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Allegato A-bis
Seduta n. 258 del 14/12/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1817 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3256)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE PRECLUSE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO 1. 1000, 23. 1000 E 135. 1000
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le entrate tributarie dello Stato per il 2008 sono determinate, secondo quanto previsto dall'allegato 8 della presente legge, in 426,7 miliardi di euro. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, confluiscono, in sede di assestamento di bilancio, in un apposito fondo, denominato «Fondo per il giusto indennizzo fiscale», da destinare, con successivi provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell'IRE e dell'IRES, al fine di restituire ai contribuenti quanto versato in eccedenza, rispetto alle prescrizioni di leggi; salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
1. 1. (vedi 1. 3.) Nucara.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: nei confronti dei lavoratori fino alla fine del periodo.
1. 2. (ex 0. 1. 10. 1.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: dipendenti.
1. 3. (ex 0. 1. 10. 2.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi.
1. 4. (ex 0. 1. 10. 3.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono destinate aggiungere le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo al
l'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e, per l'ammontare rimanente, prioritariamente.
1. 5. (vedi 1. 2.) Capezzone.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dei lavoratori dipendenti, da realizzare fino alla fine del comma, con le seguenti: delle famiglie, da realizzare anche mediante l'introduzione del quoziente familiare appositamente regolato con emanazione di decreto ministeriale. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze appositamente finalizzato, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
1. 6. Meloni, Alberto Giorgetti, Castellani.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
ART. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre» sono aggiunte le seguenti: "e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 31 dicembre.
2. 1. (ex 2. 027.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) gli immobili adibiti ad abitazione principale da un nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero da un nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero da un nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 3. (ex 2. 011.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, culturali, ricreative e sportive, con esclusione in ogni caso delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni
di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 4. (ex 2. 110.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Villetti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali, ricreative e sportive, con esclusione in ogni caso delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 5. (ex 2. 111.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, con esclusione in ogni caso delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione
dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 6. (ex 2. 112.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, ad eccezione dell'attività svolta dagli oratori e dagli enti similari di cui alla legge 1o agosto 2003, n. 306, nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta a beneficio esclusivo dei propri appartenenti e dei beneficiari delle attività istituzionali prestate, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 7. (ex 2. 109.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Villetti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: "L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, ad eccezione dell'attività svolta dagli oratori e dagli enti similari di cui alla legge 1o agosto 2003, n.306, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, dopo l'articolo151, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 8. (ex 2. 108.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta, limitatamente all'immobile o alle porzioni di esso nei quali l'attività commerciale viene materialmente svolta. A tal fine i soggetti devono dichiarare come autonome le unità immobiliari, gli immobili o le loro porzioni destinati, anche in via non esclusiva, ad uso commerciale, nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 9. (ex 2. 107.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «. Anche qualora abbia carattere accessorio rispetto alle finalità dell'ente, l'esercizio di un'attività commerciale, qualora non abbia carattere del tutto marginale rispetto all'utilizzo delle superfici dell'immobile, comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione d'imposta. L'estensione di tali superfici è rilevata dal comune di appartenenza».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalle legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. 10. (ex 2. 206.) Villetti.
Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) i fabbricati in cui sono svolte attività didattica e culturale a carattere nazionale dalle università non statali legalmente riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, compresi i fabbricati annessi o dipendenti dalle medesime università utilizzati per prestazioni relative all'alloggio o pensione degli studenti».
02. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 01 è rimborsata ai comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato secondo le modalità di cui al comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 60 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
2. 11. (ex 2. 205.) Alberto Giorgetti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le tre annualità successive alla nascita di ciascun figlio o all'adozione di ciascun minore»;
02. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione è aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell'imposta».
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei
parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3,
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 12. (ex 2. 138.) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro, Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili). - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'abitazione non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9».
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008.
Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
2. 66. (ex 2. 191.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:, comunque non superiore a 200 euro, con le seguenti: è comunque non superiore a 100 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da un solo soggetto passivo e a 300 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. La detrazione.
Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
2. 15. (ex 2. 201.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 500 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 113, comma 1, primo periodo, sostituire la parole da: 1.264 milioni fino a: 1.898 milioni con le seguenti: 1.448 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.420 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.948 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.798 milioni;
all'articolo 150, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. 16. (vedi 2. 161.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-bis.1. È prevista la franchigia di 30 metri quadrati per la determinazione dell'ICI della prima casa per ogni componente della famiglia anagrafica ivi residente».
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 500.000;
2010: - 500.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2008.
2. 17. (ex 2. 262.) Gardini.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica esclusivamente per la quota calcolata prendendo a riferimento l'aliquota base dell'imposta».
2. 18. (ex 2. 202.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «con esclusione di» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
2. 19. (ex 2. 106.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. 22. (ex 2. 175.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Con oneri a carico del bilancio dello Stato, è rimborsato ai singoli comuni un importo pari alla differenza tra la minore imposta da essi riscossa in applicazione del comma 1 e l'eventuale maggior gettito derivante da aumenti dell'aliquota dell'imposta medesima rispetto all'anno precedente.
2-bis. Se la differenza di cui al comma 2 è negativa, non è dovuto alcun rimborso.
2. 23. (vedi 2. 101.) Della Vedova.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è rimborsata fino alla fine del comma con le seguenti: non produrrà variazioni di quanto incassato dai comuni. Il soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili maturerà, all'atto del pagamento della stessa, un credito di imposta nella misura determinata dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, nei confronti dell'erario compensabile all'atto del pagamento dell'IRE o di ogni altra imposta se utilizzerà il modello F24. Per i soggetti totalmente o parzialmente incapienti sarà previsto un trasferimento monetario da parte dello Stato.
2. 24. (vedi 2. 26.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, con oneri a carico fino alla fine del comma con le seguenti: a ciascun comune titolare dell'imposta comunale sugli immobili, con oneri a carico del bilancio dello Stato. Il trasferimento da riconoscere a ciascun comune viene determinato in via previsionale, sulla base di una stima formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con il concorso dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che tenga conto, per ciascun comune, della base catastale abitativa, del gettito effettivo dell'ICI relativo al secondo anno precedente quello di applicazione del beneficio, dell'aliquota applicata e delle principali detrazioni stabilite dal comune sull'abitazione principale per il medesimo anno. La stima viene comunicata, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a ciascun comune, che potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni per una rettifica della stima iniziale. Sulla base della stima, opportunamente revisionata per effetto delle eventuali rettifiche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dello stato di previsione. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
*2. 25. (vedi 2. 18.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, con oneri a carico fino alla fine del comma con le seguenti: a ciascun comune titolare dell'imposta comunale sugli immobili, con oneri a carico del bilancio dello Stato. Il trasferimento da riconoscere a ciascun comune viene determinato in via previsionale, sulla base di una stima formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con il concorso dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che tenga conto, per ciascun comune, della base catastale abitativa, del gettito effettivo dell'ICI relativo al secondo anno precedente quello di applicazione del beneficio, dell'aliquota applicata e delle principali detrazioni stabilite dal comune sull'abitazione principale per il medesimo anno. La stima viene comunicata, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a ciascun comune, che potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni per una rettifica della stima iniziale. Sulla base della stima, opportunamente revisionata per effetto delle eventuali rettifiche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dello stato di previsione. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
*2. 26. (vedi 2. 167.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: riconosciuto in via previsionale a con le seguenti: determinato in via previsionale da.
2. 27. (vedi 2. 24.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole da: dell'anno successivo fino alla fine del comma con le seguenti: dell'anno successivo e, comunque, in misura tale da non comportare, per ciascun comune, un ammontare dell'ICI inferiore a quanto previsto dal bilancio dell'anno precedente l'applicazione del beneficio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di determinazione dei rimborsi.
2. 29. (vedi 2. 25.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A fronte della minore imposta, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune è tenuto a rinegoziare i contratti per la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione, al fine di mantenerne l'equilibrio economico, potendosi avvalere della facoltà di affidare ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, tutte le informazioni per verificare l'entità del necessario riequilibrio.
2. 31. (vedi 2. 53. e 2. 117.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A fronte della minore imposta, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune è tenuto a rinegoziare i contratti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione,
al fine di mantenere l'equilibrio economico, potendosi avvalere della facoltà di affidare anche ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, le informazioni necessarie per verificare l'entità del necessario riequilibrio.
2. 32. (vedi 2. 132.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 33. (ex 2. 144.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro, qualora dovuta. Ai comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, lo Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario de cuius.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 266 a 270 sono abrogati.
2. 34. (ex 2. 12.) Cannavò.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non è applicabile agli immobili di proprietà degli enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali.
2. 35. (ex 2. 13.) Cannavò.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Meccanismo di riequilibrio delle entrate proprie). - 1. Al fine di evitare che le disposizioni di cui all'articolo 7 producano un aumento dell'imposizione comunale complessiva sui contribuenti, nel caso in cui la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti sia garantita mediante
aumenti tariffari, i comuni applicano il seguente meccanismo di riequilibrio delle aliquote:
a) calcolano il gettito complessivo della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani derivante dall'applicazione delle nuove tariffe e da questo sottraggono il valore del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2007;
b) sottraggono al gettito complessivo dell'imposta sugli immobili il risultato derivante dall'operazione di cui alla lettera a);
c) rideterminano le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) al fine di conseguire, quale gettito complessivo dell'imposta sugli immobili, il valore derivante dall'operazione di cui alla lettera b), se questo è superiore o uguale al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota minima al 4 per cento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
d) se il valore derivante dall'operazione di cui alla lettera b), è inferiore al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota minima al 4 per cento, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applicano queste ultime aliquote e il trasferimento ordinario statale ai singoli comuni è ridotto di un importo pari alla differenza tra il gettito così determinato e il valore derivante dall'operazione di cui alla lettera b), secondo modalità definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. 36. (ex 2. 103.) Della Vedova.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al comma 40, dopo le parole: «E/6» sono aggiunte le seguenti: «E17».
2. 37. (ex 2. 113.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all'esposizione la classificazione nella categoria E/4.
2. 38. (ex 2. 58.) Lupi, Bernardo, Verro, Zanetta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 39. (ex 2. 38.) Proietti Cosimi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 41. (ex 2. 237.) Oliva.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 42. (ex 2. 241.) Gianfranco Conte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
*2. 43. (ex 2. 255.) Crema.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare l'insorgere di contenzioso con oneri a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, i comuni si avvalgono, anche in relazione a quanto previsto dal presente articolo, delle medesime facoltà di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. 44. (ex 2. 133.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. La riduzione sul fondo ordinario spettante ai comuni, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, è sospeso fino alla comunicazione da parte dell'Agenzia del Territorio al Ministero dell'interno della maggiore base imponibile ICI spettante per ogni singolo ente.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 609 milioni di euro per il 2008.
2. 50. (ex 2. 180.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti di età non inferiore a 75 anni per le proprie esigenze personali, nonché quelle sostenute dal contribuente a favore di familiari a carico aventi una età non inferiore a 75 anni, conviventi e appartenenti al nucleo familiare. Ai fini della deduzione, le spese mediche e quelle di assistenza devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e dei servizi fruiti, con indicazione del codice fiscale del contribuente».
Conseguentemente, dopo l'articolo 151, aggiungere il seguente:
Art. 151-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei
redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 53. (ex 2. 140.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
l'articolo 10, comma 1, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente:
«i-quinquies) le spese sostenute per l'istruzione dei figli a carico, fino al compimento del trentesimo anno di età, per la frequenza presso istituti pubblici e privati parificati, università italiane pubbliche e private. Ai fini della deduzione sono ammesse le tasse di iscrizione scolastiche e universitarie, le contribuzioni e le rette relative alla frequenza, purché certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente l'indicazione del codice fiscale del contribuente».
Conseguentemente, dopo l'articolo 151, aggiungere il seguente:
Art. 151-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento
o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 54. (ex 2. 142.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Sono deducibili, per l'anno di imposta 2008, nel limite massimo di 1.000 euro annui, dal reddito complessivo le spese sostenute dal proprietario o dai titolari di contratti di locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presente disposizione, stabilisce tramite proprio decreto, le modalità attuative della presente disposizione».
Conseguentemente all'articolo 3:
al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi.»
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«01. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli 'altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.»
2. 55. (ex 2. 197.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «1.600 euro per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.800 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al
periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei
periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 56. (ex 2. 141.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e), terzo periodo, le parole: «220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «440 euro»;
2) alla lettera d), le parole: «750 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, le dotazioni di tutte le rubriche sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 58. (ex 2. 155.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese sostenute, limitatamente all'anno 2008, per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro»;.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
2. 62. (ex 2. 157.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2008, per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.»
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
2. 63. (ex 2. 153.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni o scuole musicali rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di un Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della pubblica istruzione;
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo con le seguenti: Le disposizioni di cui agli articoli 15, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, e.
all'articolo 94, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di realizzare un programma di formazione in servizio degli insegnanti che accompagni l'elevamento dell'obbligo di istruzione e l'introduzione delle indicazioni nazionali è previsto un apposito fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. il Ministro della pubblica istruzione, con proprio regolamento, determina le procedure per la formazione in servizio degli insegnanti, anche attraverso appositi percorsi di formazione, nonché le modalità per garantire l'accesso a periodi sabbatici di formazione in servizio.
7-ter. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, i commi 2 e 3 sono abrogati.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
2. 64. (ex 2. 254.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, De Simone, Folena, Guadagno.
Al comma 4, lettera a), capoverso 01, lettera a), sostituire le parole: euro 15.493,71 con le seguenti: euro 20.658,27
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: euro 15.493,71 con le seguenti: euro 41.316,55.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella
applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al
comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 70. (ex 2. 149.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 gennaio 2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
7-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2008.
7-quater. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2008. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
7-quinquies. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2008.
7-sexies. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
7-septies. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli
stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 75. (ex 2. 146.) Alberto Giorgetti.
Al comma 10, lettera a), numero 1)capoverso, primo periodo, dopo le parole: figli a carico aggiungere le seguenti:, residenti da almeno cinque anni nel territorio nazionale,.
2. 126. (ex 0. 2. 261. 1.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 10, lettera a), numero 1)capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 euro con le seguenti: 2.400 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 52, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 4 miliardi
2) al secondo periodo, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni
all'articolo 150:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.200;
2009: - 62.000;
2010: - 140.900.
comma 8, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 180 milioni
2. 127. (ex 0. 2. 261. 2.) Alberto Giorgetti.
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pari a 1200 con le seguenti pari a 1600
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi
degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 170. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo è aumentato di 1.200 euro se uno dei figli a carico è malato terminale o portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata,
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 171. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo è aumentato di 1.200 euro se uno dei figli a carico è
portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 172. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 10, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo è aumentato di 1.200 euro se uno dei figli a carico è portatore di handicap superiore al 66 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori
economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo
comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari
di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito
di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 173. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
11-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 11-bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
11-quater. Le disposizioni dei commi 11-bis e 11-ter si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 78. (ex 2. 147.) Angela Napoli, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Per l'anno in corso alla data di celebrazione del matrimonio e per i due anni successivi, l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, le aliquote per scaglioni di reddito previste dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte nelle seguenti misure:
a) per il primo anno: - 3 per cento;
b) per il secondo anno: - 2 per cento;
c) per il terzo anno: - 1 per cento.
11-ter. L'agevolazione prevista dal comma 11-bis spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e abbia già usufruito della medesima agevolazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
2. 79. (ex 2. 69.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In via interpretativa, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, qualora gli interventi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 comportino il cambio di destinazione d'uso di un edificio non residenziale in abitativo, la stessa detrazione spetta relativamente alle singole unità immobiliari residenziali realizzate all'esito dell'intervento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che acconsente ai lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, o di parti di esso, in abitativo»
Conseguentemente dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente disposizione. In sede di acconto 2008, l'acconto medesimo è determinato in base alla disposizione di cui al presente comma.
2. 82. (ex 2. 224.) Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.
Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, le parole: e a favore degli esercenti arti e professioni.
2. 150. Leo
Al comma 12-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , non cumulabile con altre agevolazioni,
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 174. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 12-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , non cumulabile con altre agevolazioni,
2. 175. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 2.000 euro per motore, in un'unica rata;
14-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 1,1 e 900 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro per intervento, in un'unica rata.
14-quater. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 14-bis e 14-ter, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite;
14-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per la effettuazione di audit energetici finalizzati alla verifica dell'efficienza energetica degli impianti elettrici relativi ad edifici non residenziali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro per audit, in un'unica rata.
14-sexies. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti tipologia degli audit di cui al comma 14-quinquies; indicazione dei soggetti che debbono effettuarli, i tetti di spesa massima in funzione del tipo di audit, nonché ogni altra modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 14-quinquies e 14-sexies.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 83. (ex 2. 148.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
*2. 100. (ex 2.3.) Realacci, Margiotta.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 150-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
*2. 145. (ex 2.3.) Bonelli, Trepiccione.
Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) per gli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 35 kW e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*2. 104. (ex 2. 165.) Lazzari.
Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) per gli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 35 kW e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*2. 105. (ex 2. 176.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'Allegato C, le tabelle 1.2 e 2.2. sono soppresse;
2) all'Allegato I, numero 1), la lettera c) è soppressa.
2. 106. (ex 2. 55. e 2.252) Lupi, Germanà, Tortoli, Stradella, Zanetta.
Sostituire il comma 24 con il seguente:
24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto, in deroga alle previsioni della legge 27 luglio 2000 n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ogennaio 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
2. 117. (ex 2. 60.) Leo.
Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. È fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, di provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ripartizione del proprio territorio in microzone uniformi ai fini del valore di mercato degli immobili ivi compresi, e di trasmetterlo all'Agenzia delle entrate per la definizione delle nuove tariffe d'estimo, uniformi per ogni microzona, previo parere non vincolante della Commissione censuaria centrale, da esprimersi entro sessanta giorni.
25-ter. In caso di inadempienza da parte dei sindaci, si provvederà con il potere di sostituzione da parte dei prefetti.
25-quater. Ciascun comune deve garantire che dalla revisione degli estimi non consegua, a parità di aliquote, una riduzione del gettito ICI.
25-quinquies. Qualora dalle nuove tariffe emergesse una sperequazione fiscale tra quanto pagato e quanto dovuto i contribuenti potranno presentare domanda di rimborso delle maggiori imposte versate e non ancora resesi definitive, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi valori di estimo catastale conseguenti alle disposizioni approvate con la presente proposta.
25-sexsies. Alla liquidazione dei rimborsi si procederà utilizzando le maggiori imposte rivenienti dalla revisione degli estimi e nel limite delle stesse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la progressiva liquidazione dei rimborsi sulla base del maggior gettito accertato in conformità di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso.
2. 118. (ex 2. 65.) Nardi.
Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico salvo per importi inferiori a 500 euro.».
25-ter. Il limite di 500 euro di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si applica a decorrere dal 1o luglio 2010. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2010 il limite è stabilito in 1.000 euro. Con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25-bis e 25-ter.
2. 119. (ex 2. 240.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
26. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18 è aggiunto il seguente:
«18-bis) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e cavalli, legalmente detenuti.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 124. (ex 2. 137.) Mancuso, Ulivi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
26. Alla tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«127-undevicies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e cavalli, legalmente detenuti
127-vicies) prodotti alimentari per la nutrizione di animali da compagnia legalmente detenuti».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. 125. (ex 2. 136.) Mancuso, Ulivi, Alberto Giorgetti.
Al comma 25-bis, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, le parole «relative all'acquisto di abitazioni» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei
ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula
altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 176. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Recupero del fiscal drag) - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione
non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2008.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis - (Tassazione delle transazioni valutarie) - 1. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
2. 01. (ex 2. 07.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere il 48 per cento del reddito totale prodotto in ciascun periodo d'imposta da tali medesimi soggetti.
2. Il contribuente deve indicare, in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi ovvero del modello di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale ovvero di quello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, per ciascun periodo d'imposta:
a) il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati
corrisposti;
b) l'ammontare del reddito totale prodotto;
c) l'eventuale eccedenza maturata rappresentata dalla differenza positiva tra il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti e il 48 per cento dell'ammontare del reddito totale prodotto.
3. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione degli importi eventualmente dovuti per i periodi d'imposta successivi a titolo di tributi locali o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti termini e modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con
esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e
imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 03. (ex 2. 012.) Alberto Giorgetti, De Corato.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, o il cui reddito complessivo ai fini della tassazione non superi i 20.000 euro annui, è attribuita, una somma pari a euro 200.
2. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 è valutato in 2.540 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 dei decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. 05. (ex 2. 022.) Diliberto, Sgobio, Vacca, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Applicazione dell'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'aliquota deve essere deliberata nella misura minima del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 07. (ex 2. 013.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) - 1. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli
accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
2. 09. (ex 2. 09.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Imposta europea sulle transazioni valutarie) - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta. europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.
2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale.
2. 010. (ex 2. 08.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Riordino del trattamento tributario di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria) - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.
3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 100.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.
4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro.
2. 011. (ex 2. 05.) Cannavò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. (Regime fiscale della famiglia. Quoziente familiare). 1. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare.
2. In caso di opzione ai sensi del comma 1:
1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
3) l'imposta lorda è determinata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e
moltiplicando l'importo tosi ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma.
3. In caso di opzione ai sensi del comma 1:
1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del medesimo testo unico si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4) del presente comma, le detrazioni previste nell'articolo 15 del medesimo testo unico si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), e 16 del medesimo testo unico si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma.
4. Nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi d'imposta per i quali sia stata esercitata l'opzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 2-ter. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali
applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta
2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato
degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
2. 033. (ex 15. 014.) Antonio Pepe.
ART. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera.
3. 1. (ex 0. 3. 321. 30.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 61, comma 1, sostituire le parole da: per la parte fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo quanto previsto dall'articolo 96.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 2. (ex 3. 43.) Leo.
Al comma 1, sopprimere la lettera d)
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 3. (ex 3. 52.) Leo.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La riduzione d'imposta prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non è applicabile in ogni caso a favore dei soggetti di cui all'articolo 73 del presente testo unico e dei soggetti, anche se partecipati o controllati da enti o amministrazioni pubbliche, i quali svolgano in via prevalente o esclusiva attività commerciale, anche se non rivolta a fini di lucro.»
3. 4. (ex 3. 176.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nel limite fino alla fine del comma, con le seguenti: interamente se non eccede il limite di euro 100.000; la parte eccedente è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 5. (ex 0. 3. 321. 5.) (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi, Ravetto, Alberto Giorgetti, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del capoverso con le seguenti: 4 per cento dei ricavi di cui al primo comma lettera A.1 dell'articolo 2425 del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
3. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 4 per cento dei ricavi di cui al primo comma lettera A.1 dell'articolo 2425 del codice civile.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
5. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
6. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nel limiti in cui altri soggetti partecipanti ai consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto dì riporto In avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale«.
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 6. (vedi 3. 221.) Stucchi, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al comma 17, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 7. (ex 3. 219.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito). - 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con
facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza dei 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente dei collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data del 1o gennaio 2008, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti al 2008 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
3. 8. (ex 5. 012.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
Conseguentemente:
al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 16, il comma 1 è comma è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nel
l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
all'articolo 9, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
3. 9. (ex 3. 330.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi»;
3. 10. (ex 3. 331.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole 27,5 per cento con le seguenti: 28,5 per cento.
Conseguentemente, alla lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole del 30 per cento con le seguenti: del 50 per cento.
3. 11. (ex 3. 105.) Villetti.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: 27,5 per cento aggiungere il seguente periodo: L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 33 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 13. (ex 3. 148.) Menia, Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola detassazione con la seguente: esenzione.
3. 14. (ex 3. 26.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che concorrono a formare il reddito.
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 20. (ex 3. 42.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del capoverso con le seguenti: 4 per cento dei ricavi di cui al primo comma lettera A.1 dell'articolo 2425 del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con, esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
3. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibile in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi ed i proventi assimilati sia inferiore al 4 per cento dei ricavi di cui primo comma, lettera a), dell'articolo 2425 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo i del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
5. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
6. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo ad un soggetto, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo di imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale".
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 22. (3. 195.) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del periodo, con le seguenti: maggior valore tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristico ed euro 700.000,00 per ciascun periodo di imposta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve
le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da de
terminare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 23. (ex 3. 149.) Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
e) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto, privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui ai comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulla attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono State presentate entro il. 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad im
posta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contradditiorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 24. (ex 3. 167.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 50 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 dopo le parole «cooperative» sono aggiunte le seguenti «a mutualità prevalente».
3. 25. (ex 3. 60.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, aggiungere in fine, le parole: la quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio.
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 29. (vedi 3. 150.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere il comma 4.
3. 36. (vedi 3. 4.) Saglia.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la disapplicazione del limite alla deducibilità degli interessi passivi dimostrando che il livello di indebitamento è stato ridotto procedendo a una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti allo scopo di rispettare i limiti imposti dall'articolo 98 del Testo Unico delle imposte di redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; in caso di accoglimento dell'istanza di interpello la normativa di cui al citato articolo 96 non trova applicazione nel periodo d'imposta di presentazione e nel successivo. In deroga all'articolo 1, comma 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde nel termine di sessanta giorni. La decorrénza del termine di sessanta giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 37. (vedi 3. 45.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere il comma 5.
3. 38. (vedi 3. 220.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione qualora essi dimostrino, con la procedura di cui al comma 4, che gli interessi passivi si sono formati a causa dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni committenti.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, azzerare le dotazioni di tutte le voci;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
3. 171. Armosino
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli appaltatori di opere pubbliche qualora essi dimostrino, con la procedura di cui al comma 4, che gli interessi passivi si sono formati a causa dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni committenti.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, azzerare le dotazioni di tutte le voci;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
3. 172. Armosino
Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sono indeducibili gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dell'1,4 per cento.
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 6 sopprimere le seguenti parole: e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
3. 40. (ex 3. 297.) D'Ulizia.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: tra i soggetti fino a: lettere b)e c) con le seguenti: è possibile considerare le società estere di cui è detenuto il totale del capitale sociale e quelle che detengono il totale del capitale sociale della società residente
3. 157. Leo.
Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) ed esclusivamente per i beni acquistati o ordinati entro il periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.»
Conseguentemente, all'articolo 150 tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 42. (ex 3. 151.) Menia, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
103. Le banche di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono ammesse a beneficiare dell'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come ridotta dall'articolo 3, comma 1, lettera e), a condizione che abbiano offerto a tutti i clienti che hanno stipulato mutui con le banche stesse un piano di ristrutturazione delle relative rate in modo da ridurre significativamente l'impatto sulle rate dei mutui dell'incremento dei tassi di interesse; in caso contrario si applica l'aliquota precedentemente in vigore, pari al 33 per cento. I piani di ristrutturazione di cui sopra devono essere concordati con le associazioni di consumatori, di investitori e di altri soggetti portatori di interessi collettivi individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia.
3. 200. (ex9.476. e 3.333) Tremonti, Fugatti, Alberto Giorgetti, Armani, Garavaglia, Gianfranco Conte, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole si applica aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di coefficienti di ammortamento del costo dei beni.
Conseguentemente dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 48. (ex 3. 136.) Bellotti.
Al comma 2, sopprimere il decimo periodo.
3. 49. (vedi 3. 318.) Campa.
Al comma 2, dopo il decimo periodo, aggiungere il seguente: Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore possono essere disconosciuti anche se riferiti a beni acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.
3. 50. (vedi 3. 27.) Leo.
Al comma 2, undicesimo periodo, sostituire le parole: adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: che avranno per oggetto utili conseguiti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. 52. (vedi 3. 272.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal gennaio 2008, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che si applica a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolò 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è elevata al 20 per cento.
3. 53. (ex 3. 152.) Menia, Alberto Giorgetti, De Corato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione con le seguenti l'acquisto o per la costruzione.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.100;
2009: - 13.900;
2010: - 12.800.
*3. 54. (ex 3. 187.)Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e
delle relative pertinenze, è abolita l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.
3-ter. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo la rubrica «Art. 22» è aggiunta la seguente:
«Art. 22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa».
Conseguentemente, alle minori entrate, pari a 150 milioni annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante riduzione proporzionale delle voci della Tabella A.
3. 58. (ex 3. 103.) Della Vedova.
Al comma 3-bis, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del comma.
3. 159. Leo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 sono tenute al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento rispetto a quella in vigore nella regione di riferimento; le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esentate dal pagamento dell' imposta regionale sulle attività produttive.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 445 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.»
Art. 150-ter. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato;
b) le parole: Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro sono sostituite dalle seguenti: Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro;
c) le parole: Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro sono sostituite dalle seguenti: Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro.
Art. 150-quater. - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2008 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
Art. 150-quinquies. - 1. A partire dal 1o gennaio 2008, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRE. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto
abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2008, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
3. 63. (ex 3. 299.) D'Ulizia.
Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
12-bis. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le regioni e le province autonome possono disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
3. 64. (ex 3. 235.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 13, lettera d) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato».
3. 65. (ex 3. 295.) Gianfranco Conte.
Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: a 10 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: a 14 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 14 milioni di euro.
3. 66. (ex 0. 3. 321. 21.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole è esercitata l'opzione aggiungere le seguenti: se i maggior valori assoggettati all'imposta sostitutiva si riferiscono all'avviamento, gli stessi sono in ogni caso deducibili in ciascun periodo di imposta sia ai fini dell'imposta sul reddito sia ai fini IRAP in misura non superiore ad un decimo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. Gli stanziamenti relativi all'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentati nella misura di 55 milioni di euro per l'anno 2008, di 110 milioni di euro per l'anno 2009 e di 160 milioni di euro per l'anno 2010.
3. 67. (ex 9. 467.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole quarto periodo con le seguenti: secondo periodo.
3. 68. (ex 0. 3. 321. 25.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 15, primo periodo, premettere le parole: Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l'apertura al mercato dei capitali delle Piccole e medie imprese, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo
Conseguentemente:
al comma 21, alinea, sostituire le parole da: ubicate fino a euro 500.000 con le seguenti: ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea
al comma 23, primo periodo, sostituire le parole 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.
all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.
3. 71. (ex 3. 114.) Villetti.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni con le seguenti: 8 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 8 milioni
3. 155. Leo.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro con le seguenti: a 14 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 14 milioni
3. 156. Leo.
Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di recupero a tassazione delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, le corrispondenti riserve in sospensione di imposta sono liberamente distribuibili.
3. 158. Leo.
Al comma 17, lettera b), capoverso, comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; l'opzione esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta.
3. 72. (ex 0. 3. 321. 23.) Leo, Giorgio Conte.
Al comma 17, lettera b), capoverso, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: l'opzione esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta.
3. 154. Leo.
Al comma 17, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del codice civile».
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella
applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,
8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al
comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo
conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 74. (ex 3. 147.) Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 17, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».
3. 79. (ex 3. 224.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 17, lettera h) dopo le parole: l'aliquota del 3,9 per cento aggiungere le seguenti: L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 17 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei
ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula
altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 80. (ex 3. 153.) Menia, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Ai fini della determinazione dell'importo dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per l'anno di imposta 2008, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare, in via alternativa rispetto alle disposizioni di cui ai commi 17 e 18, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore per l'anno di imposta 2007, se più favorevoli.
Conseguentemente, alle eventuali minori entrate, non superiori a 250 milioni per il 2008, 290 milioni per il 2009 e 340 milioni per il 2010, si provvede mediante riduzione proporzionale delle voci della Tabella A.
3. 82. (ex 3. 101.) Della Vedova.
Al comma 19 , primo periodo, sostituire le parole da: la dichiarazione annuale, fino alla fine del comma, con le seguenti: le regioni e le province autonome possono disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
3. 84. (3. 264.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme
dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
19-ter. Le somme di cui al comma 19-bis comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 19-bis.
3. 85. (ex 3. 265.) Peretti, Zinzi.
Al comma 20, primo periodo, sostituire parole: i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi con le seguenti: le agevolazioni concesse alle imprese in forma di crediti d'imposta.
3. 86. (ex 3. 9.) Musi.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla lettera a), numeri 2), 3), 4),: dopo le parole «e della raccolta e smaltimento rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «fatte comunque salve le imprese di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 87. (ex 3. 189.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Alle riserve formate con utili prodotti nei periodi di imposta di fruizione degli aiuti, distribuite a decorrere dal 10 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2003, si applica il comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Il credito d'imposta spettante in base al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite annuale stabilito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
3. 88. (ex 3. 322.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimere i commi da 21 a 24.
3. 89. (ex 3. 218.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l'avvio di progetti comuni di ricerca, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 35.
Conseguentemente,
al comma 22, sostituire le parole: al comma 21 con le seguenti: ai commi 21 e
21-bis, sostituire le parole: dal comma 21 con le seguenti: dai commi 21 e 21-bis;
al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: al comma 21 con le seguenti: ai commi 21 e 21-bis, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni. secondo periodo, sostituire le parole: dei commi 21 e 22 con le seguenti: dei commi 21, 21-bis e 22.
all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.
3. 91. (ex 3. 115.) Villetti.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24.1. Al comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il debito d'imposta sorge al momento dell'effettivo incasso dei corrispettivi, determinando l'obbligo di versamento alla prima scadenza utile».
Conseguentemente:
all'articolo 9, sopprimere i commi da 64 a 69;
all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera b);
sopprimere gli articoli 31, 33, 35 e 41;
all'articolo 44, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 46, 49 e 60;
all'articolo 62, sopprimere i commi 23 e 24;
sopprimere gli articoli 64 e 69;
all'articolo 89, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 90, 91, 92 e 113;
all'articolo 122, sopprimere il comma 4;
sopprimere l'articolo 127;
all'articolo 146, sopprimere il comma 29;
3. 93. (vedi 3. 62. e 3. 301) Crosetto, Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Santelli.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in ordine all'individuazione dei servizi ammessi al riparto, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, si applicano a partire dalla quantificazione, relativa all'anno 2007, degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto degli enti interessati.
*3. 96. (ex 3. 7.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in ordine all'individuazione dei servizi ammessi al riparto, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, si applicano a partire dalla quantificazione, relativa all'anno 2007, degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto degli enti interessati.
*3. 97. (ex 3. 175.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 27.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli: 31 e 32;
all'articolo 40, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 70;
all'articolo 76, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 96, 100 e 103;
all'articolo 113, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni con le seguenti: 864 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.120 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.648 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.498 milioni;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.
all'articolo 119, sopprimere il comma 2;
sopprimere gli articoli 124 e 125.
3. 98. (vedi 3. 80.) Giudice.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Il termine previsto dall'articolo 43 , comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166 prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 2.000.
3. 99. (ex 3. 282.) Lucchese, Romano, Ruvolo, Marinello, Peretti, Zinzi.
Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: aggregazioni professionali, aggiungere le seguenti: anche in forma cooperativa e loro consorzi,.
3. 109. (ex 3. 298.) D'Ulizia.
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: di almeno quattro con le seguenti: di almeno due.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 110. (ex 3. 49.) Leo.
Al comma 32, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non concorrono alla formazione della consistenza numerica dell'associazione professionale e della società professionale i soci o gli associati di età inferiore ai 35 anni.
3. 112. (ex 3. 276.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 37, sopprimere le parole: e di applicazione delle sanzioni, anche.
3. 113. (ex 3. 155.) De Corato, Menia, Alberto Giorgetti.
Al comma 37, sostituire le parole da: e di applicazione delle sanzioni fino alla fine del comma, con le seguenti: nei casi in cui,
nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si modifichi in misura superiore ai limiti, minimi e massimi, previsti al comma 32.
3. 114. (ex 3. 156.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 37, aggiungere, in fine, le parole:, salvo cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e infortuni di invalidità temporanea o permanente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 115. (ex 3. 50.) Leo.
Sostituire il comma 40 con il seguente:
40. L'efficacia della disposizione di cui al comma 39 per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili diverse da quelle costituenti servizi singoli ed effettuate su richiesta del cliente, è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/1127CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
3. 116. (ex 3. 194.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 43.
3. 124. (vedi 3. 164.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Al comma 43, lettera a), capoverso, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari esteri
3. 125. (vedi 0. 3. 320. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 43, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 54, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le plusvalenze realizzate, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 126. (ex 3. 53.) Leo.
Al comma 43, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole «sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.
3. 127. (ex 3. 51.) Leo.
Al comma 43, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) Dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Allo scopo di fornire la prova contraria di cui al comma 5-bis, il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente».
3. 128. (ex 3. 319.) Campa.
Sopprimere il comma 44.
3. 129. (vedi 3. 165.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro.
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
44-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 130. (ex 3. 246.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso»;
b) il comma 10 è abrogato.
3. 131. (ex 3. 317.) Campa.
Sopprimere il comma 45.
3. 132. (ex 3. 166.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 47.
3. 133. (vedi 3. 160.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 48.
3. 134. (vedi 3. 161.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 49.
3. 136. (ex 3. 162.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 50.
3. 137. (ex 3. 163.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51.1. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli Stabilimenti idropinici ed idrotermali di cui al codice 93.04.2 facente parte della Tabella dei codici delle attività economiche A TECOFIN 2004.
51.2. La rivalutazione di cui al precedente comma 51.1 può essere eseguita con esclusivo riferimento a predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
51.3. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fin delle imposte sui redditi, e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento al quale è stata eseguita.
51.4. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
51.5. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 51. 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte su redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475,477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri: apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3. 138. (ex 3. 289.) Marinello.
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51.1. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli Stabilimenti idropinici ed idrotermali di cui al codice 93.04.2 facente parte della Tabella dei codici delle attività economiche A TECOFIN 2004.
51.2. La rivalutazione di cui al precedente comma 51.1 può essere eseguita con esclusivo riferimento a predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
51.3. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fin delle imposte sui redditi, e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento al quale è stata eseguita.
51.4. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
51.5. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 51. 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte su redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475,477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. 139. (ex 3. 283.) Ciro Alfano, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51.1. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli Stabilimenti idropinici ed idrotermali di cui al codice 93.04.2 facente parte della Tabella dei codici delle attività economiche A TECOFIN 2004.
51.2. La rivalutazione di cui al precedente comma 51.1 può essere eseguita con esclusivo riferimento a predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
51.3. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fin delle imposte sui redditi, e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento al quale è stata eseguita.
51.4. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
51.5. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione
di cui al comma 51. 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte su redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475,477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
3. 140. (ex 3. 193.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
51.1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e di assicurare una corretta azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, con salvaguardia delle conseguenti entrate erariali, nonché di armonizzare i criteri interpretativi relativi all'idoneità degli stessi, la lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituita dalla seguente:
«a) quelli che, dotati di attestazione di conformità rilasciata dalle Amministrazioni preposte di cui all'articolo 38 della legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate in conformità del sistema di controllo dell'aleatorietà contenuto nel programma di gioco verificato dall'Amministrazione. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali».
3. 142. (ex 3. 98.) Salerno.
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51.1. All'articolo 60-bis comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo le parole: «il cessionario» è aggiunta la seguente: «diretto».
3. 143. (ex 3. 241.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51.1. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre il comma 3 è abrogato.
3. 144. (ex 3. 242.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51-bis. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 469 le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2005»
b) dopo il comma 471 è aggiunto il seguente:
«471-bis: L'aliquota del 12 per cento di cui al comma 470 è ridotta al 3 per cento
se la rivalutazione viene applicata a beni immobili strumentali per le imprese di cui alla »Classificazione delle attività economiche 2004«, strettamente comprese nel gruppo H.55 (»Alberghi e ristoranti«) ed ai singoli codici di attività: 92.72.1 (»Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali«) e 93.04.2 (»stabilimenti idropinici ed idrotermali«)»;
c) al comma 472 le parole: «10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008;» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008; 45 per cento nel 2009».
3. 146. (ex 3. 191.) Cosenza, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 51-bis, 51-ter e 51-quater.
3. 149. (ex 0. 3. 321. 8.) Leo, Giorgio Conte.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Disposizione in materia di carico fiscale sui prodotti petroliferi) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di neutralizzare gli effetti fiscali derivanti dalle variazioni del prezzo a barile del petrolio greggio, la misura dell'aliquota di accisa sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, con cadenza trimestrale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico sulla base delle variazioni dei prezzi rilevate nel trimestre precedente. Il primo decreto attuativo, da emanare entro il 25 marzo 2008, stabilisce le misure delle aliquote di accise in vigore dal successivo 1 aprile sulla base delle variazioni dei prezzi del petrolio greggio rilevate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 15 marzo 2008.
3. 01. (ex 3. 03.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, De Luca, Nard, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,. e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:
a) la contribuente sia non coniugata, legalmente separata, divorziata e vedova, non convivente more uxorio con carichi di famiglia;
b) l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sia superiore a 1.500 euro mensili.
1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiano, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale
quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2008.
3. 02. (ex 3. 06.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Assegni per il nucleo familiare) - 1. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui non sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 20 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore, età ovvero un'età non superiore a 32 anni se studenti.
2. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 40 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2008.
3. 03. (ex 3. 07.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere, il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per i titoli emessi a partire dal 1o gennaio 2008, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto recante la disciplina transitoria in maniera da non far emergere ingiustificati guadagni e perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti.
3. 04. (ex 3. 019.) Villetti.
ART. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).
Sopprimere i commi da 1 a 19.
4. 1. (vedi 4. 46.) Oliva.
Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, salvo che la maggioranza dei soci o degli associati sia di età inferiore a 35 anni.
4. 2. (ex 4. 30.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sono esenti dall'imposta con le seguenti: non si considerano soggetti passivi dell'imposta.
4. 3. (vedi 0. 4. 53. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole da: conseguito nell'esercizio fino alla fine del periodo con le seguenti: ai sensi dell'articolo 8, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
4. 20. Leo.
Al comma 23, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: in coerenza con quanto indicato nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293.
4. 5. (ex 4. 1.) Saglia.
Sostituire i commi 25, 26 e 27 con i seguenti:
25. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. La comunicazione, che comprende in tal modo i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, avviene mediante un'unica dichiarazione da presentare agli Enti previdenziali interessati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento utilizzando le modalità organizzative attualmente in essere per la dichiarazione mensile dei dati retributivi opportunamente integrate secondo le indicazioni del comma successivo.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente nonché le modalità di trasmissione alla Agenzia delle Entrate delle informazioni aventi natura fiscale al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione di tutti gli adempimenti collegati che, attraverso la definizione di un'unica piattaforma informatica, preveda:
a) la trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) la previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) la conseguente realizzazione di un sistema sinergico tra i vari Enti interessati;
d) il possibile ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nell'articolo 44, comma 9, del citato decreto-legge n. 269 del 2003;
e) la contestuale implementazione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d), e), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e il coerente sviluppo delle funzioni del Casellario centrale dei pensionati.
4. 6. (ex 4. 6.) Cordoni.
Al comma 26, sostituire le parole da: sono definite fino alla fine del comma, con le seguenti: sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione dei dati dai medesimi enti previdenziali all'Agenzia delle entrate.
4. 8. (ex 4. 18.) Sgobio, Venier, Napoletano.
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sostituire i commi 28 e 29 con il seguente:
28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione dei dati dai medesimi enti previdenziali all'Agenzia delle entrate.
4. 9. (vedi 4. 3.) Cannavò.
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
4. 10. (ex 4. 19.) Sgobio, Venier, Napoletano.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31. 1. Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie.
4. 13. (ex 4. 27.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2008, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, non costituisce presupposto i per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
4. 16. (ex 4. 2.) Bellotti.
Al comma 34, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art.150-bis. (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento«;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
4. 17. (ex 4. 45.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
35. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008».
36. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 207 del 2001 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2008, 2009 e 2010.
4. 18. (ex 4. 28.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Programmazione fiscale). - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata,
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
4. 02. (ex 4. 05.) Antonio Pepe, Leo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola). - 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento».
2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-quater sono aggiunti i seguenti:
«6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.
6.sexies L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati».
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
4. 03. (ex 4. 08.) Peretti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie). 1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno al reddito dei nuclei familiari composti da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero dei nuclei familiari con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero dei nuclei familiari composti da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia, i medesimi hanno diritto alla concessione di un contributo statale pari a 1.500 euro per ogni figlio nato, adottato o affidato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
ART. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
4. 07. (ex 15. 039.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Disposizioni in materia di fermo amministrativo di veicoli e di ipoteca su immobili). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni e gli enti possono, con propria delibera, prevedere e disciplinare le modalità di una definizione per il pagamento delle cartelle notificate entro la data della entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme dovute quale sorta capitale con esclusione delle voci di qualsiasi altro interesse, diritto o spesa accessoria.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni e gli enti devono, con propria delibera, annullare le cartelle di pagamento oggetto di prescrizione o per le quali sia già intervenuto il pagamento delle somme dovute.
3. II fermo dei veicoli di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, può essere disposto solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al cinquanta per cento del valore del veicolo e comunque di ammontare superiore a tremila euro. In ogni caso, il fermo dei veicoli non può essere disposto nei casi in cui, con riferimento al medesimo debito, sono già state emesse altre misure cautelari.
4. L'ipoteca sui beni immobili di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere disposta solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al 50 per cento del valore dell'immobile e comunque di ammontare superiore a cinquantamila euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: « 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
4. 08. (ex 4. 03.) Leo.
ART. 5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti con un reddito proprio non
superiore complessivamente a euro 516,46, per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
5. 2. (ex 5. 22) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
5. 4. (ex 5. 25.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sopprimere le parole: Nel limite massimo di 500.000 euro annui.
5. 5. (ex 5. 19) Gardini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 500.000 euro fino a: reddito con le seguenti: 100.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2208, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito mensile.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: anche in termini di riduzione dei trasferimenti pubblici alla RAI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.
5. 6. (ex 5. 10) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco, Villetti, Schietroma.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 7. (ex 5. 21) Gardini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 8. (ex 5. 12. e 5. 17) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 con le seguenti: di 60 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500.000;
2009: - 500.000;
2010 : - 500.000.
5. 8. (ex 5. 20) Gardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è sostituito dal seguente: «In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».
5. 9. (ex 5. 7) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, primo periodo, sopprimere le parole: «per gli eredi» e sostituirle con le seguenti: «per il coniuge e per i figli conviventi».
5. 10. (ex 5. 8) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1075, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".
Conseguentemente, per l'esercizio 2008, le dotazioni iniziali delle unità revisionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.400.000 euro. l conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 01. (ex 5. 09) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al canone Rai). - 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «cedere o alienare» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora intenda eliminare lo stesso»;
d) all'articolo 10, comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denunzia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della discarica nella quale lo stesso è stato lasciato.
2. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
3. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «apparecchi atti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e
presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».
Conseguentemente, per l'esercizio 2008, le dotazioni iniziali delle unità revisionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.400.000 euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 02. (ex 5. 010) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al canone Rai). - 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «cedere o alienare» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora intenda eliminare lo stesso»;
d) all'articolo 10, comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denunzia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della discarica nella quale lo stesso è stato lasciato.
2. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
Conseguentemente, per l'esercizio 2008, le dotazioni iniziali delle unità revisionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.400.000 euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 03. (ex 5. 03) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Introduzione del quoziente familiare). - 1. Allo scopo di realizzare una più equa distribuzione del carico tributario e per sostenere i nuclei familiari, è istituto, in via sperimentale, per l'anno 2008, il quoziente famigliare.
2. Ai fini di cui al comma 1, le coppie coniugate, e non effettivamente né legalmente separate, e le coppie conviventi con figli, possono optare per l'applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare.
3. In caso di opzione ai sensi del comma 1, i redditi percepiti dai coniugi devono essere sommati e l'importo risultante deve essere diviso per il numero delle quote spettanti al nucleo familiare, calcolate in base agli appartenenti al nucleo ai sensi del comma 4.
4. Per ciascun coniuge si calcola una quota intera; per ciascuno dei primi due figli si calcola metà della quota; per ciascun figlio a partire dal terzo si applica una quota intera; per ciascun soggetto a carico del nucleo familiare affetto da disabilità si calcola una quota intera; per tutti gli altri soggetti a carico del nucleo familiare si calcola una metà della quota.
5. Al reddito risultante dalle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo si
applica la corrispondente aliquota fiscale prevista dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, possono applicare le posizioni del testo unico delle imposte sui redditi ovvero quelle di cui al presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - Per gli esercizi 2008 e 2009 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 5 miliardi di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
5. 04. (ex 5. 013) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli, Garavaglia, Filippi, Peretti.
ART. 6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi).
Sopprimere il comma 3.
*6. 1. (ex 6. 12 e 6. 11.) Crosetto, Verro.
Sopprimere il comma 3.
*6. 2. (ex *6. 3.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis All'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'applicazione del presente comma le risorse finanziarie sono ripartite tra le regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135, che provvedono ad individuare i criteri, le procedure e le modalità di attuazione».
6. 8. (ex 6. 5.) Campa.
ART. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Abbandono del recupero delle prestazioni indebite erogate dall'Inps a soggetti residenti all'estero). - 1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
3. L'eventuale recupero di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo dei soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps.
7. 1. (ex 7. 1.) Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Narducci, Bafile.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora la detrazione del quinto della pensione determinasse un importo inferiore a euro 600 si provvederà ad effettuare una trattenuta tale da garantire comunque la fruizione mensile di una somma non inferiore a euro 600.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La disposizione di cui ai commi 1 e 1-bis non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.
all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presene disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2008.
7. 2. (ex 7. 3.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Contributo integrativo per gli iscritti agli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103). - 1. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:
«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato, dagli enti, nella misura dal 2 al 4 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura percentuale del 2 per cento viene destinata ai montanti contributivi o a forme di assistenza a favore degli iscritti».
7. 02. (ex 7. 03.) Amoruso.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. L'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito con il seguente:
«505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 1, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per le spese del personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali».
7. 03. (ex 7. 05.) Amoruso.
ART. 8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-bis. Le predette disposizioni si applicano, altresì, alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
8. 1. (ex 8. 16.) Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-bis. Le predette disposizioni si applicano, altresì, alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
8. 2. (ex 8. 27.) Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni.
1-ter. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'Unione delle province italiane.
8. 4. (ex 8. 32.) Crema.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) alla mancata notificazione della cartella di pagamento, se da tale comportamento omissivo è derivata la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di riscuotere il credito iscritto a ruolo.»
**8. 9. (ex *8. 18.) Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) alla mancata notificazione della cartella di pagamento, se da tale comportamento omissivo è derivata la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di riscuotere il credito iscritto a ruolo».
**8. 10. (ex *8. 23.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis): le parole: »e le società a prevalente partecipazione pubblica« sono soppresse.»
8. 14. (ex 8. 1.) Saglia.
Sopprimere i commi da 2 a 6.
8. 15. (ex 0. 8. 34. 8.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 3.
8. 50. Di Gioia
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: se superiori a duemila euro con le seguenti: se superiori a mille euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 18. (ex 0. 8. 34. 2.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei rate trimestrali con le seguenti: otto rate trimestrali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sei rate trimestrali con le seguenti: otto rate trimestrali;
all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 19. (ex 0. 8. 34. 3.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: se superiori a cinquemila euro, in numero massimo di otto rate con le seguenti: se superiori a tremila euro, in numero massimo di dodici rate.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 20. (0. 8. 34. 4.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso Art. 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: In un numero massimo di otto rate trimestrali con le seguenti: in un numero massimo di venti rate trimestrali.
8. 500. La Commissione.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 1, sopprimere il settimo periodo.
8. 21. (ex 0. 8. 34. 15.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
8. 22. (ex 0. 8. 34. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 3,5 per cento annuo con le seguenti: 2,5 per cento annuo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 23. (ex 0. 8. 34. 6.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 16, capoverso, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
8. 51. Gianfranco Conte
Al comma 16, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica anche alle violazioni pregresse, nonché alle cartelle dei ruoli in corso di notifica.
Conseguentemente:
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8. 52. Gianfranco Conte
Al comma 18, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 258 euro con le seguenti: 100 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 258 euro con le seguenti: 100 euro.
8. 30. (ex 0. 8. 35. 5.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Sopprimere i commi 19 e 20.
8. 31. (ex 0. 8. 35. 9.) Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.
Sopprimere il comma 21.
8. 32. (ex 0. 8. 35. 2.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 22.
8. 33. (ex 0. 8. 35. 8.) Alberto Giorgetti, Leo.
Sopprimere i commi 23, 24, e 25.
8. 34. (ex 0. 8. 35. 7.) Leo, Lamorte.
Sopprimere il comma 23.
8. 35. (ex 0. 8. 35. 3.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 27.
8. 36. (ex 0. 8. 35. 4.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di accertamento fondato sugli studi di settore). - 1. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono fondarsi anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi. Lo scostamento, in assenza di ulteriori elementi probatori, fra l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La disposizione di cui al presente comma rappresenta interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, della disposizione di cui all'articolo 62-sexies, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8. 037. (ex 8. 01.) Leo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la Equitalia s.p.a., anche per il tramite delle sue partecipate, fornisce alle prefetture - uffici territoriali di Governo il supporto nella gestione delle attività finalizzate all'irrogazione delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e di emissione di assegni bancari e postali, ivi comprese quelle relative all'assistenza nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria, da assicurare nei casi in cui non possa intervenire l'Avvocatura dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società prevista dallo stesso comma 1, può costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con altre società.
3. Le attività di supporto affidate, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa remunerazione sono determinate con convenzione stipulata tra la singola prefettura - ufficio territoriale di Governo e la Equitalia s.p.a.
4. Le risorse necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività svolte dall'Equitalia S.p.a., ai sensi dei commi da 1 a 3, sono costituite unicamente da una quota parte delle maggiori entrate riscosse per effetto del presente articolo.
8. 040. (ex 8. 06.) Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «, al netto di una quota pari al trenta per cento che affluisce al bilancio dello Stato a parziale copertura dei costi sostenuti
dall'ufficio territoriale del Governo, a seguito di ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203».
8. 041. (ex 8. 07.) Peretti, Zinzi.
ART. 9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione la dichiarazione di cui al primo periodo viene resa entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
9. 1. (ex 9. 107.) Misuraca, Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
9. 2. (ex 9. 410.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
9. 3. (ex 9. 112.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 4. (ex 9. 8.) Bellotti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 5. (ex 9. 142.) Minardo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che
operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 6. (ex 9. 332.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1.».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
*9. 7. (ex 9. 377.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».
9. 8. (ex 9. 50.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
*9. 9. (ex 9. 9.) Bellotti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla, pesca in acque dolci e dalla piscicoltura» sono soppresse;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento» sono soppresse.
6-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000.
9. 18. (ex 9. 409.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) l'attività di imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;»;
b) alla lettera c), dopo la parola: «di animali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di cui alla lettera b-bis)».
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
6-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 19. (ex 9. 463.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:
a) da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
b) da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
c) da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
d) da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
e) da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
6-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 20. (ex 9. 474.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, per l'anno d'imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
6-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 21. (ex 9. 473.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 7-bis.
9. 22. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009, nei confronti delle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, della Commissione e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento sono equiparate, rispettivamente, a quelle di cui all'articolo 2, comma 3, e di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2008, e in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 31. (ex 9. 359.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il credito di imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabili dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007, n. 235. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
9. 32. (ex 9. 421.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il credito d'imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate entro il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi.».
9. 35. (ex 9. 436.) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'imposta sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
Conseguentemente all'articolo 10:
al comma 12, capoverso lettera c-bis), sostituire la parola: elicotteri con le seguenti: traghetti e aliscafi;
dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) obbligo per le aziende di trasporto ferroviario di garantire un servizio gratuito di informazione agli abbonati mensili e annuali attraverso l'invio di messaggi SMS per segnalare tempestivamente ritardi e disservizi a coloro i quali ne facciano richiesta.
12-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 35 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 63, comma 1, della presente legge, eventualmente anche attraverso la rimodulazione degli interventi, sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici economici ed ambientali effettuata di concerto dai ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture.
9. 37. (ex 9. 283.) Bonelli, Zanella, Trepiccione, Francescato.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera, le dotazioni di parte corrente lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 40. (ex 9. 388.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, l'ultimo periodo è soppresso.
9. 41. (ex 9. 441.) Uggè.
Sopprimere i commi 26, 27, 28 e 29.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti nella misura di 101,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9. 42. (ex 9. 253.) Menia, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
30-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) gli emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di contratti collettivi aziendali o di contratti individuali, collegati ad obiettivi aziendali o individuali, dei quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo o dal contratto individuale alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
b) all'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Sugli emolumenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b-bis), si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
30-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 30-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
30-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 48. (ex 9. 438.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
30-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «non superiore ad euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 12 per cento del reddito complessivo»;
b) le parole: «ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del computo del predetto limite».
30-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 30-bis si provvede mediante la modifica delle aliquote relative alla tassazione delle società cooperative con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, di cui al comma 6-quater.
30-quater. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 49. (ex 9. 442.) Fratta Pasini.
Al comma 32, sostituire le parole: un componente inabile con le seguenti: un componente con disabilità accertata non inferiore al 70 per cento.
9. 50. (ex 9. 411.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Al fine di garantire la tracciabilità dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alle seguenti disposizioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole «all'ufficio del registro» sono aggiunte le seguenti: «e alle province»;
b) all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, dopo le parole «all'anagrafe tributaria» aggiungere le parole «e alle Province competenti»;
c) all'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «alle autorità» aggiungere le parole «ed alle province».
*9. 300. (ex 9. 4., 9. 249. e 9. 278.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti, Nespoli, Castiello.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Al fine di garantire la tracciabilità dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alle seguenti disposizioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole «all'ufficio del registro» sono aggiunte le seguenti: «e alle province»;
b) all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, dopo le parole «all'anagrafe tributaria» aggiungere le parole «e alle Province competenti»;
c) all'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole «alle autorità» aggiungere le parole «ed alle province».
*9. 51. (ex 9. 19., 9. 199. e 9. 426.) Osvaldo Napoli, Fratta Pasini, Stradella, Marinello, Crosetto, Giudice, Boscetto, Zorzato, Verro, Gelmini.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 347, le parole: «caldaie a condensazione» sono sostituite dalle seguenti: «generatori di calore a condensazione».
9. 401. (ex 2. 46.) Saglia.
Al comma 39, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 750 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti del 2 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
9. 58. (ex 9. 271.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 40, dopo le parole: e cooperative , aggiungere le seguenti: a patto che i beneficiari siano in possesso dei requisiti richiesti dai bandi di accesso.
9. 61. (ex 9. 439.) Gardini.
Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima lettera i-sexies), sono aggiunte, in fine, le parole: «; tali agevolazioni si applicano comunque agli studenti residenti nelle isole minori».
9. 62. (ex 9. 255.) Taglialatela, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Peretti.
Sopprimere i commi da 41 a 46.
9. 63. (ex 9. 319.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 41, sostituire le parole da: l'archiviazione delle fatture fino a: enti pubblici nazionali con le seguenti: dopo le parole: l'archiviazione delle fatture per importi superiori a 50.000 euro, emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato.
Conseguentemente al comma 42, dopo le parole non possono accettare le fatture aggiungere le seguenti: per importi superiori ai 50.000 Euro.
9. 64. (ex 9. 114.) Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.
Sostituire i commi 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies con il seguente:
48-bis. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 sono le seguenti:
a) 30 settembre 2008 per le tutte persone fisiche;
b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.
9. 65. (ex 0. 9. 454. 2.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51-bis. È fatto obbligo ai comuni, con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, di provvedere, entro dodici mesi dalla data della presente legge, ad una ripartizione del proprio territorio in microzone uniformi ai fini del valore di mercato degli immobili ivi compresi, e di trasmetterlo all'Agenzia delle entrate per la definizione delle nuove tariffe d'estimo, uniformi per ogni microzona, previo parere non vincolante della Commissione censuaria centrale, da esprimersi entro sessanta giorni.
51-ter. In caso di inadempienza da parte dei sindaci, si provvederà con il potere di sostituzione da parte dei prefetti.
51-quater. Ciascun comune deve garantire che dalla revisione degli estimi non consegua, a parità di aliquote, una riduzione del gettito ICI.
51-quinquies. Qualora dalle nuove tariffe emergesse una sperequazione fiscale tra quanto pagato e quanto dovuto i contribuenti potranno presentare domanda di rimborso delle maggiori imposte versate e non ancora resesi definitive, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi valori di estimo catastale conseguenti alle disposizioni approvate con la presente proposta.
51-sexies. Alla liquidazione dei rimborsi si procederà utilizzando le maggiori imposte rivenienti dalla revisione degli estimi e nel limite delle stesse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la progressiva liquidazione dei rimborsi sulla base del maggior gettito accertato in conformità di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso.
9. 67. (ex 9. 140.) Nardi.
Sopprimere il comma 54.
*9. 70. (ex 9. 58., 9. 227 e 9. 346.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sopprimere il comma 54.
*9. 71. (ex 9. 94.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Francesco De Luca, Nardi.
Sopprimere il comma 54.
*9. 73. (ex 9. 257.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 54, con il seguente:
54. All'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le parole da: «mediante convenzione alle aziende» fino a: «di cui al comma 3 del medesimo articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, ad imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1».
*9. 75. (ex 9. 57 e 9. 221.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sostituire il comma 54, con il seguente:
54. All'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le parole da: «mediante convenzione alle aziende» fino a: «di cui al comma 3 del medesimo articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, ad imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1».
*9. 76. (ex 9. 152.) Leone.
Sostituire il comma 54, con il seguente:
54. All'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «mediante convenzione alle aziende» fino a: «di cui al comma 3 del medesimo articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme di cui all'articolo 113 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, ad imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1 o, se stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione, certificati dall'autorità competente dello Stato di stabilimento».
9. 77. (ex 9. 95.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Francesco De Luca, Nardi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con pro
cedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al suc
cessivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di Province, Comuni, Enti pubblici in genere, nonché di organismi o autorità di diritto pubblico tra di essi costituiti, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
*9. 79. (ex 9. 81.) Giudice, Fallica.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di Province, Comuni, Enti pubblici in genere, nonché di organismi o autorità di diritto pubblico tra di essi costituiti, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
*9. 80. (ex 9. 288.) Crema.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'ac
certamento
fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.«;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di Province, Comuni, Enti pubblici in genere, nonché di organismi o autorità di diritto pubblico tra di essi costituiti, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
*9. 81. (ex 9. 370.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza
delle province e dei comuni e degli enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
**9. 82. (ex 9. 38.) Proietti Cosimi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: »6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni e degli enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
**9. 83. (ex 9. 296.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole da: l'accertamento fino alla fine del comma, con le seguenti: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;
2) mediante convenzione allo società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo
53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni nove.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: »6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni e degli enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
**9. 84. (ex 9. 430.) Gianfranco Conte.
Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sopprimere i numeri 3) e 3-bis).
Conseguentemente, dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54. 1. Sono fatti salvi gli affidamenti diretti operati dall'Ente Locale appaltante alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di cui l'Ente stesso sia unico titolare del capitale sociale, a condizione che esso eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla, Le società miste degli enti locali non iscritte all'albo che in virtù di precedenti affidamenti risultino attuali affidatarie dell'incarico di accertamento e riscossione delle entrate locali possono continuare ad esercitare tali attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2010 dopo il quale gli affidamenti saranno da intendersi automaticamente decaduti.
9. 87. (ex 9. 422.) Paolo Russo.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 89. (ex 9. 14., 9. 150. e 9. 423.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Leone.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 90. (ex 9. 59.,9. 226. e 9. 347.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 91. (ex 9. 76., 9. 101. e 9. 262.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Al comma 54, sopprimere la lettera b).
**9. 94. (ex 9. 285.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 54, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata:
1) da Equitalia s.p.a., con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
2) direttamente dagli enti locali ovvero dai concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 ovvero dagli altri soggetti
di cui al comma 5, lett. b), con le procedure indicate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
9. 95. (ex 9. 75.) Alberto Giorgetti.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province, dei comuni e degli enti pubblici in genere viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fermo di beni mobili registrati secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
9. 97. (ex 9. 77.) Alberto Giorgetti.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
*9. 99. (ex 9. 13.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei
comuni viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
*9. 100. (ex 9. 80.) Alberto Giorgetti.
Al comma 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, ovvero con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
*9. 102. (ex 9. 215.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9. 103. (ex 9. 159 e 9. 406.). Leone, Rosso, Zanetta.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli altri casi.
*9. 106. (ex 9. 60 e 9. 348.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli altri casi.
*9. 107. (ex 9. 102.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli altri casi.
*9. 109. (ex 9. 151.) Leone.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. Le società di capitali preposte alla gestione dei vizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare.
**9. 111. (ex 9. 194.) Zanetta, Rosso, Galli.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. Le società di capitali preposte alla gestione dei vizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare.
**9. 112. (ex 9. 258.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54.1. I contratti in corso tra i comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
9. 115. (ex 9. 297.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
56-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
9. 116. (ex 9. 362.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Al comma 57, dopo le parole: operanti in base a concessione amministrativa aggiungere le seguenti: e ai distributori di carburante.
9. 118. (ex 9. 345.) Caparini, Gibelli, Bricolo, Stucchi, Cota.
Al comma 58, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 59, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
*9. 120. (ex 9. 1.) Antonio Pepe.
Al comma 58, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 59, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
*9. 122. (ex 9. 61. e 9. 222.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 58, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 59, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
*9. 123. (ex 9. 98.) Nucara.
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ottenere la diretta assegnazione» sono aggiunte le parole: «, in via sperimentale e nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito fiscale locale dimesso»;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma quinto della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite assegnate ai sensi della presente legge,
scaduto il triennio sperimentale, non potranno essere soppresse ma dovranno essere classificate si sensi dell'articolo 25 della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e assegnate definitivamente a trattativa privata ai medesimi soggetti. Durante il triennio sperimentale le suddette rivendite non possono essere cedute a terzi ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Tali disposizioni si applicano anche alle istanze di diretta assegnazione in corso di autorizzazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
9. 125. (ex 9. 224.) Di Gioia.
Sopprimere i commi da 64 a 69.
Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera b);
sopprimere l'articolo 31;
sopprimere l'articolo 33
sopprimere l'articolo 35;
sopprimere l'articolo 41;
sopprimere l'articolo 46
all'articolo 44 sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 49;
sopprimere l'articolo 60;
all'articolo 62, sopprimere i commi 23 e 24
sopprimere l'articolo 64;
sopprimere l'articolo 69;
all'articolo 89, sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 90;
sopprimere l'articolo 91;
sopprimere l'articolo 92;
all'articolo 122, sopprimere il comma 4;
sopprimere l'articolo 127;
all'articolo 146, sopprimere il comma 29.
utilizzare le risorse rinvenienti per il miglioramento economico del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al comma 12 dell'articolo 149.
9. 128. (ex 9. 432.) Santelli.
Al comma 64, dopo le parole: in favore di tutte le vittime, aggiungere le seguenti: comprese quelle appartenenti alle Forze armate.
Conseguentemente, al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della difesa, dl concerto con il Ministro dal lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le norme per il coordinamento delle disposizioni di cui ai commi 64 e 66 con la normativa in materia assistenziale o previdenziale concernente il personale militare.
*9. 129. (ex 9. 120.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 64, dopo le parole: in favore di tutte le vittime, aggiungere le seguenti: comprese quelle appartenenti alle Forze armate.
Conseguentemente, al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della difesa, dl concerto con il Ministro dal lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le norme per il coordinamento delle disposizioni di cui ai commi 64 e 66 con la
normativa in materia assistenziale o previdenziale concernente il personale militare.
*9. 130 (ex 9. 185. e 9. 387.) Bosi, Peretti, Zinzi.
Al comma 64, dopo la parola: «fiberfrax» aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia.
**9. 131. (ex 9. 121.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
Al comma 64, dopo la parola: «fiberfrax» aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia.
**9. 132. (ex 9. 264.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione dei corridoi plurimodali europei.
9. 138. (ex 9. 268.) Alberto Giorgetti.
Al comma 70, sostituire le parole: alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento con le seguenti: alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento registrato sul proprio territorio.
Conseguentemente, sopprimere i commi 72 e 73.
9. 140. (ex 9. 269.) Alberto Giorgetti.
Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.
9. 141. (ex 9. 449.) Attili, Rotondo, Velo.
Dopo il comma 73 aggiungere il seguente:
73-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 340, 341, 342 e 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 142. (ex 9. 291.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 74.
9. 143. (ex 9. 21.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9. 144. (ex 9. 270.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75.1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la revisione si riferisce».
9. 148. (ex 9. 301.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, il secondo periodo è soppresso.
9. 149. (ex 9. 302.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
9. 151. (ex 9. 383.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo del ricavi o compensi.».
**9. 152. (ex 9. 26., 9. 40. e 9. 254.) Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'im
posta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate,un software per il calcolo del ricavi o compensi.».
**9. 153. (ex 9. 316.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo del ricavi o compensi.».
**9. 154. (ex 9. 400.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro, Marinello.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.».
*9. 155. (ex 9. 72. e 9. 260.) Leo, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi dei primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il 1o gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.».
*9. 156. (ex 9. 82. e 9. 157.) Verro, Giudice, Crosetto, Zorzato.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 2.000;
2009 - 2.000;
2010 - 2.000.
9. 157. (ex 9. 404.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 158. (ex 9. 28. 9. 37. e 9. 250.) Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente
deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 160. (ex 9. 154.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 161. (ex 9. 317.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 otto-bre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente deve essere effettuata per un quarto delle somme corrispondenti.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 1.000;
2009 - 1.000;
2010 - 1.000.
*9. 162. (ex 9. 380.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76.1. Allo scopo di creare una nuova mappa catastale su base numerica, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del Territorio, promuove la riorganizzazione della base topografica e cartografica delle mappe catastali, utilizzando i rilievi strumentali con tecnologia GPS e i dati topografici di archivio, in possesso dell'Agenzia medesima, integrando, ove necessario tali dati con ulteriori rilievi GPS, anche usufruendo allo scopo della collaborazione dei comuni ovvero di rilievi e dati già in possesso dei comuni stessi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze può utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140.
9. 164. (ex 9. 323.) Stucchi, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere i commi 76-ter e 76-quater.
9. 165. Armosino.
Sopprimere il comma 76-quater.
9. 166. (ex 0. 9. 458. 3.) Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 77, sostituire le parole: del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni con le seguenti: delle Forze di polizia un contributo di 12 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 119, sopprimere il comma 2.
9. 167. (ex 9. 464.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
Conseguentemente, al medesimo comma, alle parole: compiute in giorni diversi premettere le seguenti: di importo unitario superiore ad euro 25.
*9. 172. (ex 9. 86.) Zorzato, Giudice, Leone, Crosetto, Marras, Casero, Angelino Alfano, Ravetto.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
Conseguentemente, al medesimo comma, alle parole: compiute in giorni diversi premettere le seguenti: di importo unitario superiore ad euro 25.
*9. 173. (ex 9. 261.) Alberto Giorgetti.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
**9. 174. (ex 9. 71.) Leo.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
**9. 175. (ex 9. 84 e 9. 162.) Verro, Zorzato, Giudice, Corsetto.
Al comma 81, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
**9. 176. (ex 9. 393.) D'Agrò, Formisano, Peretti, Zinzi.
Al comma 81, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 177. (ex 9. 306.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 81, alle parole: compiute in giorni diversi premettere le seguenti: di valore unitario superiore a 50 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 178. (ex 9. 304.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 81, aggiungere, in fine, le parole: e le parole «da tre giorni ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a quindici giorni».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 180. (ex 9. 307.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 81, aggiungere, in fine, le parole: e, all'ultimo periodo, le parole «di euro 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 100.000».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 181. (ex 9. 308.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Sopprimere i commi 86 e 87.
9. 182. (ex 0. 9. 461. 2.) Leo, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 86.
9. 183. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 87.
9. 184. (ex 0. 9. 461. 1.) Alberto Giorgetti.
Al comma 87, sostituire le parole da: la lettera e) è sostituita fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96»;
b) la lettera i) è soppressa.
9. 185. Osvaldo Napoli, Albonetti.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, al fine di migliorare i livelli di sicurezza degli operatori ed incentivare il rinnovo dei parco macchine agricole attraverso la demolizione delle macchine agricole esistenti, è concesso, per l'anno 2008, un contributo pari ad euro 2.500 per l'acquisto di una macchina agricola nuova a fronte della rottamazione di una macchina agricola immatricolata anteriormente al 1o gennaio 1997 e sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
104. Entro quindici giorni dalla data dì consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di consegnare la macchina agricola usata ad un demolitore autorizzato e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
105. Le imprese costruttrici o importatrici della macchina agricola nuova rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
106. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le predette disposizioni hanno validità per le macchine agricole nuove acquistate e risultanti
da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 7 gennaio 2008 e fino al 31 ottobre 2008.
107. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione dei commi precedenti.
Conseguentemente ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 187. (ex 9. 281.) Marras, Cicu.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. La quota di accisa attribuita alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è estesa alla Sardegna per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del regime della continuità territoriale alle merci. A tal fine, all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 90.000;
2010: - 90.000.
9. 188. (ex 9. 277.) Marras, Cicu.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. Le aliquote delle imposte uniche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono aumentate linearmente del 10 per cento.
104. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 103, sono destinate a finanziare interventi per la sensibilizzazione sui rischi derivanti dal gioco e per interventi a carattere sociale a favore delle vittime della dipendenza da gioco. Il Ministero delle dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità operative di ripartizione tra le regioni delle predette maggiori entrate.
9. 190. (ex 9. 292.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830 sono aggiunti i seguenti periodo: «Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».
104. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella a di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9. 191. (ex 19. 71.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
103. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830 sono aggiunti i seguenti periodo: «Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».
104. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato.
9. 192. (ex 9. 119.) Giudice.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, e successive modificazioni, nelle note, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per l'esercizio dei gioco nelle case da gioco riservato per legge ad un ente pubblico l'aliquota è fissata al 5 per cento».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 100.000;
2009 - 100.000;
2010 - 100.000.
9. 194. (ex 9. 399.) Boscetto.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.
9. 195. (ex 9. 324.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
82. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli enti locali e territoriali».
9. 196. (ex 9. 327.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei comuni».
9. 197. (ex 9. 326.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».
9. 198. (ex 9. 325.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2008, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2008, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
9. 200. (ex 9. 321.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 settembre 1998, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
9. 201. (ex 9. 313.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione del modello «Unico 2008» sono le seguenti:
a) 30 settembre 2008 per le persone fisiche;
b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.
9. 202. (ex 9. 309.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.
9. 203. (ex 9. 85.) Nicola Cosentino.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 2008, una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:
2008: - 25.000.
9. 206. (ex 9. 117.) Giudice.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modifiche, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modifiche, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
9. 207. (ex 9. 136.) Campa.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale ammontare, in ogni caso, non può superare l'ammontare dell'imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre precedente».
9. 211. (ex 9. 149.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;
b) all'articolo 264, comma 1, la lettera n) è abrogata.
*9. 212. (ex 9. 3., 9. 247. e 9. 280.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti, Nespoli, Castiello.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;
b) all'articolo 264, comma 1, la lettera n) è abrogata.
*9. 213. (ex 9. 20., 9. 191 e 9. 424.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Zorzato, Verro, Gelmini.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 8 e 9 sono abrogati.
9. 216. (ex 9. 305.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
9. 217. (ex 9. 322.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al primo periodo, le parole: «una detrazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «un assegno ad personam».
9. 221. (ex 9. 328.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) Le modalità e i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, effettuano i versamenti in acconto delle somme dovute dal soggetto passivo di imposta a titolo di prelievo erariale unico direttamente a favore dell'erario».
9. 222. (ex 9. 93.) Nardi.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 287, lettera l), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del disposto dell'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Ministro dell'economia e delle finanze integra con propri provvedimenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o marzo 2006, n. 111, nonché per la commercializzazione delle scommesse a totalizzazione ed a quota fissa sulle corse dei cavalli disciplinate dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di omogeneizzarne la durata, l'oggetto e gli oneri, rispetto alle convenzioni di concessione dei giochi pubblici di cui al predetto comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed al predetto comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006.
9. 224. (ex 9. 200.) Salerno, Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. All'articolo 110 del testo unico testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura escluse le macchine vidimatici per il giochi gestiti dallo Stato nonché gli apparecchi, con alea programmata, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e regolarmente dotati di titoli autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni preposte».
b) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali l'alea è programmata, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate».
9. 229. (ex 9. 364.) Peretti.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
9. 230. (ex 9. 337.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
9. 231. (ex 9. 338.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
103. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
9. 232. (ex 9. 336.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Programmazione fiscale). - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento
con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non
hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, le dotazioni ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 640 milioni di euro nel 2008 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
9. 01. (ex 9. 07.) Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Programmazione fiscale). - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto
a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a
decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
9. 02. (ex 9. 016.) Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - 1. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
9. 03. (ex 9. 031.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Agevolazioni per la sostenibilità dei mutui ipotecari prima-casa). - 1. Al fine di garantire ai sottoscrittori di mutui prima-casa a tasso variabile, la compatibilità e la sostenibilità della propria capacità reddituale con le maggiorazioni
delle rate derivanti da significativi aumenti dei tassi di interesse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di solidarietà a copertura dei maggiori oneri a carico dei sottoscrittori dei mutui in essere sulla sola quota interessi, fermo restando in capo agli stessi l'onere dei pagamento della quota capitale.
Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ABI e le principali associazioni di consumatori ed utenti, sono stabilite le modalità e le condizioni che determinano l'accesso al Fondo di solidarietà. La dotazione finanziaria del Fondo è di 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
9. 04. (ex 9. 011.) D'Agrò, Formisano, Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - 1. È istitiuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di finanziare le spese e gli oneri connessi all'estinzione anticipata ed alla loro contestuale conversione in mutui a tasso fisso presso altri istituti di credito, di mutui a tasso variabile stipulati entro e non oltre il 31 dicembre 2005 per l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.
9. 020. (ex 15.017.) Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Vacca, Napoletano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille chilogrammi di prodotto.
2. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 423,91504 per mille litri di prodotto.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presciente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprite 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.
9. 06. (ex 9. 09.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di affrontare le spese per adeguare i servizi di ristorazione alle disposizioni di legge, è introdotta l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di derrate e pasti con prodotti da agricoltura biologica operati dalle Amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e delle normative regionali ad essa conformi.
9. 011. (ex 9. 025.) Bellotti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Misure agevolative a favore degli imprenditori marittimi). - 1. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
9. 015. (ex 9. 028.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
ART. 9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).
Sopprimere il comma 4.
*9-bis. 500. La Commissione.
Sopprimere il comma 4.
*9-bis. 1. Velo, Lovello.
Sopprimere il comma 4.
*9-bis. 2. Attili, Rotondo.
ART. 10.
(Trasporto pubblico locale).
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sentita fino a: Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata
10. 40 Osvaldo Napoli.
Sopprimere il comma 6.
*10. 2. (ex 0. 10. 37. 10.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 6.
*10. 3. (ex 0. 10. 37. 6.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.
10. 4. (ex 0. 10. 37. 11.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
10. 6. (ex 0. 10. 37. 5.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 8, sostituire le parole da: sentita fino a: Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata
10. 41 Osvaldo Napoli.
Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di trasporto superiore la media nazionale.
10. 7. (ex 0. 10. 37. 12.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
10. 8. (ex 0. 10. 37. 13.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in proporzione al numero degli abitanti tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice dì copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
10. 9. (ex 0. 10. 37. 23.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis).
10. 11. (ex 0. 10. 37. 24.) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 12, con il seguente:
4. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilità ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto dei Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, tra le città con più di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
10. 12. (ex 10. 24.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:
c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati unicamente ai servizi di salute pubblica e al trasporto veloce di emergenza verso la terraferma a favore delle popolazioni delle isole minori.
10. 13. (ex 10. 19.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Garnero Santanché.
Al comma 12, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:
c-bis) per il potenziamento e l'ottimizzazione dei servizi marittimi ed aerei di collegamento dei piccoli comuni delle isole minori in cui sorgono centri di permanenza temporanea di clandestini.
10. 14. (ex 10. 25.) Alessandri, Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, lettera c-ter), sostituire le parole: dei veicoli cui alle lettere a) e b) con le seguenti: di autobus ad alimentazione a metano.
10. 18. (ex 10. 27.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 12, lettera c-ter), sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
10. 19. (ex 10. 26.) Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilità ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, tra le città con più di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
10. 22. (ex 0. 10. 37. 25.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 400 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 270 milioni di euro per l'anno 2009.
10. 24. (ex 10. 29.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 300 euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 270 milioni di euro per l'anno 2009.
10. 25. (ex 10. 30.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 15 le parole: 250 euro sono sostituite dalle seguenti: 300 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
10. 26. (ex 0. 10. 37. 7.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 15, dopo le parole: ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale aggiungere le seguenti: nelle regioni le cui aziende di trasporto locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
10. 27. (ex 10. 28.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al fine di contribuire alle spese per i servizi di trasporto pubblico inter
regionale sostenute per il raggiungimento del luogo di residenza dal luogo di lavoro e per favorire il ricongiungimento familiare, ai lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa, con regolare contratto, nelle regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), ma residenti nelle regioni del territorio centro-meridionale (Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), spetta una detrazione dell'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle stesse spese non superiore a 250 Euro, se il reddito complessivo non supera 30.987.41 euro.
15-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative alla birra, ai prodotti alcolici e dell'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
10. 28. (ex 10. 35.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Allo scopo di favorire il potenziamento e il miglioramento del livello di efficienza del sistema portuale in relazione alle esigenze connesse allo sviluppo del trasporto marittimo secondo una equilibrata distribuzione nel territorio nazionale, i decreti di cui al comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono adottati sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le competenti Commissioni parlamentari. In attesa del perfezionamento della procedura di cui al decreto precedente, sono sospesi i provvedimenti e gli atti adottati in attuazione del citato comma 990.
10. 29. (ex 10. 14.) Leone.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. - I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi dei reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
10. 32. (ex 10. 17.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 18.
10. 34. (ex 0. 10. 37. 21.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
Art. 10.1. - (Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente
i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10-ter. - (Commissione Nazionale Paritetica) - 1. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
2. La Commissione, è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis.
10. 01. (ex 10. 03.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
Art. 10.1. - (Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10 2. - (Commissione Nazionale Paritetica). - 1. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
2. La Commissione, è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; e) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10-bis.
10. 02. (ex 10. 07.) Sgobio, Napoletano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
Art. 10.1- (Fondo Nazionale per il rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti
(benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2008; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 03. (ex 10. 01.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - (Contributi al trasporto metropolitano della città di Torino) - Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nell'articolo 150, tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008.
10. 04. (ex 10. 05.) Allasia, Garavaglia, Filippi.
ART. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).
Al comma 8, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
10-bis. 1. (ex 0. 10. 09. 1.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
ART. 11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).
Sopprimerlo.
11. 1. (ex 11. 3.) Garavaglia, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Norme perla diffusione dei veicoli a metano). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti é istituito un fondo pari a 4 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010 per incentivare, nei comuni interessati dal fenomeno delle polveri sottili, la trasformazione dalla benzina al metano dei veicoli appartenenti alla categoria M1, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. 2. (ex 11. 5) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, con le seguenti: con particolare riferimento allo sviluppo dell'uso della bicicletta nelle città con più di cinquecentomila abitanti, colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
11. 3. (ex 11. 4) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: da ripartire prioritariamente a favore di quelli delle grandi città per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza del traffico oppure vi sia stata attribuzione dei poteri speciali per la gestione della viabilità.
11. 6. (ex 11. 2) Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite con i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro per i beni e le attività vulturali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
11. 7. (ex 11.7) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Dopo l'articolo 11, aggiungere seguente:
Art. 11. 1. (Norme perla diffusione di autoveicoli a propulsione ibrida). - 1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo della legge, dopo la parola «elettrici» sono aggiunte le parole: «e a propulsione ibrida»;
b) al comma 1, dopo la parola «elettrico» sono aggiunte le parole: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica», per la parte di potenza relativa al motore elettrico.
2. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:
b-bis). Autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 dei testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1953, n. 39, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica.
3. L'agevolazione disposta ai sensi del comma 1 si applica, dal 1o gennaio 2008, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori.
5. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dai precedenti commi in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di settantamila euro, da ripartire fra tutte le regioni e le province autonome, per il 2008 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
6. All'onere di cui ai commi da 1 a 5 si provvede per un importo pari a settantamila euro per il 2008 e ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 13, dell'articolo 10 della presente legge.
11. 01. (ex 11. 01) Garavaglia, Filippi.
ART. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).
Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
*11-bis. 1. (ex 0. 9. 478. 33.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
*11-bis. 2. (ex 0. 9. 478. 27.) Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: o di porzioni di essi, con le seguenti: anche attraverso la realizzazione di interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
11-bis. 3. (ex 0. 9. 478. 6.) Verro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le spese di cui sopra sono da considerarsi in deroga al Patto di stabilità interna sia in termini di competenza che di cassa.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
11-bis. 4. (ex 0. 9. 478. 36.) Galletti, Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.
ART. 12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).
Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. 5. (ex 12. 13.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Sopprimere il comma 10.
12. 6. (ex 12. 12.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Sopprimere il comma 14.
12. 7. (ex 12. 11.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
ART. 13.
(Attribuzione di funzioni all'Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica).
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le relative informazioni con le seguenti: la dichiarazione sostitutiva unica ed il calcolo della situazione economica equivalente.
13. 1. (ex 13. 1.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: I soggetti di cui al comma 2, determinano l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: previa autorizzazione all'accesso a tali elementi da parte del richiedente la dichiarazione sostitutiva unica di cui al comma 1.
13. 2. (ex 13. 2.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In relazione al rilascio da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate, sulla base degli appositi controlli automatici individua altresì l'esistenza di omissioni,
ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del sistema informativo».
13. 3. (ex 13. 3.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli esiti dei controlli effettuati ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva unica ed il calcolo della situazione economica equivalente ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1».
13. 4. (ex 13. 4.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni fino alla fine del comma con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, comunicano al richiedente la presentazione di cui al comma 1, le eventuali omissioni o difformità di cui al comma 5, invitandolo alla presentazione di una nuova dichiarazione unica sostitutiva.
13. 5. (ex 13. 5.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: può presentare fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 1, deve presentare una nuova dichiarazionesostitutiva unica, ai fini dell'erogazione della prestazione.
13. 6. (ex 13. 6.) Lovelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. La dichiarazione, munita dell'indicatore della situazione economica equivalente, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto».
13. 7. (ex 13. 7.) Lovelli.
ART. 14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente, fino a copertura delle posizioni esistenti in organico, le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate per le quali il termine di validità non risulti ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 1. (ex 14. 49.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: e per le quali il limite fino alla fine del comma, con le seguenti: per le quali il termine di validità delle graduatorie medesime non risulti ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 2. (ex 14. 48.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale appartenente al ruolo speciale Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Costituisce, comunque, titolo per l'immissione definitiva nella qualifica l'espletamento di funzioni dirigenziali, per un periodo non inferiore a cinque anni, da parte del personale risultato idoneo in prove selettive già indette dalla amministrazione finanziaria, purché le graduatorie nelle quali gli interessati sono collocati risultino valide alla data del conferimento dell'incarico stesso e questo risulti conferito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
14. 3. (ex 14. 9.) Musi.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: nella sola qualifica fino a: 2009 con le seguenti: nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 10 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 3.000;
2009: - 4.000;
14. 30 Reina.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
14. 5. (ex 14. 32.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nel ruolo degli ispettori del lavoro, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 11 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010. Il termine di validità delle graduatorie di cui alla presente lettera è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.
14. 6. (ex 14. 47.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di validità delle graduatorie formate in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro e della previdenza sociale, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
14. 8. (ex 14. 46.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
14. 10. (ex 14. 33.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 27, 3 milioni per l'anno 2008, 57,3 milioni per l'anno 2009 e 52,5 milioni per l'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 2, Tabella C, ridurre tutti gli importi in maniera lineare, in modo da assicurare, per il 2008, una minore spesa annua di 18,2 milioni di euro, per il 2009 una minore spesa di 38,2 milioni e per il 2010 una minore spesa di 35 milioni.
14. 15. (ex 14. 36.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per far fronte alle esigenze legate all'accoglienza degli immigrati clandestini, è autorizzata a favore del Ministero dell'interno la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010. Le risorse sono erogate, previa intesa con le regioni interessate, mediante stanziamento diretto ai comuni che hanno sostenuto o dovranno sostenere spese in conseguenza degli sbarchi di immigrati clandestini. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
14. 16. (ex 14. 21.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Sopprimere il comma 5.
14. 17. (ex 14. 31.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Sopprimere i commi 6, 7 e 8 e 9.
*14. 18. (ex 14. 17.) Fabris, Del Mese, Cioffi.
Sopprimere i commi 6, 7 e 8 e 9.
*14. 19. (ex 14. 17.) Nardi.
Sopprimere il comma 6.
14. 20. (ex 14. 6.) Nan.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:, 7 e 8 con le seguenti: e 7.
*14. 21. (ex 14. 18.) Fabris, Del Mese, Cioffi.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:, 7 e 8 con le seguenti: e 7.
*14. 22. (ex 14. 16.) Leo.
Sopprimere il comma 10.
14. 24. (ex 14. 34.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12. 1. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «600.000 euro» e le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: milione di euro".
14. 26. (ex 14. 45.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 12-ter e 12-quater.
14. 50. (ex 0. 14. 59. 5.) Alberto Giorgetti, Leo.
Sopprimere il comma 12-ter.
Conseguentemente, sostituire il comma 12-quater con il seguente:
12-quater. Al fine di razionalizzare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalità locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilità e competenza degli uffici dell'Agenzia avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tali principi deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al periodo precedente, il regolamento previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. 51. (0. 14. 59. 1.) Musi.
Sopprimere il comma 12-ter.
14. 51. (0. 14. 59. 2.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Sostituire i commi 12-ter e 12-quater con il seguente:
12-ter. Al fine di razionalizzare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalità locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilità e competenza degli uffici dell'agenzia, avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tale principio deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente periodo, il regolamento di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. 31 Musi
ART. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).
Al comma 1, sostituire le parole: una società interamente posseduta dalla con la seguente: la.
15. 1. (ex 15. 5.) Contento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ed ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7 e 7-bis.
15. 2. (ex 15. 9.) Di Gioia.
Sopprimere il comma 5.
15. 3. (ex 15. 6.) Contento.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Disposizioni in materia di società cooperative). 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 1994, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni.
15. 02. (ex 15. 01. e 12.08) Zorzato, Giudice, Crosetto, Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Detrazioni per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari). - 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
15. 03. (ex 15. 040.) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1o al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
15. 04. (ex 15. 030.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre;
b) alla lettera d), numero 1, le parole: »entro il 31 marzo« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 30 settembre«;
c) alla lettera d), numero 2, le parole: »entro il 31 marzo« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 30 settembre".
15. 05. (ex 15. 024.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dei corrispettivi giornalieri sono sostituite dalle seguenti «dei corrispettivi giornalieri;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dagli adempimenti previsti dal presente comma sono esclusi tutti i contribuenti
che hanno optato per i regimi contabili marginali, nuove iniziative produttive e minimi in franchigia.
15. 06. (ex 15. 026.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Entro otto mesi dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati la partita IVA e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
15. 07. (ex 15. 027.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: «imprese», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e dei professionisti».
15. 08. (ex 15. 029.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Interventi in materia di strutture deputate alla riscossione).
1. Al fine di consentire una distinzione tra soggetti che svolgono funzioni di riscossione per conto di enti diversi rispetto le funzioni tributarie esercitate in regime di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze dall'Agenzia delle entrate, quest'ultima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce senza corrispettivo alcuno al Ministero dell'economia e delle Finanze l'intera quota di partecipazione da essa detenuta nella società Equitalia Spa.
2. Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità dei diritti esercitati dall'Agenzia delle entrate in ragione delle quote da questa trasferite ai sensi del comma 1.
3. L'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avviene in esenzione da oneri, diritti e tributi di qualsiasi genere o natura.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la» sono sostituite con la seguente: «alla»;
b) al comma 14, le parole da: «; a tale fine» fino a: «Riscossione S.p.a.» sono soppresse;
c) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente:
«29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia S.p.a., che può esercitarle anche mediante altre società per
azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia S.p.a., al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia S.p.a.».
15. 09. (ex 15. 033.) Musi.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di solidarietà con una dotazione a valere per l'anno 2007 di 5 milioni di euro in favore dei lavoratori di cui all'articolo 3 dei decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, destinato a coloro che, a seguito delle cessioni dei rami dell'azienda in oggetto, non sono stati assorbiti da Equitalia spa.
2. Nel caso in cui le attività svolte dalle società che hanno operato la cessione dei rami d'azienda vengano trasferite in futuro, per qualsiasi motivo, ad altri soggetti o esercitate direttamente dall'ente locale, il nuovo gestore è obbligato ad assumere alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità, il personale delle società concessionarie ovvero, in alternativa, ai predetti lavoratori sarà garantito il riassorbimento all'interno di Equitalia s.p.a.
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, il comma comma 2 è abrogato.
15. 010. (ex 15. 018.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rinnovo automatico del contratto di ormeggio).
1. Alla scadenza della concessione di demanio marittimo ai sensi dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il nuovo aggiudicatario della gestione del porto turistico è tenuto a rinnovare automaticamente il contratto di ormeggio ai titolari di contratto pluriennale previo pagamento di una quota del costo dei nuovo canone della concessione.
2. È fatto divieto assoluto di proroga dei contratti di concessione di demanio marittimo.
3. Annualmente, una quota pari al 5 per cento dei nuovo canone di locazione è versato, in una misura pari al 3 per cento dal concessionario e al 2 per cento dai titolari dei contratti di ormeggio, in un apposito fondo, da istituire sullo stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la tutela e la salvaguardia degli specchi d'acqua limitrofi alle zone portuali.
15. 016 (ex 15. 011.) Nardi.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo copertura debiti pubblica amministrazione).
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa Depositi e Prestiti spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse
amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un «Tondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.
2. All'articolo 1 comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
3. All'articolo 1 comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: «I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008,.
15. 018. (ex 15. 034.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.
TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI
Capo I.
MISSIONE 1 - ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ART. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari).
1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 - L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento: possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento di mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due Camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del quarto comma nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.
3. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici
di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.
4. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentate, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilito dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse".
16. 1. (ex 16. 1. parte ammissibile) Cannavò.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).
1. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 126 1, è sostituito dal seguente:
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino un'indennità annua lorda pari a 145 mila euro.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 144 con il seguente:
Art. 144. - (Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Fatti salvi i diritti acquisiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, nonché quella del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non può superare il trattamento netto spettante ai membri del Parlamento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai membri di commissioni e collegi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, e comunque a tutti i titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione in ogni caso conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
3. I commi 466 e 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
16. 7. (ex 144.92.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1 non si applica l'adeguamento delle indennità e dei gettoni di presenza al sindaco, al presidente della provincia e agli altri amministratori locali, previsto dall'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il trattamento stipendiale dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato è determinato in misura tale da non superare quello massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
fini dell'attuazione nei propri ordinamenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Indennità dei membri del Parlamento, dei Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari e trattamento stipendiale dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato e degli amministratori locali.
16. 2. (ex 16. 2.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che il trattamento economico comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza non superi il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. Ai membri del Parlamento è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.»
16. 3. (ex 16. 5. parte ammissibile) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «regolarmente documentate»;
b) al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: «presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;» sono aggiunte le seguenti: «disciplinano le modalità di giustificazione delle singole voci di spesa per la corretta erogazione del rimborso;»;
c) il quarto comma dell'articolo 5 è abrogato.
16. 4. (ex 16. 3.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012 e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.
3. Fino alla data di cui al comma 2, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 6. (ex 16. 4.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Abolizione dell'integrazione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato e di pubbliche amministrazione che siano membri dei Parlamento). - 1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
16. 01. (ex 16. 03.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Nel caso di concorso di trattamenti pensionistici con vitalizi derivanti da cariche istituzionali, ai titolari è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 02. (ex 16. 02.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Indennità e rimborsi dei Ministri). - 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, del Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
16. 03. (ex 16. 06.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Spesa degli uffici di diretta collaborazione del Governo). - 1. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
16. 04. (ex 16. 07.) De Corato, Alberto Giorgetti.
ART. 17.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Numero dei componenti del Governo). - 1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.
2. Il numero totale dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue.
17. 1. (vedi 17. 11.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole da: abrogate le disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
17. 3. (ex 0. 17. 10. 1.) Saglia, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.-bis.. - (Numero massimo dei Ministri senza portafoglio). - All'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «può nominare» sono aggiunte le seguenti: «in numero non superiore a sei».
17. 01. (ex 17. 01.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.-bis.. - (Numero massimo dei sottosegretari). - All'articolo 10, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «nominati» sono aggiunte le seguenti: «in numero non superiore a tre per ciascun dicastero».
2. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soppressi gli ultimi due periodi.
17. 02. (ex 17. 02.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.-bis. - (Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico-generale;
f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
g) il coordinamento dell'attività economica del Governo.».
2. Le funzioni non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono trasferite ai Ministeri che esercitano competenze affini, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 03. (ex 17. 03.) Buonfiglio.
ART. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).
Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «non possono superare l'importo di 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non possono superare l'importo di 250.000 euro».
3. Al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare quella massima lorda dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione».
4. La spesa sostenuta dall'Amministrazione nel conferimento di incarichi esterni di studi o consulenza di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni non può complessivamente superare il limite dato dal trattamento economico massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e limiti di spesa generali nel conferimento di incarichi o uffici pubblici.
18. 1. (ex 18. 1.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
18. 2. (ex 18. 2.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Per il regolare svolgimento delle funzioni dell'Alto commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, istituito con legge 16 gennaio 2003, n. 3, è destinata per l'esercizio finanziario 2008 la somma di euro 500.000.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 500.
18. 01. (ex 18. 01.) Catone.
Capo II
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
ART. 19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 658 , lettera a) dopo le parole «spese per la sanità» sono aggiunte le seguenti: «e per i servizi e prestazioni sociali».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 1. (ex 19. 87.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 658, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte in maniera lineare nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
19. 2. (ex 19. 94.) Zorzato, Casero, Giudice.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 658, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
19. 3. (ex 19. 89.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 658, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da
assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 4. (ex 19. 88.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 678-bis, con il seguente:
«678-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e delle autonomie locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono rideterminati i coefficienti previsti dal comma 678 considerando anche lo stock di debito risultante dal conto consuntivo 2006 e l'erogazione di un paniere di servizi definiti dal medesimo decreto».
19. 5. (ex 19. 19.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti che nel triennio 2003-2005 o nel periodo 2004-2006 hanno registrato il saldo medio di competenza mista positivo possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
* 19. 6. (ex 19. 21.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti che nel triennio 2003-2005 o nel periodo 2004-2006 hanno registrato il saldo medio di competenza mista positivo possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
*19. 7. (ex 19. 84.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 681-bis, aggiungere il seguente:
«681-ter. Al fine di sperimentare, già a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'abbandono delle serie storiche come base su cui calcolare l'obiettivo programmatico, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANCI individua tra le città metropolitane ed i comuni soggetti al patto un campione di enti ai quali è imposto un obiettivo programmatico diverso da quello determinato al comma 681. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti soggetti alla sperimentazione e al successivo monitoraggio. In ogni caso, gli enti sono individuati in modo tale da non alterare l'obiettivo di comparto».
*19. 9. (ex 19. 7.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 681-bis, aggiungere il seguente:
«681-ter. Al fine di sperimentare, già a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'abbandono delle serie storiche come base su cui calcolare l'obiettivo programmatico, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANCI individua tra le città metropolitane ed i comuni soggetti al patto un campione di enti ai quali è imposto un obiettivo programmatico diverso da quello determinato al comma 681. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti soggetti alla sperimentazione e al successivo monitoraggio. In ogni caso, gli enti sono individuati in modo tale da non alterare l'obiettivo di comparto».
*19. 10. (ex 19. 29.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 683, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo netto
non sono altresì considerate le spese di conto capitale finanziate con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione».
19. 12. (ex 19. 82.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 684, le parole: «a decorrere dall'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».
*19. 14. (ex 19. 2, 19. 58. e 19. 68.) Saglia, Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti, Moffa.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 684, le parole: «a decorrere dall'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».
*19. 16. (ex 19. 14, 19. 49. e 19. 75.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Gelmini.
Al comma 1, lettere g), capoverso 684, ultimo periodo, dopo le parole: gli enti locali aggiungere le seguenti: che nell'anno precedente non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità.
19. 17. (ex 19. 66.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685 sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 18. (ex 19. 16, 19. 48. e 19. 76.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Gelmini.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685 sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 20. (ex 19. 59. e 19. 69.) Nespoli, Castiello, Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685 sopprimere il terzo periodo.
**19. 21. (ex 19. 3.) Saglia.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685, sopprimere il terzo periodo.
**19. 22. (ex 19. 65.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 1, lettera h), capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione delle rate del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
19. 23. (ex 19. 22.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera h) capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 24. (ex 19. 30.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, lettera h) capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione
dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
*19. 25. (ex 19. 26.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera h) capoverso 685, terzo periodo, sostituire le parole: costituisce inadempimento al patto di stabilità interno con le seguenti: comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
19. 26. (ex 19. 8.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso 685-bis aggiungere il seguente:
685-ter. Al fine di definire criteri di governo del deficit maggiormente aderenti alla realtà economico finanziaria di comuni e province e per individuare livelli dello stock di debito degli enti locali compatibili con gli obiettivi di risanamento è istituita una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento degli affari regionali ed autonomie locali, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI e dell'ANCI.
*19. 27. (ex 19. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso 685-bis aggiungere il seguente:
685-ter. Al fine di definire criteri di governo del deficit maggiormente aderenti alla realtà economico finanziaria di comuni e province e per individuare livelli dello stock di debito degli enti locali compatibili con gli obiettivi di risanamento è istituita una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento degli affari regionali ed autonomie locali, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI e dell'ANCI.
*19. 28. (ex 19. 31.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**19. 29. (ex 19. 4.) Saglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**19. 29. (ex 19. 9.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**19. 30. (ex 19. 23.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, lettera m), capoverso 686-bis, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino alla fine del capoverso con le seguenti: in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento.
*19. 31. (ex 19. 11.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, lettera m), capoverso 686-bis, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino alla fine del capoverso con le seguenti: in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento.
*19. 32. (ex 19. 32.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) dopo il comma 689 è aggiunto il seguente:
«689-bis. Per gli anni 2008-2010, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi di video-sorveglianza sia all'incremento di risorse umane».
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare nella misura del 4 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
19. 34. (ex 19. 64.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse le maggiori spese, per parte corrente e per parte investimenti, effettuate rispetto all'esercizio precedente finalizzate all'aumento della sicurezza urbana.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
19. 35. (ex 19. 53.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le spese sostenute ed i cofinanziamenti disposti dai comuni e dalle province per investimenti tesi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e per altre fonti energetiche pulite e rinnovabili non sono computate ai fini del calcolo dei coefficienti di spesa del patto di stabilità.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
19. 36. (ex19. 56. e 52. 46.) Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti che non abbiamo rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
19. 37. (ex 19. 63.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano finanziario di riduzione del rapporto debito/P.I.L., di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prima della loro designazione a sede dei Giochi Olimpici Invernali 2006, possono chiedere la posticipazione della data di inizio di tale piano al 1o gennaio 2006.
19. 38. (ex 19. 72.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre2002, n. 289 e al decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372). - 1. All'articolo 31, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «quindicennale».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
19. 01. (ex 19. 04.) Nespoli, Castiello, Giorgetti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «quindici».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola «decennale» è sostituita dalla seguente «quindicennale».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 02. (ex 19. 97.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Enti che non rispettano il Patto di stabilità). 1. Negli enti che non rispettano il Patto di stabilità o che incorrono nella dichiarazione di ente strutturalmente deficitario o in dissesto, i compensi degli amministratori sono ridotti del 30 per cento. Nei casi indicati al presente comma, il personale dirigente o investito di responsabilità elevata, nonché al personale non dirigenziale, i compensi connessi al raggiungimento del risultato o di produttività, sono ridotti in misura non inferiore al 30 per cento.
19. 04. (ex 23. 01. e 23. 3) Giudice, Baldelli.
ART. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni dei decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio».
2. In caso di mancata osservanza da parte di comuni e province delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dalla presente legge, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle riduzioni da operare, in caso di mancata osservanza da parte di una o più regioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dalla presente legge, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare, a qualsiasi titolo, alle singole regioni interessate.
20. 1 (ex 20. 12) Crosetto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
1. Allo scopo di assicurare la sana e prudente gestione finanziaria, a decorrere dall'anno 2008 è fatto divieto alle regioni ed agli enti locali di effettuare operazioni di gestione del debito mediante utilizzo di strumenti derivati.
20. 3 (ex 20. 1) Verro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono limitati alle sole operazioni di copertura dei rischi finanziari.
20. 4 (ex 20. 20) Peretti, Galletti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste con proprio decreto, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia entro il 30 giugno 2008, verifica l'esposizione monetaria ai fini del patto di stabilità interno e la congruità legale dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali.
20. 6 (ex 20. 18) Picchi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.
*20 8 (ex * 20. 2) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.
* 20. 9 (ex *20. 25) Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 20. 12 (ex **20. 11) Capezzone.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 20. 13 (ex **20. 30) Antonio Pepe, Leo.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: In via preventiva il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai modelli di cui al predetto decreto e la Banca d'Italia esprime parere sulla rischiosità dello strumento proposto e determina l'entità dell'eventuale fondo rischi da iscrivere nel bilancio dell'ente territoriale.
20. 14 (ex 20. 27) Villetti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica aggiungere le seguenti:, preventivamente alla sottoscrizione del contratto,
20. 15 (ex 20.17) Picchi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia ditali contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari bancari e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello Strumento finanziario.
2-quater. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.
20. 16 (vedi 20. 29) Crosetto, Verro.
Al comma 3, aggiungere in fine le parole: per tutti gli anni di durata dei contratti su strumenti finanziari derivati.
20. 33. (ex 0. 20. 34. 2.) Zorzato, Giudice, Crosetto.
Al comma 3, aggiungere in fine le parole: e iscrivere, a fini prudenziali, un importo congruo in un apposito Fondo rischi istituito nel Bilancio dell'ente stesso.
20. 17 (ex 20. 28) Villetti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli enti territoriali che avanzano richiesta di essere trattati come clienti professionali pubblici ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, sono tenuti a comunicare tale scelta al Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 19 (ex 20.14) Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 an
che mediante coflocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2008, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.»
5. In caso di mancata osservanza da parte di comuni e province delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente provvedimento, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle riduzioni da operare, in caso di mancata osservanza da parte di una o più regioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente provvedimento, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare, a qualsiasi titolo, alle singole regioni interessate.
20. 20 (ex 20.32) Crosetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti. possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dlcembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, del mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziano delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economico-finanziario di cui sopra deve essere significativa, ovvero pari almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del
rifinanziamento non dovrà superare di un terzo la durata del mutuo già estinto».
20. 27 (ex 20.21) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investita in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea e di soggetti ovvero enti sovranazionali, necessariamente contraddistinti da un adeguato merito di credito non inferiore a BBB/Baa2/BBB, così come certificato dalle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. L'importo nominale dell'investimento per ciascun emittente di cui al precedente comma non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare del fondo. Nel caso in cui le somme accantonate nel fondo di ammortamento siano investite in titoli emessi da enti regionali, provinciali o municipali, pur contraddistinti da adeguato merito di credito, l'ammontare complessivo delle stesse non deve eccedere il 25 per cento. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.»
20. 28 (ex 20.23) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione del mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento dl titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, del mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.»
20. 29 (ex 20.22) Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 dopo le parole «a carico degli enti stessi», sono aggiunte le seguenti: «pari ad almeno il 2 per cento del nozionale posto a rinegoziazione».
20. 30 (ex 20.13) Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La regione o l'ente locale deve acquisire dalla controparte negoziale del contratto su strumenti finanziari, anche derivati, una comunicazione mensile avente ad oggetto il valore attuale di mercato dello strumento sottoscritto, La comunicazione mensile viene pubblicata entro tre giorni dalla sua ricezione sul bollettino ufficiale della regione ovvero nell'albo ufficiale delle notizie dell'ente locale.
20. 23 (ex *20.31) Antonio Pepe, Leo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Fatto salvo il disposto del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.
20. 26 (ex 20.15) Paolo Russo.
ART. 23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio).
Al comma 1, sostituire le parole: sono confermate, per l'anno 2008, con le seguenti: si applicano.
23. 1. (ex 23. 4.) Garavaglia, Filippi.
ART. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le somme da corrispondere ai comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF sono calcolate sulla base del gettito rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre i due periodi di imposta precedenti.
24. 1. (ex 24. 84.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro e 15 milioni di euro.
24. 2. (vedi 0. 24. 110. 1.) Zorzato, Giudice, Crosetto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3-ter. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 16, secondo e quarto periodo, le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sono sostituite dalle seguenti: »Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
3-quater. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse».
*24. 3. (ex 24. 48.) Sgobio, Napoletano.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3-ter. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 16,
secondo e quarto periodo, le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sono sostituite dalle seguenti: »Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
3-quater. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse».
*24. 4. (ex 24. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai all'articolo 1 commi 725 e 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società partecipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprietarie o gestiscano case da gioco autorizzate.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 500.000 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
24. 5. (ex 24. 85.) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
24. 6. (ex 24. 43.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa per il personale dei comuni, a decorrere dall'anno 2008 nei comuni il rapporto fra i dipendenti e i residenti non può essere superiore a 1/100. I comuni, che eccedono tale parametro non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.
24. 7. (ex 24. 88.) Garavaglia, Filippi.
Al comma 4, capoverso Art. 20.1.1, sopprimere il comma 2.
24. 10. (ex 24. 30.) Capezzone.
Al comma 4, capoverso Art. 20.1.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse entro il 30 novembre 2007, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2008. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2008. Non si applicano le di sposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
24. 12. (ex 24. 91.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
24. 13. (ex 24. 92.) Caparini, Garavaglia, Filippi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I proventi dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a partire dal 1o gennaio 2008 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
*24. 18. (ex 24. 23., 24. 101. e 24.100.parte ammissibile) Lupi, Stradella, Verro, Tortoli, Germanà, Zanetta, Armosino.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. I proventi dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a partire dal 1o gennaio 2008 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
*24. 19. (ex 24. 100. parte ammissibile) Armosino, Stradella.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I proventi dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a partire dal 1o gennaio 2008 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
*24. 20. (ex 24. 42.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al comma 713 le parole: «Per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2008».
24. 21. (ex 24. 112.) De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 5, dopo le parole: finanziamento di spese correnti aggiungere le seguenti:, per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento per interventi di carattere sociale a sostegno delle fasce di popolazione più deboli, nonché nel campo dell'istruzione pubblica.
24. 22. (ex 24.38.) Del Mese, Vincenzo De Luca, Cioffi.
Al comma 5-ter, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «3 per cento»
24. 50. Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 5-quater aggiungere i seguenti:
5-quater.1. A decorrere dall'anno 2008, il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare ai comuni per programmi di riqualificazione e incremento dei patrimonio scolastico pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
asili nidi e scuole materne, scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo esistenti.
5-quater.2. I comuni partecipano ai programmi di riqualificazione ed incremento di cui al comma precedente, destinandovi prioritariamente gli oneri di urbanizzazione secondaria.
5-quater.3. All'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, al primo periodo le parole: «chiese e altri edifici religiosi» sono soppresse.
5-quater.4. All'articolo 4, secondo comma 2, della legge 29 settembre 1964, n. 847 la lettera e) è abrogata.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
24. 26. (ex 24. 28.) Grillini, Baratella, Spini.
Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
5-quinquies.1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono a tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
24. 28. (ex 24. 8.) Saglia.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-novies. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro.
5-decies. In mancanza di adeguamento, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare.
24. 32. (ex 24. 64.) Rosso.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. All'articolo 1, comma 703, capoverso lettera a), della legge 27 di
cembre 2006, n. 296, le parole da: «fino ad un importo complessivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«a) al fine di sostenere interventi di natura sociale nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per gli anni 2008 e 2009 è autorizzato un contributo annuo di importo complessivo di 126 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro da ripartire in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni e di residenti di età inferiore ai 5 anni secondo gli ultimi dati Istat disponibili e 6 milioni di euro da attribuire agli stessi Comuni che gestiscono servizi di natura sociale attraverso le unioni di comuni, secondo il medesimo criterio di ripartizione.
b) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
c) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane».
*24. 33. (ex 24. 114.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. All'articolo 1, comma 703, capoverso lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «fino ad un
importo complessivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«a) al fine di sostenere interventi di natura sociale nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per gli anni 2008 e 2009 è autorizzato un contributo annuo di importo complessivo di 126 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro da ripartire in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni e di residenti di età inferiore ai 5 anni secondo gli ultimi dati Istat disponibili e 6 milioni di euro da attribuire agli stessi Comuni che gestiscono servizi di natura sociale attraverso le unioni di comuni, secondo il medesimo criterio di ripartizione.
b) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
c) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane».
*24. 34. (ex 24. 115.) Sgobio, Napoletano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. L'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è sostituito dal seguente:
«41. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è determinato in misura pari al 6 per cento della rendita catastale rivalutata dell'alloggio o dell'immobile edificato».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
24. 36. (ex 24. 75.) Martinello, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 350 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. 39. (ex 24. 63.) Leone, Zorzato, Milanato, Paniz.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti
erariali complessivamente non inferiore a 200 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. 40. (ex 24. 62.) Leone, Zorzato, Milanato, Paniz.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 145 a 151 sono abrogati.
24. 42. (ex 24. 111.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. A decorrere dall'anno 2008 i comuni non possono iscrivere nel bilancio previsioni di entrata, correlate agli incassi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, superiori alla medesima voce iscritta nell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
24. 43. (ex 24. 89.) Garavaglia, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
24. 45. (ex 24. 59.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
24. 46. (ex 24. 76.) D'Agrò, Formisano, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Trasferimento di funzioni alla regione Sardegna). - 1. L'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
24. 04. (ex 24. 028.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Trasferimento di funzioni alla regione Sardegna). - 1. L'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Il trasferimento è condizionato alla definizione degli oneri che lo Stato dovrà trasferire alla regione Sardegna relativamente agli investimenti necessari per il ripristino della sicurezza e della piena efficienza delle strutture e infrastrutture relative ai servizi stessi. Il trasferimento della funzione relativa alla continuità territoriale è subordinato alla definizione e al relativo trasferimento di adeguate risorse dei costi relativi alla condizione insulare della regione Sardegna».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 113;
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
24. 05. (ex 24. 030.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Compartecipazione della Sardegna al gettito di imposte erariali). - 1. All'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo periodo, le parole «anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008».
24. 06. (ex 24. 032.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Compartecipazione IVA della Sardegna). - 1. L'articolo 1, comma 839, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«839. All'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 il bilancio dello Stato concorre con un anticipo da definire annualmente e comunque non inferiore al 70 per cento dell'accertato gettito dell'anno finanziario precedente. Il saldo del gettito relativo all'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 è iscritto nell'esercizio finanziario successivo all'accertamento dell'intero gettito. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'Iva sui consumi o sul riscosso, da definire secondo l'importo massimo accertato, viene interamente attribuita alla regione per ciascuno degli anni 2007-2009».
24. 07. (ex 24. 033.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Entrate regione Sardegna). All'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) da imposte e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributari dello Stato».
24. 08. (ex 24. 025.) Pili.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
*24. 011. (ex 24. 03.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
*24. 012. (ex 24. 022.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
*24. 013. (ex 24. 036.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Oneri di urbanizzazione). - 1. All'articolo 1, comma 713, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007, 2008, 2009 2 2010».
24. 015. (ex 24. 013.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti che non hanno usufruito dei contributi di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per insufficienza di parametri, è istituito un Fondo compensativo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 che sarà ripartito con le modalità previste per l'attribuzione del fondo ordinario.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
24. 016. (ex 19. 012.) Delfino, Peretti, Zinzi.
ART. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione dei costi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. 1. Sono abrogati gli articoli 27, 28 del e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento per gli enti locali).
2. Entro tre mesi dalla di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano, gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal comma 1 e assegnano le funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse comunità montane e isolane ai comuni, a unioni di comuni, o alla provincia, concordandoli con gli enti locali nei modi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
3. I soggetti cui sono assegnate funzioni e risorse delle disciolte comunità montane e isolane succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana o isolana soppressa.
4. II Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, in collaborazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, predispone, dopo un anno dall'entrate in vigore della presente legge, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relazionando sugli esiti al Parlamento.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché le risorse per le spese di personale, a decorrere dal 2008 sono soppressi tutti i trasferimenti pubblici a favore delle comunità montane e isolane.
25. 16. (ex 25. 20.) Capezzone.
Al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) la comunità montana è costituita da un organo monocratico individuato nella figura del suo Presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'ente, e da un organo esecutivo composto dai Sindaci dei comuni partecipanti, o dai loro delegati. Il Presidente è eletto in seno all'organo esecutivo a maggioranza assoluta, ed in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.. Il Presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. Le indennità di funzione non sono fra loro cumulabili. Agli altri componenti dell'organo esecutivo non spetta alcuna indennità di funzione né gettoni di presenza.
25. 24. D'Elia.
Al comma 5, lettera b), sostituire ovunque ricorra la parola: 500 con la seguente: 600.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: nelle regioni alpine fino alla fine della lettera.
25. 27. D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Soppressione dei Bacini Imbriferi Montani). 1. Dall'entrata in vigore della presente legge i Bacini Imbriferi Montani (BIM) sono aboliti e i relativi trasferimenti sono assegnati ai relativi comuni.
25. 02. (ex 25. 01.) Caparini.
ART. 26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. (Circoscrizioni di decentramento comunale). 1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti possono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2; lo statuto può prevedere anche, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni amministrative.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».
26. 1. (ex 26. 56.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 abitanti»;
b) al comma 3, le parole: «20.000 e i 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 e i 250.000».
26. 7. (ex 26. 52.) Del Mese, Francesco De Luca.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da quarantotto membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 500,000 abitanti;
c) da trentasette membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da trentadue membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da ventiquattro membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da sedici membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da tredici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da dieci membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da ventinove membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da diciannove membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
26. 8. (ex 26. 96.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40».
b) al comma 3, le parole «5.000 abitanti» sono sostituite da «50.000 abitanti» e le parole «salvo differente previsione statutaria» sono soppresse.
02. Al comma 2 dell'articolo 40 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 abitanti».
26. 10. (ex 26. 59.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Sopprimere il comma 1.
26. 11. (vedi 26. 101.) Pellegrino, Bonelli, Trepiccione, Zanella.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un valore complessivo di euro 20 milioni.
26. 12. (vedi 26. 7.)Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Sopprimere il comma 1.
26. 13. (vedi 26. 34 e 26. 54). Crema, Di Gioia, Schietroma, Villetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 18. (vedi 26. 11.) Saglia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 19. (vedi 26. 14, 26. 82., 26.18. e 26. 139.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Gelmini, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 21. (vedi 26. 116) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 22. (vedi 26. 126.) Nespoli, Castiello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: entra in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale,
successive all'entrata in vigore della presente legge.
*26. 23. (vedi 26. 131.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.
26. 25. (ex 26. 129). Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana
sopprimere la lettera d);
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
«4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico».
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento
con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
26. 26. (vedi 26. 144.) Gioacchino Alfano.
Sopprimere il comma 2;
Conseguentemente:
al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente, e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le nonne del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può, delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.
7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale.
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione."
26. 27. (vedi 26. 137.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 2.
*26. 28. (vedi 26. 33.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Sopprimere il comma 2.
*26. 29. (vedi 26. 108.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: provinciali aggiungere le seguenti: presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti.
26. 32. (ex 26. 31.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
26. 42. (ex 26. 32.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1;
c) il commi 4 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.»
e) al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comunque, in misura non superiore a quella spettante alla data di entrata in vigore della presente legge ridotta del 20 per cento e per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ridotta in misura del 50 per cento. Le somme comunque denominate spettanti agli amministratori per la partecipazione ad organi collegiali non possono essere cumulabili con i gettoni di presenza o con le indennità di funzione percepite per la carica rivestita quando siano dovuti per mandati elettivi presso il proprio ente o presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere operate tali decurtazioni.
f) i commi 10 e 11 sono abrogati;
d) dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8, e l'ammontare della spesa relativa.»
26. 45. (vedi 26. 57.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2008; 40 milioni di euro per l'anno 2009.
26. 46. (ex 26. 122.) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti, Cosimi, Albero Giorgetti.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un sesto.
26. 51. (ex 26. 55.) Villetti.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 53. (ex 26. 10.) Saglia.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 54. (ex 26. 19., 26. 140 e 26. 81) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Gelmini, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 55. (ex 26. 62.) Strizzolo.
Al comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: un quarto con la parola: un terzo.
*26. 56. (ex 26. 117.) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica ai Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
26. 57. (ex 26. 104.) Salerno, Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma è abrogato.
26. 58. (ex 26. 118.) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del 50 per cento dell'indennità con le seguenti: pari all'indennità.
26. 60. (ex 26. 143.) Zanetta, Di Centa, Stradella, Osvaldo Napoli.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 62. (ex 26. 9.) Saglia.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 63. (ex 26. 20., 26. 141. e 26. 80) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Gelmini, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 64. (ex 26. 29.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*26. 66. (ex 26. 119.)Moffa, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell' articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola «mese» è sostituita con la seguente: «anno».
26. 68. (ex 26. 94.) Raisi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
26. 69. (ex 26. 28.) Crema, Di Gioia.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al presidente della provincia e al presidente del consiglio provinciale che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali solo in presenza di un provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia.
26. 71. (ex 26. 98.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Negli enti che non rispettano il patto di stabilità o che incorrono nella dichiarazione di ente strutturalmente deficitario o in dissesto i compensi degli amministratori sono ridotti del 30 per cento. Nei casi indicati al presente comma il personale dirigente o investito di responsabilità elevata, nonché al personale non dirigenziale i compensi connessi al raggiungimento del risultato o di produttività sono ridotti in misura non inferiore al 30 per cento.
26. 73. (ex 26. 97.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 6.
26. 79. (vedi 26. 99.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualora le normative regionali che riguardano le Comunità Montane prevedano l'alternatività tra appartenenza ad Unione di Comuni e a comunità Montana, i Comuni che al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale stessa, facciano parte sia di una Unione di Comuni sia di una Comunità Montana, debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nei termine disei mesi. Nelle Regioni di cui al precedente comma, i comuni facenti parte di Comunità Montane che diano luogo, dopo l'approvazione della normativa regionale che prevede l'alternatività dell'appartenenza ai due enti, alla costituzione di Unioni di Comuni, recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza. Ai Comuni, facenti parte delle Unioni di comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti, spetta l'attribuzioni, delle funzioni proprie delle Comunità Montane per quei territori e la ripartizione delle risorse di quota parte delle stesse, attribuite alla comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
*26. 84. (ex 26. 15.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualora le normative regionali che riguardano le Comunità Montane prevedano l'alternatività tra appartenenza ad Unione di Comuni e a comunità Montana, i Comuni che al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale stessa, facciano parte sia di una Unione di Comuni sia di una Comunità Montana, debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nei termine di sei mesi. Nelle Regioni di cui al precedente comma, i comuni facenti parte di Comunità Montane che diano luogo, dopo l'approvazione della normativa regionale che prevede l'alternatività dell'appartenenza ai due enti, alla costituzione
di Unioni di Comuni, recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza. Ai Comuni, facenti parte delle Unioni di comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti, spetta l'attribuzioni, delle funzioni proprie delle Comunità Montane per quei territorio e la ripartizione delle risorse di quota parte delle stesse, attribuite alla comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
*26. 85. (ex 26. 132.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 7.
**26. 86. (vedi 26. 37.) Lamorte, Proietti Cosimi.
Sopprimere il comma 7.
**26. 87. (vedi 26. 40.) Gioacchino Alfano.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
«4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.
7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale».
26. 88. (vedi 26. 27.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 535 milioni di euro.
26. 90. (vedi 26. 105.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Garnero Santanché.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000 euro;
2009: - 10.000 euro;
2010: - 10.000 euro.
26. 91. (vedi 26. 121.) Alberto Giorgetti.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*26. 92. (vedi 26. 127.) Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro,
Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*26. 93. (vedi 26. 124.) Taglialatela, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 108 è abrogato;
b) ovunque ricorrano, le parole: direttore generale sono soppresse.
26. 94. (vedi 26. 92.) Buonfiglio, Mura.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
26. 95. (ex 26. 93.) Buonfiglio, Mura.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:
Art. 131-bis. 1. Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 313 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
26. 96. (vedi 26. 107.) Garavaglia, Filippi.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 313 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
26. 97. (vedi 26. 125.) Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 è incrementato di 100 milioni di euro il contributo ordinano di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente.
Conseguentemente, all'articolo 150, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 313 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.
26. 98. (vedi 26. 106.) Filippi.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: per 100 milioni di euro fino a : da ripartire in proporzione alla popolazione residente con le seguenti: 70 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; per 30 milioni di euro in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che gestiscono in forma
associata servizi di natura sociale attraverso le Unioni di Comuni.
**26. 101. (vedi 26. 16.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: per 100 milioni di euro fino a : da ripartire in proporzione alla popolazione residente con le seguenti: 70 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 27dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e sottodotati ai sensi dell'ari. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; per 30 milioni di euro in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che gestiscono in forma associata servizi di natura sociale attraverso le Unioni di Comuni
**26. 102. (vedi 26. 133.) Sgobio, Napoletano.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Piano nazionale per la sicurezza). - 1. Per l'anno 2008 è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «ordine pubblico e sicurezza», programma «pubblica sicurezza» -, ai fini dell'attuazione di un piano nazionale straordinario di contrasto alla criminalità, con particolare riferimento alla sicurezza urbana e al controllo del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Disposizioni concernenti l'editoria). 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 8 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualora le medesime imprese, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.
3. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al comma 2, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
26. 01. (ex 26. 01.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Francesco De Luca, Nardi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «hanno» sono aggiunte le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
26. 02. (ex 26. 02.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali convenzioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. E compito dell'Agenzia rimuovere gli ostacoli alla stipula di dette convenzioni.»
26. 03. (ex 26. 03.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. Le retribuzioni dei direttori generali degli enti locali nominati ai sensi dell'articolo 108 del testo unico enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 non possono superare i limiti prescritti con apposito decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno. Nella determinazione dei limiti il decreto ministeriale deve tener conto della consistenza demografica dell'ente.
2. Qualora le finzioni di direttore generale siano state conferite al segretario dell'Ente ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del medesimo testo unico enti locali l'eventuale indennità aggiuntiva rispetto al trattamento retributivo del segretario non può superare i limiti prescritti in modo particolare nel suddetto decreto ministeriale per i segretari titolari di doppio incarico. In tal caso la determinazione dei limiti tiene conto della consistenza demografica dell'ente e della fascia professionale di appartenenza del segretario.
3. Tutti gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato l'importo della retribuzione del direttore generale e copia del contratto di conferimento dell'incarico e di assicurarne la pubblicità sul proprio sito web.
4. Il direttore generale nei comuni e nelle province deve essere in possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale".
26. 04. (ex 26. 04.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 108, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis: »Tutti gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato l'importo della retribuzione del direttore generale e copia del contratto di conferimento dell'incarico e di assicurarne la pubblicità sul proprio sito web".
26. 05. (ex 26. 05.) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Riduzione dei componenti dei Consigli regionali). 1. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il consiglio regionale è composto: di settanta membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di cinquanta membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di quaranta membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di trenta membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di venti membri nelle altre regioni.
26. 06. (ex 26. 07.) Garavaglia, Filippi.
ART. 27.
(Norme di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).
Al comma 1, dopo le parole: provvedono aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
*27. 1. (ex 27. 4.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, dopo le parole: provvedono aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
* 27. 2. (ex 27. 8.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole: provvedono aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
* 27. 3. (ex 27. 17.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 1, sopprimere le parole: all'accorpamento o.
27. 4. (ex 27. 15.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I comuni e le province provvedono al riordino e alla riorganizzazione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare titolari di funzioni parzialmente coincidenti con quelle svolte dagli enti locali e alla soppressione di quelli titolari di funzioni coincidenti in tutto con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
27. 5. (ex 27. 7.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti: aziende speciali, consorzi.
27. 6. (ex 27. 14.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 2-bis, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: che comportino oneri per la finanza pubblica.
27. 50. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
All'emendamento 27. 500. della Commissione, comma 2-bis. primo periodo, sopprimere le parole: compresi nei bacini imbiferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
0. 27. 500. 1. Zanetta.
Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con il seguente:
2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: a quanto previsto dal comma 2-ter ed entro lo stesso termine di cui al comma 2-bis
con le seguenti: a quanto previsto dal comma 2-bis ed entro il il medesimo termine e sopprimere le parole: di bonifica.
27. 500. La Commissione.
Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: ovvero alla soppressione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
*27. 30 Santori.
Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: ovvero alla soppressione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
*27. 31 Buonfiglio.
Sopprimere il comma 3.
**27. 11. (ex 27. 5.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Sopprimere il comma 3.
**27. 12. (ex 27. 18.) Sgobio, Napoletano.
Sopprimere il comma 3.
**27. 13. (ex 27. 33.) Paolo Russo.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: procedono entro il 1o luglio 2008 con le seguenti: procedono, non prima dell'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche dei rifiuti.
27. 15. (ex 27. 11.) Narducci.
Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere e dopo le parole: medesimi servizi aggiungere le seguenti:, ad esclusione degli ambiti per i quali alla data del 31 dicembre 2007 sia in atto l'affidamento al soggetto gestore per i servizi considerati.
27. 16. (ex 27. 13.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.
**27. 20. (ex 27. 6.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.
**27. 21. (ex 27. 9.) Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) in sede di delimitazione degli ambiti, prevedere che gli eventuali organi esecutivi delle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, risultino composti
da non più di tre membri, nominati secondo modalità che ne assicurino l'indipendenza.
**27. 22. (ex 27. 19.) Sgobio, Napoletano.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:, composte fino alla fine della lettera.
27. 23. (ex 27. 25.) Zorzato, Verro, Giudice.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - 1. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, non opera per le società il cui oggetto sociale non sia esclusivo, con riferimento allo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti appartenenti a Paesi UE ed extra UE il cui ordinamento non preveda il medesimo divieto.
27. 01. (ex 27. 01.) Lupi, Bernardo, Verro, Casero.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - 1. Le società di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non comprendono quelle il cui capitale sociale sia interamente detenuto dagli enti pubblici costituenti o partecipanti ed il cui oggetto sociale non sia esclusivo in relazione alle attività e funzioni di cui al comma 1.
27. 02. (ex 27. 02.) Lupi, Bernardo, Verro, Casero, Zanetta.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - (Norme in materia di servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione III, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152). - 1. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in essi ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, al fine di assicurare la soddisfazione del fabbisogno idrico delle popolazioni locali in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e al fine di migliorare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio, sono altresì trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale, fatti salvi i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
3. In deroga al comma 2, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico integrato e in modo distinto da quello della provincia.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio.
5. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi collegati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
6. La gestione del servizio idrico integrato è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la
proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio.
7. Ai fini di cui al comma 6, costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
8. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante una procedura competitiva, da espletare con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui ai commi 15 e seguenti.
9. Possono partecipare alla gara di cui al comma 6 i soggetti di seguito indicati, aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:
a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva prevista dai commi 6, 8 e 9, in conformità a quanto stabilito dal comma 11.
11. La gestione del servizio idrico integrato può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e di clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a prevenire conflitti di interesse.
12. Nell'ipotesi di cui al comma 11, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, sulla base di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 1, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere dismessa con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
13. Le imprese e le società esercenti il servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
14. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato s'impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi dei commi 15 e seguenti e provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il relativo contratto di servizio.
15. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predisposizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitandolo al territorio della provincia interessata. Qualora l'intesa non sia raggiunta provvede la regione.
16. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale e organizzativo;
d) piano economico-finanziario.
17. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
18. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tale fine programmate e i tempi di realizzazione.
19. Il modello gestionale e organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
20. Il piano economico-finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
21. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono abrogati.
23. Per quanto concerne i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e i poteri di controllo e sostitutivi, l'espressione «autorità d'ambito» contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dalle province ai sensi della presente legge.
27. 03. (ex 27. 03.) Urso, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1. - 1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;
b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;
c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;
d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la facoltà di vietare la rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;
e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla
legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;
f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;
g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;
h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;
l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;
m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;
n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente i servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;
o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;
q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;
r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;
s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;
t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7o censimento generale dell'industria e dei servizi;
u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza
e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.
3. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
4. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto» sono soppresse.
5. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».
6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:
a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) l'attuazione da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
i) la possibilità di essere nominato Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;
s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di
assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
g) l'istruttoria per la concessione di ricompense al merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.
8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 dei decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
n) la fissazione della data delle elezioni provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto dei consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
dd) la direzione del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13
della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33
del testo unico delle leggi recanti normeper la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
8. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
10. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.
27. 04. (ex 27. 06.) Garavaglia, Filippi, Caparini, Bricolo, Gibelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27.1.
1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta
la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento.
27. 05. (ex 27. 07.) Garavaglia, Filippi.
ART. 28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28. (Sviluppo della montagna). 1. Per il funzionamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dall'articolo 5, l. 30 novembre 1989, n. 386.
6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 10, comma 3, l. 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dello 0,1 per cento sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.
7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per lo azioni in campo energetico volte alla promozione e dello sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e allo imprese; per il co-finanziamento di progetti e programmi finalizzati con le risorse dell'Unione europea.
28. 1 (ex 28. 28). Forlani, Peretti, Zinzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Sviluppo della montagna).
1. Per il funzionamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dall'articolo 5, l. 30 novembre 1989, n. 386.
6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 10, comma 3, l. 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dello 0,1 per cento sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.
7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per lo azioni in campo energetico volte alla promozione e dello sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e allo imprese; per il co-finanziamento di progetti e programmi finalizzati con le risorse dell'Unione europea.
28. 2 (ex 28. 5). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il 20 per cento di tale spesa è riservato alle zone montane confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.
28. 4 (ex 28. 29). Peretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 5, l. 31 gennaio 1994, n. 97 le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono sostituite con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281».
** 28. 8 (ex 28. 3). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 5, l. 31 gennaio 1994, n. 97 le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono sostituite con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
** 28. 9 (ex 28. 9). Sgobio, Napoletano.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:, di cui 5 milioni destinati alle isole in cui insistono Centri Permanenti di Accoglienza.
28. 12 (ex 28. 18). Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: della concorrenza, aggiungere le seguenti: nonché della disponibilità di servizi a banda larga,.
28. 13 (ex 28. 6). Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: sentita con le seguenti: di intesa.
28. 14 (ex 28. 7). Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente articolo:
Art. 28-bis. (Integrazione del Fondo per i Comuni svantaggiati confinanti con le Regioni a statuto speciale). - 1. Il Fondo per i comuni svantaggiati confinanti con le regioni a statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria di cui all'articolo 6, comma 7, d. l. 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Nel Fondo per i comuni svantaggiati di cui al comma 1 sono inseriti i comuni limitrofi e i comuni confinanti cui viene assegnato un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010.
28. 02 (ex 28. 01). Zorzato, Paniz.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Fondo per i comuni di confine). - 1. All'articolo 6, d. l. 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 40 milioni di euro per il triennio 2008-2010, di cui 25 milioni di euro destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
28. 04 (ex 28. 05). Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Fondo per i comuni di confine). - 1. All'articolo 6, comma 7, d. l. 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2007, n. 127, le parole: « 20 milioni di euro per l'anno
2007» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
28. 05 (ex 28. 04). Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Misure per il sostegno dell'agricoltura di montagna). - 1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Le regioni assegnano per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici o morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni. La domanda del richiedente è notificata contemporaneamente, da parte delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto».
b) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'assegnazione è data precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'adempimento aziendale, delle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrice per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della l. 1o giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della l. 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni.
c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18, l. 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lett. a), l. 10maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni.
28. 06 (ex 28. 09). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna). - 1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella l. l. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al d. P. R. 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al d. l. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
28. 07 (ex 28. 08). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28. (Esenzione dei fabbricati delle aree montante e rurali dall'ICI). - 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale a decorrere dal 1o gennaio 2004 i comuni individuati ai sensi della l. 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1, decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo anche se non destinati ad attività professionali agricole.
2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta dai comuni per i fabbricati ubicati siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del consiglio come indicato dalla decisione n. 2000/530/CE anche se non destinati ad attività professionali agricole.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti può essere adottata a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.
28. 08 (ex 28. 06). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Incentivi alla pluriattività). - 1. All'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «25.900 euro lordi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo è rideterminato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali»;
b) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
«1-sexies. Gli enti pubblici operanti nei territori montani possono affidare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, a società, cooperative e organizzazioni di volontariato aventi i necessari requisiti l'espletamento di attività e l'esecuzione di servizi attinenti al settore sociale quali l'assistenza agli anziani e la prevenzione del disagio giovanile e delle problematiche ad esso correlate, a condizione che l'importo dell'incarico non sia superiore a 51.650 euro annui».
28. 010 (ex 28. 016). Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.
ART. 29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).
Sopprimerlo.
29. 1. (ex 29. 22) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 in funzione dell'attuazione del patto di stabilità interno in materia sanitaria.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole:, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro,.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni interessate in proporzione all'entità dei debiti contratti e alla popolazione residente.
29. 2. (ex 29. 12) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, dopo le parole: la liquidità necessaria per l'estinzione aggiungere le seguenti: dei debiti per mobilità passiva extraregionale, cui è attribuita la natura di debiti privilegiati,.
29. 3. (ex 29. 23) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato alle regioni che, benché abbiano rispettato il patto di stabilità, configurino allo stato attuale condizioni di disavanzo regionale.
29. 4. (ex 29. 9) Mazzaracchio, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Palumbo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1 è subordinato al rilascio, da parte delle Regioni interessate, di garanzie reali di valore corrispondente a due volte l'importo dell'anticipazione, comprensivo del capitale e degli interessi, anche di mora.
29. 5. (ex 29. 26) Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguente: venti anni.
29. 20. (ex 29. 2.) Capezzone.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le risorse ricevute aggiungere le seguenti: con le maggiorazioni dovute al corso degli interesse.
29. 21. (ex 29. 3.) Capezzone.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato.
29. 6. (ex 29. 17) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non provvedano all'immediata estinzione dei debiti pregressi conformemente a quanto stabilito dal comma 3, è disposto l'immediato recupero delle somme erogate alla Regione e da questa non ancora utilizzate; le somme recuperate e le somme non ancora erogate sono immediatamente reintegrate nel bilancio statale per la riassegnazione ad altri capitoli di spesa.
29. 7. (ex 29. 16) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non ottemperino, anche parzialmente, alle condizioni di restituzione concordate ai sensi del comma 3, si applica oltre i massimi livelli l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
29. 8. (ex 29. 18) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non ottemperino, anche parzialmente, alle condizioni di restituzione concordate ai sensi del comma 3, le somme non ancora restituite, comprensive degli interessi, sono trattenute dallo Stato a valere sulle risorse da trasferirsi alla Regione inadempiente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. L'entità della riduzione dei trasferimenti è definita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, attraverso l'approvazione di un piano di durata pluriennale.
29. 9. (ex 29. 15). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le Regioni interessate non ottemperino, anche parzialmente, alle condizioni di restituzione concordate ai sensi del comma 3, sono proporzionalmente ridotti - fino a copertura delle somme non restituite - le indennità, i rimborsi ed i contributi a qualsiasi titolo attribuiti agli amministratori delle Regioni inadempienti.
29. 10. (ex 29. 19). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle Regioni che accedono alle anticipazioni statali di cui al presente articolo, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono elevate, rispettivamente, all'1,4 e al 2 per cento.
29. 11. (ex 29. 14). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'accesso alle somme si cui commi 1 e 2, le Regioni interessate sono tenute a presentare al Ministro dell'economia e delle finanze un piano pluriennale di riduzione del personale dipendente dall'amministrazione regionale finalizzato al raggiungimento della media ponderata nel rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione residente delle prime cinque Regioni più virtuose.
29. 12. (ex 29. 20). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 4.
29. 13. (ex 29. 21). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2008, al 47,5 per cento per l'anno 2009 e al 50 per cento per l'anno 2010.
5-bis. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2007.
5-ter. Conseguentemente nella tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
29. 14. (ex 29. 4). Marras, Cicu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di assicurare il livello delle attività di ricerca scientifica definiti dagli indirizzi generali nazionali e regionali e di consentire la prosecuzione delle attività di cura ed assistenza agli ammalati con patologie che richiedano l'impiego di tecnologie avanzate e di personale di elevata specializzazione e qualificazione professionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono soggetti agli adempimenti previsti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro in materia sanitaria di cui al presente articolo, limitatamente al rispetto del vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel quadro degli interventi di finanziamento stabiliti dalle Regioni interessate.
29. 15. (ex 29. 10 e 29. 8) Gioacchino Alfano, Armosino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è erogata alle Regioni interessate al netto dei debiti istituzionali, finanziari o commerciali contratti. Le somme rese disponibili ai sensi del presente comma sono acquisite in appositi capitoli del bilancio dello Stato ed utilizzate per l'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, è autorizzato a nominare uno o più commissari ad acta.
29. 16. (ex 29. 25) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è erogata alle Regioni interessate al netto degli eventuali debiti pregressi per mobilità passiva extraregionale. La quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b) è rideterminata di conseguenza.
29. 17 (ex 29. 24). Filippi, Garavaglia, Fugatti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. A decorrere dall'anno 2008, il mancato rispetto dei piani di rientro, relativi agli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o il conseguimento di disavanzi sanitari per due anni finanziari, costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.
29. 18. (ex 29. 11) Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti). - 1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005, le somme attribuite alla regione Valle d Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
29. 05. (ex 9. 024.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
ART. 30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (Misure a favore dei soggetti che abbiano denunciato richieste estorsive). - 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione, che abbiano reso dichiarazioni riferite al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale hanno altresì diritto alla corresponsione di una somma fino al cinquanta per cento delle somme annualmente e complessivamente versate all'erario a titolo di tributi, per la durata di cinque anni dalla data di applicazione dello speciale programma di protezione. Il pagamento è disposto dalla commissione a seguito della valutazione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore dell'erario, da trasmettersi a cura del testimone, e del relativo calcolo della somma da corrispondere.
1-ter. I soggetti che siano stati danneggiati da attività estorsive e abbiano fornito all'autorità giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, possono richiedere, sussistendo le condizioni previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni per l'ottenimento delle elargizioni previste dalla detta legge, anche il rimborso di una somma fino al cinquanta per cento delle somme annualmente e complessivamente versate all'erario a titolo di tributi, per la durata di cinque anni dalla data del fatto. II rimborso è concesso con provvedimento del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, valutata la documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore dell'erario dal danneggiato, nelle ipotesi in cui il danno subito sia di particolare rilevanza e gravità.
1-quater. I benefici previsti dai commi 1-bis e 1-ter non sono cumulabili.»
Conseguentemente all'articolo 150, tabella C ridurre gli stanziamenti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
30. 1. (ex 30. 5.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi, nonché
30. 3. (ex 3. 181.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le riduzioni di cui al comma 1 sono estese ai testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 che abbiano reso dichiarazioni riferite al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale. Al beneficiario
si accede a richiesta dell'interessato attraverso il rimborso di una quota dei pagamenti, pari alla riduzione riconosciuta con legge regionale a coloro che hanno denunciato richieste estorsive, disposto dalla Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
all'articolo 150, tabella C, ridurre gli stanziamenti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
30. 4. (ex 30. 6.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Contributo comunale di ingresso e di soggiorno). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso e di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ad interventi di manutenzione urbana e alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case vacanza, alloggi agroturistici e in altre strutture similari ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano:
a) nelle strutture destinate al turismo giovanile;
b) nelle strutture adibite a uso foresteria per lavoratori;
c) nelle comunità alloggio;
d) nelle strutture di assistenza sanitaria;
e) nelle strutture ricettive in relazione a cure sanitarie o all'assistenza a familiari in degenza presso strutture sanitarie cittadine.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni determinate in relazione alla categoria e alla ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti non residenti che prendono alloggio in via temporanea, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età e alle finalità del soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale del contributo;
6. I gestori delle strutture ricettive provvedono, con diritto di rivalsa sui soggetti di cui al comma 2, al versamento del contributo complessivamente dovuto al comune in due rate delle quali la prima, entro il 16 del mese di luglio dell'anno in corso, a titolo d'acconto sulla base del cinquanta per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata, tra il 1o ed il 16 del mese di febbraio dell'anno successivo, a titolo di saldo del contributo complessivamente dovuto.
7. I gestori delle strutture ricettive presentano, tra il 1o gennaio ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo, la dichiarazione relativa al contributo di ingresso e di soggiorno. La dichiarazione è predisposta unitariamente per tutte le strutture ricettive facenti capo ad un