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Allegato A
Seduta n. 256 del 12/12/2007
...
(A.C. 3257 - Sezione 3)
ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2008 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 40.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio
Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2008, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2008, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nella unità previsionale di base «oneri del debito pubblico» del programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nella unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi di riserva e speciali» e nella unità previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 799.859.956 euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 500 milioni di euro e 15.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2007 sono riferiti alla competenza dell'anno 2008 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 11 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, nelle pertinenti unità previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille IRPEF Stato di cui all'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «interventi» del programma «programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza», nell'ambito della missione «tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «promozione dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività, poste in essere dalla Commissione nazionale
per le pari opportunità fra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2008 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2008, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21, è stabilito in 50 unità.
23. Per l'anno 2008 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le unità previsionali di base relative al «Fondo sanitario nazionale» e le unità previsionali di base relative al «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del
predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «incentivi alle imprese», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
28. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
TABELLA N. 2
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2008
Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
25 | Fondi da ripartire (33) | ||
25.1 | Fondi da assegnare (33.1) | ||
25.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | 9.063.661.259 | |
(9.064.061.259) |
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).
Al comma 21 dell'articolo 2, dopo le parole: unità previsionale di base funzionamento inserire le seguenti: del programma prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, nell'ambito della missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio nonché.
Conseguentemente, all'Elenco 7 annesso allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti unità previsionali di base:
2. 200. Governo.
(Approvato)
Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:
1.1.2. Politiche economico-finanziarie e di bilancio - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità - Interventi - Dipartimento per le politiche fiscali:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.
Conseguentemente, alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:
2.2.2. Competitività e sviluppo delle imprese - Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo -Interventi - Dipartimento per le imprese - Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal ministero a scopo di divulgazione del Movimento Cooperativo:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.
Tab. 2. 1. (Testo corretto) (ex Tab. 2. 2. ) D'Ulizia.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, u.p.b 3.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
(capitolo 2535 - spese per acquisto di beni e servizi)
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
Tab. 2. 101. La Commissione.
(Approvato)
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, u. p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, u.p.b 1.4.2 Interventi, apportare le seguenti variazioni:
(capitoli 3415, 4071, 4151, 4241, 4351 - spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale)
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
Tab. 2. 100. La Commissione.
(Approvato)
Nei sottoindicati stati di previsione apportare la seguente variazione compensativa:
02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fondi da ripartire (33), fondi di riserva e speciali 33.2): u.p.b. 25.2.3 - Oneri comune di parte corrente:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, l'Italia in Europa e nel Mondo (4), cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6): u.p.b. 1.4.2 - Interventi:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Variazione proposta all'allegato tecnico per capitoli:
02. - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fondi da ripartire (33), Fondi di riserva e speciali (33.2): u.p.b. 25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente; Cap. 3000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
06. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, l'Italia in Europa e nel Mondo (4), cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6): u.p.b. 1.4.2 - Interventi; Cap. 4051/01 - Contributi obbligatori ad Organismi internazionali:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Tab. 2. 200. Il Governo.
(Approvato)
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla tabella «Amministrazione dei monopoli di Stato» alla missione 1 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)» programma 1.1 «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» all'unità previsionale di base 1.1.6 «Investimenti», per l'anno 2008 operare la seguente modifica:
CP: - 1.000;
CS: - 1.000.
Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nella missione 1 «Istruzione Scolastica», nell'ambito del programma 1.9 «Istituzioni Scolastiche non Statali (22.9)», all'unità previsionale di base 1.9.3 «Oneri comuni di Parte Corrente», per l'anno 2008 operare le seguenti modifiche:
CP: - 433.953;
CS: - 433.953.
Nello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla voce missione 1 «Istruzione Scolastica», nell'ambito dei programmi 1.2 «Istruzione Prescolastica (22.2)», 1.3 «Istruzione Elementare», 1.4 «Istruzione Secondaria Inferiore», 1.5 «Istruzione Secondaria Superiore», ai macroaggregati 1.2.6 «Investimenti», 1.3.6 «Investimenti», 1.4.6 «Investimenti», 1.5.6 «Investimenti», operare le seguenti modifiche:
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: euro 27.609;
Ufficio scolastico regionale per la Val D'Aosta: euro 828;
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: euro 64.802;
Ufficio scolastico regionale per il Veneto: euro 33.121;
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia: euro 7.353;
Ufficio scolastico regionale per la Liguria: euro 9.036;
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna: euro 25.648;
Ufficio scolastico regionale per la Toscana: euro 22.405;
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria: euro 5.608;
Ufficio scolastico regionale per le Marche: euro 10.370;
Ufficio scolastico regionale per il Lazio: euro 38.258;
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo: euro 9.493;
Ufficio scolastico regionale per il Molise: euro 2.410;
Ufficio scolastico regionale per la Campania: euro 55.170;
Ufficio scolastico regionale per la Puglia: euro 35.025;
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata: euro 4.878;
Ufficio scolastico regionale per la Calabria: euro 17.421;
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia: euro 44.520;
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna: euro 12.041.
Tab. 2. 2 (ex Tab. 2. 1)Villetti.
(Inammissibile).