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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
...
(A.C. 3062 - Sezione 29)
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;
b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) prevedere che le tariffe determinate ai sensi della lettera a) siano riassegnate trimestralmente, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, alle autorità centrali competenti al coordinamento dei controlli, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai laboratori designati ad eseguire analisi ed altre attività nell'ambito dei controlli ufficiali, ivi compresi i laboratori di referenza e quelli che effettuano la revisione di analisi.
27. 30. Lion, Pellegrino, Fundarò, Pini, Cassola, Boato.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Estensione ai farmaci omeopatici delle disposizioni sulla tracciatura relative ai farmaci per uso umano, di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 e successive modificazioni). - 1. Ad integrazione delle disposizioni correttive delle norme relative ai farmaci per uso umano, di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 e successive modificazioni, come recepita dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai medicinali omeopatici provvisti di autorizzazione all'immissione al commercio (AIC) si applicano, a partire dal lo luglio 2008, le norme sulla tracciabilità di cui all'articolo 40 della legge 1o marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) ed i relativi decreti attuativi del Ministro della salute. È abrogato il comma 17 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
27. 030. Marras.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati.
2. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, al comma 5, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono abrogate;
b) alla lettera d), le parole da: «sottoporre gli schemi» fino a: «Di conseguenza» sono soppresse;
c) le lettere e) e f) sono abrogate.
27. 032. Angelo Piazza, Di Gioia, Dato.