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Allegato B
Seduta n. 38 del 20/9/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
PERETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la disciplina adottata in materia di patto di stabilità interno, volta a garantire il concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'UEM, è stato oggetto di successive integrazioni e modifiche nel corso degli ultimi anni;
in particolare, con le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n, 266 del 2005), si è introdotto un regime limitativo per quanto concerne le spese per l'acquisto di immobili;
in particolare, il comma 24, prevede che i trasferimenti erariali debbano essere ridotti in una misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta per il 2006 per l'acquisto da terzi di beni immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità -:
se le disposizioni richiamate debbano intendersi, come sembra di potersi evincere in base ad una interpretazione letterale delle stesse, nel senso che si debba far riferimento esclusivamente alle spese per acquisti di immobili, intesi come terreni, e non anche di fabbricati.
(5-00203)
PIRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», è stato previsto che in base all'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione e che simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato;
il decreto legislativo ha previsto poi che alla definizione delle modalità applicative si provvede con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e finanze;
da parte della Regione siciliana viene lamentata la mancata attuazione del decreto legislativo e il conseguente mancato trasferimento di fondi, stimati per l'anno
in corso in circa 500 milioni di euro. Ciò, secondo quanto sostenuto dalla Regione, avrebbe pesanti ricadute sugli enti locali dell'isola cui i fondi sono stati destinati per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione e metterebbe a rischio gli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno -:
quale sia lo stato di attuazione del decreto legislativo 241 del 2005 anche in relazione a quanto di competenza della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana.
(5-00204)
Interrogazioni a risposta scritta:
DI GIOIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a Foggia, dall'agosto 2005, per quanto risulta all'interrogante, il comandante provinciale della guardia di finanza, insediatosi, non ha mai inteso prendere contatti con gli amministratori locali per forme di collaborazione finalizzate alla prevenzione. Invero, ha omesso persino di rendere agli amministratori locali la visita di cortesia che è in uso all'atto dell'insediamento di un comandante di presidio militare;
viceversa, appena giunto a Foggia, ha comunicato nella sede del comitato provinciale della sicurezza pubblica, la impossibilità della guardia di finanza di mettere a disposizione forze per i servizi di controllo coordinato del territorio e di prevenzione. Non a caso, a Foggia la situazione della sicurezza è oltremodo allarmante e mancano adeguati servizi di pattugliamento della città nelle diverse ore del giorno e della notte;
nonostante la dichiarata penuria di personale e mezzi, la guardia di finanza ha avviato un'inchiesta su un caso di peculato d'uso che riguarda un consigliere comunale di Foggia, che riveste la carica di Presidente del consiglio comunale. L'inchiesta - che ipotizza un uso improprio di una Fiat Punto di proprietà del comune di Foggia da parte del detto amministratore - ha comportato 44 giorni di appostamenti, pedinamenti, filmati, registrazioni, con l'impiego di forze e mezzi da parte della guardia di finanza;
risultato dell'inchiesta è la denuncia del detto amministratore all'autorità giudiziaria e il sequestro giudiziario penale della Fiat Punto del comune di Foggia. Sulla vicenda si pronuncerà l'autorità giudiziaria, ma si tratta di un episodio che - ad avviso di chi interroga - dev'essere meglio compreso e contestualizzato;
nel periodo dell'inchiesta, il Ministro dell'economia Tremonti lanciava agli amministratori locali e ai comuni accuse, secondo l'interrogante, strumentali - all'inizio di una dura campagna elettorale - di sperperi per uso di auto blu e per spese di rappresentanza. Neanche a farlo apposta, il comandante della guardia di finanza di Foggia avvia un'inchiesta di 44 giorni per scoprire che una autovettura di servizio - si badi non una auto blu! - veniva utilizzata in città da un amministratore locale - a cui competerebbe di avere un'auto di rappresentanza con autista - e veniva utilizzata senza l'impiego di un autista ma con la conduzione diretta, sol perché il comune di Foggia aveva ed ha carenza di personale con qualifica di autista;
secondo l'interrogante, è stata suscitata una tempesta in un bicchier d'acqua, ma la cosa più grave è che al termine della inchiesta, il comandante foggiano diramava un comunicato stampa nello stesso giorno della notifica all'amministratore locale del provvedimento di sequestro giudiziario dell'autovettura comunale. Tale coincidenza di tempi, nel giorno del 21 novembre 2005, è - a dir poco - sorprendente, se si considerano la scarsa rilevanza del fatto, tutto da verificare e provare in sede giudiziaria, e il clamore enorme suscitato invece sull'episodio dal comandante nel comunicato. In sostanziale coincidenza con la notifica all'amministratore locale del provvedimento di sequestro,
il comandante dava l'avvio a quella che secondo l'interrogante non può che considerarsi una impressionante gogna mediatica, con riverberi sulla stampa locale e nazionale e commenti sugli sprechi dei comuni nell'uso di auto blu. Il comunicato stampa, già di per sé, secondo l'interrogante, dà contezza della esagerazione dei toni e di un sostanziale attacco politico;
l'episodio parla da solo: in una città attanagliata da micro-delinquenza e criminalità organizzata, il comandante della guardia di finanza fa pedinare gli amministratori locali per poi tirar fuori una modesta denuncia, per peculato d'uso, campagna denigratoria contro un esponente di spicco della classe politica cittadina -:
se l'operato del comandante provinciale della guardia di finanza di Foggia sia giudicato conforme alle regole operative della guardia di finanza;
se la guardia di finanza si sia munita di un regolamento proprio per la tutela della privacy, quale previsto dalla legge in materia, o se intende farlo al più presto anche per impedire che in una fase in cui le indagini penali sono coperte da segreto, si possa fare un uso incauto delle notizie riguardanti privati cittadini o personalità pubbliche, ovvero sia fatto uso strumentale della comunicazione istituzionale dei responsabili dei comandi.
(4-00985)
SGOBIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a quasi quattro anni dal terremoto che ha colpito le zone del basso Molise i provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali e previdenziali varati a suo tempo ed aventi lo scopo di agevolare le popolazioni hanno dato vita a numerosi e complicati contenziosi fra i cittadini presunti beneficiari e i vari enti erogatori, in virtù della non chiarezze e del mancato coordinamento degli stessi;
le zone di dubbia interpretazione riguardano i soggetti beneficiari della sospensione, l'oggetto della sospensione, i periodi e le modalità della sospensione e, infine, i tempi e le modalità della restituzione delle somme fiscali e previdenziali non versate;
il decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, il decreto ministeriale del Ministero della Finanze del 14 novembre 2002, il decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 15 novembre 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 prevedono la sospensione dei termini dei pagamenti e degli adempimenti di natura tributaria e previdenziale sino al 31 marzo 2003 «nei confronti dei soggetti residenti, avente sede legale ed operativa alla data degli eventi sismici» nei 14 comuni del cosiddetto cratere sismico del Molise;
pur in presenza di detti provvedimenti l'INPS di Campobasso non riconosce il diritto alla sospensione per quei soggetti che, pur avendo residenza in quella data e in quei Comuni, hanno iniziato attività autonoma dopo il 31 ottobre 2002. Molti di questi hanno ricevuto e stanno ricevendo cartelle esattoriali con la richiesta di restituzione delle somme con tanto di multe, tasse e interessi;
l'INPS di Campobasso ritiene che ad avere diritto alla sospensione dei pagamenti non sono tutti i cittadini della zona interessata ma solo le aziende, questo nonostante molti lavoratori dipendenti si siano avvalsi della richiesta di sospensiva nei confronti dei loro datori di lavoro;
altri enti, come l'INAIL di Campobasso o l'INPS di Foggia, applicano invece diversa interpretazione dei provvedimenti in questione;
i termini della sospensione sono stati man mano prorogati sino al 31 dicembre 2006;
gli ultimi provvedimenti in materia e cioè le ordinanze del P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006 dispongono, sempre e solo per coloro che
avevano residenza o sede legale nel cratere sismico, la sospensione degli adempimenti tributari per tutti i cittadini e la sospensione degli adempimenti e pagamenti contributivi a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori escludendo, tuttavia, i soggetti privati titolari di attività autonoma (commerciale, artigianale o professionale), senza dipendenti, che non sono pertanto «datori di lavoro»;
nell'applicazione della sospensione dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti i funzionari INPS di Campobasso sostengono che tali somme debbano essere incamerate dai datori di lavoro e non erogate agli stessi lavoratori; in questo modo si contraddice lo spirito del provvedimento il cui obiettivo era quello di aumentare la disponibilità economica dei lavoratori, per la parte loro spettante, e dei datori di lavoro, sempre per la parte loro spettante. Le modalità di applicazione del provvedimento sono discontinue e variano a seconda degli uffici;
i provvedimenti di sospensione, pur essendo stati emanati tutti oltre la scadenza dei precedenti termini di sospensione, avevano sempre ripristinato una continuità operativa, cosa che invece non accade con le ordinanze del P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006 che determinano una situazione paradossale: la sospensione prevista sino al 31 dicembre 2005 è terminata in tale data, ma oggi è in vigore una nuova sospensione per tutto il 2006 che, non essendo in continuità con gli altri provvedimenti, si sovrappone nei termini di restituzione;
vi sono due tempi e due modalità diverse per la restituzione delle sospensioni relative al 2002/2005 e a quelle per il 2006: per il primo periodo è prevista una rateizzazione in 25 anni, mentre per il secondo periodo le somme vanno restituite subito, nel 2007, con una palese incongruenza nei tempi, eccessivamente lunghi prima (02/05) e troppo ristretti dopo (2006);
non esistono i codici-tributo con cui effettuare i pagamenti per la restituzione di tutte le somme fiscali e previdenziali sospese, ma solo per alcune di esse -:
se non intenda attivarsi affinché sia varato un testo unico con cui coordinare, armonizzare e chiarire l'insieme dei provvedimenti e delle procedure relative alle sospensioni fiscali, e previdenziali previste per le popolazioni colpite dal sisma al fine di evitare che tali procedure rendano ancora più pesante gli effetti del terremoto sui cittadini e, in particolare, uniformare l'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2006:
in merito ai soggetti beneficiari (tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che alla data del sisma, 31 ottobre 2002, avevano o la residenza o la sede legale o la sede operativa in quei 14 Comuni già individuati, a prescindere dall'attività svolta prima, durante e dopo quella data e a prescindere dal cambiamento dell'attività medesima);
in merito all'importo della restituzione (totale o parziale);
in merito ai tempi della restituzione (a partire da quando e fino a quando);
in merito alle modalità della restituzione (con rate mensili e/o trimestrali) e disciplinando il particolare ma tutt'altro che raro caso in cui datori di lavoro e lavoratori hanno possibilità diverse per usufruire della sospensione o volontà ed esigenze diverse per la restituzione o il loro rapporto di lavoro si risolve durante il periodo della sospensione o della restituzione.
(4-00994)