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Allegato B
Seduta n. 35 del 1/8/2006
TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2006
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante una situazione di disagio dei pensionati verificatasi per effetto delle 193.656 lettere inviate dall'INPS con cui si chiede la restituzione di somme «pagate in più» senza ulteriori specificazioni (oltre ovviamente all'importo), nel corso del 2004. Nelle lettere, l'Istituto di previdenza comunica che a partire da settembre le cifre percepite in «più» saranno trattenute direttamente sulla pensione in 24 rate;
se risulti al Governo se quello che sta attuando l'INPS il recupero di somme effettivamente dovute (e quali le ragioni di questo errore macroscopico) o se si intende surrettiziamente sulla base di determinati presupposti che si desidererebbe conoscere, attuare un prelievo ulteriore
dalla categorie più deboli della popolazione ed al riguardo sarebbe interessante conoscere il grado di coinvolgimento del Governo -:
se siano stati informati dall'INPS delle lettere con cui si comunica ai pensionati la restituzione forzata di somme che sarebbero state pagate in più senza altre indicazioni;
se corrisponda al vero, e in questo caso perché, che nelle lettere inviate non sia stato inserito uno specchietto precedentemente predisposto in cui veniva indicato al pensionato con chiarezza l'eventuale aumento del reddito e quindi la cifra da restituire. E se, data l'ambiguità, non intenda chiedere all'INPS il ritiro delle lettere inviate, e di soprassedere alla decurtazione delle pensioni fino a quando non siano chiariti con certezza motivi e entità delle cifre di cui si chiede la restituzione.
(2-00105) «Garagnani».
Interrogazione a risposta in Commissione:
OTTONE, FRANCESCHINI, BRANDOLINI, PEDULLI, CESINI e SOFFRITTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il quale regola le «Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura», prevede tra l'altro alcune agevolazioni a favore dei lavoratori agricoli dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 o iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti ai sensi della citata legge n. 590 del 1981;
la legge n. 590 del 1981 è stata sostituita prima dalla legge n. 185 del 1992 ed infine dal decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004;
in particolare le regole introdotte con il decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedono, a partire dall'anno 2005, l'esclusione degli interventi compensativi per i danni alle colture e alle strutture assicurabili al mercato agevolato;
relativamente alle perdite provocate dalla grandine, che rappresenta l'evento più dannoso e ricorrente nella regione dell'Emilia Romagna, non potranno più essere attuate le consuete procedure di delimitazione delle aree colpite e di decretazione del riconoscimento della eccezionalità degli eventi, in quanto la maggior parte delle colture sono assicurabili, al mercato agevolato;
tali modificazioni si ripercuotono negativamente sulle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, poiché pur in presenza dei presupposti oggettivi per la concessione dei benefici, viene a mancare l'elenco dei comuni dichiarati colpiti -:
facendo proprie le forti preoccupazioni manifestate al riguardo dai rappresentanti dei lavoratori del mondo agricolo e l'urgenza di un aggiustamento normativo, come il Ministero, in assenza di disposizioni specifiche tendenti a rilevare i danni causati da calamità naturali (eventi assicurabili ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004) intenda riconoscere i benefici per i lavoratori agricoli previsti dalla legge n. 223 del 1991.
(5-00152)