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Allegato A
Seduta n. 33 del 27/7/2006
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(A.C. 525-bis - Sezione 2)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
non è più rinviabile un intervento, stante la drammatica situazione nelle carceri italiane che stanno letteralmente esplodendo e le condizioni di vita pessime della popolazione carceraria;
non si deve continuare ad illudere i detenuti che da anni attendono quell'atto di clemenza invocato anche da Papa Giovanni Paolo II;
è doveroso far tutto ciò che è in nostro potere perché chi ha scontato la pena per provvedimenti di condanna per corruzione o speculazioni finanziarie, non torni a godere dei grandi patrimoni e delle ingenti ricchezze accumulate illegalmente;
è opportuno che i beni confiscati ai colpevoli dei reati di corruzione seguano la normativa oggi in vigore per i beni confiscati agli appartenenti alle organizzazioni mafiose,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che l'individuazione, il sequestro e la confisca dei beni ai corrotti diventino una priorità politica e legislativa nazionale e che questi beni siano destinati ad un uso collettivo e sociale e, pertanto, ad approvare entro settembre un adeguato provvedimento di sequestro e confisca dei beni per coloro che abbiano subito provvedimenti di condanna per corruzione o per reati finanziari.
9/525-bis/1. Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, de Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella, Forgione, Migliore, Duranti.
La Camera,
premesso che:
la concessione dell'indulto appare una misura assolutamente inefficace a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, né, tantomeno, adeguata ai fini dell'umanizzazione della pena per coloro che, invece, rimarranno in carcere,
impegna il Governo
ad individuare, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, un programma di interventi urgenti in materia di edilizia carceraria, che possano essere realizzati già a partire dal 2007, con le necessarie coperture finanziarie.
9/525-bis/2. Contento, Buontempo.
La Camera,
premesso che:
la concessione dell'indulto allevia solo parzialmente e temporaneamente i problemi della condizione carceraria in quanto incide solo sul sovraffollamento e non sulle carenze strutturali delle carceri;
è, in particolare, carente l'assistenza sanitaria ai detenuti che spesso sono affetti da patologie, anche gravi, e non sempre possono ricevere cure appropriate e tempestive come sarebbe loro pieno diritto;
in particolare risulta carente la prevenzione sanitaria che deve rappresentare sempre di più l'elemento prioritario per la tutela della salute dei cittadini tutti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad un miglioramento sostanziale dell'assistenza sanitaria ai detenuti introducendo anche le opportune innovazioni di natura legislativa e amministrativa e dedicando a questo settore risorse finanziarie adeguate.
9/525-bis/3. Mario Pepe.
La Camera,
premesso che:
la grave situazione in cui versa il sistema carcerario del nostro Paese e gli ormai non più sostenibili effetti che tale situazione ha sulla vita del personale delle amministrazioni penitenziarie, sui reclusi e sulle rispettive famiglie ha imposto il ricorso a soluzioni di possibile, immediata ancorché parziale efficacia come l'indulto;
una simile scelta legislativa, ancorché attentamente limitata nella sua portata attraverso l'esclusione di reati di particolare gravità o rilevanza, rischia di sollevare forti preoccupazioni tra i cittadini onesti, in particolare in conseguenza alla scarcerazione di detenuti resisi colpevoli di reati che, anche se puniti con pene detentive di durata limitata, sono percepiti come minacce reali e continue alla sicurezza delle famiglie ed al sereno svolgimento di una ordinata convivenza civile,
impegna il Governo
a porre in essere ogni azione ed iniziativa per assicurare:
1) un rafforzamento della vigilanza e della prevenzione dei reati di maggiore impatto sociale da parte delle forze dell'ordine, con particolare riguardo a quelli che mettono maggiormente a rischio la sicurezza delle famiglie ed il pacifico ed ordinato svolgersi della vita dei cittadini onesti;
2) un pronto intervento per il miglioramento, nei limiti del possibile, delle condizioni di vita nelle carceri già esistenti ed il reperimento di adeguati finanziamenti per il proseguimento del programma di edilizia carceraria;
3) una più efficace e prudenziale separazione, all'interno delle strutture carcerarie, tra le diverse tipologie di detenuti, quali quelli in attesa di giudizio, i condannati con sentenza passata in giudicato, i tossicodipendenti, gli extracomunitari.
9/525-bis/4. Cossiga, Zorzato, Ponzo, La Loggia, Mondello, Verro, Gregorio Fontana, Giudice, Garagnani, Picchi, Paoletti Tangheroni, Palmieri, Bertolini, Misuraca, Licastro Scardino, Paniz, Fitto, Biancofiore, Rivolta, Baiamonte, Cicu, Marinello, Ferrigno, Pili, Bocciardo, Mazzaracchio, Di Virgilio, Franzoso, Fabbri, Rosso, Galli, Stagno D'Alcontres, Osvaldo Napoli, Carlucci, Santelli, Angelino Alfano, Testoni, Minardo, Alfredo Vito, Di Centa, Zanetta, Floresta, Ravetto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento di clemenza attualmente in discussione è finalizzato a intervenire, seppur in modo parziale, sul grave problema del sovraffollamento carcerario che, si stima, possa subire, nell'arco dei prossimi anni, una crescita esponenziale, fino a diventare di una consistenza pari a circa sei volte quella attuale;
le condizioni in cui versano le carceri italiane determinano che i detenuti soffrano, oltre alla pena secondo giustizia, anche, e soprattutto, una inaccettabile pena aggiuntiva data da condizioni lontane da ogni senso di umanità e di rispetto dovuto ad ogni essere umano;
non si può non tenere conto della difficile realtà, all'interno della comunità carceraria, vissuta dalle madri detenute con figli minori di tre anni, situazione, questa, che nega sia il diritto della madre di vivere la propria genitorialità al di fuori delle mura dell'istituto penitenziario, sia, soprattutto, il diritto del bambino a vivere la sua età in un ambiente idoneo alla crescita e ad un sereno e armonioso sviluppo psico-fisico;
la legge 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, seppure di portata decisamente innovativa, ha riscontrato alcune difficoltà applicative risultando, nei fatti, concretamente riferibile ad numero esiguo di detenute;
alla luce di quanto considerato, appare quanto mai urgente la necessità di fornire una risposta concreta di tutela alle numerose donne e ai loro figli che si trovano a vivere un momento fondamentale del loro rapporto in un ambiente totalmente inadatto a garantire loro anche minimi livelli di umanità e dignità,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a dare completa attuazione alla normativa vigente in materia di tutela del rapporto genitoriale all'interno del sistema penitenziario, nonché a predisporre gli interventi normativi necessari per assicurare una risposta all'ormai non più procrastinabile questione delle detenute madri.
9/525-bis/5. Oliverio, Gambescia, Laratta, Cesario, Tenaglia, Suppa, Samperi.
La Camera,
premesso che:
appare oportuno individuare le idonee soluzioni all'annoso problema che affligge il personale giudiziario del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia in ragione della omessa riqualificazione, invece già definita in tutti gli altri ministeri, negli enti, locaci, negli enti pubblici e, finanche, nello stesso Ministero della giustizia, per il personale appartenente agli altri dipartimenti;
l'approvazione del disegno di legge in esame vedrà, per l'ennesima volta, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie far fronte ad una emergenza normativa senza alcun riconoscimento né giuridico né economico. L'applicazione dell'indulto comporterà lo studio di centinaia di migliaia di fascicoli processuali e di posizioni giuridiche per la verifica della possibile applicazione della norma indultiva, e tale attività lavorativa dovrà essere compiuta nei termini brevi, quelli utili per eseguire le scarcerazioni degli aventi diritto, in aggiunta all'ordinaria attività lavorativa che è già difficilmente affrontabile con le carenze di organico e di mezzi nell'amministrazione giudiziaria;
sembra, pertanto, doveroso che i1 Parlamento, nel riconoscere il diritto del personale giudiziario di sviluppare la propria carriera e nel riconoscere allo stesso l'impegno profuso nella difficile attività diuturna quale titolo per una giusta ricollocazione nei livelli retributivi dovuti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare per l'amministrazione della giustizia, nell'ambito dei provvedimenti legislativi in materia (amnistia, ordinamento giudiziario ecc.), le soluzioni adeguate per definire un'efficace riqualificazione per il personale in servizio nei Dipartimenti dell'organizzazione giudiziaria e dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
9/525-bis/6. Buemi, Mancini, Angelo Piazza, Crema.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento di clemenza attualmente in discussione è finalizzato a
intervenire, seppur in modo parziale, sul grave problema del sovraffollamento carcerario che, si stima, possa subire, nell'arco dei prossimi anni, una crescita esponenziale, fino a diventare di una consistenza pari a circa sei volte quella attuale;
le persone attualmente detenute sono 61.353 e, nell'ultimo anno, sono entrati nel circuito carcerario 90 mila detenuti; appare, pertanto, del tutto evidente che il sovraffollamento ha ridotto ai minimi termini le risorse umane e finanziarie destinate ad una efficace politica per il reinserimento dei condannati, costituendo così un rischio per lo stesso principio che vieta i trattamenti contrari al senso di umanità;
alla luce della grave situazione in cui versano attualmente le nostre carceri, appare quanto mai necessaria un'assunzione di responsabilità, seguita da un impegno serio del Governo e delle istituzioni tutte per restituire immediatamente vivibilità al mondo carcerario secondo i parametri della legalità costituzionale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziativa affinché il provvedimento di clemenza sia accompagnato da un serio investimento in termini di nuove strutture e risorse umane, nonché a predisporre adeguate misure di accoglienza e di sostegno, attivando gli enti locali e l'associazionismo, per sostenere chi esce dal carcere e contribuire ad interrompere, in tal modo, il circolo vizioso della recidiva.
9/525-bis/7. Suppa, Tenaglia, Maran, Gambescia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento di clemenza attualmente in discussione è finalizzato a intervenire, seppur in modo parziale, sul grave problema del sovraffollamento carcerario che, si stima, possa subire, nell'arco dei prossimi anni, una crescita esponenziale, fino a diventare di una consistenza pari a circa sei volte quella attuale;
le persone attualmente detenute sono 61.353 e, nell'ultimo anno, sono entrati nel circuito carcerario 90 mila detenuti; appare, pertanto, del tutto evidente che il sovraffollamento ha ridotto ai minimi termini le risorse umane e finanziarie destinate ad una efficace politica per il reinserimento dei condannati, costituendo così un rischio per lo stesso principio che vieta i trattamenti contrari al senso di umanità,
impegna il Governo
a predisporre tutte le misure idonee a perseguire prioritariamente gli investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli uffici giudiziari e per la ristrutturazione degli istituti penitenziari, per l'incremento delle risorse umane e materiali, nonché delle attività di formazione e di reclutamento, anche con particolare riguardo alla polizia penitenziaria e alla rete dei servizi sociali territoriali.
9/525-bis/8. Maran, Suppa, Tenaglia, Gambescia, Samperi.
La Camera,
premesso che:
l'indulto da solo non è strumento idoneo a determinare stabilmente la deflazione penitenziaria, mentre sono necessarie misure volte a depenalizzare condotte non particolarmente lesive, a sostituire le sanzioni detentive con altre meno pervasive, tra cui quelle interdittive, patrimoniali e riparatorie, ad espellere precocemente dal circuito penale mediante l'archiviazione i fatti di cui sia giudizialmente accertata la scarsa offensività, ad introdurre nel sistema penale generale misure di controllo sociale sostitutive della sanzione penale, quale la sospensione del processo con messa alla prova, a riqualificare il sistema delle norme incriminatrici e delle sanzioni. Il tutto nella direzione di un diritto penale minimo che garantisca l'effettività
dell'osservanza dei precetti pur senza il necessario ricorso alla sanzione penale, soprattutto detentiva,
impegna il Governo
a presentare in tempi rapidi, e comunque prima della approvazione di un qualsiasi atto normativo in materia di amnistia, un progetto organico di riforma del codice penale e delle leggi penali speciali nel senso esposto in premessa.
9/525-bis/9. Leoluca Orlando.
La Camera,
premesso che:
l'efficiente funzionamento della giustizia minorile è strumento capace di determinare, per la sua funzione di prevenzione primaria e secondaria, effetti positivi sulla riduzione della criminalità adulta e sulla deflazione carceraria;
il settore ministeriale della giustizia minorile riveste grande importanza non solo ai fini del recupero sociale dei minori devianti, ma anche perché consente la sperimentazione di istituti giuridici e di tecniche risocializzanti particolarmente utili anche nel sistema penale generale, come l'irrilevanza del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova, l'uso di modalità riparative quale la mediazione tra autore del delitto e vittima, il diffuso ricorso a sanzioni sostitutive, l'azione del servizio sociale per i minorenni in collegamento con i servizi locali, gli interventi dell'area penale esterna con il ricorso a comunità ed associazioni. E tuttavia non funziona adeguatamente il monitoraggio sui risultati di queste innovazioni, dal quale era in passato possibile attingere preziose notizie;
appare necessario produrre a completamento del vigente sistema penalprocessualistico minorile, considerato tra i più avanzati al mondo anche per aderenza alle Regole minime per la giustizia minorile redatte a Pechino ed approvate dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1985, la revisione del sistema penale generale applicabile ai minorenni (norme incriminatrici ed apparato sanzionatorio) nonché lo specifico ordinamento penitenziario minorile;
dal 2001 al 2006 i finanziamenti destinati agli interventi rivolti ai minori sono passati da oltre 17 milioni di euro a meno di 15 milioni di euro, e ciò a fronte di un aumento delle presenze medie nei diversi servizi della giustizia minorile e dell'andamento dell'inflazione (che, come si sa, ha ridotto il potere di acquisto della nuova moneta), mentre le spese per beni e servizi sono passate dagli oltre 12 milioni di euro del 2001 ai poco più degli 8 milioni previsti per il 2006 e gli investimenti sono stati ridotti dagli oltre 16 milioni di euro del 2001 ai quasi 1,5 milioni del 2006;
i debiti dell'ultimo esercizio finanziario, quali quelli per il collocamento dei minori in comunità, superano abbondantemente i 7 milioni di euro, così come i debiti per le spese di funzionamento sfiorano nello stesso anno i 6 milioni di euro. Tutto ciò a fronte del fatto che per il 2006 lo stanziamento previsto, ad esempio, per il collocamento in comunità dei minorenni, è pari a 6 milioni di euro, cioè persino insufficiente a pagare i debiti pregressi, mentre complessivamente i debiti del Dipartimento nella gestione della precedente legislatura sono passati dai quasi 6 milioni del 2003 agli oltre 18 milioni del 2005; cosicché i servizi periferici, anche a seguito delle concomitanti carenze di personale tecnico operativo e di polizia penitenziaria, hanno finito per garantire con difficoltà crescenti l'adempimento dei compiti cui sono preposti, tanto che nel 2006 molti centri per la giustizia minorile non sono stati messi neanche nella condizione di coprire i debiti effettuati per adempiere ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che costituiscono spese cosiddette obbligatorie che i servizi sono tenuti a sostenere;
alcuni provvedimenti amministrativi assunti nel corso della precedente legislatura possono apparire connotati da
non linearità in quanto per un verso esprimono la volontà di accentramento, per un altro manifestano la tendenza all'ingiustificata proliferazione di servizi decentrati, quali nuovi centri per la giustizia minorile, anche in realtà territoriali ove l'estrema limitatezza della devianza minorile non appariva renderli né necessari né opportuni, con le ovvie conseguenze che i relativi costi aggiunti determinano la riduzione delle risorse necessarie per il buon funzionamento degli altri essenziali servizi;
risultano sussistere elementi di seria criticità nella situazione e nella gestione del personale oltre che pesanti carenze in molte categorie, quali gli assistenti sociali e gli operatori della polizia penitenziaria, che danno luogo a riferite situazioni di grave burn-out di molti operatori: e ciò proprio in un delicatissimo settore nel quale la motivazione e l'entusiasmo sono fattori essenziali di riuscita nella prevenzione del disagio e nella risocializzazione dei giovani infrattori, e in cui l'esclusivo interesse del minore deve essere la regola principale dell'agire dei funzionari e dei servizi preposti al settore,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative volte a potenziare il Dipartimento per la giustizia minorile in termini di risorse economiche, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, e di dotazione di personale procedendo alla revisione delle assegnazioni, alla formazione ed al riesame della disciplina e della consistenza degli incentivi;
a procedere alla approfondita verifica della situazione gesfionale ed alla radicale riorganizzazione del settore, anche ascoltando le valutazioni degli operatori ed eventualmente procedendo ai cambiamenti di ogni genere che siano necessari per restituire funzionalità e senso di appartenenza a questo settore di importanza strategica;
a ripristinare e potenziare un sistema di monitoraggio, con specifico riferimento ai nuovi istituti deflattivi in vista della loro possibile espansione nel sistema penale generale;
a procedere all'elaborazione ed alla presentazione in tempi rapidi di un «corpus» normativo aggiuntivo a quello esistente che, nella direzione della residualità della detenzione e del primato del recupero sociale, metta in campo un nuovo sistema penale sostanziale e sanzionatorio che si integri con quello esistente ed elabori uno specifico ordinamento penitenziario per i minori privati della libertà personale o sottoposti a misure penali alternative o sostitutive rispetto alla detenzione;
a riferire tempestivamente al Parlamento sulle misure assunte.
9/525-bis/10. Palomba.
La Camera,
premesso che:
molte sedi internazionali, tra le quali l'ONU ed il Consiglio d'Europa, raccomandano agli Stati membri di attribuire particolare attenzione e riservare uno specifico trattamento ai soggetti ricadenti nella categoria di età denominata come quella dei «giovani adulti», in prevalenza considerati come quelli compresi tra i 18 ed i 25 anni;
il recupero sociale di tali soggetti, che nell'attuale società caratterizzata da una situazione che molti studiosi chiamano «adolescenza lunga», per un verso può essere meno difficile, per un altro rappresenta un investimento di grande importanza per la società,
impegna il Governo
a presentare in tempi rapidi un'organica proposta di adeguamento della normativa e dell'organizzazione alle peculiari caratteristiche dei giovani adulti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) adeguamento dell'aspetto sanzionatorio con possibili riduzioni di pena,
ampliamento del ricorso alle misure sostitutive ed alternative ed una più estesa applicazione degli istituti di espulsione precoce dal circuito penale;
2) effettiva differenziazione nel trattamento esecutivo della detenzione con riferimento sia alla separazione dei locali ove sono collocati, sia all'accesso ai servizi sociali e psicologici, sia all'avviamento all'istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, sia ai rapporti con la comunità esterna;
3) specifica formazione del personale addetto al trattamento in relazione a questa particolare categoria di persone;
4) effettuazione di un monitoraggio sull'efficacia delle nuove misure, gli esiti del quale siano oggetto di relazione al Parlamento.
9/525-bis/11. Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
il processo penale appare tuttora appesantito da lungaggini e adempimenti non sempre essenziali per l'accertamento della verità e per l'effettivo esercizio del diritto di difesa, tra cui vanno annoverate le procedure per le comunicazioni e le notificazioni, le modalità di stesura e di deposito dei provvedimenti, l'accesso ai riti alternativi;
anche l'esigenza di tenere processi celeri per adempiere al precetto dell'articolo 111 della Costituzione ed alle disposizioni comunitarie, considerate altresì l'abbreviazione dei termini di prescrizione e le condanne dell'Italia in sede di Corte europea dei diritti dell'uomo per mancato accesso al processo anche delle persone offese, rendono indispensabile ed indifferibile una organica riforma del codice di procedura penale nel senso dell'eliminazione dei passaggi non strettamente indispensabili per il raggiungimento delle finalità predette;
non di rado l'ipertrofia burocratica presente anche nel processo penale riverbera effetti negativi sulla permanenza in carcere dei soggetti in attesa di giudizio, contribuendo all'inflazione penitenziaria,
impegna il Governo
a presentare in tempi rapidi al Parlamento un disegno di legge per la modifica del codice di procedura penale nel senso auspicato in premessa.
9/525-bis/12. Donadi.
La Camera,
premesso che:
l'indulto rappresenta uno strumento eccezionale a cui può farsi ricorso soltanto se è reso necessario dalla grave situazione carceraria;
si ritiene, tuttavia, che l'indulto debba costituire unicamente il punto di partenza di una complessiva riforma della giustizia in campo processuale, sostanziale e penitenziario, in quanto carenze normative ed organizzative ostacolano la corretta applicazione dei principi costituzionali in materia di limitazione della libertà personale;
si sottolinea, pertanto, l'esigenza:
1) di accelerare, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, i tempi del processo penale affinché si riduca conseguentemente la durata dell'applicazione delle misure di custodia cautelare e, quindi, della detenzione in attesa di giudizio;
2) di riformare il sistema delle misure alternative alla detenzione, affinché la pena detentiva costituisca una extrema ratio alla quale ricorrere esclusivamente qualora, in base alla gravità del fatto, appaia come l'unica adeguata a realizzare la finalità retributiva, preventiva e rieducativa della pena;
3) di istituire un fondo per le vittime dei reati di particolare allarme
sociale, che assicuri alle vittime di tali reati il risarcimento dei danni subiti e che sia alimentato, almeno in parte, da somme derivanti dalla confisca dei beni dei soggetti condannati per tali reati;
4) di prevedere adeguati interventi a favore di tutti coloro che, a causa dell'adempimento del dovere, abbiano subito danni anche in assenza di una motivazione terroristica o mafiosa alla base dell'offesa;
5) di rafforzare gli strumenti investigativi diretti a rintracciare i patrimoni illeciti occulti, i quali potrebbero essere utilizzati anche al fine di alimentare il fondo di cui al numero 3);
6) di concludere nuovi accordi bilaterali con Stati esteri diretti a consentire l'esecuzione all'estero delle pene detentive comminate a soggetti di nazionalità straniera, al fine di deflazionare l'ingente numero dei detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane;
7) di realizzare nuove strutture penitenziarie e di adeguare quelle esistenti alle reali e concrete esigenze della popolazione detenuta, prevedendo, ad esempio, strutture separate nelle quali ospitare esclusivamente i detenuti in attesa di giudizio;
8) di garantire ai detenuti, quando ne ricorrano le condizioni di legge, l'accesso al diritto al lavoro sia all'interno dell'istituto sia all'esterno di esso, in regime di semilibertà o di lavoro all'esterno,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa volta a soddisfare le esigenze evidenziate in premessa.
9/525-bis/13.Pecorella, Lussana, Consolo, Mazzoni, Mormino.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza in oggetto non sembra risolvere in modo definitivo il problema del sovraffollamento carcerario, posto che all'interno delle carceri scontano la pena oltre 61mila detenuti a fronte di una capienza regolamentare che non va oltre i 45mila detenuti,
impegna il Governo
ad adottare adeguate misure che risolvano in modo reale il lamentato problema del sovraffollamento delle carceri con interventi adeguati e definitivi nell'ambito di un idoneo piano di edilizia carceraria con interventi strutturali.
9/525-bis/14.Lussana.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza in oggetto non sembra risolvere in modo definitivo il problema del sovraffollamento carcerario, considerato che il provvedimento in esame introduce un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri,
impegna il Governo
ad adottare adeguate misure che risolvano in modo reale il lamentato problema del sovraffollamento delle carceri con interventi adeguati e definitivi nell'ambito di un idoneo piano triennale di edilizia carceraria
teso a riqualificare ed ammodernare gli istituti esistenti e a realizzare nuove strutture.
9/525-bis/15.Bricolo.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza, secondo dati presentati dal Ministero della giustizia, dovrebbe trovare applicazione nei confronti di oltre 22 mila detenuti, dei quali una forte percentuale è costituita da stranieri,
impegna il Governo
ad adottare adeguate misure affinché l'applicazione dell'indulto nei confronti degli stranieri carcerati avvenga a condizione che sia verificato la sussistenza dei necessari presupposti di una loro regolare permanenza nel territorio dello Stato.
9/525-bis/16.Alessandri.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza viola il principio di certezza della pena, destando forte preoccupazione nell'opinione pubblica,
impegna il Governo
ad adottare adeguate misure affinché l'applicazione dell'indulto nei confronti dei detenuti avvenga con un controllo adeguato sulla prova effettiva e constante di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale dei detenuti beneficiati dal provvedimento di clemenza.
9/525-bis/17.Allasia.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza, pur con le esclusioni riguardanti i reati di terrorismo, i reati di mafia, i sequestri di persona a scopo di estorsione nonché i reati sessuali, non possa tuttavia condonare pene quando la criminalità è sempre più diffusa e rappresenta una insidia quotidiana al quieto ed onesto vivere dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare la necessità di adottare adeguate iniziative normative affinché, in un momento successivo all'applicazione dell'indulto, durante il periodo di sospensione della sentenza, possano applicarsi ai soggetti beneficiati talune delle prescrizioni e degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
9/525-bis/18.Cota.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato;
considerato che il provvedimento prevede a carico dei condannati l'applicazione
di seppur limitate prescrizioni, senza incentivare il reinserimento sociale degli stessi,
impegna il Governo
a favorire la stipulazione di protocolli d'intesa con il mondo dell'imprenditoria e della cooperazione per incentivare l'offerta lavorativa e formativa in favore dei condannati che usufruiscano del provvedimento di clemenza.
9/525-bis/19.Bodega.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato,
impegna il Governo
a predisporre contestualmente specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti beneficiati dal provvedimento di clemenza attraverso lo svolgimento di prestazione volontaria di attività non retribuita a favore della collettività.
9/525-bis/20.Brigandì.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i reati puniti fino a tre anni per le pene detentive e fino a 10 mila euro per le pene pecuniarie;
considerato che si prevede la concessione di indulto condizionato con la revoca di diritto in caso di condanna entro 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge in esame, a delitto non colposo punibile con la pena detentiva non inferiore a 2 anni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché con il provvedimento di sospensione sia imposto l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione.
9/525-bis/21.Dozzo.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i reati puniti fino a tre anni per le pene detentive e fino a 10 mila euro per le pene pecuniarie;
considerato che si prevede la concessione di indulto condizionato con la revoca di diritto in caso di condanna entro 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge in esame, a delitto non colposo punibile con la pena detentiva non inferiore a 2 anni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché con il provvedimento di sospensione sia disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
9/525-bis/22.Dussin.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni;
considerato che nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di una più approfondita
riflessione in merito ai presupposti indispensabili per la concessione del suddetto provvedimento di clemenza,
impegna il Governo
a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti.
9/525-bis/23.Fava.
La Camera,
esaminato il disegno di legge recante l'estinzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;
considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;
tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere,
impegna il Governo
ad adottare nell'ambito della prossima sessione di bilancio un programma di interventi urgenti in materia di edilizia carceraria da realizzare a partire dall'anno 2007 con le necessarie coperture finanziarie.
9/525-bis/24.Stucchi.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza in oggetto non sembra risolvere in modo definitivo il problema del sovraffollamento carcerario, considerato che il provvedimento in esame introduce un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri,
impegna il Governo
ad adottare interventi legislativi che vadano nella direzione di rendere residuale il carcere per reati di scarsa entità sociale, attraverso la introduzione del lavoro civico non retribuito applicabile ai detenuti che debbano scontare una pena detentiva non superiore a tre anni e che abbiano espiato almeno metà della pena inflitta.
9/525-bis/25.Montani.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti;
considerato che il provvedimento di clemenza in oggetto non appare minimamente risolutivo dei problemi legati al sovraffollamento carcerario,
impegna il Governo
ad adottare interventi legislativi di riforma del codice penale, onde ridurre le ipotesi di reato attraverso un complessivo processo di depenalizzazione delle fattispecie esistenti che tengano conto della gravità del fatto e della relativa responsabilità, garantendo una maggiore incisività verso la certezza del diritto e l'efficacia della pena.
9/525-bis/26.Fugatti.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i reati puniti fino a tre anni per le pene detentive e fino a 10 mila euro per le pene pecuniarie;
considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario
per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri mentre sarebbe necessario adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative con l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
9/525-bis/27.Caparini.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato,
impegna il Governo
a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore delle regioni.
9/525-bis/28.Garavaglia.
La Camera,
esaminata la proposta di legge che concede l'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive;
considerato che tale provvedimento, comportando la scarcerazione di svariate migliaia di detenuti, si applicherà anche ai detenuti tossicodipendenti che rappresentano oltre il 20 per cento della popolazione carceraria,
impegna il Governo
a prevedere le opportune iniziative anche normative in modo tale che al detenuto tossicodipendente sia imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
9/525-bis/29.Gibelli.
La Camera,
esaminata la proposta di legge che concede l'indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che l'adozione di misure di clemenza non risulta minimamente risolutiva dei problemi legati al sovraffollamento carcerario,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative che comportino la sostituzione della pena detentiva per taluni reati con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o finalizzata al risarcimento del danno o all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato.
9/525-bis/30.Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
esaminata la proposta di legge che concede l'indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che l'adozione di misure di clemenza non risulta minimamente ri
solutiva dei problemi legati al sovraffollamento carcerario ma rappresenta unicamente l'adozione di una legislazione emergenziale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per delineare un sistema carcerario dove si ricorra maggiormente a misure alternative alla detenzione e dove il lavoro rappresenti un modo di espiazione della pena, alternativo a quest'ultima.
9/525-bis/31.Goisis.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza in oggetto non sembra risolvere in modo definitivo il problema del sovraffollamento carcerario, posto che all'interno delle carceri scontano la pena oltre 61 mila detenuti a fronte di una capienza regolamentare che non va oltre i 45 mila detenuti,
impegna il Governo
a prevedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame la presentazione di una relazione al Parlamento da parte del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge in esame.
9/525-bis/32.Grimoldi.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza dovrebbe trovare applicazione nei confronti di oltre 22 mila detenuti che scontano attualmente un residuo di pena inferiore ai tre anni, comportando una serie infinita di scarcerazioni nel corso dell'anno,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure affinché il Ministro della giustizia trasmetta ogni tre mesi al Parlamento i dati sull'applicazione della legge in esame, ed in particolare sul numero di condannati che usufruiranno per l'anno in corso della misura di clemenza dell'indulto, suddivisi per tipologia di reato.
9/525-bis/33.Maroni.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza dovrebbe trovare applicazione nei confronti di oltre 22 mila detenuti che scontano attualmente un residuo di pena inferiore ai tre anni, comportando una serie infinita di scarcerazioni nel corso dell'anno,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure affinché il Ministro della giustizia trasmetta ogni sei mesi al Parlamento i dati riguardanti l'edilizia carceraria, ed in particolare per quanti istituti carcerari esistenti è stato
avviato un piano di riqualificazione ed ammodernamento e quante nuove strutture sono in fase di realizzazione.
9/525-bis/34.Pottino.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che si prevede la concessione di indulto condizionato con la revoca di diritto in caso di condanna entro 5 anni, dalla data di concessione del provvedimento concessorio, a delitto non colposo punibile con la pena detentiva non inferiore a 2 anni,
impegna il Governo
a prevedere che il Ministro della giustizia riferisca al Parlamento in merito al numero di condanne inflitte nei confronti dei soggetti beneficiati dal provvedimento di clemenza nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
9/525-bis/35.Pini.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante la concessione di indulto per i detenuti che devono scontare una pena non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per quelle pecuniarie sole e congiunte a pene detentive;
considerato che il provvedimento di clemenza, secondo dati presentati dal Ministero della giustizia, dovrebbe trovare applicazione nei confronti di oltre 22 mila detenuti, dei quali una forte percentuale è costituita da stranieri,
impegna il Governo
ad effettuare un costante monitoraggio sull'applicazione della legge in esame al fine di adottare le opportune iniziative ed a prevedere che l'indulto si applichi al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla applicazione del provvedimento di indulto.
9/525-bis/36.Filippi.
La Camera,
premesso che:
l'indulto concesso dal provvedimento in esame è in grado di ridurre ma non di eliminare l'insostenibile sovraffollamento delle carceri, in quanto queste ospitano circa ventimila detenuti in più rispetto ai posti disponibili - calcolati peraltro sulla base di parametri di vivibilità penalizzanti per i detenuti - mentre, secondo le stime del Ministero della giustizia, l'indulto riguarderebbe poco meno di tredicimila detenuti;
il sovraffollamento delle carceri comporta anche una vera e propria mortificazione delle condizioni di lavoro del personale amministrativo, di quello di polizia penitenziaria, dei medici penitenziari nonché di tutti coloro che si occupano della delicatissima fase del recupero sociale dei detenuti;
nonostante la gravissima carenza di organico della polizia penitenziaria, nel corso degli ultimi anni un ingente numero di appartenenti al personale della polizia penitenziaria è stato distaccato a vario titolo presso il Ministero della giustizia ed, in particolare, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
sottolineato il ruolo fondamentale svolto dal personale di polizia penitenziaria nelle carceri, il quale non si limita a garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari ed a tutelarne la sicurezza, ma partecipa anche alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative idonee a risolvere il problema della grave carenza del personale della polizia penitenziaria, procedendo, in primo luogo, al rientro negli istituti e servizi penitenziari di provenienza del personale di polizia penitenziaria distaccato a vario titolo presso il Ministero della giustizia.
9/525-bis/37.Angelo Piazza, Buemi, Crema, Antinucci, Di Gioia, Mancini, D'Elia, Capezzone, Schietroma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento di indulto costituisce solo il primo, indispensabile, passo di un lungo cammino necessario per la riforma del sistema carcerario, una riforma che affronti globalmente i problemi e nel contempo sappia intervenire capillarmente, analizzando e sciogliendo i tanti nodi che hanno impedito finora l'esistenza di un sistema carcerario dignitoso e giusto, degno di un Paese civile,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte:
all'attuazione corretta e completa del riordino del servizio sanitario penitenziario (di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230), affinché, rispetto dal fondamentale diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, non vi siano più cittadini di «serie A» e cittadini di «serie B»;
a qualificare e razionalizzare le funzioni e l'organico della polizia penitenziaria; in particolare, si impone una revisione delle piante organiche degli agenti di polizia penitenziaria volta a rafforzare gli organici degli istituti maggiormente affollati o ospitanti sezioni carcerarie che richiedano maggiore sorveglianza;
a una gestione efficace, oculata e trasparente dell'istituto della «Cassa delle ammende», volta a finanziare i progetti di reinserimento dei detenuti;
alla presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti;
alla piena attuazione del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, investendo nella ristrutturazione degli istituti penitenziari le risorse economiche necessarie;
all'istituzione della figura del «Garante dei diritti delle persone private della libertà personale», con il delicato ruolo di mediazione finalizzata al riconoscimento dei diritti dei cittadini reclusi;
all'attuazione corretta e completa della legge 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori;
all'attuazione corretta e completa della legge 27 luglio 2005, n. 154, (cosiddetta «legge Meduri») volta a risolvere la questione della direzione vacante di molti istituti penitenziari.
9/525-bis/38.Mellano, Zanella, D'Elia, Capezzone, Buglio, Beltrandi, Poretti, Turco, Buemi, Balducci.
La Camera,
premesso che:
le condizioni in cui versano le carceri italiane hanno indotto il Parlamento ad un'approfondita riflessione circa la necessità di varare in tempi rapidi un atto di
clemenza teso ad intervenire sul drammatico problema del sovraffollamento delle carceri;
tale provvedimento costituisce un atto di civiltà, come è stato più volte affermato, di fronte ad una situazione che si è andata via via aggravando che ha visto negli ultimi anni un aumento esponenziale di detenuti imputati o condannati per reati legati alla tossicodipendenza o all'immigrazione clandestina le cui condizioni all'interno delle carceri rischiano di attenuare il senso dell'articolo 27 della Costituzione secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
la concessione dell'indulto costituisce un primo importante passo nel senso di una maggiore attenzione nei confronti dei settori più marginali della società, di coloro che non possono permettersi costosi avvocati capaci di fare uso di ogni mezzo difensivo idoneo a consentire, ai fini della prescrizione, una più lunga durata del processo;
la necessità di varare un provvedimento di indulto, da anni atteso dalla popolazione carceraria, deve potersi coniugare con il diritto, in particolare di tutti quei lavoratori che in questi anni sono stati vittime di reati contro la sicurezza del lavoro;
sono migliaia i lavoratori che sono stati vittime di reati odiosi quali il disastro colposo ed un'infinità di omicidi colposi. Si pensi ai lavoratori che hanno perso la vita a causa dell'amianto, e ad altri fattori nocivi, o per il mancato rispetto della normativa relativa alla sicurezza del lavoro, per non parlare di quei lavoratori che hanno subito, sul luogo di lavoro, lesioni colpose gravi o gravissime,
impegna il Governo
a emanare provvedimenti normativi tesi ad accelerare l'iter giuridico-amministrativo dei procedimenti di risarcimento del danno per causa di lavoro proposti da lavoratori che hanno subito lesioni colpose gravi o gravissime nei luoghi di lavoro, o da familiari di lavoratori deceduti per causa di lavoro.
9/525-bis/39.Diliberto, Sgobio, Crapolicchio, Pagliarini, Vacca, Licandro, Galante, Bellillo, Cesini, Cancrini, De Angelis, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier, Maran, Tenaglia, Lovelli, Buffo, Di Salvo, Giulietti, Leoni, Balducci, Fundarò, Bonelli, Pellegrino, Cassola, Zanella.
La Camera,
premesso che:
è unanimemente ritenuta urgente una profonda ed innovativa riforma in materia di giustizia;
pur considerando i tempi occorrenti per procedere alla predisposizione di adeguati testi normativi, è comunque importante ed indifferibile conoscere la programmazione temporale dei diversi provvedimenti;
impegna il Governo
a presentare, entro il prossimo mese di settembre, al Parlamento il programma e l'indicazione delle priorità in materia di riforma della giustizia.
9/525-bis/40.Belisario.