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Allegato B
Seduta n. 30 del 24/7/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 17 luglio 2006 è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl scuola relativo alla disapplicazione della funzione del tutor,
dei contratti di prestazione d'opera e degli anticipi nella scuola dell'infanzia;
secondo una nota del Ministero dell'Istruzione, per quanto riguarda la funzione del tutor sono state disapplicate le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7 per la scuola primaria, e all'articolo 10 comma 5 per la scuola secondaria di primo grado nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004, con la conseguenza che la mobilità del personale continuerà a verificarsi con cadenza annuale anziché essere legata ai periodi didattici;
quanto agli anticipi nella scuola dell'infanzia, non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all'introduzione «di nuove professionalità e modalità organizzative», il tema non è stato affrontato in sede di contrattazione per mancanza dei presupposti necessari;
sebbene l'abrogazione di norme primarie sia comunque consentita dal decreto legislativo 165/2001 in materia di organizzazione del lavoro, per il Ministro Fioroni l'accordo non ha un valore politico;
l'anticipo della scuola dell'infanzia e la figura del tutor, due tasselli importanti della Riforma Moratti, garantivano la centralità dello studente e la collaborazione tra scuola e famiglia -:
per quali motivi non sia stato aperto un confronto con le associazioni familiari per una valutazione complessiva rispetto alla opportunità della soppressione dei due punti citati della riforma Moratti;
se non ritenga che tali strumenti abbiano tolto alle famiglie la possibilità di essere soggetti attivi nell'attività scolastica dei propri figli ed ad ogni studente di poter essere valutato secondo percorsi che tenessero in considerazione le proprie inclinazioni individuali;
se l'intenzione era quello di ripristinare regole per fornire alla scuola certezze e stabilità e per ricondurre l'organizzazione dell'attività educativa e didattica all'autonomia e alla responsabilità delle istituzioni scolastiche, per quali motivi ha ritenuto opportuno aggirare il confronto parlamentare, preferendo utilizzare lo strumento improprio del contratto di lavoro.
(3-00148)
Interrogazione a risposta in Commissione:
APREA, GARAGNANI, PALMIERI, BONO, BARBIERI, GOISIS e DEL BUE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 17 luglio scorso è stata siglata all'ARAN una sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 43 del vigente CCNL del comparto scuola;
con l'accordo raggiunto vengono disapplicate alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 59/2004 relativo alla riforma del primo ciclo;
in particolare, vengono rese inefficaci le disposizioni riguardanti l'effettiva attuazione dell'autonomia scolastica:
a) la figura del tutor, di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, docente con sostanziali funzioni di orientamento degli allievi in ordine alla scelta delle attività formative nell'ambito della flessibilità formativa della scuola e di rapporto con le famiglie;
b) il ripristino di una mobilità annuale degli insegnanti, rispetto alla disposizione dell'articolo 8, comma 3 e articolo 11, comma 7, che garantivano la priorità della continuità didattica come diritto primario degli alunni rispetto ad una tutela del personale;
c) la possibilità di sottoscrivere contratti di prestazione d'opera, di cui all'articolo 10, comma 4, che consentono di realizzare quegli insegnamenti opzionali che la scuola autonoma è tenuta per legge
ad offrire e che consentono di realizzare quella flessibilità dell'offerta formativa che è la vera risorsa dell'autonomia stessa;
d) il rifiuto di definire le figure professionali, gli organici e gli accordi che avrebbero consentito l'andata a regime degli anticipi nella scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) della legge n. 53/2003, che risponde alle necessità effettive e alle legittime aspettative delle famiglie;
a giudizio degli interroganti, attraverso questa prassi - mai applicata prima d'ora nel nostro Paese - è stata violata la Costituzione in quanto il Governo e il Parlamento si fanno «dettare le regole» dalle corporazioni sindacali, facendo strame della legge a vantaggio delle forze sociali, che, pur avendo rappresentanza, non possono certo rivendicare di sostituirsi al Parlamento;
se questa prassi disapplicativa si generalizzasse, nessuna riforma sarebbe possibile - né ora né mai - se non avallata dalle parti contrattuali, con grave nocumento della democrazia parlamentare e sostanziale -:
se non ritenga che l'insieme di queste disposizioni indebolisca completamente quello che resta dell'autonomia delle istituzioni scolastiche mortificando, la libertà di scelta degli studenti e delle famiglie e riportando rigidità e omologazione nei piani di studio, assolutamente in controtendenza rispetto a quello che avviene negli altri paesi europei che vantano migliori risultati in termini di competenze possedute dagli studenti;
se non ritenga più corretto sul piano formale e sostanziale presentare al Parlamento una modifica legislativa del decreto legislativo n. 59/2004 per ripristinare la legalità, a giudizio degli interroganti, violata dai contenuti della sequenza contrattuale sottoscritta il 17 luglio 2006 presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 43 del CCNL Scuola 24 luglio 2003.
(5-00127)
Interrogazione a risposta scritta:
DE SIMONE. - AL Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il docente Michele Ricci era titolare di cattedra A061 (storia dell'Arte) presso il Liceo classico Federico II di Apricena dove ha insegnato dall'anno scolastico 95/96, per otto anni consecutivi; nell'anno scolastico 2000/2001 ha inoltrato domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso A025 (disegno e storia dell'arte) per l'anno 2001-2002;
non ottenendo detto passaggio il Ricci, individuato docente soprannumerario, si avvaleva della possibilità data dalla normativa vigente di rimanere un altro anno nella sede di titolarità con completamento presso altro istituto;
in seguito alla dichiarazione di soprannumerarietà il Ricci ha inoltrato altra richiesta di passaggio di cattedra per l'anno scolastico 2002-2003 per la classe di concorso A025 presso la sede di servizio;
il signor Ricci non ha ottenuto tale cambio di cattedra ed è invece stato trasferito d'ufficio presso il liceo classico di Vico del Gargano nonostante si fosse resa disponibile nel liceo di Apricena una cattedra di disegno e storia dell'arte per un trasferimento in uscita;
la cattedra su cui aveva chiesto il cambio veniva assegnata a trasferimento ad altro docente;
il signor Ricci contesta l'illegittimità del trasferimento in base a violazione dell'articolo 16 dell'O.M. n. 3 del 14 gennaio 2002 che detta disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla CM 21/1995 e C.M. 70/1998, tra le quali sono comprese anche quelle di diretto interesse del signor Ricci;
il docente, in particolare, afferma il diritto all'assegnazione della cattedra di disegno e storia dell'arte che si era resa vacante nell'istituto in cui prestava servizio
e in cui era stato indicato come soprannumerario, richiamando l'applicazione dell'articolo 6 del CCNI e dell'articolo 16 dell'O.M. n. 3/2002 su richiamata - contenente Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla c.m. n. 215 del 23 giugno 1995 e c.m. n. 70 del 28 febbraio 1998 (tra le classi di concorso interessate è compresa anche la A025, richiesta dal Ricci);
il signor Ricci si è successivamente rivolto alla Direzione Generale di Bari per avere chiarimenti sulla normativa applicata al suo caso ed è stato più volte oralmente rassicurato di avere il diritto a presentare le sue rimostranze in quanto il CSA di Foggia aveva erroneamente interpretato e non applicato le norme in materia di docenti soprannumerari;
il professor Ricci si è rivolto anche al Ministero in indirizzo per il quale è intervenuto il Direttore Generale Cosentino, che ha inoltrato richiesta al DGR di Foggia di nota di chiarimento in merito alla vicenda;
risulta all'interrogante che il DGR non avrebbe risposto;
successivamente, per l'anno scolastico 2004/2005 il professor Ricci ha chiesto l'applicazione al suo caso dell'articolo 7 del CCNI del 27 gennaio 2004 che riguarda il personale docente trasferito d'ufficio e che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità del docente qualora si liberi la relativa cattedra o posto, ponendo il docente stesso in prima e seconda fase dei trasferimenti;
la cattedra è stata assegnata ad altra docente con la motivazione che la stessa si trovava in condizioni di precedenza sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra in quanto appartenente a classe di concorso dichiarata in esubero a livello provinciale;
in merito a questa vicenda sembrerebbe che nella situazione della docente risulta esserci contraddizione tra la documentazione del Miur e quella del CSA di Foggia in quanto in base alla prima il tipo di movimento della docente è riconducibile nella tipologia del passaggio di cattedra mentre dalla seconda risulta un passaggio di cattedra da classe di concorso in esubero;
da documentazione acquisita presso la scuola di provenienza della docente risulta che non esiste alcun provvedimento di individuazione di soprannumerarietà della docente in questione relativamente all'anno scolastico interessato;
il professor Ricci denuncia un comportamento da parte degli uffici del CSA di Foggia e della direzione regionale di Bari teso ad una interpretazione ed applicazione della normativa irregolare, confusa e soprattutto diversa in base ai singoli casi -:
se non ritenga di dover intervenire al più presto per verificare se i fatti corrispondono al vero, se gli atti adottati dagli uffici scolastici di Foggia siano conformi alla normativa ministeriale in materia e per accertare le eventuali responsabilità degli uffici competenti;
se le procedure avviate nel caso specifico rispondono a quel criterio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
quali provvedimenti intenda comunque adottare affinché la normativa sia applicata su tutto il territorio nazionale in maniera univoca.
(4-00662)