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Allegato B
Seduta n. 248 del 22/11/2007
TESTO AGGIORNATO AL 5 DICEMBRE 2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La VIII Commissione,
premesso che:
il prossimo 8 Dicembre si riunirà a Bali la Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici e sul protocollo di Kyoto;
in ottemperanza all'indicazione scaturita dalla Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici svoltasi a Roma nel settembre 2007, il Ministero dell'ambiente sta organizzando il Climate Day da effettuarsi nel giorno della ratifica del protocollo di Kyoto (16 febbraio 2008);
impegna il Governo:
ad attuare entro il 2012 l'obbligo contratto a Kyoto attraverso precise politiche nei vari settori interessati;
a proporre o sostenere precise sanzioni verso i governi inadempienti;
ad approvare entro il 30 giugno 2008 il Piano Nazionale aggiornato per la riduzione delle emissioni;
a definire entro il 30 Giugno 2008 modalità certe di sperimentazione del Piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
a coinvolgere il Parlamento nelle sue varie istanze nella preparazione del Climate day.
(7-00313)
«Bandoli, Lomaglio».
La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, finanziava la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
la farraginosità delle procedure attuative di tali programmi e una richiesta da parte dei proponenti di varianti urbanistiche non sempre rispondenti alle strategie urbanistiche dei Comuni, hanno ritardato l'attuazione del programma e ridotto la sua efficacia, costringendo il legislatore ad intervenire più volte, consentendo la rilocalizzazione dei programmi e prorogando più volte i termini per la ratifica da parte dei Consigli comunali degli accordi di programma con le Regioni, avendo ad oggetto la nuova localizzazione;
da ultimo tali termini sono stati fissati al 31 dicembre 2007;
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, prevede, all'articolo 21-bis, la destinazione delle risorse residue originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 della legge 203/91, al finanziamento dei Contratti di Quartiere e in quota parte anche degli interventi per i terremoti di Molise e Foggia;
l'articolo introdotto al Senato conferma la scadenza del 31 dicembre 2007, per la ratifica degli accordi di programma con i quali vengono rilocalizzati i programmi, precisando che le risorse da considerare residue sono quelle non «impegnate» alla medesima data;
la formulazione sopra riportata, ove interpretata in termini di contabilità generale dello Stato, potrebbe porsi in contrasto con la norma, in vigore e non soppressa, contenuta al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 che prevede che «la ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale ... determina direttamente l'immediata ammissione del programma al finanziamento», in quanto potrebbero nascere divergenze interpretative sull'applicazione
delle due norme, eludendo l'intento del legislatore di recuperare i programmi a favore delle Forze dell'Ordine per i quali, al 31 dicembre 2007, sia stato ratificato dal Consiglio Comunale l'Accordo di Programma;
è opportuno considerare la necessità di confermare tutti i sostegni possibili ai dipendenti dello Stato appartenenti alle forze dell'ordine, ivi compresa l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale ed agevolato, che in base alle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati agli Accordi di programma, ammontano a circa 2.000 alloggi;
occorre inoltre tener conto dell'opportunità di tenere in debito conto la volontà delle Comunità locali di realizzare tali programmi, che vengono considerati anche fattore di sviluppo e di riqualificazione urbana,
impegna il ministro delle infrastrutture
ad ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai Consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi.
(7-00314)
«Chianale, Mariani, Lucà, Iannuzzi, Margiotta, Lupi, Stradella, Peretti, Tomaselli, Realacci, Armosino, De Angelis, Mereu, Lomaglio»
La XIII Commissione,
premesso che:
la crescente diffusione negli ultimi anni di periodiche epidemie negli animali da alimentazione, la mancanza di una adeguata informazione sui rischi effettivi per la salute umana e l'insufficiente conoscenza dei sistemi di allevamento praticati nel nostro Paese, hanno determinato un forte allarme fra i consumatori;
serbatoio naturale della diffusione del virus H5N1, comunemente definito «aviaria», che colpisce le specie avicole sono gli uccelli selvatici e, in particolare, i volatili acquatici;
nelle aree indenni all'influenza l'introduzione primaria del virus si verifica attraverso il contatto diretto o indiretto con le specie selvatiche oppure con la mobilità dell'uomo e la movimentazione delle attrezzature provenienti da aree infette e dai mercati di animali vivi;
gli animali domestici allevati secondo modalità tradizionali e in semi-libertà presentano la maggiore criticità, mentre negli allevamenti intensivi il rischio di introduzione del virus è estremamente ridotto e, soprattutto, i costanti controlli permettono l'immediata individuazione dei soggetti malati e la tempestiva adozione di misure di contenimento che la Comunità europea ha previsto da tempo;
l'efficacia delle misure adottate è dimostrata dal fatto che i focolai, oltre a presentarsi in numero ridotto, nella Comunità Europea sono stati tutti tempestivamente debellati;
la comparsa dei virus influenzali non deriva quindi dalla diffusione degli allevamenti intensivi, né, tanto meno, a questo sistema di allevamento industriale possono essere imputate le morti umane;
la presenza diffusa di allevamenti intensivi ha posto da tempo alla Comunità Europea il tema del benessere animale il quale è stato regolamentato sia con direttive orizzontali, quali quelle relative ai trasporti, che con direttive specifiche sulla protezione del pollo da carne e delle galline ovaiole da allevamento;
fermo restando che le istituzioni europee stanno dedicando una sempre maggiore attenzione al benessere animale e che nel corso del 2006 la Commissione ha presentato ai Ministri competenti le priorità e le strategie del «piano d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010», le ultime
risoluzioni del Parlamento europeo hanno affrontato il tema del benessere animale e quello della sicurezza alimentare ponendo l'accento sul fatto che non può essere affrontato solo dai produttori europei,
impegna il Governo:
a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la piena attuazione delle normative comunitarie in materia di controlli sanitari e del benessere animale;
a sostenere nel corso delle trattative del WTO l'introduzione di misure di salvaguardia dei maggiori costi sostenuti per il benessere animale dai produttori europei;
a promuovere campagne di informazione obiettiva dei consumatori sulla sicurezza e la qualità dei sistemi di allevamento praticati nel nostro Paese.
(7-00311)«Brandolini, Zucchi».
La XIII Commissione,
premesso che:
il settore dell'allevamento dei suini sta vivendo un momento di particolare crisi determinato, sia da cause congiunturali, legate all'aumento dei costi per i mangimi ed alla costante erosione dei prezzi alla produzione, sia da motivi strutturali identificabili, principalmente, nel ridotto peso contrattuale della fase produttiva agricola all'interno della filiera;
la combinazione dei suddetti fattori congiunturali e strutturali determina, per gli allevatori, crescenti difficoltà a remunerare i fattori produttivi e spinge gli stessi a ricercare soluzioni di economia contrattuale che consentano, comunque, di avere anche prezzi minimi, purché contrattualmente garantiti;
le situazioni di cui sopra hanno favorito la diffusione di contratti associativi come la soccida che, a loro volta, hanno contribuito ad uniformare ed a stabilizzare al ribasso i prezzi alla produzione, acuendo il problema della squilibrata distribuzione del valore all'interno della filiera che, sempre più, si è sbilanciata in favore delle componenti contrattualmente più forti;
la tendenza all'uniformazione dei prezzi ha pressoché privato del loro originale ruolo le borse merci che, tradizionalmente, rappresentavano i mercati di riferimento per i suini e, in specie, le borse di Milano e Mantova che, negli ultimi anni, non svolgono, di fatto, più alcun ruolo ai fini della determinazione dei prezzi dei suini;
la costante erosione dei prezzi alla produzione non ha portato beneficio alcuno ai consumatori che, secondo un recente studio ISMEA-NIELSEN (novembre 2007) devono fare i conti con prezzi al consumo che, per le carni fresche e per i salumi, risultano essere, rispettivamente, cinque volte e fino a dieci volte superiori rispetto a quelli alla produzione;
i consumatori, oltre a patire, al pari degli allevatori, i margini imposti dai soggetti dominanti all'interno della filiera vedono anche ridotte le tutele relative alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, a causa di un sistema normativo che, nel suo complesso, tende a privilegiare gli interessi dell'industria e della grande distribuzione, sempre meno interessate alla qualità e sempre più attente al rapporto qualità/prezzo e, quindi, alla possibilità di approvvigionarsi, laddove è, per loro, più conveniente, favorendo, in tal modo, l'ingresso e l'impiego - anche per produzioni DOP - di materie prime di provenienza estera e con caratteristiche qualitative spesso non adeguate rispetto alle produzioni per le quali sono impiegate;
il decreto interministeriale del 21 settembre 2005, sulla disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria ha contribuito a determinare condizioni, per le quali sono riconosciuti, come prosciutti, anche prodotti che, per la materia prima impiegata ed i processi produttivi utilizzati, hanno caratteristiche, ben diverse rispetto a quelle che il consumatore, tradizionalmente, associa al prosciutto italiano;
impegna il Governo:
a disporre, per la filiera suinicola, i controlli di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 ed a verificare se la costante erosione dei prezzi alla produzione dei suini sia da considerare anomala;
ad attivare tutti gli strumenti necessari a verificare se l'attuale uniformazione dei prezzi dei suini sui tradizionali mercati di riferimento, non sia da imputare ad accordi-cartello tra i soggetti oligopolisti che, anche attraverso contratti di soccida, controllano il mercato dei fattori produttivi e dei prodotti all'interno della filiera;
a rivedere le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 settembre 2005, sulla disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria, nel senso di tutelare e di favorire la valorizzazione delle materie prime e dei processi produttivi, in grado di garantire il rispetto dei tradizionali standards produttivi nazionali e, nel contempo, di dare trasparenza al mercato e di assicurare il diritto di informazione e di scelta del consumatore;
ad intraprendere, in sede nazionale e comunitaria, tutte le iniziative necessarie affinché l'indicazione di origine sia introdotta per le carni suine e resa permanente per le carni bovine e avicole.
(7-00312)
«Dozzo, Alessandri, Fava».