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Allegato A
Seduta n. 245 del 19/11/2007
...
(A.C. 3194-A - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Destinazione maggiori entrate).
Sopprimere il comma 2.
1. 1. (ex 1. 1.) Alberto Giorgetti.
ART. 2.
(Imprese pubbliche).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 7 e 8;
all'articolo 10, sopprimere il comma 9;
sopprimere l'articolo 11;
all'articolo 12, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 13-bis;
all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 260 milioni;
sopprimere gli articoli 22, 23 e 25;
all'articolo 26, sopprimere il comma 1;
all'articolo 28, sopprimere i commi 4 e 4-quinquies;
all'articolo 31, sopprimere i commi 1, 3 e 3-ter;
sopprimere gli articoli 36, 38 e 41;
2. 1. (ex 2. 17.) Peretti, Zinzi, Lucchese.
Sopprimerlo.
2. 2. (ex 2. 13.) Peretti.
Al comma 1, dopo le parole: rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alle linee ferroviarie di interconnessione con il Corridoio 5.
2. 3. (ex 2. 9.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Ferrovie Nord, del suo adeguamento e dell'assistenza ai lavori di potenziamento è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 350 milioni.
2. 4. (ex 2. 11.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria per il trasporto merci e passeggeri Parma-Suzzara-Poggio Rusco è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
2. 5. (ex 2. 12.) Fava, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il completamento della progettazione relativa all'interramento delle tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.
2. 6. (ex 2. 10.) Grimoldi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 3, sostituire le parole da: per i progetti ricompresi fino alla fine del comma con le seguenti:, di cui 205 milioni per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A. e 10 milioni per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 98.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
2. 7. (ex 2. 3.) Pedrizzi, Moffa, Antonio Pepe.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse del primo periodo è altresì autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
2. 8. (ex 2. 4.) Pedrizzi, Lamorte, Proietti Cosimi, Menia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'ANAS per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
2. 9. (ex * 2. 5. e *2. 7.) Moffa, Germontani, Antonio Pepe, Pedrizzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'ANAS per il completamento delle opere di ampliamento e di messa in sicurezza della Via Pontina (SS. 148).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
2. 10. (ex 2. 8.) Pedrizzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A valere sulle risorse autorizzate ai sensi del comma 3, la spesa di 100 milioni di euro è utilizzata per le opere cantierabili sugli assi stradali SS 42, SS 39, SS 45-bis e SS 237.
2. 11. (ex 2. 15.) Caparini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente alle opere in corso di esecuzione, con particolare riferimento al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.
2. 12. (ex 2. 14.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire la rubrica con la seguente: Contributi per infrastrutture.
2. 13. (ex 2. 18.) Giudice.
ART. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 347 è aggiunto il seguente:
«347-bis. I soggetti di cui al comma 347 possono iscriversi alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dal decreto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, mediante comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione. L'iscrizione decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La contribuzione è posta a totale carico degli interessati e non è rimborsabile».
1-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, è abrogato.
3-bis. 1. (ex 3-bis. 1.) Giudice.
ART. 4.
(Commissari ad acta per le regioni inadempienti).
Al comma 1, sostituire le parole da:, con la procedura di cui all'articolo 8 fino alla fine del comma con le seguenti: nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro, con oneri a carico della Regione interessata.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4. 1. (ex 4. 3.) Barani.
Al comma 1 aggiungere in fine le parole: e, ove necessario, tutte le misure relative al bilancio, compresa la revisione dei Piani di rientro.
4. 2. (ex 4. 17.) Peretti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, il Consiglio dei ministri fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto motivato del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Contestualmente all'adozione del decreto di cui al precedente periodo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina uno o più commissari atti a garantire il funzionamento della Regione soggetta a commissariamento fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi. Gli oneri derivanti dalla nomina del commissario o dei commissari sono a carico della Regione interessata.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
4. 3. (ex 4. 15.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Montani.
Sopprimere il comma 2.
4. 4. (ex *4. 1. e *4. 2.) Alberto Giorgetti, Lamorte, Proietti Cosimi, Germontani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un commissario ad acta aggiungere le seguenti:, scelto tra i soggetti abilitati ad essere nominati curatori fallimentari o amministratori di concordati preventivi,
4. 5. (ex 4. 18.) Gioacchino Alfano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al commissario ad acta, fino al termine del relativo mandato, che comunque non può essere di durata inferiore ad un esercizio contabile, sono trasferiti tutti i poteri e le funzioni originariamente assegnati al membro della Giunta regionale responsabile delle politi
che finanziarie, economiche e di bilancio, che conseguentemente decade dall'incarico.
4. 6. (ex 4. 16.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Sopprimere il comma 2-bis.
4. 7. (ex 4. 14.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b) della citata legge n. 296 del 2006, il commissario ad acta nominato ai sensi del comma 2 è autorizzato ad applicare oltre i massimi livelli l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. 8. (ex 4. 11.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Nell'ipotesi in cui al comma 2, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento.
4. 9. (ex 4. 10.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2, i membri degli esecutivi delle Regioni commissariate sono sanzionati con l'ineleggibilità da qualsiasi carica pubblica per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine del relativo mandato.
4. 10. (ex 4. 12.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, fosse accertata la presenza di una responsabilità contabile da parte dell'amministrazione regionale, i membri degli esecutivi della Regione inadempiente sono automaticamente sanzionati con l'ineleggibilità a vita da qualsiasi carica pubblica.
4. 11. (ex 4. 13.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Sostituire la rubrica con la seguente: Nomina di commissari ad acta per le regioni inadempienti rispetto al piano di rientro dal deficit sanitario.
4. 12. (ex 4. 19.) Giudice.
ART. 5.
(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico).
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: di quanto disposto dal presente comma aggiungere le seguenti:, incluse quelle che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
5. 1. (ex 5. 17.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: e della definizione dei budget di cui al comma 2.
5. 2. (ex 5. 14.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Sopprimere i commi 2 e 3.
5. 3. (ex 5. 11.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Sopprimere il comma 2.
5. 4. (ex 5. 10.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).
5. 5. (ex 5. 4.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
5. 6. (ex 5. 40.) Giudice.
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino il tetto di cui al comma 1 rapportato ai primi 5 mesi dell'anno, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino il tetto rapportato ai primi 9 mesi dell'anno, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1o giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.
5. 7. (ex 5. 5.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 2, lettera e), ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa.
Conseguentemente:
al comma 3:
alinea, sostituire le parole: dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa;
lettera a), sostituire le parole da: l'intero sforamento fino a: imputabile al superamento, da parte di con le seguenti: l'intera eccedenza di spesa è ripartita a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dell'eccedenza di spesa imputabile al superamento, per la spesa riferita a;
lettera b), sostituire le parole: al 31 maggio, è comunicata con le seguenti: al 31 maggio è comunicata;
lettera c), sostituire le parole: lo sforamento con le seguenti: il superamento del limite di spesa;
lettera d), sostituire le parole: previsti, comporta con le seguenti: previsti comporta;
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa;
al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: sforamento di detto valore fino a: o di altre voci con le seguenti: superamento dell'importo determinato a norma del primo periodo è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di
voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci della spesa.
5. 8. (ex 5. 38.) Giudice.
Al comma 3, sostituire, la lettera a), con la seguente:
a) il 40 per cento dell'intero sforamento è ripartito al netto dell'IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali; il rimanente 60 per cento è ripianato, al netto dell'IVA, tra grossisti, farmacisti ed aziende i cui prodotti abbiano generato un aumento di vendite, a valori, superiore alla crescita media del mercato dei farmaci a carico del SSN per l'assistenza territoriale, in proporzione alle rispettive quote di spettanza.
5. 9. (ex 5. 6.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: l'intero sforamento fino a: spesa complessiva. con le seguenti: il 60 per cento dello sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva; la restante parte è a carico del SSN.
Conseguentemente, al relativo onere per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, nonché mediante riduzione non superiore del trenta per cento per ciascun anno degli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese.
5. 10. (ex 5. 13.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: l'intero sforamento con le seguenti: il 60 per cento dello sforamento.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il 40 per cento dello sforamento viene ripianato dalle Regioni interessate attraverso l'adozione delle misure di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
5. 11. (ex 5. 20.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: l'intero sforamento con le seguenti: il 60 per cento dello sforamento.
*5. 12. (ex *5. 16.) Ravetto.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: l'intero sforamento con le seguenti: il 60 per cento dello sforamento.
*5. 13. (ex *5. 36.) Peretti, Zinzi, Lucchese.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: aziende farmaceutiche fino a: spesa complessiva con le seguenti: le aziende farmaceutiche.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole da:; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti fino a: a favore del SSN.
**5. 14. (ex 5. 32.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: aziende farmaceutiche fino a: spesa complessiva con le seguenti: le aziende farmaceutiche.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole da:; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti fino a: a favore del SSN.
**5. 15. (ex 5. 32.) Ulivi, Migliori, Mancuso.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: sui prezzi dei medicinali fino alla fine della lettera con le seguenti:. La parte a carico dell'industria farmaceutica è distribuita tra le singole imprese in base alle quote di mercato relative alla spesa farmaceutica territoriale dell'anno di competenza.
5. 16. (ex 5. 8.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: sui prezzi dei medicinali fino alla fine della lettera con le seguenti:. La parte a carico dell'industria farmaceutica è distribuita tra le singole imprese: per il 60 per cento in proporzione delle quote di mercato relative alla spesa farmaceutica territoriale dell'anno di competenza; per il restante 40 per cento in proporzione della quota che l'eventuale incremento di spesa di competenza di ogni impresa rappresenta sul totale degli incrementi di spesa attribuibili alle imprese per le quali si registrano aumenti della spesa medesima. Ai fini del calcolo di cui alle lettera b) non si considerano gli aumenti di spesa per farmaci innovativi.
Conseguentemente, al relativo onere per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, nonché mediante riduzione non superiore del trenta per cento per ciascun anno degli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese.
5. 17. (ex 5. 9.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: tenendo conto fino a: spesa complessiva con le seguenti: al netto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva così come definita al comma 1.
*5. 18. (ex *5. 2.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: tenendo conto fino a: spesa complessiva con le seguenti: al netto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva così come definita al comma 1.
*5. 19. (ex *5. 33.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: tenendo conto fino a: spesa complessiva con le seguenti: al netto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva così come definita al comma 1.
*5. 20. (ex * 5. 2 e *5. 33.) Ulivi, Migliori, Mancuso.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: spesa complessiva. aggiungere le seguenti: Per quanto attiene le farmacie le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento aggiungere le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del comma 3, lettera a).
**5. 21. (ex **5. 35.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: spesa complessiva. aggiungere le seguenti: Per quanto attiene le farmacie le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento aggiungere le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del comma 3, lettera a).
**5. 22. (ex **5. 12.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: spesa complessiva. aggiungere le seguenti: Per quanto attiene le farmacie le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento aggiungere le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del comma 3, lettera a).
**5. 23. (ex **5. 24.) Crema.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: spesa complessiva. aggiungere le seguenti: Per quanto attiene le farmacie le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento aggiungere le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del comma 3, lettera a).
**5. 24. (ex **5. 35, **5. 12. e **5. 24) Ulivi, Migliori, Mancuso.
Al comma 3, lettera c), primo periodo, dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti aggiungere le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al comma 1.
*5. 25. (ex *5. 34.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti, aggiungere le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al precedente comma 1.
*5. 26. (ex *5. 3.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti, aggiungere
le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al precedente comma 1.
*5. 40. (ex *5. 25.) Crema.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti, aggiungere le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al precedente comma 1.
*5. 27. (ex *5. 3.) Ulivi, Migliori, Mancuso.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: dove si è verificato lo sforamento fino alla fine della lettera con le seguenti: proporzionalmente alle relative vendite di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in ciascun arco temporale di cui al comma 2, lettera e).
5. 28. (ex 5. 21.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le piccole e medie imprese le disposizioni di cui al comma 3 si applicano limitatamente all'eccedenza del doppio del budget annuale di cui al comma 2, lettera a). Sono esentate, comunque, dalla disposizione di cui al comma 3, le imprese industriali con fatturato, relativo alla spesa farmaceutica territoriale, inferiore a 10 milioni di euro in ragione di anno. Resta ferma l'entità complessiva del ripiano a carico del settore farmaceutico derivante dall'eventuale sforamento del tetto di spesa di cui al comma 1.
*5. 29. (ex *5. 31.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le piccole e medie imprese le disposizioni di cui al comma 3 si applicano limitatamente all'eccedenza del doppio del budget annuale di cui al comma 2, lettera a). Sono esentate, comunque, dalla disposizione di cui al comma 3, le imprese industriali con fatturato, relativo alla spesa farmaceutica territoriale, inferiore a 10 milioni di euro in ragione di anno. Resta ferma l'entità complessiva del ripiano a carico del settore farmaceutico derivante dall'eventuale sforamento del tetto di spesa di cui al comma 1.
*5. 30. (ex *5. 41.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ad adottare misure di contenimento della spesa fino alla fine del comma con le seguenti: ad applicare misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica per un ammontare pari almeno al 50 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.
5. 31. (ex 5. 18.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
5. 32. (ex 5. 23.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*5. 33. (ex *5. 15.) Ravetto.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*5. 34. (ex *5. 37.) Peretti, Zinzi, Lucchese.
Sopprimere il comma 5-bis.
**5. 35. (ex **5. 1.) Alberto Giorgetti, Ulivi, Migliori, Mancuso.
Sopprimere il comma 5-bis.
**5. 36. (ex **5. 29. e **5. 39) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 5-quater.
*5. 37. (ex 5. 30.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 5-quater.
*5. 38. (ex 5. 30.) Ulivi, Migliori, Mancuso.
Al comma 5-sexies, dopo le parole: alla produzione di emoderivati aggiungere le seguenti:, fatti salvi gli intermedi eventualmente individuati, per ragioni di salute pubblica.
5. 39. (ex 5. 28.) Bianchi, Di Girolamo.
ART. 5-bis.
(Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco).
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: procedure aggiungere la seguente: selettive.
5-bis. 5. (ex 5-bis. 5.) Giudice.
ART. 6.
(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria).
Sopprimerlo.
6. 1. (ex 6. 6.) Peretti.
Al comma 1, dopo le parole: della infrastruttura ferroviaria nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alle tratte del Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità lungo l'asse ferroviario del Corridoio 5.
6. 2. (ex 6. 3.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, dopo le parole: della infrastruttura ferroviaria nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alla prosecuzione degli interventi relativi al Sistema AltaVelocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Milano-Verona.
6. 3. (ex 6. 4.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, dopo le parole: della infrastruttura ferroviaria nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alla prosecuzione degli interventi relativi al sistema Alta-Velocità/Al-ta-Capacità della linea ferroviaria Torino-Milano.
6. 4. (ex 6. 5.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Milano-Verona è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
6. 5. (ex 6. 1.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete ferroviaria Verona-Padova è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
6. 6. (ex 6. 2.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
ART. 7.
(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).
Sopprimerlo.
7. 1. (ex 7. 20.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
7. 2. (ex 7. 16.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Sopprimere il comma 1.
7. 3. (ex 7. 13.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2007.
7. 5. (ex 7. 15.) Allasia, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, sostituire la parola: 500 milioni con la seguente: 350 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano di Palermo.;
al comma 4, sostituire le parole: commi 2 con le seguenti: commi 2, 2-bis.
7. 6. (ex 7. 23.) Giudice.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 350 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al Sistema ferroviario metropolitano veneto.
7. 7. (ex 7. 7.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 350 milioni.
Conseguentemente dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Ai fini del potenziamento dell'accessibilità stradale alla metropolitana di superficie per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, con particolare riferimento alla realizzazione di sottopassaggi stradali ai fini dell'eliminazione dei passaggi a livello.
7. 8. (ex 7. 6.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 425 milioni;
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 125 milioni;
al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 125 milioni.
dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento relative al sistema metropolitano di superficie del Veneto (SMFR).
7. 4. (ex 7. 2.) Campa, Zorzato, Milanato, Paniz, Brancher.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 50 milioni;
dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-ter. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per spese di investimento relativi al sistema ferroviario metropolitano della Regione Veneto.
al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: ai commi 2, 3 e 3-ter.
7. 9. (ex 7. 10.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-ter. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per spese di investimento relativi al sistema ferroviario metropolitano della Regione Veneto.
al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: ai commi 2, 3 e 3-ter.
7. 10. (ex 7. 11.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 140 milioni;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per la ristrutturazione e il potenziamento del servizio di trasporto locale del Comune di Verona.
al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 140 milioni.
7. 11. (ex 7. 21.) Peretti.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di realizzazione di un sistema ferroviario integrato di trasporto pubblico che colleghi tra loro le città di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione degli investimenti relativi alla metropolitana di superficie per il trasporto di passeggeri.
7. 12. (ex 7. 8.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Sopprimere il comma 2.
7. 13. (ex 7. 14.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed alla metropolitana del mare.
7. 14. (ex 7. 5.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire le parole: degli articoli 163 fino a: decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 con le seguenti: degli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo, n. 163 del 2006, (Codice dei contratti pubblici) ovvero al Capo IV del medesimo Codice, che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.
7. 16. (ex 7. 24.) Giudice.
Al comma 3, sostituire le parole: 163 e seguenti con le seguenti: 161 e seguenti.
7. 18. (ex 7. 22.) Giudice.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, nonché limitatamente a due milioni di euro, del primo tratto aeroporto Murano-Arsenale, della sub lagunare di Venezia.
7. 19. (ex 7. 1.) Campa, Zorzato, Milanato, Paniz, Zanetta, Brancher.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Per la realizzazione di investimenti relativi al trasporto pubblico a basso impatto ambientale e alla mitigazione delle polveri sottili è autorizzato per il 2007 un contributo al Comune di Verona di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 530 milioni.
7. 20. (ex 7. 4.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di raggiungere un più elevato livello di sostenibilità ambientale e territoriale del sistema della mobilità locale è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per l'anno 2007 per il potenziamento del sistema dei trasporti metropolitani nei territori delle comunità montane.
Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere i comma da 1 a 5.
7. 21. (ex 7. 17.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Fondo per il completamento di arterie viarie per la tutela delle aree urbane). - 1. Allo scopo di consentire il completamento di arterie viarie, avviate anche con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati, per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani, al fine di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture un apposito fondo, con dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il fondo è destinato alla concessione di contributi per le finalità di cui al presente comma, ripartiti con decreto del Ministro delle infrastrutture sulla base di criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. 01. (ex 7. 03.) Evangelisti.
Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo
All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, alinea, sostituire le parole: 658 dell'articolo 1 con le seguenti: 672 dell'articolo 1.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, capoverso, sostituire le parole: 658-bis. con le seguenti: 672-bis.
0. 7. 0500. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Patto di stabilità interno 2007 delle Regioni). - 1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:
«658-bis. Nei casi in cui la Regione o la Provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per l'inadempimento, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008».
7. 0500. Governo.
ART. 8.
(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: 60 e 10 con le seguenti: 35 e 10.
8. 1. (ex 8. 14.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Sopprimerlo.
8. 2. (ex 8. 3.) Alberto Giorgetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Al comma 93, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ad interventi nella regione Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riferimento al potenziamento dei trasporto merci marittimo e del trasporto passeggeri marittimo nello Stretto di Messina, nonché ad interventi di messa in sicurezza della viabilità statale come semaforizzazione, attraversamenti pedonali e pannelli informatizzati,»;
b) dopo le parole: «interventi nella regione Calabria» sono aggiunte le seguenti: «con priorità al potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria.».
8. 3. (ex 8. 33.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Sopprimere il comma 1.
8. 4. (ex 8. 15.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, dopo le parole: per la Sicilia aggiungere le seguenti: e del porto di Venezia.
8. 5. (ex 8. 1.) Campa, Zorzato, Milanato, Paniz, Brancher.
Al comma 1, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 376 milioni.
8. 6. (ex 8. 11.) La Loggia, Giudice.
Sopprimere il comma 2.
8. 7. (ex 8. 16.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 2, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 381 milioni.
8. 8. (ex 8. 8.) La Loggia, Giudice.
Sopprimere il comma 3.
8. 9. (ex 8. 17.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Sopprimere il comma 4.
8. 10. (ex 8. 18.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.
8. 11. (ex 8. 9.) La Loggia, Giudice.
Al comma 4, dopo le parole: ed altri eventuali scali aggiungere le seguenti: da ricomprendere in una metropolitana di mare.
8. 12. (ex 8. 2.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 5.
8. 13. (ex 8. 19.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 5, sostituire le parole: e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1 con le seguenti: con le procedure di cui all'articolo 56, comma 1.
8. 14. (ex 8. 22.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Sopprimere il comma 6.
8. 15. (ex 8. 20.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 6, sostituire le parole: sentite le regioni interessate con le parole: sentita la Conferenza Unificata.
*8. 16. (ex *8. 4.) Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 6, sostituire le parole: sentite le regioni interessate con le parole: sentita la Conferenza Unificata.
*8. 17. (ex *8. 7. e *8. 31.) Osvaldo Napoli, Stradella, Giudice.
Sopprimere il comma 7.
8. 18. (ex 8. 21.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 7, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
8. 19. (ex 8. 30.) Giudice.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dei trasporti, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'istituenda Autorità.
8. 20. (ex 8. 27.) Giudice.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 989-bis è abrogato e sono nulli gli effetti degli atti adottati in applicazione del comma citato.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché del sistema delle autorità portuali.
8. 21. (ex 8. 32.) Leone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Allo scopo di assicurare l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, per consentire il tempestivo avvio dei lavori di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nei territori della Regione siciliana e della regione Calabria, in sede di prima attuazione del comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse, determinate, dal comma citato, nella misura di 350 e di 150 milioni di euro per l'anno 2007 rispettivamente per la Regione siciliana e per la regione Calabria, sono assegnate, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre la data del 15 dicembre 2007, direttamente alle regioni stesse che provvedono alla loro ripartizione tra le rispettive province.
8. 22. (ex 8. 29.) Giudice.
ART. 9.
(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.).
Sopprimerlo.
9. 1. (ex 9. 11.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, sostituire le parole: corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. con le seguenti: trasferire alle regioni.
*9. 2. (ex 9. 5.) Zanetta.
Al comma 2, sostituire le parole: corrispondere direttamente alla società Trenitalia Spa con le seguenti: trasferire alle regioni.
*9. 3. (ex 9. 8.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 4. (ex 9. 6.) Zanetta.
Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 5. (ex 9. 9.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini, Fava.
Al comma 2-bis, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con possibilità fino a: modifiche contrattuali.
9. 6. (ex 9. 13.) Giudice.
Al comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: il Ministero dei trasporti affida aggiungere le seguenti:, mediante procedure concorsuali.
*9. 7. (ex *9. 1.) Contento, Alberto Giorgetti.
Al comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: il Ministero dei trasporti affida aggiungere le seguenti:, mediante procedure concorsuali.
*9. 8. (ex *9. 10.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini, Fava.
Al comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: della normativa comunitaria aggiungere le seguenti: con procedura di gara ad evidenza pubblica.
9. 9. (ex 9. 3.) Alberto Giorgetti, Moffa.
Sopprimere il comma 2-ter.
9. 10. (ex 9. 2. e 9. 4.) Contento, Alberto Giorgetti, Moffa.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
9. 11. (ex 9. 12.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Contratti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato»;
b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: «nei limiti delle risorse annualmente iscritti nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato».
9. 01. (ex 9. 01.) Angelo Piazza.
ART. 10.
(Disposizioni concernenti l'editoria).
Sopprimerlo.
*10. 1. (ex 10. 7.) Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*10. 2. (ex 10. 19.) Crosetto, Ravetto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.
Conseguentemente:
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.
al comma 6, sostituire le parole: la riduzione dell'agevolazione con le seguenti: le disposizioni.
10. 3. (ex 10. 12.) Cirino Pomicino, Del Bue, De Luca, Barani, Nardi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni;
per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 4. (ex 10. 20.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente ridurre, a decorrere dal 2007, di 4 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 5. (ex 10. 15.) Pizzolante, Armosino.
Sopprimere il comma 1.
10. 6. (ex 10. 9.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 7 per cento.
10. 7. (ex 10. 36.) Borghesi, Donadi, Mura.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 14 per cento.
10. 8. (ex 10. 21.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, secondo periodo, alle parole: Tale contributo premettere le seguenti: Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
10. 500. Governo.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: alla produzione, alla distribuzione ed.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: e del 12 per cento fino a: superiori ad 1 milione di euro con le seguenti:, del 10 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni comprese tra 1 milione e 3 milioni di euro, del 15 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 3 milioni di euro.
10. 9. (ex 10. 30.) Crema, Villetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo le testate che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare rappresentato in entrambe i rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.
Conseguentemente:
all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni;
per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289
del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 10. (ex 10. 23.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 25 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la testata per la quale vengono richiesti i contributi distribuisca nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate.
Conseguentemente:
all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni;
per l'anno 2008; si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 11. (ex 10. 22.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: «in una delle due Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le Camere del Parlamento italiano».
2-ter. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 2, le parole: «in una delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le Camere del Parlamento italiano» e le parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
2-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi.
10. 12. (ex 10. 26.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
2-ter. All'articolo 153, comma 2, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
2-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi.
10. 13. (ex 10. 25.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Al comma 5, sostituire le parole da: l'importo della compensazione fino a: 27 febbraio 2004, n. 46, con le seguenti: le compensazioni dovute a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, nonché le agevolazioni elettorali previste dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono estese a tutti gli operatori postali titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. L'importo dovuto a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate per l'editoria.
10. 14. (ex 10. 28.) Pedrini.
Al comma 5, sostituire le parole da: 7 per cento fino a: fino ad 1 milione di euro con le seguenti: 2 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 300.000 euro, del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 300.000 euro e fino a 1 milione di euro.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
10. 15. (ex 10. 34.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Al comma 5, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente ridurre, a decorrere dal 2007, di 6,2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 16. (ex 10. 13.) Armosino.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ed è ridotto del 2 per cento relativamente ai giornali periodici di informazione locale con uscita almeno settimanale.
10. 17. (ex 10. 38.) Leddi Maiola.
Al comma 6, sostituire le parole da: La Società fino a: tariffaria con le seguenti: Gli operatori postali sono tenuti ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria per l'editoria.
10. 18. (ex 10. 29.) Pedrini.
Sopprimere il comma 8.
*10. 19. (ex *10. 14.) Armosino.
Sopprimere il comma 8.
*10. 20. (ex *10. 39.) Leddi Maiola.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione dall'agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito.
10. 21. (ex **10. 37.) Milana.
Al comma 9 le parole: 50 milioni sono sostituite: 40 milioni.
Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
10. 22. (ex 10. 40.) Borghesi.
ART. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva).
Sopprimerlo.
10-bis. 1. (ex 10-bis. 1.) Contento, Alberto Giorgetti.
ART. 11.
(Estinzioni anticipate di prestiti).
Sopprimerlo.
*11. 1. (ex * 11. 1.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*11. 2. (ex * 11. 3.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È fatto divieto agli enti locali di ricorrere all'utilizzo di strumenti finanziari derivati in mancanza di preventiva autorizzazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente
dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 3. (ex 11. 2.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».
11. 500. Governo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11. (Modifica dei criteri per la ripartizione delle risorse della quota perequativa di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). - 1. All'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ad uno specifico accordo stipulato tra le regioni, ovvero in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma.»
11. 0500. Governo.
ART. 12.
(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per sostegni alle famiglie nell'acquisto dei libri di testo e per contrastare la dispersione scolastica.
12. 1. (ex 12. 1.) Barani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: indirizzate ai soli istituti scolastici che nel corso dell'anno scolastico 2007/2008 hanno applicato la revisione dei parametri per la formazione delle classi, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. 2. (ex 12. 4.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un premio pari al 10 per cento a favore degli istituti scolastici che hanno conseguito effettivamente le economie derivanti dall'applicazione dei parametri relativi all'incremento del valore medio nazionale alunni/classe di cui all'articolo 1, comma 605, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. 3. (ex 12. 5.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Sopprimere il comma 2.
12. 4. (ex 12. 7.) Garavaglia, Filippi, Goisis, Fava.
ART. 13.
(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).
Sopprimerlo.
*13. 1. (ex *13. 3.) Bono, Frassinetti, Perina, Rositani, Tatarella.
Sopprimerlo.
*13. 2. (ex *13. 11.) Peretti.
Sopprimere il comma 1.
13. 3. (ex 13. 2.) Contento, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede aggiungere le seguenti:, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
13. 4. (ex 13. 10.) Tocci.
Sopprimere il comma 2.
13. 5. (ex 13. 6.) Garavaglia, Filippi, Goisis, Fava.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli effetti del presente comma comportano un risparmio pari a 10 milioni di euro.
13. 6. (ex 13. 4.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini degli effetti del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
13. 7. (ex 13. 5.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
ART. 13-bis.
(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE).
Sopprimerlo.
*13-bis. 1. (ex *13-bis. 2.) Contento, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*13-bis. 2. (ex *13-bis. 3.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Sopprimerlo.
*13-bis. 3. (ex *13-bis. 5.) Peretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'erogazione del Fondo di cui al comma 1 è vincolato alla privatizzazione del centro di ricerca CEINGE, da attuarsi entro 3 anni.
13-bis. 4. (ex 13-bis. 4.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
ART. 14.
(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali).
Sopprimerlo.
*14. 1. (ex *14. 3.) Bono, Frassinetti, Perina, Rositani, Tatarella.
Sopprimerlo.
*14. 2. (ex *14. 7.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Sopprimerlo.
*14. 3. (ex *14. 8.) Peretti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. (Modifica dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di servizi aggiuntivi per la fruizione dei beni culturali). - 1. All'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e gli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali affidano la gestione dei servizi di cui ai commi 1 e 2
in forma integrata con quella dei servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria rispetto ai diversi istituti e luoghi della cultura presenti nel territorio di rispettiva competenza, nei quali i medesimi servizi devono essere svolti.»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3-ter. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.»
14. 4. (ex 14. 10.) Giudice.
Sopprimere il comma 2.
14. 5. (ex 14. 5.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare con le seguenti: Con regolamento.
14. 6. (ex 14. 1.) Contento, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, dopo le parole: ordinamento comunitario aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Unificata.
14. 7. (ex 14. 9.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 2, sostituire le parole: delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti con le seguenti: dei titoli professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
14. 8. (ex 14. 2.) Contento, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 3.
14. 9. (ex 14. 4.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Subemendamenti all'emendamento 14. 500. del Governo
All'emendamento 14. 500. del Governo, capoverso, sopprimere il primo periodo.
0. 14. 500. 1. Garavaglia, Filippi, Goisis.
All'emendamento 14. 500. del Governo, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ai fini della garanzia di finanziamento di progetti di alto valore, nell'ambito delle attività culturali e dello spettacolo, entro il 31 gennaio 2008 è istituito un Comitato di saggi composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e della Conferenza unificata. Gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
0. 14. 500. 2. Garavaglia, Filippi, Goisis.
All'emendamento 14. 500. del Governo, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, e fino al 30 giugno 2008,
0. 14. 500. 3. Garavaglia, Filippi, Goisis.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è sostituito dal seguente:
«102. Per l'anno 2007, e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Beni culturali con le seguenti: Interventi in materia di beni culturali.
14. 500. Governo.
ART. 14-bis.
(Debiti contributivi).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese, enti e organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui al periodo precedente opera relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007 e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio».
14-bis. 1. (ex 14-bis. 2.) Giudice.
ART. 15.
(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato a parità di livello.
15. 1. (ex 15. 1.) Garavaglia, Filippi.
ART. 16.
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).
Sopprimerlo.
16. 1. (ex 16. 13). Peretti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi;
al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
16. 2. (ex 16. 8.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale obbligo non si applica agli apparecchi già distribuiti ai rivenditori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. 3. (ex 16. 1.) Marras.
Sopprimere il comma 4.
16. 4. (ex 16. 11.) Falomi.
Al comma 4, sostituire le parole: entro l'anno 2012 con le seguenti: entro l'anno 2010.
*16. 5. (ex 16. 14.) Borghesi, Donadi, Mura, Pedrini.
Al comma 4, sostituire le parole: entro l'anno 2012 con le seguenti: entro l'anno 2010.
*16. 6. (ex 16. 4.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-regioni e il Ministero delle comunicazioni, approva il piano operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale in base alle linee guida del comma 4.2.
4.2. Il piano operativo di cui al comma 4.1. deve prevedere:
a) il graduale trasferimento dei programmi in tecnica digitale con la contemporanea cessazione di tutte le trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari ovvero gli autorizzati;
b) la disciplina delle modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche fornitori di contenuti in rapporto di controllo ovvero di separazione societaria fra le due attività;
c) la salvaguardia e la valorizzazione degli operatori di rete e dei fornitori di contenuto secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico;
d) l'individuazione delle aree geografiche per la graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica e la contestuale trasmissione in digitale, il cui calendario, che avrà inizio 90 giorni dopo l'approvazione del piano operativo, terrà conto dei seguenti fattori:
1) tendenziale coincidenza con le regioni delle aree di conversione (all-digital);
2) dimensione delle aree all-digital;
3) configurazione orografica delle aree all-digital;
4) compatibilizzazione e coordinamento delle frequenze;
5) diffusione degli apparati di ricezione;
e) la transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante terzo alla data del 30 novembre 2010.
4.3. Il piano operativo di cui al comma 4.1. è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.
4.4. Le frequenze resesi disponibili sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
16. 7. (ex 16. 5.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce,
previa consultazione con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.
4.2. Per ciascuna area geografica, il piano nazionale di cui al comma 4.1. stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnica digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell'area geografica interessata.
4.3. Ferme restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali e la riserva di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate dal piano di cui al 4.1.
16. 8. (ex 16. 9.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4-bis, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo la parola: «abitanti» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) all'articolo 23, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia»;
b-ter) all'articolo 24, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti»;
b-quater) all'articolo 24, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.»;
b-quinquies) all'articolo 27, comma 4, dopo la parola «trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa»;
b-sexies) all'articolo 28, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005, n. 80»;
b-septies) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica»;
b-octies) all'articolo 42, comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità dei bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché:
1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata;
3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W.»;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. All'articolo 98, comma 4, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 58.000.».
16. 9. (ex 16. 12.) Pedrini.
Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 23, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia».
16. 10. (ex 16. 10.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:
«42-bis. - (Digital dividend) - 1. Il 30 novembre 2010, ovvero al termine del processo di digitalizzazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio.
2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell'esercizio della rete, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto delle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell'area servita e/o degli ostacoli che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze.
3. L'insieme delle frequenze di cui al comma 1 costituisce il digital divide.»
16. 11. (ex 16. 6.) Caparini, Filippi, Garavaglia.
Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) all'articolo 43, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Al fine di consentire l'avvio dei mercati l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione
dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti».
16. 12. (ex 16. 15.) D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità dei Ministero delle comunicazioni sono riassegnate dal medesimo Ministero attraverso procedure pubbliche, finalizzate allo sviluppo del pluralismo, e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:
a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.
I soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
16. 13. (ex 16. 2.) Falomi.
ART. 18.
(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 449 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 170 milioni;
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
18. 1. (ex 18. 17.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 454 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 175 milioni.
all'articolo 35, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 70 milioni di euro.
18. 6. (ex 18. 3.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 454 milioni.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 175 milioni.
all'articolo 35, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 50 milioni di euro.
18. 7. (ex 18. 2.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 459 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).
18. 5. (ex 18. 32. parte ammissibile e ex 18. 33. parte ammissibile) Garavaglia, Filippi, Cota.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 489 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 210 milioni.
18. 2. (ex 18. 5. parte ammissibile) Zanetta, Campa, Holzmann, Delfino, Ulivi, Ascierto, Ciccioli, Giorgio Conte, Gasparri, Mancuso, Bocchino, Germontani, Moffa, Capitanio Santolini, Tassone, Galletti, Forlani, Compagnon, Goisis, Ronchi, Cosenza, Lenna, Minasso, De Corato, Leo, Frassinetti, Franzoso, Galli, Pizzolante, Uggè, Tortoli, Simeoni, Bernardo, Romagnoli, Lucchese.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 497 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 218 milioni.
all'articolo 31, comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni.
18. 3. (ex 18. 24.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 499 milioni con le seguenti: 498 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 219 milioni.
all'articolo 31, comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
18. 4. (ex 18. 18.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Zanetta.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 219 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 5 milioni.
18. 8. (ex 18. 23.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 239 milioni.
Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 9. (ex 18. 28.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 289 milioni.
Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata per la realizzazione delle reti di fognatura del bacino scolante in laguna la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 11. (ex 18. 20.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 289 milioni.
Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 10. (ex 18. 27.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 339 milioni.
Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata per la realizzazione delle reti di fognatura del bacino scolante in laguna la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 12. (ex 18. 19.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni di euro con le seguenti: 339 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 13. (ex 18. 8.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 339 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 200 milioni.
18. 15. (ex 18. 21.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 4-ter, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.
18. 16. (ex 18. 6.) La Loggia, Giudice.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.
18. 17. (ex 18. 14. parte ammissibile) Di Centa, Zanetta.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
18. 18. (ex 18. 22.) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Benedetti Valentini.
Subemendamento all'emendamento 18. 500. del Governo
All'emendamento 18. 500. del Governo, sopprimere la parte consequenziale.
0. 18. 500. 1. Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*18. 500. Governo.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*18. 19. (ex 18. 1.) Milana.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*18. 20. (ex 18. 34.) Angelo Piazza.
Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 383 milioni.
18. 21. (ex 18. 4. parte ammissibile) Holzmann, Zanetta, Campa, Delfino, Ulivi, Ascierto, Ciccioli, Giorgio Conte, Gasparri, Mancuso, Bocchino, Germontani, Moffa, De Corato, Leo, Frassinetti, Franzoso, Pizzolante, Galli, Uggè, Tortoli, Simeoni, Bernardo, Romagnoli, Delfino, Capitanio Santolini, Ronconi, Tassone, Galletti, Ronchi, Forlani, Compagnon, Goisis, Cosenza, Lenna, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 2-bis.
18. 22. (ex 18. 7.) Zorzato, AngelinoAlfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «e che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di la categoria siano dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
18. 23. (ex 18. 29.) Giudice.
ART. 19.
(Misure in materia di pagamenti della P.A.)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Misure in materia di pagamenti della P.A.). - 1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è abrogato.
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli dei debito pubblico.
19. 1. (ex 19. 20.) Della Vedova.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.
19. 2. (ex 19. 14.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli enti locali e territoriali».
19. 3. (ex 19. 12.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei comuni».
19. 4. (ex 19. 16.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle province».
19. 5. (ex 19. 10.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle regioni».
19. 6. (ex 19. 11.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «centomila euro».
19. 7. (ex 19. 15.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
*19. 8. (ex 19. 30. e 19. 5.) Leddi Maiola, Meta, Attili, Lovelli, Velo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
*19. 9. (ex 19. 9.) Saglia.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
*19. 10. (ex 19. 24.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
*19. 11. (ex 19. 26.) Giudice.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
*19. 12. (ex 19. 27.) Garnero Santanchè.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
*19. 500. Governo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
19. 29. (ex 19. 25.) Giudice.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «centomila euro».
*19. 40. (ex 19. 6.) Antonio Pepe, Leo, Bellotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «centomila euro».
*19. 41. (ex 19. 22.) Della Vedova.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**19. 13. (ex 19. 21.) Della Vedova.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
**19. 42. (ex 19. 13.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. L'importo di cui al comma 1 deve essere completo di eventuali more e sanzioni maturate».
19. 14. (ex 19. 2. e 19. 7.) Alberto Giorgetti, Lamorte, Leo, Taglialatela.
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole:, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
*19. 15. (ex 19. 1. e 19. 8.) Alberto Giorgetti, Lamorte, Filipponio Tatarella.
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole:, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
* 19. 16. (ex 19. 19.) Della Vedova.
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole:, ovvero diminuito.
19. 17. (ex 19. 3.) Antonio Pepe.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dopo le parole: «per l'anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 30 giugno 2008».
*19. 18. (ex 19. 4.) Leddi Maiola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dopo le parole: «per l'anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 30 giugno 2008».
*19. 19. (ex 19. 17.) Angelo Piazza.
ART. 20-bis.
(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche).
Alla rubrica, sostituire le parole: infrastrutture strategiche con le seguenti: il sostegno alle imprese.
20-bis. 1. (ex 20-bis. 2.) Giudice.
ART. 21.
(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato con le seguenti: sono finanziati, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, programmi straordinari regionali di edilizia residenziale pubblica finalizzati.
21. 1. (ex 21. 34.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 650 milioni.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
21. 2. (ex 21. 31. e 41. 7.) Armosino, Zorzato, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 600 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
*21. 3. (ex 21. 51.) Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 600 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
*21. 4. (ex 21. 51.) Osvaldo Napoli, Stradella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 520 milioni.
21. 5. (ex 21. 16. parte ammissibile) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 530 milioni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-quater. Per fare fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel 2007 nel territorio regionale, è assegnato alla Regione Veneto un contributo straordinario di 20 milioni di euro, finalizzato al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari.
21. 6. (ex 21. 14.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 530 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-decies. È concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 5 milioni di euro per la mitigazione ambientale delle polveri sottili nell'area di incrocio Quadrante Europa in Veneto.
21. 7. (ex 21. 15.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 540 milioni.
Conseguentemente all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le opere di infrastrutturazione del Quadrante Europa è assegnato al Consorzio Z.A.I. di Verona un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
21. 8. (ex 21. 10.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 540 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza della S.S. 434 Transpolesana.
21. 9. (ex 21. 12.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 545 milioni.
Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
21. 10. (ex 21. 17.) Contento, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , alla locazione di alloggi.
21. 11. (ex 21. 4.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie a basso reddito aggiungere le seguenti: in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 12. (ex 21. 8.) Antonio Pepe.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni assegnano priorità agli interventi ricadenti nel territorio di comuni che hanno applicato il principio della perequazione urbanistica nell'ambito dei propri piani regolatori generali.
21. 13. (ex 21. 40.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non possono accedere al programma straordinario di cui al presente comma i comuni il cui patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica evidenzia un indice di morosità superiore al 10 per cento.
21. 14. (ex 21. 39.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'adozione di sistemi di sicurezza con impianti di sorveglianza tecnologicamente avanzati.
21. 15. (ex 21. 35.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: comunque denominati aggiungere le seguenti: e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
* 21. 16. (ex 21. 1.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: comunque denominati aggiungere le seguenti: e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
*21. 17. (ex 21. 30.) Armosino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: comunque denominati aggiungere le seguenti: e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
*21. 18. (ex 21. 46.) Angelo Piazza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per la concessione di contributi in misura non superiore al 40 per cento costo del costo di costruzione, previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, da destinare al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute
alle regioni da parte di imprese di costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi.
Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere in fine le parole: e al comma 1-bis;
sopprimere l'articolo 41.
21. 19. (ex 21. 59.) Angelo Piazza.
Al comma 2, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
21. 20. (ex 21. 36.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
21. 21. (ex 21. 54.) Giudice.
Al comma 3 secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero possono fino alla fine del periodo.
21. 22. (ex 21. 42.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque tengano conto del numero dei residenti di ciascuna regione e provincia autonoma.
21. 23. (ex 21. 38.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Sopprimere il comma 4.
*21. 24. (ex 21. 5.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 4.
*21. 25. (ex 21. 28.) Barani.
Sopprimere il comma 4.
*21. 26. (ex 21. 32.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le regioni devono armonizzare ed eventualmente implementare le banche dati necessarie alla programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al modello definito in accordo con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro della solidarietà sociale.
21. 27. (ex 21. 22.) Leo, Alberto Giorgetti, Migliori.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e con le seguenti: ripartito secondo il numero dei residenti di ciascuna regione e provincia autonoma ed è destinato alla costituzione ed al funzionamento.
21. 28. (ex 21. 41.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e degli Osservatori regionali.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e locale.
*21. 29. (ex 21. 18.) Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e degli Osservatori regionali.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e locale.
*21. 30. (ex 21. 25. e 21. 56.) Osvaldo Napoli, Stradella, Giudice.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Le regioni, sentiti i comuni ad elevata tensione abitativa, predispongono e sostengono, anche finanziariamente, iniziative finalizzate alla vendita ai soggetti locatari degli alloggi dagli stessi occupati impiegando il ricavato in ulteriori interventi di edilizia sociale.
21. 31. (ex 21. 6. e 21. 23) Alberto Giorgetti, Moffa, Migliori, Leo.
Sopprimere il comma 4-ter.
21. 32. (ex 21. 43.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4-ter, dopo le parole: limitatamente alle opere pubbliche: aggiungere le seguenti: danneggiate dall'evento calamitoso.
21. 33. (ex 21. 44.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 4-ter, sostituire le parole: 163 e seguenti, con le seguenti: 161 e seguenti.
21. 34. (ex 21. 53.) Giudice.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali possono essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
21. 35. (ex 21.58.) Del Mese.
ART. 21-bis.
(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II»).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991; n. 203, non impegnate con le seguenti: somme delle schede CER di cui non sia pervenuto l'accordo di programma ratificato entro il 31 dicembre 2007.
21-bis. 1. (ex 21-bis. 1.) Campa, Zanetta.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non impegnate con le seguenti: relative ad interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, non sia intervenuta la ratifica, da parte del consiglio comunale competente, dell'accordo di programma ex articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
21-bis. 2. (ex 21-bis. 5.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, le parole: sono destinate al finanziamento delle proposte aggiungere le seguenti: con la maggiore quota di cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
21-bis. 3. (ex 21-bis. 10.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assegnando priorità alle proposte delle regioni che mettono a disposizione la maggior quota di cofinanziamento.
21-bis. 4. (ex 21-bis. 12.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assegnando priorità alle proposte che contemplano l'adozione di sistemi di sicurezza con impianti di sorveglianza tecnologicamente avanzati.
21-bis. 5. (ex 21-bis. 11.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
21-bis. 6. (ex 21-bis. 7.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
21-bis. 7. (ex 21-bis. 8.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 163 e seguenti con le seguenti: 161 e seguenti.
21-bis. 8. (ex 21-bis. 16.) Giudice.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche attraverso rimodulazioni dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
21-bis. 9. (ex 21-bis. 9.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione del secondo periodo.
*21-bis. 10. (ex 21-bis. 15.) Angelo Piazza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione del secondo periodo.
*21-bis. 11. (ex 21-bis. 17.) Donadi, Brugger, Mura.
Al comma 2, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture aggiungere le seguenti:, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
21-bis. 12. (ex 21-bis. 14.) Giudice.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Non meno del 60 per cento delle risorse disponibili deve essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato, e la quota di cofinanziamento regionale deve essere pari almeno al 35 per cento di quello statale.
4-ter. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri ovvero con altri fondi pubblici eventualmente disponibili all'incremento del finanziamento statale.
4-quater. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4-bis sono destinati alle finalità di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si
impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato e a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi sono comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
*21-bis. 13. (ex 21-bis. 2.) Armosino.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Non meno del 60 per cento delle risorse disponibili deve essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato, e la quota di co-finanziamento regionale deve essere pari almeno al 35 per cento di quello statale.
4-ter. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri ovvero con altri fondi pubblici eventualmente disponibili all'incremento del finanziamento statale.
4-quater. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4-bis sono destinati alle finalità di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato e a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi sono comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
*21-bis. 14. (ex 21-bis. 13.) Angelo Piazza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-quater. Non meno del 60 per cento delle risorse disponibili deve essere de-stinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato, e la quota di cofinanziamento regionale deve essere pari almeno al 35 per cento di quello statale.
4-quinquies. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri ovvero con altri fondi pubblici eventualmente disponibili all'incremento del finanziamento statale.
4-sexies. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4-quater sono destinati alle finalità di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, e
possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato e a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi sono comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
*21-bis. 15. (ex 21. 2.) Alberto Giorgetti.
ART. 22.
(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE).
Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni con le seguenti: nonché per la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia è autorizzata la spesa di 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 135 milioni.
22. 1. (ex 22. 7.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 120 milioni.
22. 2. (ex 22. 5.) Zorzato, Campa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007".
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 90 milioni.
22. 3. (ex 22. 6.) Zorzato, Alberto Giorgetti, Peretti, Campa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per il proseguimento delle opere del «Piano programma degli interventi per il risanamento igienico ed edilizio» del comune di Venezia, comprese negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, di competenza delle amministrazioni comunali e per gli investimenti necessari a sviluppare interventi alle bocche di porto per una regolazione dei flussi di marea è autorizzata la spesa di 45 milioni. Per gli interventi in favore delle popolazioni veneziane colpite dal nubifragio del 26 settembre 2007, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Per l'esecuzione ed il completamento, da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di ripristino delle funzionalità idrogeologiche dell'area dell'entroterra lagunare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge 29 novembre 1984, n. 798, è destinata la somma di 40 milioni di euro. Per gli investimenti necessari a sviluppare interventi alle bocche di porto per una regolazione dei flussi di marea è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Al fine di realizzare la bonifica del sito di interesse
nazionale Venezia (Porto Marghera) ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 45 milioni da destinare al programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: MOSE con le seguenti: misure in favore delle popolazioni veneziane colpite dal nubifragio del 26 settembre 2007.
22. 4. (ex 22. 8.) Cacciari.
ART. 24.
(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 27 e 36;
all'articolo 39, sopprimere il comma 4.
24. 2. (ex 24. 6.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimerlo.
24. 1. (ex 24. 2.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono riversate fino alla fine del comma con le seguenti: costituiscono economie di bilancio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
24. 3. (ex 24. 3.) Garavaglia, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di euro 10.000.000. Le somme sono assegnate all'Organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'accredito entro i 15 giorni successivi. Le somme non pagate al 31 dicembre 2007 sono restituite al bilancio dello Stato.
Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
24. 4. (ex 24. 1.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Le somme sono assegnate all'Organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non pagate al 31 dicembre 2007 sono restituite al bilancio dello Stato.
24. 500. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Allo scopo di assicurare la sana e prudente gestione finanziaria, a decorrere dall'anno 2008 è fatto divieto alle regioni ed agli enti locali di effettuare operazioni di gestione del debito mediante utilizzo di strumenti derivati.
24. 5. (ex 24. 7.) Verro.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni dei decreto di cui al comma 1, in materia di monitoraggio».
2. In caso di mancata osservanza da parte di comuni e province delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente decreto, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle riduzioni da operare, in caso di mancata osservanza da parte di una o più regioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente decreto, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare, a qualsiasi titolo, alle singole regioni interessate.
24. 01. (ex 24. 5.) Crosetto, Zorzato, Ravetto, Garavaglia.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente
al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».
24. 02. (ex 24. 03.) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione Europea e di soggetti ovvero enti sovranazionali, necessariamente contraddistinti da un adeguato merito di credito non inferiore a BBB/Baa2/BBB, cosi come certificato dalle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. L'importo nominale dell'investimento per ciascun emittente di cui al precedente periodo non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare del fondo. Nel caso in cui le somme accantonate nel fondo di ammortamento siano investite in titoli emessi da enti regionali, provinciali o municipali, pur contraddistinti da adeguato merito di credito, l'ammontare complessivo delle stesse non deve eccedere il 25 per cento. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».
24. 03. (ex 24. 05.) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previo conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economico-finanziario di cui sopra
deve essere significativa, ovvero pari almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del rifinanziamento non deve superare di un terzo la durata del mutuo già estinto».
24. 04. (ex 24. 04.) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
ART. 25-bis.
(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità delle infrastrutture e delle proprietà pubbliche e private, conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi di protezione civile;
all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
25-bis. 1. (ex 25-bis. 1.) Fava, Alessandri, Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo l'articolo 25-bis aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. Per la progettazione e la realizzazione del «Passante Nord di Bologna», variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2007.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 135 milioni.
25-bis. 01. (ex 25-bis. 01.) Galletti, Garagnani, Raisi.
Dopo l'articolo 25-bis aggiungere il seguente:
Art. 25-ter. - 1. È autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 140 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al completamento della strada statale Valsugana, Variante Pian dei Zocchi-Campolongo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 36.
25-bis. 02. (ex 25-bis. 02.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
ART. 26.
(Disposizioni in materia di ambiente).
Sopprimerlo.
26. 1. (ex 26. 57.) Peretti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia.
26. 2. (ex 26. 49.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel fiume Po.
26. 3. (ex 26. 50.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nell'Alto Adriatico.
26. 4. (ex 26. 51.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: che sono ripartiti con meccanismi premiali per gli enti «virtuosi», proporzionalmente alla capacità di autofinanziamento degli enti parco e delle aree marine protette nazionali.
26. 5. (ex 26. 48.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente:
al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. 6. (ex 26. 21.) Giudice.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste»;
agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
26. 53. (ex 26. 1. e 26. 4.) Alberto Giorgetti, Lamorte, Frassinetti, Ciccioli.
Sopprimere il comma 1-bis.
26. 54. (ex 26. 15.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
26. 55. (ex 26. 64.) Giudice.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
26. 56. (ex 26. 61.) Giudice.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto ministeriale di cui al presente comma.
26. 7. (ex 26. 52.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i nuovi interventi pubblici aggiungere
le seguenti: di costruzione di edifici di rilevante impatto sulla qualità dell'aria.
26. 8. (ex 26. 54.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle infrastrutture viarie e ferroviarie.
26. 9. (ex 26. 55.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 3.
26. 10. (ex 26. 16.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF una relazione predisposta congiuntamente dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle attività produttive sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120. Tale relazione deve altresì indicare:
a) una stima dei costi sostenuti dal sistema produttivo italiano per l'adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo;
b) l'onere complessivo per la finanza pubblica, in termini di mancato gettito o di maggiori spese derivanti dall'attuazione di programmi di investimento, di misure di incentivazione o di agevolazione fiscale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ovvero dall'eventuale acquisto di permessi di emissione nell'ambito del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione.
26. 11. (ex 26. 44.) Della Vedova.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine il seguente comma:
«4-ter. Il Governo allega annualmente al documento di programmazione economico-finanziaria una relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120».
26. 12. (ex 26. 62.) Giudice.
Sopprimere il comma 4.
26. 13. (ex 26. 17.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - di quattro velivoli «Canadair CL-415».
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1:
alinea, sostituire le parole: 8.407 milioni con le seguenti: 8.507 milioni;
lettera a), sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.
26. 14. (vedi 26. 2.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di codigestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. Al relativo onere si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 2007. I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal completamento del Piano di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 44:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 110;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 110;
al comma 3, sostituire le parole: 1.900 milioni con le seguenti: 1.350 milioni..
26. 15. (vedi 26. 40.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sopprimere le parole:, ivi inclusi i sottoprodotti,
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 382-septies, sopprimere le parole:, ivi inclusi i sottoprodotti,
26. 57. (ex 26. 58.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito di intese fino a: cioè con le seguenti: sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè, ferma restando l'origine nazionale,
26. 16. (ex 26. 26.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fava.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire le parole: 70 chilometri con le seguenti: 30 chilometri.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 382-septies, dopo le parole: la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera aggiungere le seguenti: rispetto all'origine dei prodotti e sottoprodotti stessi che deve rientrare nei limiti chilometrici della filiera corta di cui al comma 382.
26. 17. (ex 26. 28. e 26. 37.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire le parole: 70 chilometri con le seguenti: 30 chilometri.
26. 18. (ex 26. 25.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire le parole: 70 chilometri con le seguenti: 100 chilometri.
26. 19. (ex 26. 67.) Santori.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire le parole: autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007 con le seguenti: entrata in esercizio dopo il 30 giugno 2007 a seguito di nuova costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione.
26. 20. (ex 26. 69.) Santori.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata con le seguenti: entrata in esercizio.
26. 21. (ex 26. 56.) Peretti, Zinzi.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.
26. 22. (ex 26. 68.) Santori.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incentivi di cui al presente comma ed ai commi 382-bis e 382-ter sono accresciuti del 10 per cento in caso di impianti alimentati, per almeno il 30 per cento, con specie vegetali appartenenti al genere Ambrosia ed altre specie spontanee allergeniche, sfalciate antecedentemente la fase di pollinazione.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.
26. 23. (ex 26. 24.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal terzo anno di attuazione delle incentivazioni di cui ai commi 382-bis e 382-ter.
26. 24. (ex 26. 29.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, per quanto riguarda i prodotti ed i sottoprodotti di origine agricola, il riconoscimento delle incentivazioni di cui al presente comma ed al comma 382-bis è subordinato all'origine nazionale dei prodotti e sottoprodotti medesimi.
26. 25. (ex 26. 27.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fava.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382-bis, sopprimere le parole: e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw),
26. 26. (ex 26. 30.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382-bis, primo periodo, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: dieci anni.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 382-ter, primo periodo, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: dieci anni.
26. 27. (ex 26. 33.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382-ter, primo periodo, sostituire le parole: 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di
quindici anni con le seguenti: 0,40 euro per ogni kWh, per un periodo di dieci anni.
26. 28. (ex 26. 34.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382-ter, primo periodo, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: dieci anni.
26. 29. (ex 26. 32.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382-quater, primo periodo, sostituire le parole: può essere aggiornato con le seguenti: è da intendersi come moltiplicatore minimo e può essere aggiornato, solo in senso crescente.
26. 30. (ex 26. 35.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 4-bis, capoverso comma 382-septies, dopo le parole: la tracciabilità e la rintracciabilita della filiera aggiungere le seguenti: rispetto all'origine dei prodotti e sottoprodotti stessi che deve rientrare nei limiti chilometrici della filiera corta di cui al comma 382.
26. 31. (ex 26. 36.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-bis.1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
4-bis.2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei servizi elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
4-bis.3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4-bis.4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-bis.5. Il gestore dei servizi elettrici GSE Spa ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
4-bis.6. Dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-bis.5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. 32. (ex 26. 11.) Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis.1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati
al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:
a) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;
e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.
26. 33. (ex 26. 12.) Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-bis.1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale della Regione Sardegna, limitatamente al territorio regionale, è ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili la produzione di elettricità da combustibili fossili prodotti nella Regione nonché quella ottenuta mediante l'utilizzo del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002. La Regione, con propri provvedimenti, provvede ad assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per limitare l'impatto ambientale delle suddette produzioni.
26. 34. (ex 26. 46.) Cicu, Marras.
Al comma 4-ter, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: sono contabilizzati fino a: nonché con le seguenti: è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione,
26. 500. Governo.
Sopprimere il comma 4-septies.
26. 35. (ex 26. 53.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Subemendamento all'emendamento 26. 501. del Governo
All'emendamento 26. 501. del Governo, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine fino a: euro 250.000 con le seguenti: È autorizzato, per l'anno 2007, un contributo straordinario per gli enti parco nazionali di euro 100.000.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.
0. 26. 501. 1. Garavaglia, Dussin, Filippi, Fugatti.
Al comma 4-septies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di permettere l'istituzione ed il primo avviamento dei parchi nazionali di cui al primo periodo è autorizzata, per il 2007, la spesa massima di euro 250.000 per ciascun parco a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1. Agli oneri relativi al
funzionamento si provvede, a decorrere dall'anno 2008, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
26. 501. Governo.
Al comma 4-septies, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.
26. 36. (ex 26. 66.) Giudice.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26.1. - (Incentivi all'uso delle biomasse legnose). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:
a) dopo il numero 39) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«39-bis) legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;» è conseguentemente soppressa la voce numero 98) nella parte III relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento;
b) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1.500 euro, il 27 per cento delle spesa documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.»;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
26. 01. (ex 26. 07.) Zanetta.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26.1. - (Incentivi all'uso delle biomasse legnose). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione
in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:
a) dopo il numero 39) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«39-bis) legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;» è conseguentemente soppressa la voce numero 98) nella parte III relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento;
b) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1.500 euro, il 27 per cento delle spesa documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.»;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
26. 02. (ex 26. 06.) Zanetta.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26.1. - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di codigestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 550
milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. Al relativo onere si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 44:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 110;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 110;
al comma 3, sostituire le parole: 1.900 milioni con le seguenti: 1.350 milioni.
26. 03. (vedi 26. 011.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
ART. 26-bis.
(Variazioni colturali).
Sopprimerlo.
*26-bis. 1. (ex 26-bis. 6. e 26-bis. 15.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Sopprimerlo.
*26-bis. 2. (ex 26-bis. 23.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Sopprimerlo.
*26-bis. 3. (ex 26-bis. 29.) Peretti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26-bis. 4. (ex 26-bis. 7. e 21-bis. 16.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26-bis. 5. (ex 26-bis. 27.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, dandone comunicazione ai soggetti dichiaranti.
26-bis. 6. (ex 26-bis. 8. e 26-bis. 17.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*26-bis. 7. (ex 26-bis. 1.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*26-bis. 8. (ex 26-bis. 9. e 26-bis. 18.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
**26-bis. 9. (ex 26-bis. 2.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
**26-bis. 10. (ex 26-bis. 10. e 26-bis. 19.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: il sesto periodo è sostituito dal seguente con le seguenti: dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente.
26-bis. 500. Governo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*26-bis. 11. (ex 26-bis. 3.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*26-bis. 12 (ex 26-bis. 11. e 26-bis. 20.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*26-bis. 13. (ex 26-bis. 24.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**26-bis. 14. (ex 26-bis. 4.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**26-bis. 15. (ex 26-bis. 12. e 21-bis. 21.) Giudice, Santori, Romele, Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Paolo Russo.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**26-bis. 16. (ex 26-bis. 25.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**26-bis. 17. (ex 26-bis. 31.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: incompleto o.
26-bis. 18. (ex 26-bis. 26.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 10 ad euro 250.
26-bis. 22. (ex 26-bis. 22.) Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 50 ad euro 150.
*26-bis. 19. (ex 26-bis. 5.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 50 ad euro 150.
*26-bis. 20. (ex 26-bis. 13.) Giudice, Santori, Romele, Marinello.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500
con le seguenti: da euro 100 ad euro 250.
**26-bis. 21. (ex 26-bis. 14.) Giudice, Santori, Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Li-castro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 100 ad euro 250.
**26-bis. 23. (ex 26-bis. 28.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 250 ad euro 500.
26-bis. 24. (ex 26-bis. 32.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500
con le seguenti: da euro 500 ad euro 1.000.
26-bis. 25. (ex 26-bis. 30.) Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.
ART. 26-ter.
(Disposizioni in materia di servizi idrici).
Sopprimerlo.
26-ter. 1. (ex 26-ter. 9.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque aggiungere le seguenti: nonché la diffusione della gestione pubblica del servizio idrico.
26-ter. 2. (ex 26-ter. 4.) Dussin, Caparini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
26-ter. 3. (ex 26-ter. 6.) Pedrini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le gestioni in corso delle società partecipate da enti locali e altri soggetti pubblici o privati, delle società quotate e delle società che gestiscono sulla base di affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresi gli affidamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente oggetto di conferma o convalida.
26-ter. 4. (ex 26-ter. 1.) Saglia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti gestori dei servizi idrici che entro il 31 dicembre di ogni anno non provvedono a pagare le somme relative all'acqua prelevata relativa nell'esercizio precedente decadono dalla qualifica di gestori.
26-ter. 5. (ex 26-ter. 3.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
Art. 26-quater. - (Opere e interventi per il trasferimento di acqua) - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«7. Tutte le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla regione in cui è localizzata la sorgente idrica e la relativa opera di captazione».
b) il comma 1 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse, il Ministero dell'Ambiente promuove accordi di programma con le regioni interessate e con i Ministeri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, anche su richiesta di una o più parti interessate, fissando un termine per la definizione, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. Gli accordi avranno ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica, tenendo conto dei criteri generali di cui all'articolo 154,
comma 3 del presente decreto. La titolarità della concessione è attribuita alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione».
26-ter. 01. (ex 26-ter. 06.) Giuditta, D'Elpidio.
ART. 27.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria).
Sopprimerlo.
*27. 1. (ex 27. 5.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimerlo.
*27. 2. (ex 27. 1. e 27.12) Zorzato, Della Vedova.
Sopprimerlo.
*27. 3. (ex 27. 13.) D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera f), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «a condizione che abbiano un rapporto dipendenti popolazione non superiore a 1/100».
27. 4. (ex 27. 3.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali comuni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione paria 1/100».
27. 5. (ex 27. 4.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, capoverso f-bis), sostituire le parole: in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo con le seguenti: le regioni Calabria e Campania sono autorizzate a bandire concorsi per le relative procedure di assunzione e, a tal fine, è concesso in loro favore un contributo.
27. 6. (ex 27. 7.) Garavaglia, Filipppi.
Al comma 1, capoverso f-bis), dopo le parole: importo per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: A tal fine le regioni bandiscono le procedure concorsuali, riconoscendo ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 280 del 1997 priorità nelle assunzioni a parità di punteggio.
27. 7. (ex 27. 8.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, capoverso f-bis), aggiungere, in fine, le parole: Le predette regioni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale fino al conseguimento di un rapporto medio dipendenti-abitanti in età lavorativa pari a 1/1.000.
27. 8. (ex 27. 9.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
f-ter) Le disposizioni di cui alla lettera f-bis) trovano attuazione solo nell'ipotesi in cui la regione abbia un rapporto
dipendenti-abitanti in età lavorativa non superiore a 1/1.000.
27. 9. (ex 27. 6.) Garavaglia, Filippi.
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e Campania.
27. 10. (ex 27. 14.) Giudice.
ART. 27-bis.
(Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella).
Sopprimerlo.
*27-bis. 1. (ex 27-bis. 9.) D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.
Sopprimerlo.
*27-bis. 2. (ex 27-bis. 5 e 27-bis. 2.) Filippi, Dussin, Caparini, Garavaglia, Fugatti.
Sopprimerlo.
*27-bis. 3. (ex 27-bis. 1.) Zorzato.
Al comma 1, sostituire le parole: previa procedura selettiva con le seguenti: previo espletamento di procedure concorsuali, riconoscendo ai suddetti lavoratori priorità nelle assunzioni rispetto ad altri concorrenti a parità di punteggio conseguito.
27-bis. 4. (ex 27-bis. 3.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che tali assunzioni non debbano comportare negli anni seguenti oneri aggiuntivi per lo Stato.
27-bis. 5. (ex 27-bis. 4.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il personale civile dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali svolgente mansioni impiegatizie, assunto nella prima fase di avvio dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1o gennaio 2000, è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 14 luglio 2006 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» sono conservate nel loro importo non riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quanto a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e nel Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.
27-bis. 6. (ex 27-bis. 7.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:
Art. 27-ter. 1. Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione di Orso bruno marsicano, assicurandone la tutela anche nei territori esterni al Parco Nazionale della Maiella ricadenti nella Val di Sangro e nell'Alto Molise, mediante un ampliamento del Territorio del Parco stesso, all'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l-bis), è aggiunta la seguente: l-ter) Val di Sangro ed Alto Molise.
27-bis. 01. (ex 27-bis. 04.) Astore.
ART. 28.
(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani).
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: (INAIL) subentra con le seguenti: (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) subentrano.
28. 1. (ex 28. 1. e 28.2) Alberto Giorgetti, Lamorte, Frassinetti, Perina.
Sopprimere il comma 4.
28. 3. (ex 28. 8.) D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.
Sopprimere i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
28. 4. (ex 28. 5.) Peretti.
Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
28. 5. (ex 28. 4.) Baldelli, Giudice.
Sopprimere il comma 4-quinquies.
28. 6. (ex 28. 6.) Peretti.
ART. 29.
(Contributi alla Fondazione ONAOSI).
Sopprimerlo.
29. 1. (ex 29. 1.) Garavaglia, Filipppi, Fugatti, Montani.
ART. 30.
(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).
Al comma 1, dopo le parole: 21 gennaio 2005, n. 4, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. 1. (ex 30. 5.) Giudice.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei beni con le seguenti: dei creditori sui beni.
30. 2. (ex 30. 4.) Giudice.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
30. 3. (ex 30. 2.) Barani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni di pregiudizio sul beni dei quali sia eseguita la vendita e riscosso il prezzo è disposta dal Comitato di vigilanza nei quindici giorni successivi al trasferito.
30. 4. (ex 30. 6.) Leddi Maiola.
Al comma 8, sostituire le parole da: dagli articoli fino alla fine del comma con le seguenti: per quanto attiene l'attività di liquidazione, gli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica altresì l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La dichiarazione di cui al quarto comma del menzionato articolo può essere presentata entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle attività e passività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre
2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.
30. 5. (ex 30. 7.) Leddi Maiola.
ART. 31.
(Contributi ad enti e associazioni).
Al comma 1, sostituire le parole da: 36 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 20 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova ed ulteriori 16 milioni di euro a favore del San Raffaele di Milano.
31. 1. (ex 31. 3.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, sostituire le parole: 36 milioni di euro con le seguenti: 31 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 5 milioni di euro a favore della Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (Foggia).
31. 2. (ex 31. 10.) Leone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di 5 milioni di euro a favore della Casa Sollievo e Sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Conseguentemente, all'articolo 47:
alinea sostituire le parole: 8.407 milioni di euro con le seguenti: 8.412 milioni di euro;
dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-ter) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
31. 3. (vedi 31. 2.) Antonio Pepe.
Sopprimere il comma 3.
31. 4. (ex 31. 7.) Peretti.
Al comma 3, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente all'articolo 36, comma 2 sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 138 milioni.
31. 5. (vedi 31. 4.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 3, sostituire le parole: della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) con le seguenti: del Dipartimento di Neuroscienze della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor.
31. 6. (ex 31. 15.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Sopprimere il comma 3-ter.
31. 7. (ex 31. 5.) Tocci.
Al comma 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, al comma 3-quater, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le
seguenti:, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31. 8. (ex 31. 8.) Giudice.
Al comma 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, e comunque subordinate al rispetto delle procedure di accreditamento dei CNUVSU e delle norme che regolano l'offerta formativa e i requisiti minimi del sistema universitario pubblico così come stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544.
31. 9. (ex 31. 6.) Tocci.
Al comma 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
31. 10. (ex 31. 9.) Giudice.
Al comma 3-quater, primo periodo, dopo le parole: dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) aggiungere le seguenti: e dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
31. 11. (ex 31. 19.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero con le seguenti: quanto ad euro 397.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto ad euro 603.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
31. 500. Governo.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - 1. Le erogazioni previste all'articolo 13 bis e all'articolo 31, esclusi i commi 3-quater e 3-quinquies, sono condizionate all'esito positivo di valutazioni condotto dall'ANVUR e nelle more della sua istituzione dal CIVR E CNUVSU relative all'attivazione di ricerca e di didattica.
31. 01. (ex 31. 01.) Tocci
ART. 33.
(Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette).
Al comma 2, sostituire le parole da: in base ai quali sono definite con le seguenti: per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
33. 1. (ex 33. 6.) Morrone, D'Elpidio.
Al comma 2, dopo le parole: 13 marzo 2002, aggiungere le seguenti: procedendo secondo l'ordine temporale di presentazione delle azioni di risarcimento danni e.
33. 2. (ex 33. 4.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.
Al comma 2, dopo le parole: gravità dell'infermità aggiungere le seguenti: e di maggior frequenza di trasfusioni o di somministrazioni di emoderivati.
33. 500. Governo.
Alla rubrica, sostituire le parole: trasfusioni infette con le seguenti: trattamenti sanitari.
33. 3. (ex 33. 10.) Giudice.
ART. 34.
(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo).
Al comma 2-bis, sopprimere le parole: appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato.
34. 1. (ex 34. 9.) Giudice.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Fondo per le vittime di Albertville e Monte Serra). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2008, un Fondo di 8,5 milioni di euro da ripartire tra i familiari superstiti delle vittime dell'atto terroristico avvenuto il 25 settembre 1961 ad Albertville (Congo) e del disastro aereo avvenuto il 3 marzo 1977 sul Monte Serra.
2. I criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della difesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari euro 8,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
34. 01. (ex 34. 01.) Rugghia.
ART. 35.
(Fondo per le zone di confine).
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con Stati esteri.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con Stati esteri.
35. 1. (ex 35. 17.) Zanetta.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con la Confederazione Elvetica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con la Confederazione Elvetica.
35. 2. (ex 35. 16.) Zanetta.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con le Province autonome di Trento e Bolzano
35. 3. (ex 35. 21.) Peretti.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui 20 milioni di euro per le aree di confine facenti parte della Regione Veneto.
35. 4. (ex 35. 1.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali: delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali
con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 2.500 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 5. (ex 35. 9.) Paniz, Zorzato, Milanato.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 500 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 6. (ex 35. 8.) Paniz, Zorzato, Milanato.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 350 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 7. (ex 35. 7.) Paniz, Zorzato, Milanato.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti
enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 200 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 8. (ex 35. 6.) Paniz, Zorzato, Milanato.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. 1. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per i comuni di montagna il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva di cui alla lettera a) del presente comma è superiore al 25 per cento; il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore ai cinque anni e la popolazione complessiva di cui alla lettera b) del presente comma è superiore al 4 per cento».
35. 01. (ex 35. 04.) D'Elpidio, Fabris.
ART. 36.
(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità nazionale).
Sopprimerlo.
*36. 1. (ex 36. 14.) Peretti.
Sopprimerlo.
*36. 2. (ex 36. 11.) Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche infrastrutturali aggiungere le seguenti: di alto valore simbolico e di logica connessione con le celebrazioni unitarie, nonché.
36. 3. (ex 36. 3.) Bono, Frassinetti, Perina, Rositani, Tatarella.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di iniziative aggiungere le seguenti: con particolare riferimento agli studi e approfondimenti tesi a evidenziare il contenuto storico-sociologico e le modalità di formazione del processo unitario.
36. 4. (ex 36. 2.) Bono, Frassinetti, Perina, Rositani, Tatarella.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in particolare nelle città aggiungere le seguenti: di Roma, Torino, Firenze, Cagliari, Verona e.
36. 5. (ex 36. 1.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in particolare nelle città aggiungere le seguenti: di Roma, Torino, Firenze, Cagliari e.
36. 6. (ex 36. 4.) Lamorte, Frassinetti, Patarino.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: Unità della Nazione, aggiungere le seguenti: tra cui le città che sono state Capitale d'Italia.
36. 7. (ex 36. 12.) Picchi, Verdini.
Al comma 2, sostituire la parola: 140 milioni con le seguenti: 10 milioni.
36. 8. (ex 36. 9.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: di cui 30 milioni destinati alla realizzazione dell'auditorium della musica della città di Firenze.
36. 9. (ex 36. 13.) Picchi, Verdini.
Al comma 3, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
36. 10. (ex 36. 10.) Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.
ART. 37.
(Investimenti degli enti previdenziali pubblici).
Sopprimerlo.
37. 1. (ex 37. 1.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
ART. 39.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).
Sopprimere il comma 2.
39. 1. (ex 39. 26. e 39. 85.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Della Vedova.
Sopprimere il comma 3.
*39. 2. (ex 39. 27.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimere il comma 3.
*39. 3. (ex 39. 58. e 39.66) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le farmacie sono tenute ad informare il pubblico, mediante avvisi affissi e visibili nei propri locali, della cessazione, a decorrere dal lo gennaio 2008, dell'efficacia della disposizione transitoria di cui al secondo periodo del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'avviso deve indicare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, per la deduzione o la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto dei medicinali, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono necessari la fattura o lo scontrino fiscale specificante la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati e il codice fiscale del destinatario, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 1, comma 28, della citata legge n. 296 del 2006.
39. 4. (ex 39. 87.) Giudice.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
39. 5. (ex 39. 59.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio con le seguenti: 1o febbraio.
39. 6. (ex 39. 1.) Contento, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale fino alla fine del comma.
39. 7. (ex 39. 91.) Gioacchino Alfano.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
39. 8. (ex 39. 2.) Contento, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 4.
39. 9. (ex 39. 64.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: della fiscalità, aggiungere le seguenti: delle cui banche di dati è comunque contitolare.
39. 500. Governo.
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:
57-bis. Tutti gli enti pubblici e privati sono obbligati a comunicare al cittadino le informazioni che hanno fatto confluire nel sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria e che lo riguardano direttamente, entro trenta giorni dalla data in cui hanno fornito le informazioni al sistema.
39. 10. (ex 39. 61.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies con i seguenti:
4-bis. La misura del compenso spettante ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è elevata a 1 euro. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla società Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al citato articolo 3 è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui al citato articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa. Gli importi di cui al presente comma possono essere adeguati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha avuto effetto l'ultimo adeguamento.
4-ter. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alle disposizioni del comma 4-ter del presente articolo.
39. 11. (ex 39. 92.) Giudice.
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal
comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) al comma 14, sono soppresse le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è aggiunto il seguente:
29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte da Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni in Riscossione Sicilia Spa.
*39. 12. (ex 39. 17. e 39.93) Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza
sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) al comma 14, sono soppresse le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è aggiunto il seguente:
29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte da Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni in Riscossione Sicilia Spa.
*39. 13. (ex 39. 100.) Del Mese.
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle
funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) al comma 14, sono soppresse le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è aggiunto il seguente:
29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte da Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni in Riscossione Sicilia Spa.
*39. 14. (ex 39. 67.) Crema.
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) al comma 14, sono soppresse le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è aggiunto il seguente:
29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte da Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni in Riscossione Sicilia Spa.
*39. 15. (ex 39. 84.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
**39. 16. (ex 39.16 e 39. 94.) Gioacchino Alfano, Leone.
Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono aggiunte le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
**39. 17. (ex 39. 70.) Crema.
Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono aggiunte le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
**39. 18. (ex 39. 75.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
**39. 19. (ex 39. 99.) Del Mese.
Sopprimere il comma 5.
39. 20. (ex 39. 28.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
5-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
5-quater. Le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
*39. 21. (ex 39. 18.) Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
5-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell' ente creditore, da comunicare all' agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
5-quater. Le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
*39. 22. (ex 39. 77.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agente della riscossione,
su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
5-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte
a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
5-quater. Le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
*39. 23. (ex 39. 68.) Crema.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006».
**39. 24. (ex 39. 76.) Peretti, Zinzi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006».
**39. 25. (ex 39. 98.) Del Mese.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006».
**39. 26. (ex 39. 95.) Gioacchino Alfano, Leone.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data le predette
società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006».
**39. 27. (ex 39. 69.) Crema.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
39. 28. (ex 39. 11.) Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.
Sostituire il comma 8-ter con il seguente:
8-ter. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.».
39. 501. Governo.
Sopprimere il comma 8-quater.
39. 29. (ex 39. 63.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 8-quater, capoverso, comma 2, sostituire le parole: ore 11 con le seguenti: ore 12.
39. 30. (ex 39. 65.) Garavaglia.
ART. 39-ter.
(Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze).
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dei trasporti.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità dì ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con e seguenti: Ministero dei trasporti;
al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
39-ter. 1. (ex 39-ter. 1.) Meta, Attili, Lovelli.
ART. 39-quinquies.
(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a):
sostituire le parole: quanto a 1.320 milioni di euro con le seguenti quanto a 1.300 milioni di euro
sopprimere le parole: per 1.300 milioni.
39-quinquies. 1. (ex 39-quinquies. 3.) Giudice.
Sopprimerlo.
39-quinquies. 2. (ex 39-quinquies. 2.) Peretti.
ART. 40.
(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).
Sopprimere i commi da 2 a 6-sexies.
40. 2. (ex 40. 2. e 40. 8.) Leo, Alberto Giorgetti, Lamorte.
Sostituire i commi da 2 a 6-sexies con il seguente:
1-bis. Le funzioni esercitate dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze che le esercita per mezzo dei propri uffici.
40. 3. (ex 40. 5.) Barani.
Al comma 2, sostituire la parole da: 1o marzo 2008 fino alla fine del comma, con le seguenti: 1o giugno 2008, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali della medesima Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché i rapporti giuridici, i poteri e le competenze afferenti a quest'ultima Amministrazione.
Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 8 con il seguente:
2-bis. Entro il 1o giugno 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione dei personale, viene approvato lo statuto e l'organizzazione, e vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia indicata al comma 2. Con il medesimo decreto viene altresì disciplinato il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali di cui al medesimo comma 2.
40. 5. (ex 40. 1.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sopprimere le parole: le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e.
40. 6. (ex 40. 13.) Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: l'ordinamento vigente sono aggiungere le seguenti: integralmente trasferite ed.
40. 7. (ex 40. 14.) Di Cagno Abbrescia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alcune funzioni con le seguenti: le funzioni di vigilanza e contrasto contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
40. 8. (ex 40. 6.) Gianfranco Conte.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
40. 9. (ex 40. 20.) Giudice.
Al comma 5-bis, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, previsti ai commi 3, 4 e 5 aggiungere le seguenti:, nonché quelli previsti al comma 6-bis, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
40. 10. (ex 40. 19.) Giudice.
Sopprimere il comma 7.
*40. 11. (ex 40. 3., 40. 10 e 40. 21) Osvaldo Napoli, Stradella, Giudice.
Sopprimere il comma 7.
*40. 12. (ex 40. 4.) Alberto Giorgetti, Leo.
Sopprimere il comma 7.
*40. 13. (ex 40. 16.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 41.
(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).
Sopprimerlo.
41. 1. (ex 41. 1. e 41.5) Alberto Giorgetti, Leo, Proietti Cosimi, Bono.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 41. - (Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa). - 1. Per l'anno 2007 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali al fine di incrementare l'offerta di immobili residenziali da destinare alla locazione di edilizia abitativa, anche convenzionata.
2. Per le finalità del comma 1 è istituito un Fondo speciale con una destinazione iniziale pari a 100 milioni di euro.
41. 2. (ex 41. 8.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e
delle finanze fino alla fine del periodo, con le seguenti: le Regioni e le Province autonome, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, promuovono l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con lo Stato, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici
41. 4. (ex 41. 17.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: costituisce fino alla fine del comma, con le seguenti: può costituire, d'intesa con ciascuna regione interessata, un'apposita società di scopo, quale soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, e dalla regione interessata o da soggetto da essa direttamente partecipato. Le società di cui al presente comma hanno la funzione di promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 50 milioni di euro.
41. 5. (ex 41. 10.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tramite l'Agenzia del demanio aggiungere le seguenti: e d'intesa con la regione competente per territorio.
41. 6. (ex 41. 11.) Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alla società di cui al presente comma partecipa obbligatoriamente la regione competente per territorio o un soggetto da essa direttamente partecipato.
41. 8. (ex 41. 12.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 50 milioni.
*41. 9. (ex 41. 6. e 41. 18) Osvaldo Napoli, Stradella, Giudice.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 50 milioni.
*41. 10. (ex 41. 9.) Germontani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
*41. 11. (ex 41. 13.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli amministratori della società di cui al presente articolo non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio.
41. 12. (ex 41. 2.) Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa). - 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro.
2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire
ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie
4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o-finanziari, il Fondo di cui al comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
41. 01. (ex 41. 01.) Rossi Gasparrini, D'Elpidio.
ART. 42.
(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole).
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società AGECONTROL S.p.A è posta in liquidazione e le funzioni e le risorse ad essa già attribuite sono trasferite all'Istituto centrale per la repressione frodi ed alle regioni, ferme restando le funzioni di controllo attribuite all' AGEA, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento funzioni e risorse di cui al presente comma.
42. 1. (ex 42. 11.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio
decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.
Conseguentemente, al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 30 milioni con le seguenti: euro 5 milioni.
42. 3. (ex 42. 20.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 30 milioni con le seguenti: euro 40 milioni.
*42. 4. (ex 42. 1.) Cosenza.
Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 30 milioni con le seguenti: euro 40 milioni.
*42. 5. (ex 42. 2.) Marinello.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
2-quater. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, determinato in 2,5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-sexies. II Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 6. (ex 42. 3.) Leone, Fitto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, i commi 1 e 2 sono abrogati.
42. 7. (ex 42. 5.) Garavaglia, Filippi, Fava.
Aggiungere in fine il seguente comma:
2-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 è soppresso;
b) il comma 132-bis è sostituito dal seguente: «132-bis. ISA S. p. a. partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali»
c) il comma 132-ter è sostituito dal seguente: «132-ter. Per le finalità di cui al comma 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi.»
42. 8. (ex 42. 25.) D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.
ART. 42-bis.
(Fabbricati rurali).
Al comma 1, lettera c), capoverso 3- bis, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
3.1. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) devono essere espletate in
conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
42-bis. 500. Governo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i fabbricati rurali individuati come storici o tradizionali con delibera comunale, insistenti nelle zone montane, può disporsi, con la medesima delibera, l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale e ne siano integralmente conservate le caratteristiche architettoniche.
42-bis. 1. (ex 42-bis. 3.) Zanetta.
ART. 42-ter.
(Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione).
Sopprimerlo.
42-ter. 1. (ex 42-ter. 1.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: è ridotta a 100 euro con le seguenti: non si applica
42-ter. 2. (ex 42-ter. 2.) Satta, D'Elpidio, D'Ulizia.
ART. 43.
(Lavori socialmente utili).
Sopprimerlo.
*43. 1. (ex 43. 1.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*43. 2. (ex 43. 3.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimerlo.
*43. 3. (ex 43. 12.) D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche in soprannumero.
43. 4. (ex 43. 5.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e fino al conseguimento di un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.
43. 5. (ex 43. 7.) Garavaglia, Filippi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono abrogati.
1-ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
43. 6. (ex 43. 8.) Garavaglia, Filippi.
ART. 44.
(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44. - (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito) - 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta
dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che nell'anno 2006 risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.700 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento alla condizione economica familiare, e con esclusivo riferimento ai seguenti soggetti: titolari di redditi da lavoro o da pensione, disoccupato, o soggetti assistiti ai sensi della legge n. 238 del 2000. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale di euro 200 milioni.
44. 6. (ex 44. 12.) Crema, Villetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una detrazione fiscale con le seguenti: una somma.
Conseguentemente, al comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: detrazione fiscale con la seguente: somma.
secondo periodo, sostituire le parole: detrazione fiscale con la seguente: somma.
44. 1. (ex 44. 4.) Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una detrazione fiscale con la seguente: una somma.
44. 7. (ex 44. 2.) Leo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una detrazione fiscale con le seguenti: un assegno ad personam.
44. 3. (ex 44. 10.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: detrazione fiscale con la seguente: somma.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: detrazione fiscale con la seguente: somma.
44. 8. (ex 44. 3.) Leo.
Al comma 4, sopprimere le parole: con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione,
44. 5. (ex 44. 14.) Peretti, Zinzi, Lucchese.
ART. 45.
(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali).
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo così incrementato è destinato a fronteggiare gli oneri connessi alle prestazioni
degli insegnanti di sostegno, dietro richiesta degli istituti scolastici; gli enti locali sono conseguentemente esonerati dai servizi attinenti le attività di sostegno agli studenti diversamente abili.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45. 1. (ex 45. 9.) Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.
ART. 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali con le seguenti: di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali e per l'aumento delle capacità dei terminali esistenti.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in riferimento ai procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 1. (ex 46. 15.) Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gas naturale liquefatto aggiungere le seguenti: e delle opere connesse.
46. 2. (ex 46. 8.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, anche situati al di fuori di siti industriali,
46. 3. (ex 46. 5.) Cacciari.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
*46. 4. (ex 46. 1. e 46.2) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
*46. 5. (ex 46. 6.) Verro, Giudice.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
*46. 6. (ex 46. 7.) Filippi, Garavaglia, Fava, Fugatti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
*46. 7. (ex 46. 16.) Peretti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante
urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
*46. 8. (ex 46. 22.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata, con un unico provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, il provvedimento unico di autorizzazione è rilasciato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. Il provvedimento unico di autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale.
46. 9. (ex 46. 14.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche situati al di fuori fino alla fine del periodo, con le seguenti: e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione del
l'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
46. 10. (ex 46. 17.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti:, con un unico provvedimento di autorizzazione,
46. 11. (ex 46. 9.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 24 novembre 2000, n. 340, aggiungere le seguenti:, anche nelle regioni a statuto speciale
46. 12. (ex 46. 10.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'autorizzazione unica é rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
46. 13. (ex 46. 18.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: che deve essere espresso aggiungere le seguenti: al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi.
*46. 14. (ex 46. 11.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: che deve essere espresso aggiungere le seguenti: al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi.
*46. 15 (ex 46. 19.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata o con le province autonome. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
46. 16. (ex 46. 20.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: l'autorizzazione è rilasciata con le seguenti: il provvedimento unico di autorizzazione è rilasciato
Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: L'autorizzazione con le seguenti: Il provvedimento unico di autorizzazione.
46. 17. (ex 46. 12.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: o provincia autonoma.
46. 18. (ex 46. 21.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: anche del piano regolatore portuale con le seguenti: dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale.
46. 19. (ex 46. 13.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.
ART. 46-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).
Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento.
*46-bis. 1. (ex 46-bis. 4.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento.
*46-bis. 2. (ex 46-bis. 1.) Saglia.
ART. 46-quinquies.
(Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
Sopprimerlo.
46-quinquies. 1. (ex 46-quinquies. 4.) Peretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003 n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».
46-quinquies. 2. (ex 46-quinquies. 1.) Gianfranco Conte, Leone, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.
ART. 47.
(Copertura finanziaria).
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
47. 1. (ex 47. 6.) Giudice.