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Allegato A
Seduta n. 277 del 21/2/2008
(A.C. 3395 - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
ART. 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-ter. Per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e per garantire il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio nei paesi in cui l'Italia è presente o partecipa a missioni internazionali, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 50 milioni. Il coordinamento e la gestione dei predetti interventi sono affidati al Ministero degli affari esteri.
6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, si provvede mediante riduzione dello stanziamento complessivo disposto ai sensi del Capo II.
1. 9. Siniscalchi, Khalil detto Alì Rashid, De Zulueta, Pettinari, Venier, Duranti, Deiana, Scotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, d'intesa con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
1. 100. Le Commissioni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
1. 100. (Testo modificato nel corso della seduta)Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 2.
(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 14.675.688 con le seguenti: euro 14.503.478.
Conseguentemente, al comma 6:
primo periodo, sostituire le parole: euro 103.500 con le seguenti: euro 275.710;
terzo periodo, sostituire le parole: il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità con le seguenti: anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può avvalersi fino a quattro unità di supporto.
2. 20. Rivolta.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 14.675.688 con le seguenti: euro 14.503.478.
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È inoltre autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 172.210 per l'invio in missione di personale non diplomatico con l'incarico di monitorare lo sviluppo economico della Regione e favorire,
tramite segnalazioni a chi di competenza e assistenza in loco, l'incremento della presenza economica italiana.
2. 2. Rivolta, Paoletti Tangheroni, Cossiga.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa è compreso il costo per l'invio e la permanenza in loco, con trattamento simile a quello riservato alle risorse umane impiegate presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione (USR) del Dhi Qar, per due persone, non diplomatiche, nel Kurdistan iracheno con il compito di monitorarne lo sviluppo economico e favorire la penetrazione di aziende italiane in collaborazione con enti o società locali sia pubbliche che private.
2. 5. Rivolta, Paoletti Tangheroni, Cossiga.
Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
ART. 3.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).
Sopprimere il comma 2.
3. 1. Venier, Siniscalchi, Galante, Deiana, Pettinari, Scotto, Duranti, Khalil detto Alì Rashid.
Sopprimere il comma 20.
3. 4. De Zulueta, Siniscalchi, Pettinari, Duranti, Scotto, Deiana, Venier, Khalil detto Alì Rashid.
Sopprimere il comma 21.
3. 5. Venier, Siniscalchi, Galante, Deiana, Pettinari, Scotto, Duranti, Khalil detto Alì Rashid.
ART. 4.
(Disposizioni in materia di personale).
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e quella di Herat.
4. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: e nei paesi dell'area balcanica con le seguenti:, nei paesi dell'area balcanica e in Libia.
4. 101. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: in servizio o per causa di servizio con le seguenti: in servizio e per causa di servizio.
4. 102. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 11, sostituire le parole: per l'anno con le seguenti: a decorrere dall'anno.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:
alinea, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009;
lettera a), dopo le parole: quanto a 1.000 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2008;
lettera b), dopo le parole: quanto a 20 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2008;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. 20. Rugghia, Sereni, Papini.
(Approvato)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 11-ter, il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati al predetto comma e nel limite massimo di 1.200 unità, purché posto in congedo senza demerito dopo aver ultimato ferma o rafferma in qualità di Ufficiale ausiliario, successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 236 del 2003. Per l'attuazione della stabilizzazione si procede sulla base della valutazione dei titoli di servizio e di studio stabiliti dal decreto del Ministro della Difesa di cui al comma 11-quater.
11-ter. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 11-bis è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.
11-quater. Ai fini dell'immissione nel servizio permanente del personale di cui al comma 11-ter, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della Difesa definisce, con proprio decreto, requisiti e punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata di provenienza, il titolo di studio, le note caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente, l'eventuale numero di figli e il limite d'età di 42 anni, conseguito alla data di entrata in vigore della predetta legge.
11-quinquies. All'onere derivante dal comma 11-bis, valutato in euro 48 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della Solidarietà sociale.
4. 1. Leoluca Orlando.
(Inammissibile)