Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
...
(A.C. 1042 - Sezione 10)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Art. 7.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).
1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e
per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
All'emendamento 7.100 della Commissione, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.
0. 7. 100. 1. Zeller.
(Approvato)
ART. 7.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al comma 2 compatibilmente con le disposizioni di cui ai rispettivi statuti speciali di autonomia e relative norme di attuazione, e successive modificazioni.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al comma 2 compatibilmente con le disposizioni di cui allo statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, in particolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e successive modificazioni.
7. 40. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.