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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
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(A.C. 1042 - Sezione 9)
ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Art. 6-bis.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti relativi a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono altresì ogni sei mesi alle Camere un elenco:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) delle cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni, da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni;
d) dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
3. Gli elenchi di cui alla lettera a) del comma 2 comprendono una sintesi del dispositivo delle singole sentenze in essi contenute e un'informazione qualificata sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle medesime sentenze, nonché sul loro impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiani.
4. Gli elenchi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono articolati in base
al settore e alla materia cui si riferiscono e comprendono:
a) informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
b) informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;
c) un'informazione qualificata sulle attività svolte e sugli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;
d) una valutazione delle eventuali conseguenze di carattere finanziario, nonché del possibile impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiani di eventuali pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.
Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
All'emendamento 6-bis. 100. del Governo, capoverso Art. 15-bis:
al comma 1, alinea, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e alla Corte dei conti.
al comma 2, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e alla Corte dei conti.
0. 6-bis. 100. 1. Pini.
(Approvato)
ART. 6-bis.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 15-bis, con il seguente:
«Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti, l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del medesimo Trattato, con informazioni sintetiche sull'oggetto e lo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario di atti e procedure di cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, un'informazione sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento».
6-bis. 100. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, comma 1, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e alla Corte dei conti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, alinea, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e alla Corte dei conti.
6-bis. 40. Pini.
Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trenta giorni.
6-bis. 41. Pili.