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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
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(A.C. 1042 - Sezione 2)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Considerato che:
le direttive 2005/61/CE e 2005/162/CE, in materia di sicurezza dei servizi trasfusionali, appaiono, suscettibili di determinate rilevanti conseguenze di carattere finanziario, come rilevato dal Governo nella seduta del 4 luglio 2006, per cui risulta necessario inserire le suddette direttive nell'allegato B, in modo da consentire un accurato esame in sede parlamentare dei relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento alla verifica degli effetti finanziari, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4;
il testo all'esame dell'Assemblea stabilisce che alla direttiva 2005/14/CE, in materia di RC auto, sia data attuazione nell'ambito della legge, comunitaria per l'anno 2005 (legge n. 29 del 2006). Tale disposizione, deve, tuttavia, essere accompagnata dalla previsione dell'inserimento di tale direttiva tra quelle di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge comunitaria, in modo da consentire una accurata verifica, in sede parlamentare, degli eventuali effetti finanziari dei relativi provvedimenti attuativi, come prospettato dall'emendamento 8.100 del Governo;
l'attuazione della direttiva 2005/85/CE, nei termini prospettati dall'articolo 8-ter del provvedimento, a prescindere dalla verifica della coerenza con la normativa comunitaria, che non compete alla Commissione bilancio, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non agevolmente quantificabili, in particolare in relazione alle previsioni di cui alla lettera a) riguardo alla durata del diritto del soggetto che presenti domanda di asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice;
come chiarito dal Governo, le disposizioni di cui, al comma 1, lettera a), numero 2, dell'articolo 18-bis del testo all'esame dell'Assemblea, rispondono all'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale ha evidenziato l'incompatibilità con il diritto comunitario di modalità di prova a carico dei contribuenti
che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario stesso. In caso di mancato adeguamento dell'ordinamento interno, lo Stato italiano sarebbe chiamato a corrispondere sanzioni di ammontare superiore all'esborso che potrebbe derivare, per l'erario, degli effetti sul contenzioso in essere a livello nazionale della modifica prospettata al medesimo numero 2. L'esigenza di un adeguamento alla disciplina comunitaria non sembra, invece, porsi con riferimento alle norme di cui al numero 1, del comma 1, lettera a), le quali si riferiscono a disposizioni non rilevanti per l'ordinamento comunitario. In ogni caso, all'eventuale maggiore esborso in relazione al contenzioso in essere può farsi fronte mediante gli ordinari stanziamento di bilancio allo scopo previsti;
preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui alla copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione della direttiva 2005/55/CE, in materia di veicoli inquinanti, potrà farsi fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle competenti amministrazioni;
considerata la portata della diva 2006/54/CE, recante disposizioni sulla pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la cui attuazione è disposta dall'emendamento 1.104 del Governo, la quale sembra porre a carico delle amministrazioni pubbliche numerosi adempienti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per cui risulta necessario prevedere che i relativi decreti legislativi di attuazione siano trasmessi, corredati di relazione tecnica, anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza recata dall'articolo aggiuntivo 8.0100 del Governo al fine di renderla conforme alla prassi consolidata;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, allegato B, siano inserite le seguenti direttive: 2005/61/CE e 2005/62/CE;
sia approvato l'emendamento 8.100 del Governo;
all'articolo 8-ter, comma 1, sia soppressa la lettera a);
all'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), sia soppresso il numero 1);
conseguentemente, al medesimo comma, sia soppressa la lettera b).
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 1.104, a condizione che allo stesso sia apposta la seguente parte conseguenziale, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 1, siano aggiunte in fine le parole: 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
e sull'articolo aggiuntivo 8.0100, a condizione che all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, il comma 3 sia riformulato nei seguenti termini, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
«3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.100, 3.01 e 8-ter.44, in quanto suscettibili di determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nei fascicolo n. 2, nonché sull'emendamento 14.40.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE
Rilevato che dalla riformulazione della lettera a) del comma 1, dell'articolo 8-ter, nei termini prospettati dall'emendamento 8-ter.201, non sembrano derivare conseguenze negative per la finanza pubblica in quanto il generico richiamo all'articolo 10 della Costituzione non appare suscettibile di incidere in via immediata sulla durata della permanenza nel territorio nazionale del soggetto che presenti domanda di asilo, a differenza di quanto previsto nel testo dell'articolo 8-ter;
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 8-ter. 201.
Conseguentemente si intende revocato il parere espresso in data 19 settembre 2006 per la parte relativa all'articolo 8-ter.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sul subemendamento 0.8-ter.201.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi non compresi nel fascicolo n. 2 e non esaminati nella seduta del 19 settembre 2006.