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Allegato B
Seduta n. 258 del 14/12/2007
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta scritta:
BONDI e LEONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
in data 19 ottobre 2007 la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la competitività del turismo, Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, emetteva 11 bandi di gara per l'affidamento di appalti di progettazione e costruzione a firma del capo Dipartimento ingenieria Angelo Balducci;
in 7 di detti bandi di gara si procedeva alla messa in gara del progetto preliminare chiedendo ai concorrenti di produrre in fase di offerta una «proposta migliorativa di definizione non inferiore a quella di un progetto definitivo», per poi aggiudicare il contratto di progettazione esecutiva e realizzazione;
la richiesta di produrre in sede di gara elaborati analoghi a quelli di un progetto definitivo si basa su di una disposizione del Codice dei contratti pubblici (articolo 53, comma 2, lettera c) che risulta sospesa fino all'emanazione delle norme regolamentari attuative del Codice (decreto legislativo 163 del 2006 e s.m. e i.), stante il rinvio disposto con il decreto legislativo 113 del 2007 (cosiddetto secondo decreto correttivo del Codice);
in una nota del 24 settembre 2007 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Ministero delle infrastrutture, ha condiviso l'interpretazione di quest'ultimo in ordine al regime transitorio da applicare in attesa dell'entrata in vigore del regolamento del Codice, ritenendo corrette «le conclusioni e le relative argomentazioni» di cui alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture del 19 settembre 2007, la quale stabiliva che «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1 del Codice anche in riferimento al regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione»;
dalle citate note emerge che a decorrere dal 1o agosto 2007, in attesa dell'entrata in vigore dell'articolo 53 del Codice, 1e amministrazioni devono applicare le disposizioni della legge 109 del 1994 e s.m. e i. (cosiddetta «legge Merloni») per l'affidamento del contratto di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione (cosiddetto appalto integrato) e, quindi, porre a base di gara un progetto definitivo e non un progetto preliminare;
l'appalto di progettazione esecutiva e costruzione (con a base di gara il progetto definitivo) così come previsto dall'articolo 19 della «Legge Merloni», applicabile alle fattispecie de quibus, recepisce appieno le norme comunitarie delle direttive appalti (89/440, 93/37, ivi compresa la n. 18 del 2004 che sul punto è uguale alle precedenti) le quali in nessun modo impongono agli stati membri dell'Unione europea di appaltare sulla base del progetto preliminare (vedasi «considerando» n. 9 della direttiva 2004/18/CE);
l'operato della stazione appaltante non trova quindi alcuna copertura normativa né nel nostro ordinamento giuridico, essendo sospeso l'articolo 53 del Codice, né nell'ordinamento comunitario che non prevede l'obbligo per gli stati membri di porre a base di gara il progetto preliminare, ma si rimette ai singoli legislatori nazionali (nel nostro caso, quello della «legge Merloni» che ha scelto di porre a base di gara un definitivo);
nei suddetti bandi di gara l'Amministrazione d'atto che per molte opere le risorse finanziarie «sono in corso di reperimento»
o saranno assicurate dagli enti locali e/o dalle regioni nel corso del prossimo biennio o triennio e quindi appare evidente che gli interventi oggetto di appalto godono soltanto di un parziale finanziamento statale, dai disciplinari di gara si evince che a fronte di 150 milioni di euro di finanziamento statale, le risorse finanziarie da reperirsi a livello locale e/o regionale ammontano a 196,5 milioni di euro;
la giurisprudenza del Consiglio di Stato impone alle amministrazioni di agire dopo avere adeguatamente e prudentemente vigilato sulla sussistenza di risorse finanziarie adeguate a coprire i costi degli appalti di cui sono stati emessi i bandi, nel rispetto del principio generale di contabilità pubblica risalente all'articolo 81 della Costituzione che, come è noto, esige che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria;
l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che l'Amministrazione pubblica può essere chiamata a rispondere non soltanto per non avere rispettato, nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente, le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività posta in essere), ma anche le norme di correttezza di cui all'articolo 1337 del codice civile prescritte dal diritto comune (cfr. per tutte: CdS, Ad. pl., n. 6/2005, Tar Lazio, Sez I Bis, 5991/2003);
il Consiglio di Stato (sezione V 19 marzo 2003 n. 1457) ha affermato che «poiché la mancanza di fondi costituisce una circostanza oggettivamente impeditiva della realizzazione dell'opera, il principio di correttezza esige che, nel momento in cui è accertato o può essere accertato il venir meno della copertura finanziaria, l'Amministrazione disponga il rinvio della gara; un diverso comportamento concreta una violazione del principio che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede anche nelle attività precontrattuale, per conseguenza, determina il configurarsi, a carico dell'Amministrazione, della responsabilità di cui al citato articolo 1337 codice civile nei confronti del concorrente, che, per parte sua, partecipa alla gara avendo pieno titolo a confidare sulla affidabilità degli atti di gara;
da tale responsabilità precontrattuale, anche alla luce dei contenziosi che potrebbero svilupparsi, potrebbero emergere anche profili di responsabilità per danno erariale connessi alla mancata copertura finanziaria delle opere;
in base alla citata giurisprudenza non appare quindi legittimo strutturare le procedure attraverso una «prima fase anticipatoria del programma di interventi co-finanziato dagli enti istituzionali territoriali», tenendo anche conto che per alcuni di questi interventi (Palazzo del Cinema di Venezia e Auditorium di Firenze) i fondi degli enti locali sono legati alla messa in opera di complesse operazioni di alienazione di immobili di cui sono incerti i risultati e i tempi;
in detti bandi sembra giustificarsi l'adozione della anomala procedura con ragioni di «somma urgenza» che risultano di difficile comprensione dal momento che la scadenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia è a tutti nota, per ovvie ragioni, e non da oggi;
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, su sollecitazione dell'Associazione delle società di ingegneria e architettura (OICE), ha chiesto alla stazione appaltante, attraverso i competenti Servizi Ispettivi regionali, di rendere note entro il 15 dicembre 2007, cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le motivazioni giuridiche che sono alla base dell'emanazione dei suddetti bandi al fine di valutarne la legittimità -:
se intendano procedere all'immediata revoca dei bandi di gara per evitare possibili contenziosi di natura giurisdizionale, amministrativa e contabile e accertare le ragioni che hanno portato a quello che
appaiono agli interroganti violazioni di legge, adottando procedure con le quali si attua, ad avviso degli interroganti, anche un'espropriazione delle competenze degli enti locali, spesso chiamati a finanziare per più del 50 per cento gli onori finanziari degli interventi.
(4-05910)