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Allegato B
Seduta n. 241 del 13/11/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
le cooperative rappresentano in tutto il mondo una forma di impresa collettiva che si fonda sul principio di «una testa, un voto», associa circa un miliardo e mezzo di persone e anche in tutti i grandi Paesi dell'Unione europea sono una realtà importante, sia sotto il profilo economico che sotto quello sociale, come riconosciuto dalla comunicazione della Commissione europea del 23 febbraio 2004 sulla promozione delle società cooperative in Europa, secondo la quale esse «esercitano un'influenza sulla vita quotidiana di oltre 140 milioni di cittadini», contribuendo positivamente all'occupazione, in particolare delle fasce più deboli, alla tutela dei consumatori e alla diffusione di forme di autoimprenditorialità in ceti sociali che ne sarebbero altrimenti esclusi;
la citata comunicazione della Commissione europea auspica, tra l'altro, iniziative degli Stati membri volte a creare condizioni più favorevoli allo sviluppo delle cooperative;
in Italia le cooperative attive nel 2007 sono oltre 70.000 - di cui oltre 40.000 sono quelle aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo - e contribuiscono al prodotto interno lordo per oltre il 7 per cento;
la disciplina civilistica e fiscale della cooperazione è stata riformulata nel corso della XIV legislatura - nell'ambito della più generale riforma del diritto societario (legge n. 366 del 2001 e successivi decreti legislativi di attuazione) - tracciando una netta distinzione tra le cooperative a mutualità prevalente e le altre cooperative e differenziando, altrettanto nettamente, il regime fiscale delle due tipologie di cooperative;
i benefici fiscali riconosciuti alle cooperative sono legati alla funzione mutualistica svolta da tale tipologia di imprese, alla luce dell'articolo 45, comma 1, della Costituzione, che recita: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»;
tale funzione non è né prerogativa di settori specifici della cooperazione, né è riconducibile a determinati volumi di fatturato o a parametri economici, bensì connaturata alle sue caratteristiche strutturali: pertanto, la minore incidenza fiscale per le cooperative è motivata dal fatto che gli utili prodotti vanno obbligatoriamente accantonati alle riserve indivisibili e compensata da limiti e vincoli all'accesso del mercato dei capitali, nonché dall'intergenerazionalità del patrimonio;
funzione mutualistica e sviluppo dimensionale non sono concetti antitetici, poiché i requisiti della mutualità prevalente non dipendono dalle dimensioni delle cooperative, ma solo dalla prevalenza dello scambio con i soci e dall'adozione di stringenti clausole statutarie che vietano ai soci di appropriarsi, in qualunque modo, degli utili della società, utili che, anzi, venendo accantonati a riserva indivisibile, rimangono nell'impresa destinati a finanziarne lo sviluppo; questo comportamento virtuoso determina la naturale, fisiologica e progressiva crescita dimensionale delle cooperative, tant'è che, quando ciò non avviene, si assiste alla scomparsa delle cooperative in quanto incapaci di produrre ricchezza;
il sistema civilistico, a seguito della riforma del 2004, ha rafforzato i vincoli a carico delle società cooperative - al rispetto dei quali è preposto un sistema di vigilanza, anch'esso riformato durante la
XIV legislatura - e di controlli periodici sulle cooperative, al fine soprattutto di verificarne il perseguimento delle finalità mutualistiche; qualora a seguito del controllo emergesse il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, la società cooperativa potrebbe essere sciolta per atto autoritativo: si tratta di controlli e sanzioni specificamente dirette alla sola impresa cooperativa proprio per tutelarne la peculiare natura giuridica e sociale, così come riconosciuto dal citato comma 1 dell'articolo 45 della Costituzione;
alcuni fenomeni degenerativi, quali quelli relativi alle cosiddette «cooperative spurie», vanno combattuti proprio con l'attività di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002 e con l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, oltre che con l'introduzione di norme più adeguate e stringenti, volte all'applicazione dell'istituto della revisione, così come previsto anche nel capitolo cooperazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili», siglato il 23 luglio 2007 da Governo e parti sociali;
il 10 ottobre 2007 Governo e associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno firmato il protocollo cooperazione, che dettaglia gli impegni relativi al settore, già indicati nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili»,
impegna il Governo:
a continuare a promuovere lo sviluppo della cooperazione, in ottemperanza al dettato costituzionale e per quanto di sua competenza;
ad assicurare l'effettivo svolgimento della vigilanza su tutte le cooperative, affinché sia garantito il rispetto delle finalità mutualistiche e il perseguimento della funzione sociale da parte di tutto il mondo della cooperazione, anche al fine di assicurare la corretta distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente prevista dalla disciplina vigente;
ad intervenire in materia di cooperative «spurie» e dumping contrattuale, dando piena attuazione agli impegni assunti con il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili», come definiti dal protocollo cooperazione del 10 ottobre 2007, in particolare per quanto riguarda l'adozione dei necessari provvedimenti di cui ai punti c) e d) e la puntuale valutazione delle risultanze del monitoraggio previsto dai punti a) e b) del protocollo citato.
(1-00251) «Lulli, Fincato, Mungo, Provera, Aurisicchio, Pettinari, Turci, Turco, Soffritti, Ferdinando Benito Pignataro, Vacca, Evangelisti, Trepiccione, Fundarò, Fabris, D'Elpidio, Brugger, Sanga, Ruggeri, Fluvi».