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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
...
(A.C. 1042 - Sezione 17)
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 14.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, quando non siano venduti con denominazione di fantasia.
14. 40. Bellotti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Modifiche all'articolo 13 della legge 18 aprile 2005, n. 62). - 1. All'articolo 13 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Anche al fine di assicurare una più puntuale attuazione alla disciplina comunitaria in materia di fertilizzanti, di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Governo può adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura
di cui al presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 2».
14. 040. Fundarò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante l'attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità). - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose».
2. All'Allegato VII del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto».
14. 0100. Governo.
(Approvato)