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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
...
(A.C. 1042 - Sezione 22)
ARTICOLO 18-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 18-ter.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183).
1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18-TER DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 18-ter.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183).
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: «ai commi 1 e 2 dell'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «o quando tali progetti ed atti riguardino il campo della ricerca e siano incompatibili con l'ordinamento italiano».
18-ter. 04. Pini.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - 1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 vertano su qualunque aspetto inerente la ricerca nel campo della bioetica il Governo appone, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare. I competenti organi parlamentari esprimono obbligatoriamente il proprio parere entro il termine di venti giorni».
18-ter. 05. Pini, Pili, Volontè, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - 1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si applica anche su richiesta di uno dei due rami del Parlamento».
18-ter. 06. Pini.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - 1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «per dolcificare il succo»;
b) all'allegato I, numero 5, secondo capoverso, dopo le parole: «L'aggiunta di zuccheri» sono aggiunte le seguenti: «o di miele o di entrambi»;
c) all'allegato II, numero 4, lettera b), le parole: «per la produzione di succo di frutta concentrato» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione di succo di frutta da concentrato».
18-ter. 040. D'Agrò.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - (Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250). - 1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.
*18-ter. 041. Cesini, Servodio.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - (Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250). - 1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.
*18-ter. 0100. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - (Protezione sociale). - 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B del presente decreto e, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione».
18-ter. 0101. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - 1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: «lire 560.000 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti: «euro 298,92 per 1.000 litri»;
b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
«6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6- bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».
18-ter. 0102. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 18-quater. - (Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa ed ai membri del loro personale). - 1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali saranno obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa ai privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa ai privilegi e immunità accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.
18-ter. 0103. Governo.
(Approvato)