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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 27)
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione).
1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori princìpi e criteri di seguito indicati:
a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per adeguarla alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento;
b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;
c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;
d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio-piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;
f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i princìpi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;
g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei princìpi contabili internazionali.
2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai princìpi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 25.
(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione).
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: adeguarla con la seguente: avvicinarla.
25. 150. Governo.
(Approvato)
Sostituire il comma 3 con il seguente: Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
25. 151. Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 dicembre 2007 - causa C-465/05 in materia di servizi di vigilanza privata) - 1. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 13 dicembre 2007 - causa C-465/05, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per le politiche europee, i provvedimenti legislativi necessari a modificare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori principi e criteri di seguito indicati:
a) superare il principio che l'attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;
b) eliminare l'obbligo, per i prestatori di servizi di vigilanza privata stabiliti in un altro Stato membro, di ottenere una autorizzazione del prefetto con validità territoriale;
c) superare l'obbligo per le imprese di vigilanza privata di avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività;
d) evitare che il personale di imprese con sede all'estero debba essere individualmente autorizzato, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuate nello Stato membro di origine;
e) disporre che le imprese di vigilanza privata non debbano utilizzare né un numero minimo né un numero massimo di personale per essere autorizzate;
f) eliminare l'obbligo, per le imprese di vigilanza privata, di versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti;
g) abrogare le disposizioni che impongono che i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del prefetto nell'ambito di un determinato margine di oscillazione.
Pini.
25. 030. Pini.
(Inammissibile)