Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 43 del 27/9/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
MAZZONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2006 prevede, all'articolo 247, che: «al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi 237 e 242 (I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio... Il Ministero dell'economia e delle finanze... Il Corpo forestale dello Stato), le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7000 unità di personale a tempo indeterminato...»;
la deroga riguarda l'obbligo di previo assorbimento del personale precario, iscritto in apposite liste;
nel 1999 è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di personale diplomato, con la qualifica di Assistente Tecnico Museale;
a quanto risulta all'interrogante, esistono attualmente 653 unità con tale qualifica, il cui contratto è stato prorogato fino al 2006;
tra il personale da assumere ai fini della legge finanziaria, si presume ci saranno figure in linea con il profilo degli ATM -:
se ritenga di assorbire il personale precario sopra indicato e, in caso contrario, chiarire l'utilità di una procedura difforme.
(3-00260)
Interrogazione a risposta in Commissione:
CODURELLI e TOLOTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
numerosi acquirenti di immobili ancora da costruire hanno subito rilevantissimi danni per effetto del fallimento dei costruttori, i quali - dopo aver versato quanto pattuito - non sono riusciti, per effetto della crisi del costruttore, a conseguire la proprietà degli immobili;
per ovviare a tale problema, il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha istituito il «Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire», finalizzato ad assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. Il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 ha dettato norme sul funzionamento del fondo;
il decreto legislativo citato disponeva che la domanda di accesso alle prestazioni del fondo dovesse essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale attuativo, e cioè entro e non oltre il 10 agosto 2006;
ad avviso degli interroganti sussistono tuttora situazioni bisognose di tutela in questo campo -:
se e come il Ministro intenda intervenire al fine di prolungare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso al fondo.
(5-00219)