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Allegato A
Seduta n. 42 del 26/9/2006
...
(A.C. 1608 - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 2.
(Missione militare).
Al comma 2, sostituire le parole: euro 186.881.868 con le seguenti: euro 150.000.000.
2. 1. Bricolo.
ART. 4.
(Indennità di missione).
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Perequazione delle indennità di impiego operativo). - 1. Per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nel contingente impiegato nella missione di cui all'articolo 2, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 565.553.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: euro 219.461.619 con le seguenti: euro 220.027.172.
4. 01. Scotto.
ART. 5.
(Disposizioni in materia penale).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni del Codice penale militare di guerra.
5. 1. Bricolo.
ART. 6.
(Rinvii normativi).
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Perequazione delle indennità di impiego operativo). - 1. Per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: euro 219.461.619 con le seguenti: euro 220.813.718.
6. 01. Le Commissioni.
(Approvato)