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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
...
(A.C. 3062 - Sezione 8)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla
terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
b) all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: «Governo», sono inserite le parole: «almeno quindici giorni» e dopo le parole: «organi parlamentari», sono inserite le parole: «almeno quindici giorni»;
c) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:»;
d) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste»;
e) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) sull'attività svolta dal CIACE e sui risultati da esso conseguiti»;
f) all'articolo 15-bis, comma 1, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela della riservatezza nonché del segreto professionale e d'ufficio»;
g) all'articolo 15-bis, comma 3, dopo le parole: «atti o procedure» sono inserite le seguenti: «, unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela della riservatezza nonché del segreto professionale e d'ufficio»;
h) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti»;
i) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi
degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto
dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
12. Fino all'entrata in vigore di tali specifiche norme di attuazione statutaria, continuano ad applicarsi anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le norme di cui al presente articolo.
13. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».
14. Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, le modalità per la dichiarazione di cui al comma 13 nonché le procedure di recupero dei medesimi aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea sono disciplinate nell'esercizio delle competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti.
15. Fino all'effettiva adozione delle disposizioni di cui al comma 14 da parte delle regioni e delle province autonome si applicano le disposizioni di cui al comma 13».
2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire le parole: sul Fondo per il funzionamento della con le seguenti: presso la
6. 150. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
«4-ter. Il CIACE predispone entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno una proposta organica della posizione italiana
per la predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea da formulare al Governo e alle Camere.
4-quater. La proposta del CIACE per la definizione della posizione italiana tiene conto delle procedure di cui ai commi precedenti ed è articolata nelle seguenti categorie:
a) proposte di nuove direttive o nuovi atti di comunitari;
b) proposte di adeguamento di atti comunitari;
c) proposte di recepimento comunitario di norme nazionali già approvate dalle Camere».
6. 31. Pili.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: «contestualmente alla loro ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «contestualmente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro ricezione».
6. 11. Pili.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 151. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno quindici giorni» e dopo le parole: «organi parlamentari», sono inserite le parole: «almeno quindici giorni» con le seguenti: «almeno trenta giorni» e dopo le parole: «organi parlamentari», sono inserite le parole: «almeno trenta giorni»;
6. 13. Pili.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: dell'anno precedente
6. 152. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: il seguente con le seguenti: i seguenti
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«Art. 11-ter. - (Attuazione in via automatica di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di regolamenti comunitari già recepiti o trasposti nell'ordinamento nazionale) - 1. Dall'entrata in vigore di atti normativi adottati per la trasposizione di regolamenti comunitari che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione, tali disposizioni acquisiscono diretta applicabilità ed efficacia dal momento della loro trasmissione al Il Ministero competente provvede, entro tre mesi, con propri atti alle modifiche necessarie della normativa in vigore».
6. 37. Pini.
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: o l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione con le seguenti: per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione.
6. 153. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: a meno che si tratti di atti immediatamente e direttamente applicabili, previsti da regolamento comunitario, per i quali è sufficiente un atto amministrativo disposto dal Ministero competente
6. 38. Pini.
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).
6. 154. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da:, nel rispetto fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le parole da:, nel rispetto fino alla fine della lettera.
6. 18. Pili.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria con le seguenti: rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria entro i termini stabiliti da un accordo diretto tra l'ente territoriale e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. 60. Pini.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente articolo non si applica alle sanzioni ricadenti nell'ambito della politica agricola comunitaria e della materia agricola in generale.
6. 43. Pini.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
6. 157. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta relativa a ciascuna fase dei procedimenti avviati ai sensi del presente comma.
6. 49. Pini.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, sopprimere i commi 11 e 12.
*6. 50. Pini.
(Approvato)
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, sopprimere i commi 11 e 12.
*6. 158. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 11, sopprimere le parole: a statuto speciale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 12, sopprimere le parole: a statuto speciale.
6. 67. Pini.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 11, aggiungere, in fine, le parole: così come previsto dagli Statuti.
6. 30. Pili.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, comma 13, sostituire le parole da: tali misure agevolative fino alla fine del comma con le seguenti: misure agevolative previste da norme statali solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente
comma. Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle potestà statutarie, legislative ed amministrative ad esse spettanti.
6. 32. Pili.
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, sopprimere i commi 14 e 15.
6. 159. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Per le sanzioni di tipo pecuniario in capo a privati o imprese, collegate al mancato rispetto di regolamenti comunitari applicati sulla base di provvedimenti regionali, le procedure ed i tempi di recupero sono disciplinati dalle regioni stesse.»
6. 65. Pini.