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Allegato A
Seduta n. 47 del 4/10/2006
(Sezione 5 - Ipotesi di modifica della recente normativa sul potenziamento del servizio di taxi)
BELTRANDI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cosiddetto «decreto Bersani-Visco sulle liberalizzazioni»), ha interrotto la vertenza dei tassisti a livello nazionale;
alla lettera e) di tale articolo 6 si prevedono «in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi»;
l'uso del sostantivo «autorizzazioni» rischia di determinare in sede di applicazione nell'ambito delle amministrazioni locali, una distorsione attuativa e una limitazione della concorrenza, in quanto la legge n. 21 del 1999 riserva il sostantivo «licenze» alla categoria dei taxi, mentre le «autorizzazioni» sono riservate esclusivamente agli autonoleggiatori con conducente;
in assenza dei necessari chiarimenti, le amministrazioni locali potranno affidare i servizi innovativi solo ai tassisti, escludendo gli autonoleggiatori con conducente -:
se non sia il caso di modificare la lettera e) dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituendo il termine «autorizzazioni» con altro termine (permessi, concessioni o altro) ovvero evitare un'inutile distorsione della concorrenza, individuando fra i soggetti che possono erogare tali servizi anche gli autonoleggiatori con conducente. (3-00281)
(3 ottobre 2006)