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Allegato B
Seduta n. 39 del 21/9/2006
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TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
TASSONE e TUCCI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il TAR di Lecce (Prima Sezione) con l'ordinanza n. 621/2005 del 22 giugno
2005 relativa al ricorso contro la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto, ha accolto la domanda cautelare e sospeso il decreto ministeriale 15 aprile 2005 di nomina del signor Antonio Caramia;
con successiva sentenza n. 1175/2006 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha accolto il ricorso e annullato definitivamente il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la citata sentenza del TAR Puglia prima sezione di Lecce ha ritenuto fondato e quindi accolto il ricorso affermando in punto di diritto: (comma 3.3) «che la norma di cui al citato articolo 8 della legge 84/94 prevede una pluralità di procedure finalizzate proprio alla formazione di una terna di nomi (ed addirittura ad una seconda terna su motivata richiesta del Ministro), qualora gli enti proponenti non la forniscano in tutto o in parte» (...) (comma 4.4) «Comune, provincia e CCIAA dovranno dunque, nelle forme ritenute più idonee, cercare un ragionevole raccordo al fine di esprimere le proprie indicazioni riservando comunque al Ministro la possibilità di esercitare pienamente, nell'ambito della effettiva terna proposta, il proprio potere discrezionale di nomina» (analogamente a come d'altronde, nel caso in esame), secondo quanto risulta agli interroganti, essi raggiungevano un'intesa informale - il 27 dicembre 2004 - sull'unico nominativo poi proposto;
in ottemperanza alla citata sentenza il Ministro ha provveduto ad avviare una nuova procedura richiedendo al comune, provincia, e camera di commercio di Taranto la terna di nomi per individuare il presidente dell'Autorità portuale;
a quanto risulta agli interroganti, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto hanno provveduto ognuno per proprio conto ad avanzare una terna fornendo al Ministro nove nominativi sui quali esprimersi;
l'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Presidente dell'Autorità Portuale) al comma 1 recita testualmente: «Il Presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7.
La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina» -:
se non ritenga che sussistano fondati elementi per ritenere violata la norma ex articolo 8, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, atteso che ognuno dei tre enti interessati ha proceduto autonomamente, ed ognuno per proprio conto, alla designazione di una terna;
se non sussistano le motivazioni per ricorrere a quanto previsto dal comma 1.3 dell'articolo 8 della citata legge in base al quale: «Il Ministro, con atto motivato, può richiedere a comune, provincia e CCIAA di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina».
(5-00206)
Interrogazioni a risposta scritta:
RAITI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il trasporto su gomme agli imbarchi dello stretto di Messina per Reggio Calabria ha un costo del 25 per cento in più rispetto a quello degli imbarchi da Reggio Calabria verso Messina;
infatti l'autotreno che si imbarca per Reggio Calabria paga un biglietto «obbligato» di 125,00 euro e al ritorno ne paga altrettanti con un totale di 250,00 euro mentre l'autotreno che si imbarca da Reggio per Messina può fare un biglietto di andata e ritorno valido 6 giorni con un costo di 199,00 euro;
i trasportatori siciliani devono un assurdo ed inspiegabile imposta di 51,00 euro in più rispetto al resto d'Europa;
questa situazione che riguarda un ambito molto circoscritto, provoca, tuttavia, un ulteriore allontanamento dell'isola dal resto d'Italia ed anche dall'Europa, determinando la penalizzazione delle aziende rispetto ad altre che approdano in Sicilia -:
se il Ministro non ritenga opportuno fare chiarezza su questo «errore»;
se non reputi, quindi, necessario attivarsi per trovare una soluzione immediata ed i conseguenti eventuali rimborsi.
(4-01014)
CATANOSO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto di Catania è attualmente gestito dalla società Sac spa, società controllata dalla Asac spa in base ad atto concessorio provvisorio rilasciato dall'Enac;
negli ultimi 10 anni l'aeroporto di Catania-Fontanarossa è stato quello che in Italia ha mostrato i migliori indici di crescita ed è il quarto in Italia per passeggeri serviti, dopo gli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, pur avendo una sola pista;
dal 2001 anche a seguito di avvicendamenti al vertice societario e nel rispetto degli indirizzi di corporate governance fissati dal socio unico ASAC, la SAC ha conseguito importanti risultati positivi sia di bilancio che industriali, ottenendo la certificazione aeroportuale nel 2005, nell'ottica dell'efficienza operativa e della sicurezza aeroportuale;
secondo quanto riporta l'agenzia di stampa aeronautica Avionews, i rapporti tra la Sac spa e la Sac Service, società controllata dalla prima al 90 per cento ed a cui è stato conferito l'incarico di assicurare per proprio conto il servizio di gestione delle aree di parcheggio, di carrelli bagagli e, soprattutto, del servizio di controllo radiogeno dei bagagli e della sicurezza passeggeri, sono difficili e non rispettano il rapporto di corretto riporto tra controllante e controllata;
la normativa in vigore prevede che tra la società di gestione aeroportuale (la Sac) e la sub-concessionaria-controllata (la Sac Service) si debba, necessariamente, prevedere il rispetto della condizione di indirizzo e coordinamento previsto dallo Statuto ed in particolare le condizioni tecnico-operative a tutela del servizio di Security, assicurato ai passeggeri in transito;
tale condizione non si è avverata in quanto l'amministratore unico della Sac Service gestisce la società senza tenere in alcun conto gli indirizzi ed il coordinamento della controllante Sac spa, ed i soci - nonostante le ripetute e pressanti sollecitazioni della controllante - non sono stati in grado di ricondurre il rapporto di governance entro i corretti binari;
l'amministratore di Sac Service ha disatteso l'obbligo di predisporre tempestivamente ed esaurientemente le previsioni di bilancio; ha determinato, autonomamente politiche gestionali in materia di gestione del personale, dando origine a critiche di gestioni discriminatorie e personalistiche, in relazione a prerequisiti di schieramento politico del personale stesso; ha assunto Guardie Pubbliche Giurate con procedimenti unilaterali e senza il necessario avallo almeno di un parere psicologico-attitudinale;
l'amministratore unico di Sac Service ha incrementato il numero del personale
dedicato alle attività di supporto con trasferimenti non necessari, economicamente onerosi, discriminatori ed ingiustificati; ha creato separazioni funzionali ed appesantimenti strutturali, motivati da esigenze di autonomie gestionali, ma nei fatti ricercati solo per operare liberamente nell'ambito del rapporto indipendente con il mercato del lavoro esterno;
l'amministratore unico della Sac Service ha sostituito, causando inutili incrementi dei costi e pericolose distonie di presidio nei controlli di sicurezza, il Direttore tecnico della security aeroportuale, figura professionale prevista dalla normativa ministeriale, in maniera improvvida e soltanto il successivo intervento diretto dell'Accountable Manager della Sac presso l'Enac, ha tutelato la continuità di esercizio assicurando il rispetto della normativa -:
se il ministro interrogato intenda attivare i propri uffici affinché l'Ente nazionale per l'aviazione civile svolga un'approfondita ispezione presso la Sac Service;
quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato, per quanto di sua competenza, per evitare il reiterarsi dei comportamenti, che mettono in pericolo la sicurezza aeroportuale, messi in atto dall'amministratore unico della Sac Service;
se non reputa opportuno attivarsi per sospendere tutte le concessioni, eventualmente rilasciate od in via di rilascio, alla Sac Service ad operare nel sedime aeroportuale.
(4-01019)