrogante è stata operata illegittimamente una parificazione ingiustificata tra situazioni che sono assolutamente incomparabili, recando pertanto un notevole e duraturo aggravio alle finanze pubbliche, stante anche il carattere vitalizio dei benefici erogati, contravvenendo al principio di contenimento della spesa pubblica -:
se i Ministri interrogati abbiano concordato un adeguato aumento della copertura finanziaria per garantire il pagamento del doppio indennizzo ai presunti beneficiari;
quanti cittadini abbiano goduto di tale elargizione, che per effetto della norma regolamentare contestata risulta pari al doppio del dovuto;
se non ritengano che tale norma provochi un rilevante aggravio per le casse pubbliche quantificabile (per l'articolo 4 della legge n. 229 del 2005) in 225.000 euro per ciascun beneficiario, oltre l'indebito aumento di ogni annualità futura ex articolo 1 della legge citata;
se possano dire quali siano le ragioni alla base della norma regolamentare contestata articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2006;
se non ritengano opportuno revocare la norma regolamentare contestata;
se non ritenga che la ritenuta violazione dell'articolo 1 della legge n. 229 del 2005 e la mancata espressione del parere del Consiglio di Stato sul regolamento pubblicato costituiscano cause di invalidità del regolamento stesso.
(4-05588)