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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
...
(A.C. 3062 - Sezione 9)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo IIDISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7.(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari).
1. Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol Spa».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari).
Sopprimerlo.
7. 31. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente con le seguenti: anche con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente al Dipartimento per le politiche comunitarie.
7. 42. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con vincolo di bilancio in pareggio.
7. 52. Pini.
Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.
7. 33. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. 35. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro per le politiche europee.
7. 36. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: può fino alla fine del capoverso con le seguenti: e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il territorio di propria competenza, possono, con apposito proprio decreto, individuare ulteriori organismi di controllo.
7. 30. Pili.
Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo la parola: può aggiungere le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 55. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole da:, sentita fino a: Bolzano.
7. 37. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: ulteriori organismi con le seguenti: organismi alternativi.
7. 32. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: a carattere regionale.
7. 43. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: anche ricorrendo ad organismi di natura privata.
7. 44. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali informa il Parlamento degli atti posti in essere in applicazione del presente comma.
7. 58. Pini.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.
7. 38. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: L'AGEA con le seguenti: Il
Dipartimento per le politiche comunitarie, utilizzando le risorse già assegnate a normativa vigente,
7. 45. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: L'AGEA con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 39. Pini.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quinquies.
7. 47. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri.
7. 48. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: può aggiungere le seguenti: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 54. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
7. 150. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per le politiche europee.
7. 49. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis con le seguenti: provvedere a tagli del personale in servizio presso AGEA.
7. 46. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: al comma 1-bis aggiungere le seguenti: se tale modifica è resa necessaria dalla normativa comunitaria approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge.
7. 50. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole da: una volta verificata fino alla fine del comma con le seguenti: purché ciò non implichi il ricorso a risorse umane esterne ed ulteriori rispetto all'organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 57. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili con le seguenti: purché ciò non implichi il ricorso a risorse umane esterne ed ulteriori rispetto all'organico di.
7. 56. Pini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: e senza stanziare in nessun caso risorse aggiuntive.
7. 53. Pini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Istituzione di una Commissione per risolvere il problema del pagamento
delle sanzioni applicabili ai produttori di latte). - 1. Ai fini del pagamento delle sanzioni imposte agli imprenditori agricoli a seguito delle violazioni nell'applicazione dei regolamenti CE 1255/99, CE 1256/99, CE 1788/2003 e del regolamento (CE) n. 1392/2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali proposte per definire le modalità di pagamento delle predette sanzioni entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
2. I membri della Commissione non percepiscono indennità per la partecipazione ai lavori della Commissione stessa.
3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 030. (nuova formulazione) Pini, Sperandio.
(Inammissibile)