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Allegato B
Seduta n. 255 dell'11/12/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEDDI MAIOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 23 dicembre 2005 è stato costituito il Comitato per la Biblioteca digitale dell'Informazione giornalistica, dai promotori Editrice La Stampa spa, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Compagnia San Paolo di Torino;
il Comitato, operante sul territorio della Regione Piemonte, iscritto nel registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte e dotato di personalità giuridica, ha lo scopo esclusivo di perseguire la finalità, sulla base di apposita convenzione d'accesso ed uso stipulata con la società Editrice La Stampa spa, di istituire, a scopo di valorizzazione, di conservazione e di messa in rete a disposizione del pubblico, una Biblioteca elettronico-digitale, denominata «Biblioteca digitale dell'informazione Giornalistica» Biblioteca Digitale, formata dalla copia digitale del materiale posseduto dal Centro di Documentazione de La Stampa e, in primo luogo, dalle collezioni del quotidiano La Stampa;
al fine di dare attuazione al suo scopo, il Comitato ha provveduto dapprima a stipulare con la società Editrice La Stampa spa la convenzione di accesso e di uso delle collezioni de La Stampa, e, a seguito dell'espletamento di una gara, ha successivamente affidato in appalto alla società STI spa l'esecuzione della digitalizzazione degli archivi de La Stampa dal 1867 al 2006;
l'articolo 18 del contratto di appalto prevede che «ai fini fiscali, l'appaltatore dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 n. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 135 del 6 dicembre 2006)»;
in attuazione di quanto disposto nel capitolato tecnico di gara, il Comitato ha individuato nella ditta SAM il soggetto qualificato, per conto del Comitato, ad interfacciarsi con l'appaltatore in qualità di Project Manager, attribuendo a quest'ultimo compiti di mantenimento dei rapporti con la ditta appaltatrice, stesura del programma di lavorazione, consegna del materiale, verifica di rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti, monitoraggio dell'avanzamento del progetto e predisposizione del collaudo;
i risultati dei servizi prestati dall'appaltatore (digitalizzazione e software per la consultazione) costituiranno il primo nucleo della Biblioteca digitale dell'Informazione giornalistica e confluiranno nella Biblioteca digitale Piemontese, che ha lo scopo di raccogliere, catalogare, conservare, archiviare e rendere disponibile alla consultazione, per finalità di studio e ricerca, la digitalizzazione di libri e di altro materiale posseduto dalle biblioteche e dagli altri istituti culturali piemontesi;
la Biblioteca digitale piemontese è promossa dalla Regione Piemonte, che la realizza e tramite incarico al Consorzio per il Sistema Informatico (CSI) Piemonte, ente strumentale della Regione;
in tale contesto l'attività del CSI si traduce nella raccolta, archiviazione, conservazione e consultazione del materiale della Biblioteca Digitale Piemontese per la pubblica consultazione -:
se la prestazione resa di Project Managment, come descritta, possa, in quanto attività funzionale e strettamente connessa alla realizzazione del progetto di digitalizzazione, beneficiare del regime di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 10, n. 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e se la tipologia di prestazione resa dal CSI Piemonte per la Biblioteca digitale piemontese possa rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 10, n. 22, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
(5-01852)
FUGATTI e FAVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 20 luglio 2007, Patrimonio dello Stato S.p.A., ha dato evidenza pubblica ad una offerta di vendita in blocco di un'area a destinazione agricola di estensione di 211 ettari ricadente nel comune di Viadana, in Provincia di Mantova ed ubicata all'interno del Parco locale d'interesse sovra-comunale «La golena e le sue lanche», istituito ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e riconosciuto dalla Provincia di Mantova, con decreto della giunta provinciale n. 55 del 24 febbraio 2005;
il contesto ambientale in cui è inserito il complesso di beni oggetto di vendita è costituito da un'area di golena del fiume Po, è classificato come zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed è inserito nella zona a protezione speciale (ZPS) denominata IT20B0501, istituita con decreto della giunta regionale della Lombardia, 18 aprile 2005 n. 7/21233;
alla data della suddetta offerta di vendita, sui terreni oggetto della stessa, risultavano esercitare regolare attività agricola una cooperativa e 57 imprese in regime di affitto agrario;
secondo l'interrogante la dichiarata volontà di Patrimonio S.p.A., di vendere in blocco l'area in oggetto entra in evidente contrasto con la vigente normativa in materia di affitto dei fondi rustici e, in specie con le norme in materia di diritto di prelazione degli affittuari e dei confinanti;
per quanto al punto precedente, l'eventuale vendita in blocco dell'area in
parola avrebbe lo scontato effetto di determinare un contenzioso tra Patrimonio S.p.A., ed i numerosi soggetti i cui diritti, a seguito di tale alienazione, sarebbero incontestabilmente lesi;
a prescindere da ogni altra considerazione inerente la destinazione agricola dei terreni, l'alto valore ambientale e paesaggistico dell'area in oggetto pone evidenti e fondati dubbi riguardo all'opportunità, per l'interrogante anche la legittimità, della sua messa in vendita, che, in ogni caso, non può avvenire in assenza di assolute garanzie riguardo alla tutela ed alla conservazione dei beni di interesse collettivo presenti nell'area medesima;
la presenza di attività agricole in aree ad alto valore ambientale è la prima garanzia di conservazione dell'ambiente che, in questi casi, è inequivocabilmente da considerare, non come risorsa naturale primigenia, ma come risultato di una complessa e, spesso, millenaria interazione tra le attività umane e le stesse originarie risorse naturali;
la vendita in blocco e la conseguente eliminazione delle imprese agricole attualmente presenti, esporrebbe l'area al concreto rischio di una riduzione - se non di un totale abbandono - delle attività agricole sul territorio, con evidenti ed inevitabili ricadute, non solo sugli equilibri ambientali e, quindi, sul valore complessivo dell'area medesima, ma anche sugli interessi della collettività che, in tal modo, subirebbero una grave ed irreparabile lesione -:
se non ritenga intervenire presso Patrimonio S.p.A., affinché sia revocata l'offerta di vendita di cui in premessa e, in ogni caso, siano poste specifiche e vincolanti condizioni a garanzia, sia del mantenimento delle attività agricole attualmente presenti, sia della tutela dei valori ambientali presenti nell'area;
se non ritenga di attivare gli interventi necessari affinché i terreni agricoli presenti nell'area siano acquistati da ISMEA, nell'ambito dei compiti, ad esso affidati, in materia di formazione della proprietà coltivatrice.
(5-01853)