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Allegato A
Seduta n. 36 del 2/8/2006
...
(Sezione 4 - Iniziative per una rapida liquidazione dei danni relativi al crollo di un edificio nel comune di Castellaneta (Taranto) avvenuto il 7 febbraio 1985)
D)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
alle ore 04.00 del 7 febbraio 1985 crollava un edificio di sette piani per civili abitazioni nel comune di Castellaneta (Taranto); causando la morte di 34 persone;
disposto il rinvio a giudizio dell'on. Semeraro Gabriele (sindaco pro tempore); del prof. Cassandro Bellisario (vicesindaco); dell'ing. Bosco Donato (dirigente dell'UTC); dell'ing. Rezza Mario Antonio (responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Castellaneta) il tribunale penale di Taranto con sentenza 592 in data 4 maggio 1989, dichiarava colpevoli i suindicati imputati e li condannava alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in solido tra loro e unitamente al comune di Castellaneta, quale responsabile civile;
la Corte di appello di Lecce rigettava il proposto appello con sentenza 1 marzo 1991 e, successivamente, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 2233/1992 rigettava i ricorsi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata solamente nei confronti di Bosco Donato;
divenuta definitiva la condanna penale, venivano intrapresi dagli interessati (parti civili nel procedimento penale) giudizi finalizzati alla quantificazione e liquidazione dei danni riconosciuti dal Giudice Penale. A quest'ultimo proposito è bene precisare che a pag. 41 della sentenza penale di I grado, quel giudicante ebbe a precisare: «...deve rilevarsi che esso non può essere tenuto a rispondere per le omissioni del sindaco Semeraro e del vicesindaco Cassandro riguardanti i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità. Questi provvedimenti sono esplicazione di funzioni del sindaco (o, per delega, del vicesindaco) quale Ufficiale di Governo e, pertanto, legittimato passivo in ordine all'azione di risarcimento danni causati da quelle omissioni è lo Stato e non il comune»;
dopo un tribolato lungo iter processuale del procedimento civile di sola quantificazione dei danni, addebitabile, secondo gli interpellanti, esclusivamente agli organi giudiziali, all'udienza dell'8 giugno 2000 la causa veniva riservata per la decisione, dopo la precisazione delle conclusioni
con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche (gg. 60 più 20);
addirittura la sentenza venne depositata e pubblicata il 1 aprile 2003. In definitiva, dopo circa 3 anni!;
nel frattempo, a seguito di legge costituzionale n. 3/2001, è stata approvata dallo Stato italiano la legge 28 dicembre 2001 n. 448 che al IV comma dell'articolo 41 così recita «per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente, l'assunzione dei mutui è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001»;
in considerazione di tanto la Cassa Depositi e Prestiti, dopo la circolare 1251 in data 27 maggio 2003 e un comunicato del 18 giugno 2003, in data 8 aprile 2004 ha ritenuto di esplicitare in via definitiva le casistiche per la finanziabilità dei debiti fuori bilancio accorpandoli come segue: A - debiti derivanti da interessi e rivalutazione monetaria; B - debiti derivanti da risarcimento danni nel caso di occupazione di urgenza divenuta illegittima; C - debiti risultanti da atto con data anteriore al termine dell'8 novembre 2001; pertanto, ogni richiesta del comune di Castellaneta di poter contrarre un mutuo per pagare le somme riconosciute nella sentenza del Tribunale di Taranto 428/2003, è stata disattesa in quanto quei crediti sarebbero diventati certi, liquidi ed esigibili solamente in data 1 aprile 2003 (del deposito della sentenza) e quindi in epoca successiva all'8 novembre 2001, a nulla giovando la circostanza che la sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni era divenuta definitiva nel lontano 1992;
a proposito della sentenza del Tribunale di Taranto 428/2003 è da evidenziare che quel giudicante rigettò la richiesta del comune di Castellaneta di evocare in giudizio il Ministero degli interni sussistendo anche la responsabilità del sindaco - quale Commissario del Governo - nel non emettere l'ordinanza contingibile ed urgente di sgombero a tutela della pubblica e privata incolumità;
il comune di Castellaneta, che non avrebbe mai avuto la possibilità di ottemperare al riconosciuto risarcimento (di oltre 20 miliardi di vecchie lire) con la spesa corrente o di assolvere a tale onere con un mutuo (ogni sollecitazione alla Cassa depositi e prestiti è stata vana) per non parlare di diversi tentativi rivolti al Ministero degli interni per prendere «coscienza» della propria responsabilità di ordine non soltanto morale, fu costretto ad appellarsi presso la Corte di appello di Lecce in Taranto che, con sentenza 248/2005 in accoglimento della preliminare eccezione ha dichiarato la esistenza di litis-consortio necessario del Ministero degli interni e, quindi, dopo aver cassato la sentenza del Tribunale di Taranto, ha disposto che la causa venga riassunta dinanzi al Tribunale di Taranto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero -:
se non ritenga di dover intervenire con le più opportune e urgenti iniziative e dare finalmente ai parenti delle vittime le risposte che si attendono da così lungo tempo, mettendo la parola fine ad una così dolorosa vicenda che si trascina da più di 20 anni, secondo gli interpellanti, nell'assoluta indifferenza, se non proprio con la complicità delle istituzioni, che si palleggiano le proprie responsabilità spesso con eccezioni pretestuose e dilatorie, lasciando che una così delicata questione rimanga in sospeso e senza alcuna speranza di soluzione.
(2-00085)
«Patarino, Alemanno, Angeli, Bocchino, Bongiorno, Contento, De Corato, Gianfranco Fini, Gamba, Gasparri, Alberto Giorgetti, La Russa, Migliori, Perina, Porcu, Raisi, Ronchi, Saglia, Taglialatela, Tremaglia, Urso, Zacchera, Leo, Bellotti, Lisi, Frassinetti, Giulio Conti, Briguglio, Moffa, Antonio Pepe, Angela Napoli».
(26 luglio 2006)