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Allegato A
Seduta n. 28 del 19/7/2006
...
(A.C. 1288 - Sezione 6)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Disposizioni finali).
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.