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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
(A.C. 1042 - Sezione 13)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».