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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 24)
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 22.
(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: principio di informazione aggiungere le seguenti: delle comunità e condivisione.
22. 34. Pili, Pini.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione,
22. 30. Narducci.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a ridurre al minimo con le seguenti: ad eliminare
22. 35. Pili, Pini, Castiello.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: consultazione e.
22. 31. Narducci.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di regioni ed enti locali con le seguenti: e di vincolante parere delle regioni ed enti locali interessati
22. 36. Pili, Pini, Castiello.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
22. 32. Narducci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) prevedere disposizioni in tema di esenzione e modulazione della garanzia finanziaria finanziaria della responsabilità civile per il trasporto di materie fissili che non comportino particolare rischio nucleare.
22. 33. Narducci.