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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
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(A.C. 1042 - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Nelle materie di competenza concorrente od esclusiva delle regioni, qualora siano comminate allo Stato italiano sanzioni pecuniarie determinate dal mancato o inadeguato recepimento o attuazione di norme comunitarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione dell'onere tra le Regioni alle quali è imputabile la responsabilità per l'inadempimento.
3. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.