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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
...
(A.C. 1042 - Sezione 11)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29).
1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 8.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29).
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: delle vittime con le seguenti: dei mezzi coinvolti
8. 3. Pini.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola cinque con la seguente: due.
8. 4. Pini.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«d) prevedere, al fine di garantire una maggiore trasparenza nella determinazione delle tariffe obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che l'ISVAP svolga una funzione di vigilanza sull'attività esercitata dalle compagnie di assicurazione, in particolare segnalando al Parlamento e al Governo eventuali incrementi delle tariffe assicurative obbligatorie che potrebbero scaturire dall'attuazione della presente direttiva».
8. 2. Pini, Gibelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: « 2004/113/CE» sono aggiunte le seguenti: «, 2005/14/CE».
8. 100. Governo.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 8. 0100. del Governo, comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
0. 8. 0100. 1. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 8. 0100. del Governo, comma 2, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: fino al 31 gennaio 2007.
0. 8. 0100. 2. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - (Novella alla legge 18 aprile 2005, n. 62. Attuazione della direttiva 2004/39/CE, modificata dalla direttiva, 2006/31/CE). - 1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio; nonché attuazione della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che la modifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente a Banca d'Italia e a CONSOB secondo i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'Allegato 1 alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e elle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni, ferma restando l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali ad esempio i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB sentita la Banca d'Italia il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione dettate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti, a tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli stessi;
i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione delle operazioni concluse da parte degli intermediari alla CONSOB anche agli strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva medesima;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34,
35 e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle disposizioni di attuazione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi già previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 250.000 euro, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni, la pubblicità delle sanzioni salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure
previsti dalla presente legge, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali misure di esecuzione che fossero adottate dalla Commissione europea secondo 1a procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano incrementi di organici e strutture e comunque non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato di un anno.
3. All'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1».
4. All'articolo 78 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari».
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge.
6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.
8. 0100. Governo.
(Approvato)