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Allegato A
Seduta n. 276 del 20/2/2008
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(A.C. 3324-A/R - Sezione 4)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
i gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e gli eventi sismici concernenti la medesima area, verificatisi nel mese di ottobre 2002, hanno avuto dimensioni ed intensità tali che hanno richiesto l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, autorizzati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché con i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;
è stato necessario prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, poiché l'intensità e le dimensioni degli eventi, consistenti nell'eruzione dell'Etna, in vari terremoti connessi a tale attività eruttiva e notevoli emissioni di cenere lavica, hanno imposto ai singoli territori l'adozione di misure specifiche e differenziate per consentire il ritorno alla gestione ordinaria;
in particolare, nelle zone colpite dai terremoti il compito è stato ed è quello di portare a termine gli studi geologici sulla sicurezza dei siti in relazione all'attività edificatoria, mentre nelle zone colpite più direttamente dall'eruzione si tratta di portare a termine le opere di ricostruzione degli impianti distrutti, di recupero del patrimonio boschivo e di smaltimento della cenere lavica;
nei territori colpiti dalla calamità naturale il rientro dallo stato di emergenza è stato bloccato dal verificarsi dei medesimi episodi calamitosi avvenuti nel 2002 anche nel 2006 e nel 2007;
i comuni della provincia di Catania interessati dagli eventi calamitosi già da tempo si sono attivati per porre all'attenzione delle autorità competenti l'esigenza di tempi maggiori per uscire dalla situazione di emergenza e, all'unanimità, hanno adottato le delibere per prorogare lo stato di emergenza;
nonostante l'istruttoria del Presidente della Regione e Commissario straordinario
non abbia prodotto la documentazione necessaria nei tempi dovuti, ma solo successivamente, la situazione descritta presenta tutti i presupposti affinché sia prorogato lo stato di emergenza;
situazioni analoghe accadute negli scorsi anni sul territorio nazionale sono state ultimamente prorogate e i comuni della provincia di Catania sono in attesa di un analogo provvedimento che gli consenta di rientrare nella gestione ordinaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002, in quanto risulta ancora necessario fronteggiare gli effetti degli eventi ivi registrati mediante mezzi e poteri straordinari.
9/3324-A-R/1. Raiti, Quartiani, Crisafulli, Latteri, Burtone, Samperi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36-bis del decreto in esame reca proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, è stato disposto lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2007 sulla considerazione del permanere della situazione emergenziale e sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 5 della legge n. 24 febbraio 1992, n. 225;
nello stesso provvedimento si affermava che la dichiarazione dello stato di emergenza era stata adottata per fronteggiare situazioni che - per intensità ed estensione - richiedevano l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari e per ciò stesso si valutava l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario;
in prossimità della scadenza del termine, in considerazione della sussistenza delle ragioni che nel dicembre del 2006 avevano giustificato l'emanazione del suddetto decreto, i comuni della provincia di Catania interessati dagli eventi calamitosi hanno inoltrato alle istituzioni competenti la richiesta di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
a tutt'oggi, nonostante tale richiesta e i motivi circostanziati in essa contenuti, sembrerebbe che il Governo non abbia ancora provveduto;
allo stesso tempo sono apparse su alcuni organi di stampa locali («La Sicilia» del 29 dicembre 2007) notizie in merito all'avvenuta approvazione da parte dell'esecutivo della proroga dello stato di emergenza (su sollecitazione di autorevoli esponenti della maggioranza), con ciò creando false aspettative tra la popolazione;
a favore di una estensione temporale dello stato emergenziale depone una serie di motivazioni, la cui sussistenza sul piano tecnico-amministrativo era stata apertamente riconosciuta dallo stesso personale dirigenziale del Dipartimento nazionale della protezione civile, appositamente intervenuto in occasione di una pluralità di pubblici incontri svoltisi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre presso la sede del Dipartimento della protezione civile della Regione Sicilia - Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Catania;
tra le predette motivazioni vi è, innanzitutto, la necessità di portare a compimento i piani di ricostruzione, soprattutto in quei comuni dove il patrimonio edilizio pubblico e privato è stato fortemente danneggiato o è andato completamente distrutto;
una interruzione dei benefici connessi allo stato di emergenza provocherebbe conseguentemente il blocco totale di qualsiasi intervento diretto al rientro nell'ordinario nonché delle ulteriori e necessarie opere di ricostruzione ed adeguamento antisismico che, in successione temporale, devono essere ancora avviate ai sensi della direttiva del Presidente della Regione Sicilia del 22 dicembre 2005;
l'attuazione dei piani di ricostruzione ha riguardato in gran parte gli interventi considerati prioritari ma occorre tenere presente che tutta un'altra serie di interventi, anch'essi essenziali al rientro nella normalità (scuole, strade, luoghi di culto, cimiteri ecc.), deve essere ancora realizzata e per questo c'è la necessità di fruire di ulteriori tempi e risorse;
la cessazione dello stato di emergenza determinerebbe gravi conseguenze anche sul piano amministrativo: gli enti, che pure si sono avvalsi del personale assunto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 2002, non sarebbero più in grado di affrontare l'elevatissimo carico di lavoro derivante dall'esigenza di definire il complesso iter burocratico per la concessione dei contributi, nonché per seguire il monitoraggio degli interventi legati alla ricostruzione dalla fase di realizzazione sino al collaudo;
la mancata concessione della proroga rischia, infine, di provocare un vero e proprio allarme sociale: non solo le famiglie che risiedevano nelle aree sottoposte a perimetrazione non beneficerebbero più del contributo previsto per l'autonoma sistemazione (CAS), ma si verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che hanno subito ingenti danni patrimoniali a seguito degli eventi sismici ed eruttivi e chi invece - pur trovandosi nelle medesime condizioni - si trova ancora in attesa di vedere definita la propria posizione;
l'eventualità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza si rende ancora più necessaria tenuto conto che la situazione sociale ed economica dei comuni siciliani, vittime del terremoto del 29 ottobre 2002, presenta ancora oggi notevoli criticità e non è certamente meno grave di quella delle popolazioni del Molise interessate dal sisma del 31 ottobre 2002, le quali, tuttavia, hanno già beneficiato nel tempo di numerose proroghe non solo sul versante dello stato di emergenza ma anche su quello fiscale e contributivo: anzi, com'è noto, i danni causati dal terremoto nella provincia di Catania sono stati ben maggiori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare rapidamente ulteriori iniziative normative volte a prorogare - al 31 dicembre 2008 - lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.
9/3324-A-R/2. Catanoso, Lo Presti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca disposizioni relative ai dispositivi medici;
le forniture dei dispositivi medici presentano un'elevata complessità e sono di grande importanza;
si deve salvaguardare la qualità e la sicurezza dei dispositivi medici resi disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
è necessaria una maggiore trasparenza del mercato dei dispositivi medici e della razionalizzazione della spesa del SSN;
i due rami del Parlamento hanno espresso un'ampia convergenza politica su un'ipotesi di modifica in senso migliorativo dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa ai dispositivi medici; il Governo ha espresso la non contrarietà sulla modifica di cui sopra, e in tal senso ha assunto un impegno in sede sia di Commissione Affari sociali che di Commissione Bilancio della Camera con la presentazione di un proprio emendamento nel corso della discussione della legge finanziaria per il 2008,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare, sentite le associazioni delle imprese, nel corso del 2008 misure diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa ai dispositivi medici che, pur garantendo le esigenze di trasparenza e razionalizzazione della spesa, definiscano strumenti alternativi ai prezzi di riferimento, di cui alla citata legge, più adeguati alla complessità e varietà del settore che rimane di fondamentale importanza per la sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini e lo sviluppo della ricerca tecnologica.
9/3324-A-R/3. Grassi, Bianchi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, ha introdotto l'obbligo di istituzione e di tenuta di un registro per l'annotazione dell'orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto;
il suddetto decreto legislativo richiama nelle premesse la direttiva comunitaria 2002/15/CE la quale, all'articolo 9, prevede che «l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili»;
nel recepire la direttiva comunitaria il legislatore italiano non ha tenuto in considerazione che la disciplina del lavoro nel nostro Paese - articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - già pone l'obbligo a tutti i datori di lavoro di registrazione giornaliera dell'orario di lavoro dei dipendenti, sui libri obbligatori preventivamente vidimati dall'INAIL, da conservare per un periodo di 10 anni;
il regolamento CE n. 3821/85, sostituito dal regolamento CE n. 561/2006, prevede l'introduzione per le imprese di autotrasporto del cronotachigrafo;
lo spirito della direttiva comunitaria è quello di accrescere la tutela dei lavoratori cosiddetti mobili e non certo di porre nuove incombenze burocratiche alle imprese, attraverso la duplicazione di obblighi già presenti nella legislazione degli Stati membri;
tale inutile duplicazione di registri è accompagnata da un sistema sanzionatorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, nel senso di ritenere assolto l'obbligo previsto dalla direttiva comunitaria 2002/15/CE, di registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili dipendenti da aziende del settore autotrasporto, tramite le registrazioni che i datori di lavoro del nostro Paese sono già tenuti ad effettuare sui libri obbligatori previsti dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
9/3324-A-R/4. Zacchera.
La Camera,
premesso che:
il piano di riorganizzazione dei voli Alitalia, che entrerà in vigore nel mese di marzo prossimo, prevedendo il taglio di
una fitta rete di collegamenti aerei intercontinentali ed anche di medio e corto raggio a Malpensa, provocherà gravi danni all'intero sistema aeroportuale ed imprenditoriale del Nord;
il declassamento di Malpensa avrà un impatto negativo sul futuro dell'aeroporto lombardo comportando forti perdite per il Nord, dove allo stato attuale è concentrato un ricco mercato con oltre il 70 per cento di biglietti staccati nell'area più produttiva del Paese;
le strategie perseguite dall'attuale Governo sono contrarie a qualsiasi logica di mercato e rischiano di allontanare definitivamente l'Italia ed il Nord, dove solo nell'area aeroportuale di Malpensa sono concentrate circa 1.296.800 imprese attive, dai traffici economici mondiali;
la crisi di Alitalia, che secondo le stime continua a bruciare oltre un milione di euro al giorno con perdite intorno ai 400 milioni di euro per il 2007, non può ostacolare la crescita economica, sociale ed anche infrastrutturale dell'aeroporto dì Malpensa, impedendo lo sviluppo del Nord e dell'intero Paese,
impegna il Governo
a garantire nell'attuale trattativa di cessione della compagnia aerea Alitalia ad Air-France la sospensione per un periodo di almeno di tre anni dell'attuazione del piano di trasferimento delle rotte della compagnia aerea Alitalia dall'aeroporto di Malpensa a quello di Fiumicino.
9/3324-A-R/5. Maroni, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Cota, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Stucchi, Gelmini, Ravetto, Casero, Romani, Lupi, Bernardo, Uggè, Romele, Paroli.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza abitativa, causata dall'aumento delle pigioni e del costo della vita nonché dall'inadeguatezza, e in alcune regioni dalla mancanza, di una adeguata politica degli alloggi e dell'edilizia residenziale pubblica, ha raggiunto livelli insostenibili;
il numero degli sfratti in esecuzione per morosità ha raggiunto quasi il 60 per cento delle richieste di accesso all'edilizia pubblica nelle aree metropolitane,
impegna il Governo
all'adozione di misure idonee dal punto di vista amministrativo e finanziario a garantire i1 diritto alla casa per tutte le famiglie coinvolte in esecuzione di sfratto.
9/3324-A-R/6. Mercedes Lourdes Frias, Perugia, Caruso.
La Camera,
impegna il Governo
ad adeguare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3656, del 6 febbraio 2008 concernente «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, all'articolo 33 comma 1-octies in modo da consentire l'erogazione degli incentivi CIP 6 per il solo impianto di termovalorizzazione sito in località di Acerra.
9/3324-A-R/7. (Nuova versione) Ricci Andrea, De Cristofaro, Iacomino, Boato.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, preso atto della scadenza il prossimo 30 marzo dei contratti di servizio tra le regioni e Trenitalia Spa in materia di trasporto locale,
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative per garantire la prosecuzione dei servizi ferroviari previsti nei contratti dì servizio stipulati tra le regioni e Trenitalia Spa anche oltre la data di scadenza del prossimo 30 marzo, individuando le risorse necessarie allo scopo.
9/3324-A-R/8. Boato, Zanella, Lovelli.
La Camera,
premesso che,
in sede di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplinanti le operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili, è emersa l'incertezza applicativa di dette disposizioni relativamente ai comuni dove vige il sistema tavolare,
impegna il Governo
ad emanare atti urgenti affinché le disposizioni contenute negli articoli più sopra richiamati trovino applicazione anche nei comuni ove vige il sistema tavolare.
9/3324-A-R/9. Strizzolo.
La Camera,
premesso che nella applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono emersi dubbi interpretativi circa l'efficacia temporale delle disposizioni stesse,
impegna il Governo
ad emanare atti urgenti nel senso di stabilire con chiarezza che le nuove disposizioni contenute nel sopra richiamato comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
9/3324-A-R/10. Pertoldi, Strizzolo.
La Camera,
premesso che:
dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, vi è stata una applicazione non univoca, in particolare per quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del sopra richiamato decreto-legge,
impegna il Governo
ad emanare atti urgenti al fine di confermare la validità, a tutti gli effetti, dei negozi giuridici ivi considerati e stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del sopra indicato decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429.
9/3324-A-R/11. Suppa, Strizzolo.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti affinché venga posticipata al 31 dicembre 2008 la possibilità
per gli operatori ortofrutticoli iscritti alla Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli di presentare le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della legge del febbraio 2007.
9/3324-A-R/12. Fiorio, Leddi Maiola, Lovelli.
La Camera,
premesso che:
i ruoli esattoriali emessi nel mese di luglio 2006 per la riscossione dei tributi sospesi in seguito al terremoto del 13-16 dicembre 1990 che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania sono stati caratterizzati da una grande quantità di errori, essendo stato accertato che per quasi 2/3 riguardavano posizioni di contribuenti che avevano invece onorato le loro obbligazioni tributarie;
per tali ragioni, il Parlamento ha concesso nel tempo più volte la proroga dei termini di scadenza dei citati ruoli, proprio per consentire agli uffici tributari di procedere alle doverose correzioni, e a tutti gli interessati di potere fruire della definizione agevolata di cui all'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 e successive modificazioni, senza contemporaneamente essere costretti a far ricorso contro i ruoli medesimi;
l'ulteriore proroga al 31 marzo 2008, per la definizione agevolata dei tributi sospesi, prevista dall'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in corso di conversione, ripropone l'esigenza procedurale che gli uffici notifichino a ciascun contribuente iscritto a ruolo, alla luce delle verifiche effettuate, la sua esatta posizione debitoria, senza la quale i contribuenti non possono essere in condizione di decidere di fruire della definizione agevolata, ovvero impugnare il ruolo medesimo;
impegna il Governo:
ad adottare atti urgenti volti a verificare il puntuale adempimento, da parte degli uffici delle entrate delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, dell'avvenuta notifica a ciascun contribuente iscritto a ruolo per i tributi sospesi per gli anni 1990, 1991 e 1992, in conseguenza del sisma del 1990, della sua esatta posizione debitoria nei confronti dell'erario, non solo per consentire a tutti gli interessati una decisione consapevole, e scongiurare il pericolo di un inutile quanto devastante contenzioso, ma soprattutto per il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge in materia.
9/3324-A-R/13. Bono, Giorgetti Alberto.
La Camera,
premesso che:
il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997 - introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48 - ha previsto la riduzione ad un anno della durata della scuola di specializzazione per le professioni legali (in seguito S.S.P.L.), in virtù dell'aumento a cinque anni della durata del percorso accademico per i laureati del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e del corso di laurea specialistica, sussistendo l'aggravio di un anno, rispetto al percorso accademico dei laureati cosiddetti «quadriennali» del cosiddetto vecchio ordinamento ed essendo la durata biennale della S.S.P.L. stata originariamente prevista proprio tenendo conto di un percorso accademico della durata di quattro anni;
nel medesimo comma è testualmente sancito che «con decreto del ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale». Nonostante siano
trascorsi quasi sette anni, tale semplice regolamento interministeriale ad oggi non risulta ancora emanato;
a causa dell'iniquo ritardo sono state mortificate le aspettative di tutti quegli studenti che hanno conseguito una laurea cosiddetta «quinquennale» facendo legittimo affidamento nella durata annuale della successiva specializzazione già, perentoriamente, prescritta dalla legge. Studenti che sono stati, fra l'altro, incoraggiati dalle corali conferme sul punto fornite dagli atenei nelle guide dello studente, di anno in anno pubblicate e che, oltre al danno di non poter godere della riduzione ad un anno del corso di specializzazione che sarebbe dovuta spettar loro di diritto, hanno subito anche la beffa di vedersi costretti a frequentare il biennio al pari dei colleghi che hanno conseguito la laurea quadriennale;
le S.S.P.L., hanno consapevolmente profittato della mancata emanazione del suddetto regolamento interministeriale negando l'auto-applicatività del su indicato decreto legislativo e dichiarando che il corso di durata annuale sarebbe entrato in vigore solo dall'anno accademico 2007-2008, cosa che non è avvenuta. Non appare inoltre motivato il principio per il quale, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento didattico delle S.S.P.L. alla durata annuale, sia necessaria l'emanazione del succitato regolamento, poiché tale obbligo non si evince dalla legge e le S.S.P.L. avrebbero ben potuto già provvedere nelle more dell'emanazione dei regolamento. Né può essere invocata a discolpa lo stato di presunta confusione, laddove si richiami strumentalmente il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 537 del 1999 che recita: «la scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni [...]», perché questo decreto, per la successione delle leggi nel tempo, riguardava solo i laureati quadriennali con il vecchio ordinamento, non essendo state ancora previste, al tempo, le classi di laurea quinquennali;
va considerato che il diploma di specializzazione per le professioni legali è oramai requisito necessario per l'accesso ai concorsi da uditore ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto n. 12 del 1941, così come recentemente modificato, e che lo slittamento della durata della scuola di specializzazione ha prodotto l'effetto illegittimo di procrastinare di un anno gli studi, discriminando i laureati più meritevoli quanto a tempestività nel completamento degli studi degli ultimi due anni accademici, e sarebbe profondamente iniquo perseverare nell'illegittimità,
impegna il Governo:
a dare tempestiva attuazione al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, ed emanare il decreto concertato tra i ministri dell'università e della ricerca scientifica e della giustizia per definire i criteri generali ai fini dell'adeguamento alla durata annuale della scuola di specializzazione per le professioni legali, onde consentire che i laureati cosiddetti «quinquennali» in giurisprudenza possano accedere alla specializzazione annuale già a partire dall'anno 2008-2009, anche con riguardo al legittimo affidamento da essi maturato in relazione a tale durata, alle norme che proteggono il diritto allo studio, nonché al principio di eguaglianza sancito dalla carta costituzionale.
9/3324-A-R/14.Holzmann, Bono.
La Camera,
premesso che:
il nuovo sistema di verifica del rapporto fra pubblicità e stampato determina un pesante effetto negativo sul settore della stampa quotidiana e soprattutto di quella periodica, sottovalutando talune peculiarità del mercato pubblicitario
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti a monitorare l'applicazione del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, onde verificare l'opportunità di assumere iniziative, volte a riferire la dichiarazione dei requisiti di ammissibilità ivi indicati non per ogni singolo numero ma su base annua.
9/3324-A-R/15.Carra.
La Camera,
premesso che:
il piano di riorganizzazione dei voli di Alitalia, che dovrebbe entrare in vigore nel mese di marzo prossimo, prevede un taglio cospicuo di collegamenti aerei dall'aeroporto di Malpensa;
questo fatto determinerà conseguenze negative in Lombardia e nell'intera area nord del paese nell'insieme del tessuto economico produttivo ed in particolare per l'occupazione di migliaia di lavoratori;
va apprezzata la decisione del Parlamento di rispondere concretamente a tali conseguenze, destinando 120 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali e per le infrastrutture di accessibilità a Malpensa, così come previsto nel decreto-legge n. 248, cosiddetto «decreto milleproroghe»
impegna il Governo
a garantire, nell'attuale trattativa in corso tra Alitalia ed Air France, la gestione graduale del piano di trasferimento delle rotte Alitalia anche attraverso il tavolo di confronto già esistente con gli enti e le istituzioni interessate della Lombardia, per gestire la necessaria fase di transizione, con lo scopo di favorire il subentro di altri vettori all'aeroporto di Malpensa.
9/3324-A-R/16.Fiano, Codurelli, Cinzia Maria Fontana, De Biasi, Marantelli, Quartiani, Misiani, Ferrari, Rusconi, Zaccaria, Duilio, Sanga, Lovelli, Pagliarini, Pettinari, Rocchi, Mario Ricci, Benzoni.
La Camera,
vista la gravità della emergenza rifiuti in Campania e lo sforzo posto in essere dal commissario De Gennaro,
impegna il Governo
ad incrementare la disponibilità finanziaria dello stesso al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi annunciati.
9/3324-A-R/17.Mariani, Incostante, Sup- pa, Realacci, Viola, Margiotta, Chianale, Pellegrino.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti finalizzati a prorogare il termine per la ricostruzione delle unità immobiliari private di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, ed all'articolo 139, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al 31 dicembre 2008, applicando tale proroga anche a quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stato oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore dell'adottando provvedimento.
9/3324-A-R/18.Maran, Strizzolo.
La Camera,
premesso che:
nonostante la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sancisca il pieno rispetto della dignità umana e promuove i diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili nonché la loro integrazione in tutti gli ambiti sociali, le difficoltà che incontrano le famiglie nell'assistenza di queste persone sono molteplici e non sempre i servizi offerti dall'assistenza pubblica sono sufficienti ad aiutare la famiglia nella gestione quotidiana del familiare disabile grave;
nella maggior parte dei casi il disabile in condizioni di gravità certificata in
base a una visita collegiale, che comporta per il disabile l'impossibilità di compiere «gli atti quotidiani della vita», dipende completamente dal familiare che si occupa di lui. A tutt'oggi, la famiglia costituisce ancora il perno su cui ruotano l'assistenza e la cura della persona diversamente abile. Infatti, nei nuclei familiari dove è presente un disabile grave, alla normale attività lavorativa esterna necessaria al sostentamento familiare si devono aggiungere la cura e l'assistenza quotidiane a colui che non é in grado di badare a se stesso;
come è evidente, quindi, il nucleo familiare costituisce il luogo nel quale il diversamente abile è assistito prevalentemente e in modo continuativo, con notevoli oneri economici, e non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Molto spesso, la presa in carico del disabile da parte della famiglia è dettata non solo da ragioni puramente affettive, ma anche economiche, soprattutto per i nuclei familiari che non versano in condizioni economiche tali da potersi permettere l'aiuto di professionisti del settore o semplicemente un aiuto esterno anche non qualificato. Tutto ciò, con l'andare del tempo provoca, sicuramente, il logoramento fisico e psichico delle persone a cui é affidata la cura del diversamente abile;
la necessità di prevedere per il familiare che, nonostante svolga un lavoro esterno alla famiglia, si prende anche cura in modo stabile e continuativo del familiare disabile, la possibilità di andare anticipatamente in pensione, sempre che abbia versato almeno venticinque anni di contributi, di cui cinque anni in costanza di assistenza al familiare disabile, diventano una necessità improrogabile,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti a prevedere, per il lavoratore, che si dedica al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, forme di riconoscimento di detto impegno ai fini previdenziali, laddove sussistano alcuni requisiti quali, ad esempio, una soglia di contribuzione minima pari a venticinque anni, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
9/3324-A-R/19.Schirru, De Biasi, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Codurelli, Froner, Bellanova, Farinone, Ottone, Bafile, Rocchi, Di Salvo, Fasciani, Margiotta, Bellillo, Lenzi, Porcu, Brandolini.
La Camera,
considerato che:
in materia di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), «si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso»;
attualmente sono ancora vacanti oltre 100 posti; la mancata assunzione in ruolo degli aventi diritto, oltre all'evidente danno economico per gli stessi, cagionerebbe un danno erariale,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti a consentire che i soggetti i quali, a qualsiasi titolo, abbiano superato le fasi iniziali del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente
scolastico, indetto con decreto direttoriale del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 94 del 20 novembre 2004, possano completare il percorso formativo ed essere inseriti nelle graduatorie regionali, anche nel caso in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale.
9/3324-A-R/20.Brusco.
La Camera,
premesso che:
l'attività degli agenti finanziari e, in particolare, dei mediatori creditizi ha assunto un'oggettiva rilevanza, anche in considerazione del consistente e costante incremento registrato nel numero di tali operatori;
è avvertita l'esigenza di un riordino e una ridefinizione della disciplina di questa figura professionale e, in tal senso, sono state predisposte e presentate in Parlamento anche proposte legislative;
un intervento normativo che definisca in modo specifico il ruolo del mediatore creditizio e i requisiti per l'accesso al relativo albo deve comunque tener conto della specifica condizione di tutti coloro che già svolgono questa attività,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti ad assicurare che l'eventuale definizione di una nuova disciplina in materia di mediatori creditizi tenga conto dell'esigenza di salvaguardare la continuità dell'attività di coloro che già esercitano tali professioni; in particolare, per quanto concerne la definizione dei requisiti richiesti per l'accesso all'albo, nel caso in cui il suddetto accesso sia subordinato al superamento di una prova valutativa, a garantire che sia prevista l'istituzione di una specifica sezione provvisoria nella quale possano iscriversi, prima del superamento della prova, coloro che già praticano l'attività di mediazione creditizia.
9/3324-A-R/21.Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
le maggiori esigenze ambientali e di salubrità degli alimenti richiedono un'evoluzione dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura, a cominciare dalle macchine operatrici;
che il parco macchine agricole è uno dei più vetusti a livello europeo, nonostante la produzione meccanica nazionale sia ai vertici mondiali;
che negli anni scorsi l'adozione di misure in favore della rottamazione di macchine obsolete e insicure si è dimostrata positiva nello stimolare la domanda di macchine innovative e aderenti a migliori standard ambientali,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti a promuovere l'estensione del regime di rottamazione anche alle macchine agricole, comprese quelle operatrici, per coloro che acquistano, nell'anno 2008, macchine agricole semoventi di ultima generazione omologate nel rispetto delle normative comunitarie vigenti in tema di impatto ambientale, e rispondenti alle recenti normative in termini di sicurezza per gli operatori, nonché alle attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse in sostituzione di macchine o attrezzature di età superiore a 10 anni o non marcate CE della stessa categoria di quelle sostituite, mediante un contributo di ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino alla data del 31 dicembre 2007.
9/3324-A-R/22.Di Gioia, Mancini.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni i temi della sicurezza alimentare, della tipicità delle produzioni e della tutela del patrimoni o enogastronomico nazionale sono diventati centrali nell'azione dei Governi;
le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono andate crescendo, sempre d'intesa con le regioni, per un sempre più efficace coordinamento delle attività a livello nazionale, comunitario e internazionale;
tuttavia, a tale incremento di funzioni e di necessità, è corrisposta la diminuzione drastica del numero di addetti in capo al ruolo centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggi in numero effettivo inferiore alle 700 unità;
da oltre un decennio non sono state operate assunzioni di personale tecnico e dirigenziale e che nel 2006 si sono conclusi i concorsi per coprire, seppure in modo limitato, le vacanze d'organico;
è quindi indispensabile provvedere ad assumere detto personale,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti affinché in deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si possano assumere entro l'anno in corso i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, utilizzando le risorse agricole di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
9/3324-A-R/23.Buemi, Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008 ha previsto la revisione della composizione del prossimo Governo;
il citato comma 376 prevede che il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999;
nel testo del predetto decreto legislativo 300/99 è previsto il Ministero delle politiche agricole;
il comma 377 ha disposto l'abrogazione di disposizioni non compatibili con la riduzione dei ministeri citata, sopprimendo anche talune disposizioni del decreto-legge n. 181 del 2006;
tra tali disposizioni non rientrano certamente quelle che hanno attribuito al Ministero le competenze in materia alimentare e di consorzi agrari;
tali disposizioni infatti sono coerenti con l'intento di concentrazione e razionalizzazione delle competenze dei ministeri confermati;
impegna il Governo
a interpretare le citate norme, ritenendo salvi anche i commi 9, 9-bis e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 luglio 2006, n. 233.
9/3324-A-R/24.Crema, Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
le persone conviventi con familiari gravemente disabili, che hanno bisogno di essere costantemente assistiti, in quanto non sono in grado di provvedere a se stessi anche per le attività ordinarie della vita quotidiana, svolgono un'opera altamente
meritoria, affrontando le gravi difficoltà di conciliare gli impegni connessi all'attività lavorativa e alla vita domestica con quelli derivanti dalla condizione di necessità del familiare disabile;
l'opera di assistenza prestata all'interno della famiglia spesso si fa carico delle carenze e degli squilibri di uno stato sociale che destina risorse e servizi limitati a situazioni di effettivo e grave svantaggio, quali quelle delle persone disabili e dei loro congiunti;
sotto questo profilo, assume carattere di particolare urgenza un intervento che ponga almeno parzialmente rimedio ad una lacuna dell'ordinamento, che, nell'ambito della disciplina del lavoro e dell'accesso alle prestazioni previdenziali, non tiene conto della peculiare condizione delle persone conviventi con familiari gravemente disabili;
una proposta di legge volta a intervenire in questo senso, presentata all'inizio della legislatura, pur essendo stata esaminata in modo approfondito dalla competente Commissione e pur risultando ampiamente condivisa, non è tuttavia pervenuta all'esame dell'Assemblea,
impegna il Governo
ad attivare tutte le iniziative utili, ivi comprese le necessarie verifiche dell'impatto finanziario e l'individuazione di risorse disponibili che possano adeguatamente farvi fronte, ai fini della predisposizione e approvazione di un intervento legislativo volto a favorire i familiari conviventi con persone in condizione di grave disabilità;
in particolare, ad assicurare le condizioni necessarie per rendere praticabile un intervento normativo che preveda, in favore del coniuge o del convivente more uxorio o di uno dei genitori, o, in assenza di questi, di un fratello o di una sorella, convivente con un familiare gravemente disabile, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e con la necessità di assistenza continua e costante:
a) l'anticipo, rispetto alla disciplina generale, dell'accesso alla pensione di vecchiaia, a condizione che sia stato versato o accreditato un adeguato numero di annualità di contribuzione, e il riconoscimento di un periodo di contribuzione figurativa in proporzione all'attività di lavoro svolta o dì una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale, a seconda che si tratti di soggetti ai quali si applica il sistema retributivo o quello contributivo;
b) in alternativa ai benefici di cui alla lettera a), il riconoscimento di un periodo di congedo, nel quale il richiedente conserva il posto di lavoro, computato ai fini dell'anzianità di servizio e coperto da contribuzione figurativa.
9/3324-A-R/25.Duilio, Violante, Ventura, Boato, Gianfranco Conte, Alberto Giorgetti, Peretti, Andrea Ricci, Bandoli, Chiaromonte, Leddi Maiola, Bianco, Leone, Garavaglia, Pomicino.
La Camera,
premesso che:
il concorso per dirigente scolastico indetto a livello nazionale si svolgeva, in base all'articolo 2 del bando, a livello regionale.
L'ammissione al concorso prevedeva la selezione per titoli (articoli 3 e 10 del bando).
Già al momento delle prove scritte i partecipanti rilevavano gravi e documentate irregolarità procedurali che inficiavano il risultato delle prove.
I numerosi candidati non ammessi alle prove orali predisponevano ricorsi, presso i vari TAR regionali, chiedendo anche la sospensiva.
Purtroppo i TAR di alcune regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Basilicata, Umbria, Lombardia, Toscana, Liguria, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta) non hanno concesso la sospensiva e, nonostante le ripetute istanze di sollecito, a tutt'oggi non hanno fissato le udienze di merito.
A differenza dei TAR di altre regioni italiane, quali la Puglia, il Piemonte, la Campania, la Sicilia, il Veneto che hanno concesso la sospensiva.
Nel frattempo, la Legge finanziaria per il 2007 - ai commi 618, 619 e 605 - ha previsto norme di sanatoria, consentendo ai candidati che, nelle suddette regioni, avevano ottenuto la sospensiva «a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa...senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo» (pur non avendo avuto il giudizio di merito, anzi, in alcuni casi, come in Puglia, c'era un giudizio di merito negativo) di essere inseriti nelle graduatorie dei vincitori e di entrare in ruolo a partire dal 1o settembre 2007.
Alla luce di quanto esposto, purtroppo, i candidati abruzzesi e quelli di tutte le quindici regioni prima citate sono stati fortemente penalizzati e dalla non concessione della sospensiva, data invece dai Tar delle suddette cinque regioni, e addirittura dalla sanatoria introdotta dalla finanziaria per il 2007.
Le disposizioni nazionali prevedono, entro il mese di maggio 2008, la formazione dì un contingente di dirigenti scolastici che sarà immesso in ruolo il 1o settembre 2008.
Nelle quindici regioni italiane dove non è stata concessa la sospensiva dai rispettivi Tar esistono circa 1600 posti scoperti di dirigente scolastico, poiché non esistono graduatorie dalle quali attingere il personale dirigente, come era previsto dal bando di concorso!
Di conseguenza, in queste regioni, poiché è stato approvato il seguente emendamento n. 24. 035 con riformulazione.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24. 1. - (Disposizioni in materia di regionalizzazione dei dirigenti scolastici e norme per il prolungamento della loro permanenza in servizio). - 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina prevista dal precedente periodo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Che introduce la interregionalità delle assegnazioni per immettere in ruolo i dirigenti scolastici, in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso.
Sia la trasformazione delle graduatorie di merito dei dirigenti scolastici (da graduatorie triennali) in graduatorie
impegna il Governo
ad assumere ogni possibile ed utile iniziativa affinché coloro che, in possesso dei
previsti titoli di accesso, hanno superato le fasi iniziali del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con disegno di legge del MIUR 22 novembre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «mille proroghe», in attesa del giudizio di merito, possono completare il percorso formativo ed essere inseriti nelle rispettive graduatorie regionali.
9/3324-A-R/26. Costantini, Crisci, Acerbo, Tenaglia, Fasciani.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni in materia di direttori scolastici approvate, prevedendo la possibilità di nomina oltre a quella dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario e quello riservato a dirigente scolastico indetti nel 2004 e nel 2006, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti anche se in settori formativi diversi;
tale possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti disponibili in altra regione;
le graduatorie di detti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento;
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti a prevedere per coloro che hanno superato le fasi finali del corso-concorso di formazione ordinario del 2004 e che hanno un ricorso giurisdizionale pendente in attesa di giudizio di merito, di completare il percorso formativo e la possibilità di avere lo stesso trattamento riservato agli aspiranti di cui in premessa.
9/3324-A-R/28.De Laurentiis.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione del decreto legge n. 248 del 2007 (A.C. 3324-A);
considerato che l'articolo 47-quater, allinea la durata in carica degli attuali presidenti e membri della Consob, dell'Autorità garante della protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a quella (sette anni non rinnovabili) stabilita per l'Autorità antitrust e per l'Autorità per le comunicazioni;
considerato che la COVIP - commissione di vigilanza sui fondi pensione è inclusa dalla legge sulla tutela del risparmio (legge n. 262 del 2005) a pieno titolo fra le Autorità di vigilanza sul mercato finanziario,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche urgenti, perché la durata del mandato del presidente e dei membri della citata COVIP siano allineati a quella delle altre Autorità di vigilanza e di settore, nel senso indicato in premessa.
9/3324-A-R/29.Tolotti.
La Camera,
premesso che:
l'attuazione della cosiddetta «direttiva nitrati» (direttiva 91/676/CEE), nonostante in vigore da oltre un decennio, continua a porre gravi problemi che, di fatto, ne inficiano la piena e corretta applicazione e, quindi, anche il conseguimento degli importanti obiettivi di tutela ambientale che, con la stessa direttiva, ci si proponeva di conseguire;
tra i problemi che maggiormente hanno inciso ai fini della corretta attuazione della «direttiva nitrati», vi è, sicuramente, l'approccio più burocratico che operativo che molte amministrazioni hanno ritenuto di adottare a detti fini. In
particolare, è mancata la messa a punto e l'attuazione di concreti strumenti di intervento programmato (i pur previsti programmi di azione regionali) che avrebbero dovuto operare per consentire il controllo e l'adeguamento dei livelli di nitrati nei periodi di quattro anni che intercorrono tra una ricognizione e l'altra che le regioni sono tenute ad effettuare, ai fini della individuazione delle zone vulnerabili;
il principale obiettivo dei suddetti programmi di azione dovrebbe essere la riduzione dell'utilizzo in agricoltura di fertilizzanti contenenti azoto e 1a limitazione dell'impiego di concimi di allevamento, affinché siano tutelate le risorse idriche, gli ecosistemi acquatici e la salute umana;
è da considerare, del tutto inaccettabile che - come sta avvenendo - si pretenda di sopperire alle carenze programmatiche delle amministrazioni competenti attraverso la semplice - nonché semplicistica - imposizione, a carico degli agricoltori dell'onere di mettere a punto e rispettare un piano di gestione dell'utilizzo dei fertilizzanti (il cosiddetto PUA: piano di utilizzo agronomico);
i limiti fissati dalla «direttiva nitrati» riguardo al carico massimo di refluì zootecnici applicabile ai suoli è di 340 kg/ha di azoto per le zone non classificate come vulnerabili; mentre tale limite si dimezza (170 kg/ha di azoto) per le zone individuate come vulnerabili;
ai fini della designazione delle aree vulnerabili, la situazione è particolarmente grave per la pianura Padana che, stando all'applicazione letterale dei parametri indicati nella «direttiva» rischia, allo stato, di essere, pressoché, interamente considerata come tale;
nelle quattro regioni padane (Piemonte, Lombardìa, Veneto, Emilia Romagna), si concentra il 65,8 per cento della produzione nazionale di bovini da carne e da latte; il 72,1 per cento della produzione di suini ed il 57,5 per cento di quella avicola che, a sua volta, è fortemente concentrata (39,5 per cento) in due sole regioni (Veneto e Lombardia, rispettivamente con il 22,9 per cento ed il 16,6 per cento della produzione nazionale);
l'ulteriore estensione delle zone vulnerabili nell'area della Pianura Padana (attualmente sono considerate tali il 60 per cento delle superfici) con il conseguente dimezzamento dei carichi massimi di reflui zootecnici e, quindi, della produzione, comporterebbero gravissime conseguenze di carattere economico-sociale, stante anche la su richiamata concentrazione territoriale degli allevamenti;
la situazione, comunque grave, lo diverrebbe particolarmente per gli allevamenti che presentano i maggiori livelli dì concentrazione territoriale e, in specie, per quelli avicoli di Lombardia e Veneto, peraltro, già gravemente provati dalle conseguenze delle emergenze sanitarie degli ultimi anni;
il mancato rispetto degli obblighi posti dalla «direttiva nitrati» costituisce, a tutti gli effetti, una violazione della normativa comunitaria ed espone le regioni inadempienti ai rischi conseguenti l'apertura di procedure di infrazione, primi fra tutti (in caso di condanna), il blocco degli aiuti comunitari erogati nel quadro, sia della PAC, sia delle politiche di sviluppo rurale, ossia di tutti quegli aiuti, la cui concessione - come è noto - è subordinata al rispetto della cosiddetta «ecocondizionalità»;
nei mesi scorsi, nella consapevolezza della gravità della situazione sopra esposta, le competenti Commissioni parlamentari, ai fini della formulazione del parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo nell'ambito dell'esercizio della delega per la modificazione dì alcune parti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avevano convenuto, tra le altre cose, di subordinare il loro parere positivo all'introduzione nell'ambito del suddetto schema di decreto di
alcune disposizioni specificatamente rivolte a fare fronte ai problemi del settore agricolo in merito all'attuazione della «direttiva nitrati»;
l'azione di cui sopra é stata vanificata non dal venire meno dell'accordo politico in merito alle azioni da sostenere, ma dalla sopravvenuta scadenza dei termini regolamentari per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni;
in data il 11 dicembre 2007 la Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione il cui dispositivo così recita:
«impegna il Governo
ad adottare misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali recuperare le disposizioni sulle quali era maturato l'accordo politico nell'ambito delle competenti Commissioni parlamentari in merito alla necessità di fornire pronte ed efficaci risposte ai problemi conseguenti l'attuazione della «direttiva nitrati»;
se e quali iniziative intenda adottare al fine di negoziare con le istituzioni comunitarie condizioni finalizzate a consentire un più graduale adeguamento delle aree maggiormente produttive della nostra agricoltura ai vincoli posti dalla «direttiva nitrati»;
a promuovere, d'intesa con le regioni, un'azione di indirizzo e di coordinamento dei singoli programmi di azione regionale, affinché gli stessi siano finalizzati a ridurre concretamente il carico di azoto per ettaro, attraverso azioni, almeno triennali, fondate sulla concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti e di impianti finalizzati allo smaltimento dei reflui e, più in genere, all'abbattimento dei livelli di azoto e, sulla base di ciò, avanzare, nelle competenti sedi comunitarie, motivata richiesta di differimento dei termini inerenti gli obblighi di cui alla «direttiva nitrati».
tutto ciò premesso
impegna il Governo
ad avanzare, nelle competenti sedi comunitarie, motivata richiesta di differimento dei termini inerenti gli obblighi di cui alla «direttiva nitrati».
9/3324-A-R/30.(Nuova formulazione) . Fugatti, Dozzo, Garavaglia.
La Camera,
considerata la grave crisi in cui versano alcuni allevamenti del settore lattiero-caseario anche a seguito degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di quote latte ed in particolare dei regolamenti (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 1256/1999, (CE) n. 1392/2001 e (CE) n. 1788/2003;
ritenuto che risulta necessario valutare modalità di intervento idonee al superamento delle difficoltà economiche del settore,
impegna il Governo
ad adottare iniziative urgenti, volte ad istituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di tre esperti, al fine di presentare al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per definire le modalità di pagamento delle predette sanzioni entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sospendendo fino a tale data i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative alle predette sanzioni risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti non percepiscono indennità per la partecipazione ai lavori della commissione.
9/3324-A-R/31.Pini, Sperandio, Betta.
La Camera,
premeso che:
il piano di riorganizzazione dei voli di Alitalia, che dovrebbe entrare in vigore nel mese di marzo prossimo, prevede un taglio cospicuo di collegamenti aerei dall'aeroporto di Malpensa;
questo fatto determinerà conseguenze negative in Lombardia e nell'intera area nord del Paese nell'insieme del tessuto economico produttivo ed in particolare per l'occupazione di migliaia di lavoratori,
impegna il Governo
a garantire, nell'attuale trattativa in corso tra Alitalia ed Air France, la moratoria triennale per la gestione graduale del piano di un'eventuale ulteriore trasferimento delle rotte Alitalia attraverso il tavolo di confronto già esistente con gli enti e le istituzioni interessate della Lombardia, per gestire la necessaria fase di transizione, con lo scopo di favorire i1 subentro di altri vettori all'aeroporto di Malpensa e lo sviluppo infrastrutturale e occupazionale dell'area.
9/3324-A-R/32.Volontè, Tassone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intitolato «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» dispone testualmente che «Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1»;
il successivo comma 3 dispone che «sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati»;
il secondo comma dell'articolo 24 statuisce, quindi, l'obbligo per le case da gioco pubbliche di procedere «alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati» e, a decorrere dal 30 aprile 2008, stabilisce altresì l'obbligo di adottare «le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore» a 2000 euro, secondo le modalità previste dall'articolo 39;
l'articolo 39, comma 4, a sua volta, prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonché del comma 3 dell'articolo 24»;
dalle disposizioni dinanzi citate deriva la necessità per le case da gioco pubbliche di riorganizzare i sistemi gestionali e procedurali della propria attività; le case da gioco pubbliche stanno lavorando a ritmi serrati per prepararsi all'adozione dei nuovi sistemi gestionali;
l'implementazione e l'attivazione degli stessi sono condizionate dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 39
destinato a dettare le specifiche tecniche e non possono essere sviluppate se non dopo l'approvazione del regolamento stesso;
impegna il Governo
ad adottare gli atti urgenti volti a subordinare gli adempimenti di cui sopra a carico delle case di gioco all'approvazione del regolamento di cui sopra e a differire il termine del 30 aprile 2008 indicato all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 al 1o gennaio 2009.
9/3324-A-R/33.Campa, Boscetto, Fincato, Zanella, Viola, Mancuso.
La Camera,
premesso che:
l'aumento delle aspettative di vita registrate negli ultimi decenni ha comportato un incremento dell'incidenza della popolazione anziana sul totale della popolazione residente nel Paese;
la conquista di spazi nel mondo del lavoro retribuito da parte delle donne unito alla mancanza di risposte istituzionali alla questione della cura e il servizio alla persona;
al sempre maggior ricorso al lavoro delle donne straniere quali assistenti famililari e lavoratrici di cura per accudire le persone anziane e non autosufficienti;
l'attuale legge sull'immigrazione limita fortemente le possibilità di stabilire rapporti di lavoro regolare,
impegna il Governo
ad adottare gli atti urgenti volti a dotarsi degli strumenti amministrativi atti a regolarizzare i rapporti di lavoro di cura e domestico, mediante la regolarizzazione del soggiorno e la stipula di contratti di lavoro subordinato.
9/3324-A-R/34.Duranti, Frias, Rocchi.
La Camera,
visto che:
la legge n. 580 nell'individuazione della rappresentatività dei settori e dei consiglieri camerali fa riferimento alla combinazione di tre parametri: il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;
il legislatore vuole, attraverso il valore aggiunto, premiare nella composizione dei consigli camerali i settori composti da quelle aziende che più delle altre contribuiscono alla formazione del PIL, aggiungendo valore;
il criterio del valore aggiunto non rappresenta, a differenza degli altri due, un dato certo ma una mera stima, perché é tecnicamente impossibile analizzare singolarmente i bilanci delle aziende per arrivare alla definizione certa del valore aggiunto delle imprese di un determinato settore che operano in un territorio;
dal 1o gennaio 2008 il diritto camerale versato dalle aziende è in rapporto al fatturato delle stesse;
sarebbe opportuno ottenere un'effettiva e proporzionata rappresentanza nelle camere di commercio che rispecchi il tessuto imprenditoriale - inteso nel senso più ampio del termine - della realtà provinciale di riferimento,
impegna il Governo
nella ridefinizione dei regolamenti in materia a sostituire il parametro del valore aggiunto con quello del diritto versato dalle imprese ad ogni singola camera di commercio.
9/3324-A-R/35.Mancini.
La Camera,
premesso che:
in materia di impianti a fune, l'attuale disciplina prevede che gli impianti di
cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cuì all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni;
alla luce della situazione in cui si trovano gli interventi di ammodernamento di molti impianti, appare necessario prevedere un'estensione del suddetto periodo di proroga a tre anni,
impegna il Governo
ad affrontare, con eventuali ulteriori provvedimenti, il problema della operatività degli impianti a fune in esercizio, pur assicurando la più scrupolosa verifica da parte degli enti preposti, nei termini di cui in premessa.
9/3324-A-R/36.Quartiani, Raiti.