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Allegato B
Seduta n. 49 del 9/10/2006
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTARISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
AMICI e LEONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
alle recenti elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, il signor Gianfranco Gatti, sindaco uscente del comune di Pescorocchiano (Rieti), ha ripresentato la propria candidatura alla carica di sindaco e, successivamente è stato proclamato eletto per la terza volta consecutiva;
l'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede testualmente che: «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;
con tale disposizione il legislatore ha optato per favorire il ricambio al vertice delle amministrazioni locali, al fine di prevenire la soggettivizzazione dell'uso del potere politico-amministrativo, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto ed evitare il formarsi di reti clientelari;
la Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 11895/2006) ha avuto modo di chiarire che: «il divieto di rielezione del sindaco al terzo mandato consecutivo nel medesimo comune, sancito dall'articolo 51 comma 2 TUEL, comporta la cessazione immediata della carica dal momento che l'ordinamento positivo è informato all'impossibilità dell'espletamento dell'incarico da parte di soggetto che trovasi in situazione di accertata mancanza dei requisiti di legge per la sua eleggibilità»;
di tale situazione è stato informato anche il prefetto di Rieti, affinché si attivasse per un intervento tempestivo ed efficace, quale previsto dalle norme giuridiche in materia elettorale -:
alla luce della recente sentenza della corte di Cassazione, quali atti intenda mettere in essere al fine di stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di amministratore comunale del signor Gianfranco Gatti e a porre in essere ogni atto volto a dar corso alla succitata sentenza al fine di ripristinare la legalità.
(4-00314)
Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di venti sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai quindicimila abitanti.
La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato.
Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa
non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti.
In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (cfr. sentenza TAR Piemonte - Sezione 2a - n. 3278 del 22 ottobre 2005).
Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado.
L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria.
Nel caso specifico del comune di Pescorocchiano, in linea con le indicazioni diramate dal ministero, il prefetto di Rieti ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura dello Stato di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.
AMORUSO. - Al Ministro del commercio internazionale. - Per sapere - premesso che:
in un'intervista dell'8 luglio 2006 a Italia Oggi il Ministro interrogato ha detto: «Credo che il transgenico non deve essere visto come un dato taumaturgico, ma neppure come un tabù o una catastrofe eco-sanitaria»;
nella stessa intervista il ministro interrogato ha aggiunto: «È chiaro che l'eccellenza italiana godrà sempre di un vantaggio competitivo notevole e che debba crescere e conquistare nel mondo sempre più ampie fasce di mercato e consumatori. Tuttavia occorre ricordare che le produzioni agricole tradizionali non sono in grado di soddisfare le nostre esigenze»;
a parere dell'interrogante, nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate all'agricoltura, le produzioni agricole artigianali costituiscono un pilastro importante soprattutto per l'economia del Mezzogiorno -:
in che modo, nell'ambito delle sue competenze e alla luce dei dati concreti in suo possesso sulla produzione e sui movimenti di import-export nell'agricoltura italiana, ritenga di sostenere sui mercati esteri la competitività delle produzioni agricole tradizionali;
in particolare quali misure ritenga opportune per valorizzare l'export delle produzioni agricole tradizionali del Mezzogiorno.
(4-00647)
Risposta. - Il sostegno delle produzioni italiane e la competitività delle imprese italiane è stato sempre compito primario di questa Amministrazione e a questo scopo è stata data sempre molta attenzione nella formulazione dei vari programmi promozionali.
In particolare il Programma promozionale per il 2006, redatto dall'Istituto nazionale per il Commercio estero, nelle circa quaranta iniziative di promozione all'estero,
prevede uno stanziamento del 5 per il comparto agroalimentare. Si tratta di partecipazioni collettive alle più importanti fiere settoriali, campagne promo-pubblicitarie sui principali mercati esteri, corsi di formazione, workshop commerciali, missioni di operatori.
A tale piano promozionale si affiancano altre iniziative:
il MIPAF, programma interregionale finanziato dal ministero delle politiche agricole e destinato alla promozione di prodotti Dop, Igp, Doc, Docg, Igt, biologici e a lotta integrata in vari Paesi (Canada, Usa, Giappone, Svezia, Danimarca, Russia e Polonia);
le commesse privatistiche, svolte interamente con i fondi privati assegnati all'Ice da soggetti esterni; in tale programma sono comprese due convenzioni stipulate appositamente con le Regioni Sicilia e Calabria.
Nel corso dell'anno l'effettivo utilizzo di fondi pubblici per il comparto agroalimentare tende a crescere grazie al co-finanziamento di iniziative nel quadro di accordi di programma con le regioni, e accordi di settore con le associazioni di categoria che realizzano iniziative specifiche regione per regione o per un particolare settore o prodotto di tale comparto.
Inoltre, fin dal 2004, si è dato ampio spazio al settore nell'ambito delle campagne di promozione straordinaria del Made in Italy di questo ministero in collaborazione con l'Ice e sono state previste azioni di comunicazione nell'area Nafta per il settore Food and Wine per diffondere la conoscenza del prodotto italiano.
Per quanto riguarda gli interventi dell'Ice, l'Unione Europea, in quanto principale mercato di destinazione dell'export agroalimentare italiano con il 68 per cento, assorbe la quota maggiore degli stanziamenti, soprattutto nel settore delle grandi fiere internazionali. Il Nord America costituisce il secondo mercato di sbocco per la produzione agroalimentare italiana, più in termini di valore che in numero di azioni. Particolare attenzione nel 2006 è destinata invece all'area asiatica, per il nuovo interesse riservato ai prodotti tipici della nostra cucina e per il modello mediterraneo. Cina, Giappone e Corea del Sud sono i mercati più interessati.
Il Sottosegretario di Stato per il commercio internazionale: Milos Budin.
BAFILE, GIANNI FARINA, BUCCHINO, NARDUCCI e FEDI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Ministero dell'Interno in data 21 maggio 2004 ha trasmesso alla rete diplomatico-consolare la circolare n. 27 che stabilisce le regole sull'attribuzione del cognome a cittadini italiani nati in Paesi di cultura spagnola;
tale circolare, applicativa dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 200 (allegato 2), afferma che in caso di padre straniero venga eliminato il cognome materno ed attribuito il secondo cognome paterno;
tale normativa determina una discordanza dei dati anagrafici del cittadino di cultura spagnola che in Italia si trova ad avere un cognome diverso da quello in uso nel suo Paese di origine (passaporto, titoli di studio, proprietà, ...);
l'esempio di seguito riportato è chiarificatore del disagio a cui vanno incontro i cittadini e le cittadine che possiedono la doppia cittadinanza: in Italia il cittadino Rocco nato da madre italiana Anna Russo e padre venezuelano Rodrigo Romero Alviarez si chiama Rocco Romero Russo in Venezuela e Rocco Romero Alviarez in Italia;
tale normativa, inoltre, esclude completamente ogni riferimento al cognome della madre, che, invece, è regolarmente registrato nei Paesi di cultura spagnola, i quali prevedono il doppio cognome come risultante della somma del primo cognome paterno e del cognome materno;
l'applicazione della circolare da parte dei Comuni non è uniforme, per cui alcuni Comuni non hanno differenziato le ipotesi di nascita da padre italiano e di nascita da
padre straniero, attribuendo a tutti i figli nati in Paesi di cultura spagnola il doppio cognome paterno;
si può richiedere la correzione di questa evidente anomalia nella trascrizione dei dati, ma ciò comporta una pratica burocratica farraginosa che procura disagi ai genitori e contribuisce ad appesantire il lavoro dei Consolati;
lo stesso Ministero degli Affari Esteri ha segnalato tale disagio;
il Consolato generale d'Italia a Caracas ha, inoltre, denunciato la contraddittorietà della circolare n. 27/2004 del Ministero dell'Interno ed ha invitato il Ministero stesso ad individuare «urgentissime soluzioni» come risulta dal Messaggio del 7 ottobre 2004, numero protocollo 17292;
il Ministero dell'Interno - Direzione generale per gli italiani all'Estero e le politiche migratorie - Ufficio III - risponde al Consolato Generale d'Italia a Caracas solamente il 17 agosto 2005 e si limita a raccomandare alla Prefettura di Roma e alla Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell'Interno di attenersi scrupolosamente alla Circolare ministeriale n. 27 (2004), prestando attenzione alla distinzione del cognome da attribuire al figlio del cittadino venezuelano e di madre cittadina italiana -:
quale sia il suo parere sulle questioni poste da tale interrogazione e per conoscere se e quali misure intenda intraprendere per ovviare in maniera efficace alle incongruenze segnalate.
(4-00596)
Risposta. - L'articolo 98, comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede che l'ufficiale dello stato civile, allorquando riceve per la trascrizione un atto di nascita relativo a un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio, ovvero relativo a cittadino riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, comma primo, del Codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, procede alla correzione, mediante annotazione.
Il problema sollevato si pone nei confronti, quindi, di tutti quei cittadini italiani nati in Paesi (come ad esempio la Grecia, il Portogallo, la Croazia, l'Ungheria, e da ultimo anche la Francia) dove vigono modalità di attribuzione del cognome diverse da quella prevista dalla legge italiana. Nell'ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola, in particolare, è prevista l'attribuzione al nuovo nato del doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, entrambi, a loro volta ne portano due.
Pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 98, comma secondo, ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia, eliminando il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno.
Al fine di uniformare sul territorio le modalità di attuazione della predetta norma da parte degli ufficiali dello stato civile, il ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 27 del 21 maggio 2004 che dispone di procedere alla correzione del cognome assegnato all'estero attribuendo il cognome del padre come previsto dall'ordinamento italiano, e - nel caso di padre cittadino spagnolo - il suo doppio cognome per intero. Il ministero degli affari esteri, da parte sua, ha dato istruzioni agli uffici consolari per la puntuale applicazione della legge italiana relativa all'attribuzione del cognome nonché delle relative circolari diramate al riguardo, avendo peraltro ben presente che le differenti regolamentazioni di stato civile esistenti nei vari paesi possono comportare che una persona si chiami in modo diverso in Paesi diversi.
L'applicazione della normativa citata crea obiettivamente disagi nei confronti di coloro che hanno la doppia cittadinanza, in quanto nei paesi di cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea collaterale (fratello) anziché in linea retta (figlio). Al riguardo, il ministero dell'interno
ha provveduto a suo tempo a richiedere un parere al Consiglio di Stato, prospettando la possibilità di effettuare la correzione del cognome senza attribuire il secondo elemento del cognome paterno, al fine di evitare la problematica suindicata. Poiché il Consiglio di Stato ha richiesto un supplemento di istruttoria, la questione è stata di nuovo sottoposta all'attenzione del consesso con nota del 3 febbraio 2006 e si è tuttora in attesa del relativo pronunciamento.
Allo stato attuale, quindi, il correttivo per tale situazione è, ove gli interessati desiderino uniformare in entrambi i paesi il proprio cognome, seguire la procedura di cambiamento di cognome ai sensi degli articoli 84 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che consentono di cambiare o modificare il cognome attribuito al momento della nascita.
In ambito internazionale, l'Assemblea generale della Ciec (Commission Internationale de l'État Civil), alla quale aderisce anche l'Italia, il 16 settembre 2005 ha adottato ad Antalya (Turchia) la Convenzione sul riconoscimento dei nomi, che prevede la salvaguardia del nome attribuito nello Stato del luogo di nascita anche in caso di doppia cittadinanza. In particolare, gli Stati che firmeranno la convenzione saranno tenuti a riconoscere il nome attribuito al bambino nello Stato di nascita, se questo è uno di quelli di cui possiede la cittadinanza (articolo 4); ciò in coerenza anche con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che all'articolo 7 prevede che il fanciullo è registrato immediatamente all'atto della nascita e da allora matura, fra l'altro, il diritto al nome da esercitare in conformità con la legislazione nazionale dei Paesi aderenti.
Qualora la convenzione sul riconoscimento dei nomi venisse sottoscritta dall'Italia e recepita nell'ordinamento interno, non sarebbe più necessario provvedere alla correzione di cui all'articolo 98, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 degli atti concernenti cittadini italiani formati in uno degli Stati contraenti. La norma - pur potendo certamente comportare una significativa semplificazione nelle procedure e maggiore certezza nell'identificazione delle persone aventi più di una nazionalità - non risolverebbe tuttavia il problema nei confronti dei nati nella maggior parte di quei paesi sudamericani che non aderiscono alla Ciec.
Si rappresenta, infine, che nella corrente legislatura sono stati presentati in Parlamento, ad oggi, tredici progetti di legge per la modifica delle disposizioni del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli (cfr. atti S. 26, S. 19, C. 821, C. 869, S. 580, C. 1136, C. 1185, S. 1247, C. 1395, C. 1474, C. 1537, C. 1546, C. 1551), che, laddove approvati, innoverebbero sostanzialmente il quadro normativo nel quale si colloca la problematica sollevata dall'interrogante.
In particolare, la Commissione Giustizia del Senato il 19 settembre 2006 ha iniziato l'esame congiunto dei progetti S. 19, S. 26 e S. 580 ed in quella sede si auspica che possa maturare una soluzione legislativa alla problematica segnalata nel senso di consentire il mantenimento del cognome così come attribuito all'estero.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Francesco Bonato.
BALDUCCI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da quanto si è appreso dalle agenzie di stampa, presso molteplici aeroporti italiani (Alghero, Fiumicino, Bari), nel periodo compreso tra sabato 29 luglio e lunedì 31 luglio 2006, numerosi passeggeri sono rimasti in attesa che la compagnia Air One predisponesse gli aerei al fine di trasportarli verso le destinazioni stabilite come da programma di volo giornaliero;
nel caso specifico dell'aeroporto di Bari Palese, per la tratta Bari Ibiza/Maiorca (Spagna) la partenza era fissata alle ore 22.30 di sabato 29 luglio con un volo charter della Compagnia Air One. A quanto denunciato dagli stessi passeggeri, la partenza è stata rinviata prima di due ore, poi di altre due ore finché, a notte
inoltrata, gli stessi sono stati trasferiti in un albergo nei pressi dello stesso aeroporto. Nella giornata di domenica 30 luglio 2006, i passeggeri, trasferiti nuovamente nell'aerostazione, hanno trascorso tutta la giornata - e parte della nottata - nelle sale d'attesa dell'aeroporto;
anche l'Associazione Codacons ha intrapreso iniziative, sollecitando l'intervento dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) al fine di individuare le responsabilità del caso;
i passeggeri del volo Air One diretto nella meta spagnola sono riusciti a partire con ben due giorni di ritardo, subendo così gravi ed inaccettabili disagi -:
quali iniziative intende adottare il Ministro dei trasporti nei confronti della compagnia aerea Air One affinché si accerti:
che non si verifichino, su scala nazionale, altri disservizi a scapito dei passeggeri;
quali misure la compagnia aerea Air One ritenga opportuno adottare per risarcire gli incredibili disagi causati ad ognuno dei passeggeri.
(4-00792)
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si rappresenta che sull'argomento è stato riferito in Aula in occasione del question time 3-00185 presentato dall'onorevole D'Agrò ed altri, discusso nella seduta del 2 agosto 2006.
Ad integrazione di quanto è stato rappresentato in tale occasione, si fa presente che, in data 7 settembre 2006, presso l'Ente nazionale per l'Aviazione civile - Enac si è tenuto un incontro con i rappresentanti del settore del trasporto aereo, con il Consiglio Consumatori ed Utenti, con le Associazioni dei vettori aerei nazionali ed internazionali e delle società di gestione aeroportuale, le associazioni dei tour operator, delle agenzie di viaggi e le associazioni sindacali di categoria, nonché rappresentanti del ministero dei trasporti.
L'incontro ha avuto lo scopo di esaminare il bilancio conclusivo relativo all'andamento del trasporto aereo nel periodo estivo ed, in particolare, il livello dei servizi forniti agli utenti dagli aeroporti e dalle compagnie aeree, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri.
I rappresentanti delle competenti strutture dell'Ente hanno presentato l'analisi qualitativa dei disservizi registrati nel periodo in questione.
Nello specifico, con riferimento ai disservizi dell'ultimo fine settimana del mese di luglio, in cui è stata registrata una consistente serie di ritardi e cancellazioni di voli Air One su molti aeroporti serviti dal vettore, si sono accertate le varie cause che hanno dato origine alle disfunzioni, come la concomitanza di eventi anomali esterni (congestione degli scali aeroportuali di Grecia e Spagna, sciopero non pianificato a Barcellona); la contemporanea inefficienza di 4 aeromobili sui 30 disponibili;) temporanea carenza di equipaggi.
L'Enac è intervenuto sul vettore Air One avviando 32 procedimenti sanzionatori per mancata assistenza e compensazione, procedimenti attualmente in corso.
La situazione di regolarità e puntualità dei voli è stata monitorata dall'Enac per tutto il mese di agosto senza rilevare ulteriori anomalie.
Il Ministro dei trasporti: Alessandro Bianchi.
BELLILLO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 21 dicembre 2004 ha indetto il Concorso interno a 1640 posti per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato e prevede la possibilità di rideterminare la ripartizione provinciale delle sedi, dato che quella pubblicata nel bando stesso risale alle esigenze al 31 dicembre 2000;
l'eventuale rideterminazione della ripartizione provinciale, dando la possibilità di rientrare nella provincia di provenienza a tutti coloro che comunque ne faranno richiesta, comporterebbe un notevole risparmio economico per la pubblica amministrazione
valutabile in circa 6 milioni di euro di sole spese vive (indennità di trasferimento, ex legge 100 ora legge 86/2001, eccetera);
il trasferimento fuori provincia di centinaia di poliziotti, mediamente di 35 anni di età e 15 anni di servizio, comporterebbe agli stessi gravi disagi personali e familiari. L'attuale ripartizione dei posti nelle varie province penalizzerebbe infatti tantissimi vincitori di concorso, che dovranno abbandonare la propria famiglia per prendere servizio in città distanti anche centinaia di chilometri -:
se non ritiene che una concreta ridistribuzione delle sedi, in tutte le province d'Italia, effettuata sugli effettivi posti vacanti alla data attuale, comporterebbe un atto di giustizia per il personale ed un risparmio notevole per l'Amministrazione.
(4-00900)
Risposta. - L'accesso al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, ai sensi del articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso concorsi interni riservati al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti in possesso dei requisiti prescritti.
L'immissione nel ruolo superiore implica, per gli interessati, il passaggio a funzioni di maggiore responsabilità, fra cui l'acquisizione della qualifica di «ufficiale di polizia giudiziaria» articolo 24-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
L'assegnazione dei Vice Sovrintendenti alle diverse sedi è pertanto funzionalmente correlata sia al ripianamento degli organici nelle sedi carenti, sia all'esigenza di non aggravare ulteriormente le situazioni di squilibrio nelle province che presentano un esubero del ruolo.
Ciò premesso, si precisa che, in applicazione della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 53 del 2001 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, per coprire le vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 2000 nel ruolo dei Sovrintendenti sono stati indetti due distinti concorsi interni:
con decreto ministeriale 30 gennaio 2003 è stato bandito il concorso interno per titoli di servizio riservato al personale con qualifica di Assistente Capo per la copertura del 70 per cento dei posti disponibili (pari a 3.824);
con decreto ministeriale 21 dicembre 2004 è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami riservato al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, per la copertura del rimanente 30 per cento dei posti disponibili (pari a 1.640, poi incrementati di ulteriori 296 unità).
Il bando di quest'ultimo concorso, cui fa riferimento l'interrogante, all'articolo 8 ha disciplinato le modalità di assegnazione dei vincitori indicando le sedi disponibili ed il piano di ripartizione, provincia per provincia, dei 1.640 posti messi a concorso, così come previsto dall'articolo 7 del regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 1o agosto 2002, n. 199.
Lo stesso bando, in particolare, ha precisato che l'assegnazione avviene seguendo la graduatoria di merito sulla base delle preferenze di sede indicate dai vincitori su un'apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso di formazione iniziale.
A tal fine, viene data precedenza assoluta, fino all'esaurimento dell'aliquota di posti previsti nella provincia, a coloro i quali hanno indicato come prima preferenza la provincia di provenienza, tenuto sempre e comunque conto della posizione da loro ricoperta nelle rispettive graduatorie di merito del concorso.
Tale meccanismo, quindi, pur se orientato in primo luogo ad una equilibrata copertura delle sedi vacanti, è articolato in modo tale da venire incontro quanto più possibile alle esigenze di carattere economico e familiare di cui l'interrogante auspica il soddisfacimento.
Nel caso del concorso richiamato nell'interrogazione, il relativo corso di formazione
(il 19o) è stato diviso in due gruppi: la prima immissione, prevista per il 2 ottobre 2006, riguarda 950 persone; 15 di esse hanno rinunciato alla sede, mentre 129 saranno destinate a province diverse da quelle di appartenenza perché, sulla base delle graduatorie e delle preferenze di sede, non sarà possibile soddisfarne le aspirazioni.
Si assicura, comunque, che quando saranno banditi i prossimi concorsi verranno tenute nella dovuta considerazione le aspirazioni di coloro i quali sono stati assegnati a province diverse da quelle di provenienza e sarà possibile, compatibilmente con le esigenze di equilibrata copertura degli organici, provvedere agli avvicendamenti del personale già in ruolo.
Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.
BENEDETTI VALENTINI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
risulta che la dirigenza dell'Agenzia Industrie Difesa restringa alle Confederazioni CGIL-CISL-UIL gli incontri e consultazioni sui problemi dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, escludendo la RSU e le altre Organizzazioni sindacali, quali UGL, RdB, ACD, FLP, determinando un clima di comprensibile protesta e tensione;
si denuncia da gran parte dei lavoratori che la A.I.D. latiti nel motivare la Direzione dello Stabilimento ad una incisiva riorganizzazione dell'attività, seriamente pregiudicata dalla esplosione del 10 Aprile 2005;
si lamentano la mancata ripresa dell'attività e il fermo di impianti decisivi; privi a tutt'oggi dei collaudi previsti per il loro impiego, come la fosfatazione e lo scaricamento; mentre ancor più grave risulta il mancato rientro del forno per le demilitarizzazioni delle mine antiuomo nel rispetto della normativa europea in materia di inquinamento -:
se non ritenga di intervenire con urgenza presso la dirigenza dell'Agenzia Industrie Difesa affinché siano ristabilite corrette relazioni sindacali con il personale dello Stabilimento di Baiano di Spoleto, invitando ai necessari incontri e confronti anche la RSU, nonchè la UGL e le altre sopracitate sigle sindacali autonome;
se non ritenga di attivarsi presso l'Agenzia Industrie Difesa stessa perché provveda senza ulteriori ritardi a rilanciare le attività precipue e quelle ulteriori affidabili dello SMMT di Spoleto, motivando risolutamente la Direzione e fornendo i mezzi occorrenti, posto che tale Stabilimento ha tutte le condizioni per rendere un servizio produttivo importante, strategico per la Difesa, oltre a costituire un fattore economico-sociale primario per l'Umbria centrale.
(4-00073)
Risposta. - Lo stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto è uno degli enti che, in esito alla ristrutturazione dell'area tecnico-industriale disposta con il decreto legislativo n. 459 del 1997, sono stati affidati all'Agenzia industrie difesa, con lo scopo di procedere alla sua riorganizzazione, di promuoverne il rilancio produttivo e di pervenire ad una sua gestione economica.
La predetta agenzia ha, a tal fine, avviato un processo di riorganizzazione con la definizione, per ciascun stabilimento ad essa affidato, di un piano industriale e l'elaborazione di piani operativi annuali, ciascuno dei quali è stato vagliato attraverso un bilancio di previsione e controllato sulla base dei risultati di un bilancio consuntivo, i quali sono stati sottoposti all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ciò premesso, riguardo alla presunta «mancata ripresa dell'attività e al fermo di impianti decisivi», nonostante le limitazioni derivanti dagli effetti dell'esplosione del 10 aprile 2005, collegate ai danni subiti, al sequestro per lungo tempo dell'area interessata da parte della magistratura, alla necessità di attendere le conclusioni degli accertamenti della competente direzione generale dei lavori e del demanio, incaricata dal Segretario Generale della Difesa di
esprimersi sulla rispondenza della configurazione dello stabilimento ai fini della sicurezza (conclusioni, peraltro, non ancora formulate), l'Agenzia ha promosso tutte le azioni possibili, nel sopra citato contesto, ai fini della ripresa delle attività.
Quanto, invece, all'ipotizzato «clima di comprensibile protesta e tensione» determinatosi all'interno dell'Ente, è presumibile che, nell'ambito delle relazioni sindacali, siano emerse diversità di vedute tra le parti a premessa di un'intesa. Diversità che non devono essere considerate sintomatiche di disagio e/o conflittualità tra le parti stesse, ma che vanno inquadrate nell'alveo della dialettica e del corretto confronto democratico.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'operato della direzione, in termini manageriali e di direzione, è risultato aderente alla normativa vigente per quanto attiene, in specie, agli adempimenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei ministeri in materia di relazioni sindacali.
Infatti, i rapporti con le Organizzazioni sindacali sono stati sempre improntati alla massima correttezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge e contratto.
L'Agenzia, come prassi propria, ha sempre dato la propria disponibilità ad incontrare anche le singole sigle sindacali, che, per motivi contingenti o particolari, ne avessero fatto richiesta.
In definitiva, si conferma che l'Agenzia ha, in ogni occasione, tenuto un comportamento imparziale e non ha fatto mai mancare alle Organizzazioni sindacali l'opportunità di svolgere un ruolo responsabile e costruttivo ai fini di una efficace gestione dello stabilimento, nelle materie ed argomenti di competenza.
In particolare, l'azione di direzione è costantemente indirizzata a creare e mantenere le opportune condizioni di un ambiente di lavoro sereno e a risolvere le problematiche che potrebbero essere oggetto di tensione, nel rispetto delle responsabilità, attribuzioni e competenze della direzione stessa e degli organi di rappresentanza sindacale.
L'instaurazione di un sistema di relazioni sindacali trasparente ed improntato a criteri di confronto, coesione e rispetto dei diritti dei lavoratori costituisce, infatti, uno degli obiettivi prioritari perseguiti dal l'amministrazione, nell'ottica dello sviluppo delle capacità produttive di ogni stabilimento, compreso quello di Baiano di Spoleto, e per il consolidamento dei posti di lavoro.
D'altro canto, l'amministrazione è ben consapevole della notevole importanza del ruolo e della funzione dei lavoratori civili per il funzionamento dello strumento militare, che ha negli enti dell'area industriale le componenti fondamentali e strategiche per il supporto delle forze armate.
Il Ministro della difesa: Arturo Mario Luigi Parisi.
BENZONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in occasione delle ultime elezioni amministrative 20 sindaci sono stati eletti per terzo mandato consecutivo in evidente e manifesta violazione dell'articolo 51 comma 2 del T.U. ordinamento EE.LL.;
i consiglieri di minoranza dei suddetti comuni, riunitisi a Roma, hanno indirizzato una nota al Ministro dell'interno per chiedere il ripristino della legalità e il rispetto della legge nei comuni dove tali sindaci esercitano in questo momento il loro mandato, in aperta violazione della norma suddetta, su cui si è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 11895/2006. Gli stessi hanno ribadito anche, in caso di modifica dell'articolo 51 (di cui appare in ogni caso utile una ridefinizione, per colmare una lacuna normativa che è all'origine della anomala situazione in atto), che la stessa non dovrà avere valore retroattivo, anche perché ciò si configurerebbe come inopportuna sanatoria e determinerebbe una situazione di disparità nei confronti dei sindaci (e delle rispettive amministrazioni) che allo scadere del secondo mandato consecutivo, in osservanza del dettato di legge, non si sono candidati alle elezioni;
in particolare, in provincia di Como, nel comune di Novedrate, è stato eletto sindaco Serafino Grassi, che ha già svolto ininterrottamente due mandati; la sua elezione è stata convalidata dal Consiglio Comunale nella prima seduta;
in tale comune, i consiglieri di minoranza ed alcuni elettori, hanno presentato ricorso ex articolo 70 decreto legislativo n. 267 del 2000 e articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 al Tribunale Ordinario;
in data 27 luglio 2006 il Tribunale di Como ha pronunciato una sentenza di decadenza non divenuta esecutiva in quanto il sindaco ha presentato ricorso;
nel comune di Novedrate il sindaco esercita pertanto tale funzione in contrasto con l'articolo 51 comma 2 del TUEL e nonostante una sentenza contraria del tribunale ordinario -:
quali iniziative intenda adottare in relazione alla situazione esposta.
(4-00874)
Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti.
La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato.
Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti.
In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (cfr. sentenza TAR Piemonte - Sezione seconda - n. 3278 del 22 ottobre 2005).
Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado.
L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria.
Nel caso specifico del Comune di Novedrate, in linea con le indicazioni diramate dal Ministero, il Prefetto di Como ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, II comma, del citato decreto legislativo 267 del 2000.
In accoglimento di analogo ricorso già presentato da alcuni consiglieri di minoranza, peraltro, il Tribunale di Como si è pronunciato sulla questione il 27 giugno 2006 dichiarando la decadenza del signor Serafino Grassi dalla carica di sindaco; decisione avverso la quale l'interessato ha preannunciato appello.
Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.
BIANCOFIORE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 24 giugno la popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige ha festeggiato - come ogni anno, la ricorrenza cristiana del «voto al Sacro Cuore» compiutosi - per la prima volta, nel 1796. In quell'anno, infatti, le truppe francesi che dilagavano in tutta Europa, capeggiate da Napoleone I intendevano invadere la regione da sud dopo aver conquistato Milano, per ricongiungersi sull'Inn con il generale Moreau e marciare su Vienna. Viste le intenzioni dei francesi, i rappresentanti della Dieta del Tirolo si riunirono a Bolzano (nell'attuale Alto Adige) per cercare di far fronte al nemico. Messi alle strette dallo strapotere delle truppe francesi, fecero la proposta di affidare la regione alla protezione del «Sacro Cuore di Gesù» attraverso un voto e di confidare così nell'appoggio del Signore. I rappresentanti della regione giurarono in nome del popolo di santificare ogni anno la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù attraverso dei fuochi sacri che si accendono sulle montagne e quale giornata del Sacro Cuore fu scelto il secondo venerdì dopo il Corpus Domini. Accadde però che il 5 settembre Napoleone, incalzando le truppe austriache, entrò in Trento. Ma qui avvenne il prodigio che i tirolesi appunto ascrivono al voto del Sacro Cuore. Anzichè proseguire lungo l'Adige verso Bolzano per ricongiungersi con Moreau sull'Inn, come era nei piani, Napoleone si diresse verso est, prese la strada per la Valsugana puntando su Vienna attraverso il Friuli. Il Tirolo fu così risparmiato. Il Sacro Cuore aveva fatto il miracolo e la Heimat (la Patria) si ritenne salvaguardata dall'invasore straniero;
i fatti storici sopra esposti sono stati strumentalmente e irresponsabilmente enfatizzati negli anni contro la presenza italiana in Alto Adige da alcuni partiti politici di lingua tedesca e da sedicenti gruppi folcloristici a tal punto da sfociare, nel 1961, in quella triste pagina di storia altoatesina che si ricorda come «notte dei fuochi» e che diede inizio con ben 37 deflagrazioni di tritolo e dozzine e dozzine di tralicci dell'alta tensione abbattuti, mettendo al buio la città di Bolzano e soprattutto la sua zona industriale «italiana», alla stagione delle bombe altoatesine. Stagione proseguita con la morte di civili e militari italiani ed assalti contro i «simboli dello Stato» che in molti, ancora oggi, vogliono sminuire facendola passare come «guerra di liberazione», giustificando o meglio volutamente dimenticando, che in quella stagione si sparò su carabinieri, alpini e finanzieri, si fecero saltare le camionette e le caserme e il sangue di nostri concittadini scorse a fiumi;
tale atteggiamento pericoloso e irresponsabile è con scadenza annuale reiterato e che quest'anno, ricorrenza del 45 anniversario della su citata notte dei fuochi, ha visto sostenitori dell'idea della «patria da liberare» attraverso il comunicato stampa allegato, i giovani del partito di estrema destra tedesco, Union für Südtirol, già protagonista di atti quali il fascio littorio e il tricolore italiano impressi sulla carta igienica, o manifesti che rappresentavano lo Stato italiano come un water nel quale espletare i propri bisogni fisiologici;
nel suddetto comunicato i giovani dell'Union für Südtirol parlano deliberatamente di attualità del voto del Sacro Cuore come «richiamo alla libertà, che ad oggi manca in Alto Adige che dopo 200 anni è sotto l'occupazione dell'Italia»;
nello stesso comunicato si inneggia alla notte dei fuochi citando esplicitamente gli attentati ai tralicci giustificati come «un forte segnale contro l'oppressione del popolo e per la libertà della Patria»;
nello stesso comunicato si allude alla bandiera tirolese, che si chiede di issare innanzi a tutte le case sudtirolesi quale bandiera della «Patria Tirolese» rifiutando di conseguenza l'appartenenza all'Italia e di riconoscersi nel tricolore italiano, così come chiese esplicitamente il Presidente della Repubblica Ciampi nel corso dei festeggiamenti del 4 novembre 2001;
nello stesso comunicato si lascia intendere che la libertà o meglio l'autonomia
si è conquistata grazie all'uso delle «armi che nel 2006 non servono più per esprimere il desiderio di libertà»;
a giudizio dell'interrogante, tali comportamenti integrano gli estremi di reati gravi quali l'istigazione al terrorismo, il vilipendio della Repubblica e della bandiera, nonché l'attentato contro l'unità dello Stato. Essi costituiscono, inoltre, una palese violazione anche della cosiddetta legge Mancino in materia di razzismo (recentemente modificata dalla legge di integrazione al codice penale in materia di reati d'opinione) che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenze o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi -:
se e quali iniziative intenda intraprendere per porre fine a questi comportamenti che costituiscono atti simbolici contro lo Stato italiano e di conseguenza contro i suoi cittadini di lingua italiana residenti in Alto Adige;
se intenda adottare iniziative normative volte a porre fuori legge, come già accaduto in passato in altri Stati europei (leggasi la Spagna), partiti e sedicenti gruppi folcloristici che continuino a macchiarsi deliberatamente e senza motivi di tali reati.
(4-00506)
Risposta. - Il comunicato-stampa cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame è stato diffuso dal coordinatore provinciale del movimento giovanile del partito di lingua tedesca Union fur Südtirol il 24 giugno 2006, in occasione della ricorrenza del voto al Sacro Cuore di Gesù.
Tale data, com'è noto, è tradizionalmente molto sentita in Alto Adige, dove nel tempo ha assunto anche il significato di un omaggio alla storia ed all'identità sudtirolese; tant'è che, dopo il ricordato episodio della «notte dei fuochi» del 1961, la ricorrenza è stata spesso utilizzata a fini propagandistici da parte degli ambienti più oltranzisti.
Il comunicato dell'Union fur Südtirol ripropone slogan, tesi ed argomenti propri di quel partito, che rivendica il diritto all'autodeterminazione del Tirolo in base alla Carta dell'Onu.
Di per sé, quindi, il contenuto del documento non pare né innovativo rispetto a precedenti prese di posizione, né rilevante sotto il profilo penale, tenuto anche conto della nuova formulazione dell'articolo 241 codice penale come novellato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 85 in materia di reati d'opinione.
Infatti, come già osservato dal Ministro Amato in risposta ad un quesito dell'interrogante in occasione dell'audizione parlamentare sulle linee programmatiche, il delitto di attentato all'integrità dello Stato può ora configurarsi solo in presenza di «atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato».
Allo stato non risulta che alcun esponente politico sia indagato per attività terroristiche eversive di stampo separatista tirolese.
Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.
BUEMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il dottor Vincenzo Fortunato è membro, non togato, del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno della magistratura amministrativa eletto dal Parlamento della precedente legislatura;
lo stesso dottor Vincenzo Fortunato venne eletto, al tempo in cui ricopriva la carica di Capo di Gabinetto del precedente Ministro dell'economia e delle finanze onorevole Giulio Tremonti e, contemporaneamente, nominato Rettore della Scuola del Ministero dell'economia realizzando, secondo l'interrogante, un conflitto di interessi evidente in quanto nello stesso
tempo rivestiva la figura del controllore e del controllato;
il menzionato Fortunato nell'attuale Governo è stato chiamato a dirigere il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture dell'onorevole Antonio Di Pietro, senza dimettersi dal Consiglio dì Presidenza della giustizia amministrativa;
il suddetto può restare nel Consiglio di Presidenza fin dal 2009, data di scadenza del mandato ed in quel ruolo è chiamato a pronunciarsi, fra l'altro, sulle promozioni, sul conferimento di incarichi extragiudiziari ed arbitrati dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, organi di giurisdizione che, soprattutto, dopo la legge n. 205 del 2000, sono chiamati a pronunciarsi, fra l'altro, su atti e provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica anche in sede di giurisdizione esclusiva;
il dottor Vincenzo Fortunato rivestendo il ruolo di Primo collaboratore del Ministro delle infrastrutture, realizza secondo l'interrogante un violento contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che inibiscono ad uno stesso soggetto di rivestire, contemporaneamente, incarichi di autogoverno nella magistratura con incarichi fiduciari di natura politica con un Ministro della Repubblica;
la posizione del dottor Vincenzo Fortunato viola, a parere, la ratio dell'articolo 100 della Costituzione secondo cui la legge assicura l'indipendenza della magistratura amministrativa e dei suoi componenti di fronte al Governo nonché l'articolo 7, comma 5, dell'interrogante della legge n. 186 del 7 aprile 1982 come novellato dalla legge n. 205 del 21 luglio 2000, secondo cui è fatto espressamente divieto ai componenti non togati (è il caso di Fortunato) dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa di «esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» integrato alla luce dell'articolo 100 della Costituzione;
l'interrogante rileva la profonda inquietudine che la stessa presenza del dottor V. Fortunato nell'organo di autogoverno, pur avendo incarichi di amministrazione attiva e di governo, ingenera nei magistrati del Consiglio di Stato, dei Tar e dei cittadini in generale -:
cosa intenda fare il Presidente del Consiglio ai fini di chiarire la illegittima posizione del dottor Vincenzo Fortunato per riportare al rispetto della legalità, della correttezza e della trasparenza, un settore importante della vita dello Stato quale è quello della giustizia amministrativa.
(4-00830)
Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente che, la Presidenza del Consiglio di Stato, appositamente interpellata al riguardo, ha comunicato che il professor Vincenzo Fortunato all'atto della nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (25 marzo 2005), ricopriva l'incarico di capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze e di Rettore della Scuola superiore dell'economia e finanze.
In tale occasione, né il Parlamento, né il Consiglio di presidenza ritennero che sussistessero le ragioni di incompatibilità previste dalla disciplina vigente. In sostanza non si ritenne che l'attività svolta dal professor Fortunato fosse «suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» (articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982), o fosse riconducibile alle specifiche ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, alla quale fa rinvio il citato articolo 7.
D'altra parte, neppure il precedente Consiglio di presidenza ebbe nulla da osservare sulla posizione di due suoi componenti che ricoprivano l'incarico di capo di Gabinetto del Ministro della funzione pubblica (consigliere di Stato Alessandro Botto) e di Capo dell'ufficio legislativo del ministero delle
attività produttive (consigliere di Stato Marco Lipari).
Attualmente il professor Fortunato non ricopre più la carica di Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, ma quella di capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture; non più quella di Rettore della Scuola Superiore del Ministero dell'economia e delle finanze, presso la quale ha conservato l'incarico di docente ora in posizione di fuori ruolo.
Gli incarichi attuali sono palesemente di minore rilevanza sotto il profilo considerato nell'interrogazione, perché è venuto meno l'incarico di vertice di una struttura amministrativa (la Scuola Superiore) e perché il Ministero delle infrastrutture ha una competenza più ristretta di quella del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'interrogante ravvisa, inoltre, il sussistere di un possibile conflitto di interessi in quanto, nel ruolo di componente del Consiglio di Presidenza, il professor Fortunato «è chiamato a pronunciarsi, fra l'altro, sulle promozioni, sul conferimento di incarichi extragiudiziali ed arbitrati dei magistrati dei Tar e del Consiglio di Stato, organi di giurisdizione che, soprattutto, dopo la legge n. 205 del 2000, sono chiamati a pronunciarsi, fra l'altro, su atti e provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica anche in sede di giurisdizione esclusiva».
A tale riguardo, a parte ogni altro rilievo che potrebbe essere prospettato sulla possibilità che i componenti eletti dal Parlamento esercitino un'influenza sull'attività giurisdizionale dei magistrati e che i magistrati siano disponibili a subirla, deve osservarsi che le competenze del Ministero delle infrastrutture in materia urbanistica e edilizia si limitano, alla luce del vigente articolo 117 della Costituzione, all'iniziativa legislativa in forma di princìpi, di coordinamento e di indirizzo, quindi in termini più politici che amministrativi.
Da ultimo si fa presente che, nella seduta del 15 settembre 2006, il Presidente del Consiglio di Stato ha dato notizia dell'interrogazione parlamentare in esame al Consiglio di presidenza e che nessun componente ha ravvisato la presenza di profili di incompatibilità nella posizione attuale del professor Vincenzo Fortunato.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali: Vannino Chiti.
CARUSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000 testualmente dispone che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;
alle recenti elezioni amministrative, in spregio alla normativa nazionale, una ventina di Sindaci che avevano già svolto due mandati consecutivi hanno ripresentato la propria candidatura e sono risultati eletti per la terza volta consecutiva a differenza di coloro che hanno rispettato la legge pur trovandosi nelle medesime condizioni;
alcuni di questi sindaci si trovano nella provincia di Avellino, nei Comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano, Casalbore e S. Stefano del Sole e nella provincia di Campobasso nel comune di Guardialfiera;
la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11895/2006 ha avuto modo di chiarire che «il divieto di rielezione del Sindaco al Terzo mandato consecutivo nel medesimo Comune, sancito dall'articolo 51 comma 2 TUEL, comporta la cessazione immediata dalla carica. Tale sentenza recita ancora: «ciascuna causa d'ineleggibilità positivamente prevista (e quindi anche quella di cui all'articolo 51 TUEL) quale che sia la sua collocazione all'interno del TUEL riceve il medesimo trattamento ...che il Consiglio Comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione, siccome organo legalmente preposto
alla verifica sull'assenza di cause ostative all'eleggibilità» -:
se, alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui il primo Consiglio Comunale non rilevi l'ineleggibilità alla carica di Sindaco convalidandone l'elezione, non si ravveda «una grave violazione di legge» che ai sensi dell'articolo 141 TUEL giustifichi l'immediato scioglimento del Consiglio comunale con immediata nomina di un Commissario Prefettizio;
se, ai sensi della medesima sentenza, la n. 11895/2006, la quale afferma inequivocabilmente che «il Consiglio Comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare la causa di ineleggibilità originaria, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione (di un sindaco al terzo mandato), non ritenga di attivarsi affinché sia promossa l'azione di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei confronti dei Sindaci rieletti, ove i relativi Consigli comunali non abbiano provveduto al percorso dell'applicazione della decadenza ovvero alla non convalida dell'elezione, pena il verificarsi nei loro confronti e del Sindaco di evidenti responsabilità contabili e penali.
(4-00291)
Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti.
La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato.
Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti.
In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (confronta sentenza TAR Piemonte - Sezione seconda - numero 3278 del 22 ottobre 2005).
Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado.
L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione numero 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria.
Nel caso specifico dei comuni di Casalbore, Mugnano del Cardinale, Sirignano e Santo Stefano del Sole, in linea con le indicazioni diramate dal ministero, il prefetto di Avellino ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, II comma, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Analoga iniziativa è stata assunta dal prefetto di Campobasso e dai consiglieri comunali di minoranza relativamente al Sindaco del comune di Guardialfiera; in
quest'ultimo caso, all'udienza del 25 luglio 2006 il Tribunale di Larino ha già accolto il ricorso dichiarando la decadenza del signor Remo Grande dalla carica e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti di Campobasso. Avverso la sentenza, il signor Grande ha proposto appello e la relativa udienza di comparizione delle parti è fissata per il 25 ottobre prossimo.
Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.
CIRIELLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince dall'articolo allegato e pubblicato sul quotidiano Il Salernitano di venerdì 16 giugno 2006, pare che il tribunale di Nocera Inferiore versi in uno stato di notevole disagio a causa della grave carenza di organico lamentata nel settore amministrativo;
pare che le cancellerie del tribunale di Nocera Inferiore, ed in particolare quella civile, risultino scoperte per oltre ventuno unità di personale;
da quanto testualmente affermato dal presidente del tribunale di Nocera Inferiore, dottor Guglielmo Amato, sembra che vi siano «...difficoltà enormi nel quotidiano a causa di una congrua assenza dei cancellieri, sia di quelli che seguono le udienze che di quelli che dirigono i vari settori di cancelleria, sostituiti spesso dai vertici del settore. La cancelleria C3 - il livello superiore - è scoperta al 100 per cento mentre la categoria C2 mostra una carenza del 78 per cento, ovvero di nove unità ve ne sono soltanto due...»;
da quanto si evince dal testo dell'articolo il dottor Amato avrebbe affermato che «...Per una congrua pianta organica occorrerebbero altre trenta unità...»;
secondo quanto affermato dal presidente del tribunale di Nocera Inferiore, pare che le predette carenze siano da attribuire principalmente «...alla noncuranza della corte di appello a cui il Ministero della giustizia ha demandato il compito di tale gestione anche a livello distrettuale...»;
a quanto risulta all'interrogante, pare che la situazione descritta sia aggravata ulteriormente dall'aumento dei carichi di lavoro rispetto a quelli degli anni precedenti e, pertanto, pare che la conseguenza più grave sia la ricaduta in senso negativo sugli interessi della cittadinanza che non vede più soddisfatte le richieste ordinarie -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se gli stessi corrispondano al vero; in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare in merito affinché siano tutelati gli interessi dei cittadini del comune di Nocera Inferiore.
(4-00319)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, evidenzio preliminarmente che ogni valutazione in merito alle richieste di adeguamento dell'organico dei singoli presidi giudiziari non può prescindere da un attento esame della situazione delle dotazioni organiche nazionali, sulla cui recente evoluzione appare opportuno fornire un breve cenno.
A far data dall'ottobre 2000, per effetto di successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dotazione organica del personale amministrativo è stata ridotta di complessive 701 unità, al fine di realizzare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un assetto organico corrispondente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, nonché per consentire l'istituzione del ruolo autonomo del Consiglio Superiore della Magistratura.
I nuovi contingenti complessivi sono stati quindi ripartiti con decreti ministeriali tra gli uffici, determinando, nelle generalità dei casi, una riduzione delle relative piante organiche in linea con il predetto ordinamento professionale.
Da ultimo, si segnala che, in applicazione dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2005 (legge finanziaria), con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 le dotazioni organiche nazionali dell'Amministrazione giudiziaria sono state ulteriormente rideterminate, apportando una riduzione ai contingenti complessivi del personale dirigenziale di seconda fascia e del personale amministrativo ed Unep pari a 2.495 unità.
Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, previsto il formale inserimento, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria, dei 12 posti dirigenziali di prima fascia istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia».
In attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si dovrà, quindi, necessariamente effettuare una rimodulazione delle piante organiche dei singoli uffici dell'amministrazione giudiziaria conforme alla predetta riunione delle risorse.
Nel contesto sinteticamente descritto è di tutta evidenza la difficoltà di realizzare il reperimento delle risorse necessarie a soddisfare la richiesta formulata dall'interrogante, di cui comunque si terrà debitamente conto in occasione della predisposizione dei provvedimenti attuativi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda, in particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore, alla data del 30 agosto 2006, a fronte delle 91 unità di personale previsto in organico, le risorse presenti erano 95, considerate 16 unità comandate da altre amministrazioni, 3 unità di personale a tempo determinato (ex Lsu), 2 centralinisti non vedenti e 6 unità in soprannumero (3 operatori giudiziari B1 e 3 ausiliari A1).
Il disagio dell'ufficio, riportato nell'articolo del quotidiano Il Salernitano, si colloca nel contesto di generale carenza di personale, con riguardo alla figura del cancelliere e del direttore di cancelleria, di cui soffrono gli organici di tutti gli uffici giudiziari.
È comunque opportuno evidenziare che nell'ufficio di Nocera Inferiore buona parte delle vacanze di cancelliere C1 (4 posti) e cancelliere B3 (7 posti) è compensata dal personale comandato e dal personale a tempo determinato (3 dipendenti della posizione economica C1 e 4 della posizione economica B3).
Va, inoltre, precisato che la distribuzione del personale nelle articolazioni interne del tribunale è rimessa alla competenza del capo dell'ufficio che ne cura l'assegnazione con ordini di servizio, valutando per ciascuna articolazione la quantità delle persone necessarie per un migliore funzionamento dei servizi.
L'insufficienza del personale amministrativo comporta alcune considerazioni di carattere generale che rappresentano un quadro completo della situazione in cui versano attualmente gli uffici giudiziari.
Va evidenziato, innanzitutto, che l'Amministrazione giudiziaria, a partire dal 1995, è stata oggetto di radicali riforme che hanno determinato un rilevante incremento delle attività e, quindi, dei carichi di lavoro dei magistrati e del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie a cui non è seguito un equilibrato aumento delle risorse umane.
Nondimeno le perduranti limitazioni all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, previste dalle normative che si sono succedute in materia, impediscono sia la copertura delle attuali vacanze sia di quelle che si creano a seguito del collocamento a riposo del personale.
Negli ultimi tre anni, infatti, questa Amministrazione è stata autorizzata ad assumere un limitato numero di unità che, peraltro, nel 2005 sono state riservate dalla legge n. 311 del 2004 esclusivamente ai vincitori ed idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, bandito nel 2002 (è da rilevare che anche per l'anno in corso è stata autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2006, l'assunzione di sole 99 unità complessive a fronte di oltre 5.000 vacanze).
In tale contesto sono stati posti in essere tutti gli interventi, anche di natura temporanea, resi possibili dalla vigente normativa per sopperire alle carenze di personale nel predetto ufficio.
È stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del contratto di lavoro con le 3 unità di personale a tempo determinato (ex Lsu), ai sensi della legge finanziaria per l'anno in corso.
Inoltre, negli ultimi due anni la Direzione generale del personale ha attivato ben 8 comandi di personale proveniente da altre amministrazioni ed ha prorogato gli altri 8 comandi già in atto, per un totale di 16 unità, che rappresentano un considerevole numero rispetto ai comandi disposti in altri uffici di analoga rilevanza. In particolare, si è cercato di dotare il Tribunale di Nocera Inferiore di personale appartenente alle posizioni economiche più elevate che potesse sopperire alle carenze nei corrispondenti organici, per fornire un utile apporto alle principali attività dell'ufficio (assistenza ai magistrati, presenza nelle udienze).
Va, inoltre, evidenziato l'apporto lavorativo fornito dal restante personale comandato, appartenente alle posizioni economiche B2, B1 ed A1, che ha comunque incrementato ulteriormente il numero delle unità in servizio.
Tuttavia, per fronteggiare le criticità rappresentate nell'interrogazione, lo strumento più immediato può essere individuato a livello distrettuale, essendo possibile da parte dal Presidente della Corte di appello di Salerno l'applicazione di personale nei modi previsti dall'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna, sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998.
L'applicazione di personale, infatti, essendo consentita al capo dell'Ufficio di vertice del distretto (Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti e Procuratore generale per gli uffici requirenti), nell'ambito del potere di vigilanza che gli compete e sulla base della comparazione delle diverse esigenze rappresentate dagli uffici sotto ordinati, costituisce di fatto il più rapido ed efficace strumento di ridistribuzione del personale in servizio.
Peraltro, proprio in considerazione della rilevanza dell'istituto, è stata emanata la circolare n. 2/3-S-448 del 7 aprile 2000 dall'allora Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali, in cui si chiarisce che il ricorso all'applicazione, in quanto connesso alle esigenze di copertura delle vacanze degli organici, è ammesso anche per periodi di tempo particolarmente lunghi durante i quali dovrà essere assicurato, ove possibile, quell'avvicendamento di personale - di cui al citato articolo 18, comma 4 - che vale ad evitare che il peso dell'applicazione gravi su un'unica persona ovvero su un unico ufficio.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
CONTENTO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
da tempo il Comune di Cimolais (Pordenone) e il Club alpino italiano sono impegnati per far tutelare il celebre «campanile» di Val Montanaja dall'Unesco quale «patrimonio dell'Umanità»;
il monolite roccioso di Val Montanaja presenta una forma unica al mondo, affusolata e longilinea a tal punto da rassomigliare ad un campanile;
la zona è già attualmente meta di migliaia di escursionisti ogni anno (i visitatori provengono anche da Stati extraeuropei, stante la nomea conquistata nel corso dei decenni da questa bellezza naturale così insolita);
un eventuale inserimento del «campanile» tra i beni salvaguardati dalle Nazioni unite mediante l'ausilio dell'Unesco potrebbe incrementare ulteriormente il flusso turistico, inserendo di fatto il Comune di Cimolais in un circuito internazionale di contatti, pubblicazioni e recensioni;
questo Ministero non può non prendere posizione sul progetto in parola, chiarendo sin d'ora se intenda sostenere tale proposta e in quale modo -:
se sia a conoscenza della proposta avanzata dal Comune di Cimolais (Pordenone)
affinché il «campanile» di Val Montanaja venga dichiarato «patrimonio dell'Umanità» e, di conseguenza, sia sottoposto alla tutela dell'Unesco;
se intenda o meno sostenere tale progetto e, in caso di risposta affermativa, in che termini e secondo quale tempistica;
se intenda visitare quanto prima il sito al fine di comprendere la reale fatti bilità del piano, così come auguratosi, del resto, dagli stessi promotori dell'iniziativa.
(4-00201)
Risposta. - Questo ministero è favorevole a sostenere la candidatura del «campanile di Val Montanaja quale bene da iscriversi nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, in considerazione degli indiscutibili pregi naturalistici del sito.
Occorre tuttavia sottolineare che i requisiti che le candidature in argomento devono soddisfare risultano particolarmente severi, sia in termini di caratteristiche del sito che in termini di priorità di indicazione.
Fin dal 1999, infatti, il Governo italiano ha predisposto un dossier relativo all'intera catena montuosa dolomitica di cui il campanile è parte.
A seguito di rilievi formulati dall'UNESCO, detta proposta è confluita in una più ampia candidatura transnazionale riguardante l'intero arco alpino.
La candidatura dolomitica è attualmente articolazione di un'ipotesi consistente in tre parti: Alpi nord occidentali (con Francia e Svizzera), Dolomiti, Alpi orientali e nord orientali (con Slovenia e Austria).
Appare dunque altamente problematica una candidatura individuale del «campanile» di Val Montanaja.
Il comune di Cimolais, del resto, ha da ultimo comunicato il proprio impegno a sostenere la candidatura delle Dolomiti, quale proposta più ampia di quella in precedenza avanzata per il campanile di Val Montanaja.
Il Ministro per i beni e le attività culturali: Francesco Rutelli.
COTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce all'articolo 51, secondo comma, che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;
nella vigenza di tale divieto si è tuttavia determinata una diffusa contestazione di questa disposizione che si è tradotta, già nella scorsa legislatura, in un approfondito dibattito sul più generale problema della limitazione dei mandati elettivi ai diversi livelli dell'ordinamento; sul punto si sono svolte audizioni di costituzionalisti presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di acquisire anche elementi offerti dal diritto comparato;
in particolare per quanto concerne la questione qui in oggetto, relativa al terzo mandato dei sindaci, il dibattito sopra accennato ha posto in rilievo la complessità e la pluralità dei nodi da affrontare: se sia giusto continuare a prevedere la limitazione dei mandati dei sindaci, se occorra rivedere tale disposizione nel limitato senso di consentire un terzo mandato, se il limite debba essere rimosso in toto, se sia preferibile lasciare sopravvivere la limitazione dei mandati per i comuni più grandi e rimuoverlo per i comuni meno popolosi;
pur nella varietà delle posizioni illustrate, uno schieramento politico trasversale approvò, verso la fine della scorsa legislatura, al Senato, una proposta di legge (A.S. 132 e abb.) che consentiva un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; la proposta in esame, trasmessa alla Camera dei deputati il 1 aprile 2004, non giunse tuttavia a definitiva approvazione;
il quadro è reso ancor più complesso da alcune pronunce giurisprudenziali e
soprattutto dall'avvenuta elezione in venti comuni di sindaci che hanno già svolto due mandati; la giurisprudenza sul punto lascia intendere che il Consiglio comunale non sia tenuto a contestare al sindaco il terzo mandato consecutivo, sicchè l'unica via per denunciare tale violazione di legge appare quella del ricorso giurisdizionale davanti al giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di decadenza del sindaco;
alla luce di quanto illustrato nelle precedenti premesse appare ineludibile per il Governo assumere indirizzi chiari che consentano di affrontare ad un tempo le questioni aperte dall'avvenuta elezione dei sindaci al terzo mandato e le legittime richieste ed aspettative degli amministratori e delle comunità locali -:
se il Ministro non ritenga di doversi far promotore, presso il Governo, di una iniziativa legislativa in grado di mettere ordine in una situazione cosi complessa, al fine di garantire sicurezza, efficacia e continuità all'azione amministrativa degli enti locali.
(4-00658)
Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti.
La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato.
Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti.
In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibiltà soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III, capo II, della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (confronta sentenza TAR Piemonte - Sezione seconda - n. 3278 del 22 ottobre 2005).
Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado.
L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria.
Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.
D'AGRÒ. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, prevede in favore di tali soggetti quote di riserva per assunzioni obbligatorie;
l'articolo 3, comma 3, della medesima legge stabilisce che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative;
l'applicazione di tale norma è estesa anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
questa disposizione muove dalla consapevolezza che l'assunzione di disabili in strutture del genere potrebbe essere in concreto incompatibile con le funzioni di assistenza a persone portatrici di svantaggi e in molti casi addirittura non autosufficienti;
gli articoli sopra menzionati, tuttavia, non contemplano espressamente gli enti locali nell'ambito di applicazione degli stessi -:
se le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 si estendano anche ai comuni che gestiscono servizio di assistenza domiciliare ad anziani o persone svantaggiate attraverso operatori di assistenza dipendenti comunali.
(4-00463)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, circa la possibilità di una estensione analogica delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 ai comuni che gestiscono servizi di assistenza domiciliare ad anziani o persone svantaggiate attraverso operatori di assistenza dipendenti comunali, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. n. 4997/3/N14 del 17 dicembre 2001, ha espresso un orientamento favorevole in merito, condiviso da questa Amministrazione.
Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto, infatti, «che tra le organizzazioni sociali di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sia possibile far rientrare anche i servizi pubblici locali gestiti a mezzo di istituzioni, (omissis), per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale previsti dall'articolo 22, comma 3, lettera d) della legge n. 142 del 1990, in quanto soggetti senza scopo di lucro la cui attività è rivolta prevalentemente a realizzare fini di solidarietà sociale, come quelli assistenziali e di beneficenza, alla tutela ed allo sviluppo del benessere dei singoli e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Rosa Rinaldi.
DIOGUARDI e MIGLIORI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
dopo la denuncia di numerose donne, in attesa di interrompere la gravidanza, nella provincia di Palermo, sulle difficoltà che stanno incontrando, in questo periodo, per usufruire di un servizio previsto da una legge dello Stato, abbiamo potuto riscontrare la seguente situazione:
a) Ospedale di Partinico: non servizio di IVG;
b) Ospedale di Termini Imerese: non servizio di IVG;
c) Ospedale di Corleone: non servizio di IVG;
d) Ospedale di Palazzo Adriano: non servizio di IVG;
e) Ospedale di Petralia Sottana: servizio sospeso nei mesi di luglio e agosto;
f) Ospedale Ingrassia: servizio sospeso nel mese di agosto;
g) Ospedale Cervello: due sedute nel mese di agosto;
h) Istituto materno infantile: servizio attivo nei mesi di luglio e agosto;
i) Ospedale Villa Sofia: servizio sospeso nei mesi di luglio e agosto;
j) Clinica Ostetrica: una seduta nel mese di agosto;
risulta agli interpellanti che all'ospedale civico di Palermo, il servizio è attivo, ma i responsabili dichiarano che sono impossibilitati ad affrontare le situazioni di emergenza che stanno precipitando tutte sulla loro struttura e che, di conseguenza, rischiano di dover chiudere il reparto che pratica l'interruzione volontaria di gravidanza;
per sopperire a questa situazione, già in passato, era stata avanzata una proposta, dalla ASL 6 di Palermo, di costituire una «equipe mobile» di ginecologi e anestetisti non obiettori, disposti ad eseguire interventi di IVG presso le strutture della provincia, ma tale iniziativa è rimasta solo sulla carta;
in questa situazione, molte donne residenti nella provincia di Palermo, che già debbono affrontare una scelta difficile e spesso dolorosa, sono costrette a recarsi a Palermo, affrontando difficoltà logistiche ed organizzative, nella speranza di trovare un posto letto libero;
quanto sta accadendo, di fatto, rischia di rendere inapplicata una legge dello Stato e favorisce il ricorso a pratiche clandestine di interruzione della gravidanza;
tutto ciò si inquadra in una situazione più generale che ha visto, negli ultimi anni, diminuire sia il numero dei consultori pubblici sul territorio nazionale che gli operatori, cosicché solo per l'encomiabile dedizione degli operatori sociali e sanitari addetti al servizio si è potuto continuare ad erogare un servizio previsto da una legge dello Stato -:
se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali dati si hanno, a livello nazionale, sulle strutture disponibili, soprattutto nei mesi estivi, ad eseguire interventi di interruzione volontaria della gravidanza;
cosa intenda fare, nei limiti delle proprie competenze, affinché nella provincia di Palermo, come in tutta Italia, sia consentito a tutte le donne, che scelgano volontariamente di interrompere la gravidanza, di potere usufruire di un servizio previsto dallo Stato, senza dover subire umiliazioni e ritardi;
come intenda operare per garantire la totale ed adeguata applicazione della legge n. 194 del 1978 e se non ritenga necessario che siano potenziati, su tutto il territorio nazionale, i consultori pubblici, in quanto strutture insostituibili per un'adeguata e corretta assistenza nel campo dell'educazione alla prevenzione e al controllo della nascite, nell'assistenza al percorso nascita, al dopo parto, nella consulenza per l'interruzione volontaria della gravidanza.
(4-00833)
Risposta. - Nell'ambito della competenza istituzionale del ministero della salute in materia di applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, si precisa che i dati utili alla sorveglianza del fenomeno della interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) vengono inviati al ministero ed all'Istituto superiore di Sanità (ISS) dalle Regioni mediante questionari trimestrali, contenenti esclusivamente i dati totali per ogni singola Regione, e non quelli a livello territoriale in possesso delle Istituzioni regionali.
Si pubblica in calce una tabella delle Ivg effettuate nel 2004, con i dati suddivisi per Regioni e per trimestri, e con la percentuale di variazione rispetto all'anno 2003.
I dati relativi all'attuazione della legge citata sono riportati nella relazione che annualmente il Ministro della salute presenta al Parlamento, anche in riferimento al problema della prevenzione; l'ultima relazione, relativa ai dati preliminari 2004 e ai dati definitivi 2003, è stata trasmessa al Parlamento il 19 ottobre 2005.
Nell'analisi dei dati viene rappresentato anche il ruolo dei consultori familiari, nell'ambito delle attività per la tutela della salute materno-infantile; i consultori familiari rivestono, infatti, un ruolo fondamentale nel territorio in quanto la pecularietà del lavoro di équipe rende le attività stesse
uniche nella rete delle risorse sanitarie e socio-assistenziali esistenti.
Al riguardo, va sottolineata la specifica competenza degli enti territoriali in materia di organizzazione dei consultori, di attività connesse alla prevenzione e controllo delle nascite e di educazione alla salute nel percorso nascita.
La tutela della salute della donna è stata fin'ora perseguita attraverso l'offerta di prestazioni di tipo preventivo, spesso integrata da interventi terapeutici, per lo più fruiti dalla popolazione femminile che spontaneamente accedeva al servizio e con forti limitazioni per quanto attiene alla tipologia dell'offerta stessa, dovuta, almeno in parte, a difficoltà burocratiche, alla scarsa disponibilità di risorse e agli ostacoli nel realizzare il lavoro dell'équipe multidisciplinare.
La problematica dell'interruzione volontaria di gravidanza presenta certamente aspetti di delicatezza e complessità, implicando, infatti, la necessità di cercare di rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione (anche attraverso interventi di natura sociale e socio sanitaria integrata) e di seguire adeguatamente da un punto di vista sanitario, ma anche psicologico, nell'intero percorso assistenziale, la donna che richiede una Ivg.
Occorre, in particolare:
garantire il supporto psicologico e sociale; qualora ne esistano le condizioni, deve essere previsto l'invio e/o la presa in carico della donna, da parte del Servizio sociale comunale, al fine di realizzare interventi di natura sociale e sanitari mirati a rimuovere le eventuali cause che inducono la donna ad interrompere la gravidanza;
assumere la presa incarico della donna che richiede l'Ivg, facilitandone il percorso verso le strutture di II-III livello e favorirne il ritorno al consultorio familiare per la promozione della salute riproduttiva e la prevenzione della ripetitività dell'Ivg;
offrire interventi finalizzati alla consulenza per la procreazione consapevole post Ivg.
Le condizioni per potenziare l'attività consultoriale sono il completamento della rete consultoriale sul territorio, la presenza di organici completi e stabili e l'implementazione di programmi strategici di promozione della salute basati sull'offerta attiva e su sistemi espliciti di monitoraggio e valutazione alla luce di obiettivi chiaramente definiti.
Tale potenziamento va sostenuto sia con attività di formazione continua nella capacità di programmazione operativa e di valutazione, sia assicurando la messa in rete con gli altri servizi territoriali.
Relativamente a quanto rappresentato nell'atto parlamentare, l'Assessore alla Sanità della Regione siciliana ha impartito direttive al Dirigente generale dell'ispettorato sanitario regionale, il quale, con nota del 2 agosto 2006, ha invitato il Direttore generale della Azienda Usl n. 6 di Palermo «a voler riattivare immediatamente i presidi ospedalieri abilitati all'attività Ivg che ricadono nel territorio dell'Azienda Usl n. 6 ovvero, se ritenuto necessario, attivare una equipe itinerante di medici ginecologi, ed anestesisti per far si che le richieste dell'utenza della provincia di Palermo possano essere garantite presso le strutture già deputate a tale funzione».
L'organo regionale, inoltre, ha precisato che è stato adottato un atto di programmazione finalizzato alla predisposizione di modelli organizzativi rivolti ad assicurare un adeguato livello di continuità assistenziale, «anche nel corso del periodo delle ferie estive durante il quale a causa dell'assenza del personale preposto, possono verificarsi disfunzioni e disservizi nella erogazione dei servizi sanitari». Con nota del 18 luglio 2006 sono state impartite puntuali direttive alle Asl regionali allo scopo di prevenire episodi di non adeguata assistenza nel territorio di loro competenza.
La Regione, nell'ambito dei propri poteri di programmazione e vigilanza, ha invitato le Aziende sanitarie locali a predisporre piani operativi che investano ciascuna provincia, per costituire efficaci raccordi con le Aziende ospedaliere.
Con riferimento al pericolo del ricorso ad aborti clandestini, le stime effettuate
dall'Istituto superiore di Sanità hanno confermato la residua persistenza di tale fenomeno nelle regioni meridionali, con l'eccezione della Puglia.
Per l'anno 1983 sono stati stimati circa 100.000 aborti clandestini, per il 70 per cento localizzati al Sud, mentre per il 2002 ed ancor oggi attuali sono stati indicati circa 20.000 aborti, di cui il 90 per cento localizzato al Sud.
Nella Regione suddetta all'inizio della legalizzazione le autorità sanitarie competenti hanno operato concretamente perché in ogni singola Unità sanitaria locale fosse garantito, il servizio per l'interruzione volontaria di gravidanza, attivando, anche oltre quanto previsto dalla legge 194 del 1978, convenzioni con le cliniche (attorno al 50 per cento delle Ivg, contro la media nazionale di poco meno del 9 per cento), con sostanziale eliminazione dell'aborto clandestino.
Quanto realizzato è in coerenza con le normative vigenti che attribuiscono alla competenza degli Enti regionali garantire l'applicazione delle leggi dello Stato in tema di sanità pubblica da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere.
Dagli studi condotti dall'Iss sulla mobilità delle pazienti, risulta che, in caso di assenza di servizi in grado di effettuare interruzioni di gravidanza in un definito contesto territoriale, le donne residenti, che abbiano intenzione di ricorrervi, si recano in altre province o regioni dove il servizio viene più garantito, se hanno maggiore capacità di orientarsi e cercare servizi, mentre in caso di deprivazione sociale è più probabile il ricorso all'aborto clandestino, con la conseguenza di non avere contatti con professionisti/e in grado di operare anche in termini di prevenzione.
In risposta all'ultimo quesito posto dagli interroganti, si precisa che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2006 è stato approvato un disegno di legge proposto dal Ministro della salute in materia di salute della donna e del bambino, ritenuti obiettivi prioritari da perseguire a livello nazionale.
Fra le finalità del provvedimento legislativo vi è l'implementazione dell'attività dei consultori familiari, mirata a favorire un elevato grado di salute preconcezionale ed a prevenire le patologie del concepito e della madre. L'attività dei consultori deve inoltre promuovere anche la salute riproduttiva con programmi mirati alla tutela della maternità e ad una maggiore diffusione dell'allattamento al seno.
Il disegno di legge intende inoltre contrastare le disuguaglianze territoriali e sociali, di accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, anche a favore della popolazione immigrata. Ulteriore obbiettivo è quello di promuovere l'informazione e la consulenza alle donne che decidono di avere una gravidanza, alle gestanti e alle puerpere, mediante corsi di accompagnamento alla nascita; appare pertanto fondamentale, in tal senso, il ruolo e l'attività dei servizi consultoriali.
Sul provvedimento dovrà essere acquisito, in una delle prossime sedute, il necessario parere della Conferenza Stato-Regioni.
Tabella A
Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) nel 2004 - Valori assoluti: dati 2004 e confronti con il 2003.
REGIONE | N. IVG per trimestre | Totale 2004 | Totale 2003 | Var. % | |||
I | II | III | IV | ||||
ITALIA SETTENTRIONALE | 16.817 | 16.683 | 14.867 | 14.742 | 63.109 | 60217 | 4,8 |
Piemonte | 3.137 | 3.112 | 2.690 | 2.669 | 11.609 | 10921 | 6,3 |
Valle d'Aosta | 89 | 65 | 59 | 64 | 277 | 294 | -5,8 |
Lombardia | 6.248 | 6.271 | 5.678 | 5.712 | 23.909 | 23072 | 3,6 |
Bolzano | 159 | 139 | 145 | 139 | 582 | 525 | 10,9 |
Trento | 354 | 364 | 329 | 271 | 1.318 | 1229 | 7,2 |
Veneto | 1.910 | 1.974 | 1.571 | 1.712(*) | 7.167(*) | 6.773 | 5,8 |
Friuli Venezia Giulia | 643 | 632 | 574 | 556 | 2.405 | 2.232 | 7,8 |
Liguria | 1.079 | 1.065 | 976 | 883 | 4.003 | 3.893 | 2,8 |
Emilia Romagna | 3.198 | 3.060 | 2.845 | 2.736 | 11.839 | 11.278 | 5,0 |
ITALIA CENTRALE | 8.186 | 8.036 | 7.111 | 6.765 | 30.098 | 28.406 | 6,0 |
Toscana | 2.345 | 2.376 | 2.063 | 1.978 | 8.762 | 8.106 | 8,1 |
Umbria | 688 | 663 | 561 | 570 | 2.482 | 2.293 | 8,2 |
Marche | 694 | 695 | 601 | 626 | 2.616 | 2.872 | -2,1 |
Lazio | 4.459 | 4.302 | 3.886 | 3.591 | 16.238 | 15.335 | 5,9 |
ITALIA MERIDIONALE | 9.399 | 8.787 | 7.480 | 6.221 | 31.887 | 31.918 | -0,1 |
Abruzzo | 809 | 815 | 707 | 633 | 2.964 | 2.902 | 2,1 |
Molise | 197 | 170 | 145 | 133 | 645 | 525 | 22,9 |
Campania | 3.562 | 3.425 | 2.771 | 1.956 | 11.714 | 12.232 | -4,2 |
Puglia | 3.734 | 3.344 | 2.919 | 2.656 | 12.653 | 12.519 | 1,1 |
Basilicata | 185 | 166 | 124 | 149 | 624 | 615 | 1,5 |
Calabria | 912 | 867 | 814 | 694 | 3.287 | 3.125 | 5,2 |
ITALIA INSULARE | 3.210 | 3.123 | 2.881 | 2.407 | 11.621 | 11.637 | -0,1 |
Sicilia | 2.511 | 2.498 | 2.229 | 1.919 | 9.157 | 9.203 | -0,5 |
Sardegna | 649 | 625 | 652 | 488 | 2.464 | 2.434 | 1,2 |
ITALIA | 37.612 | 36.629 | 32.339 | 30.135 | 136.715 | 132.178 | 3,4 |
(*) Stimato.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Gaglione.
GIANNI FARINA. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la CIG Italo-Francese per le Alpi del Sud esaminerà nella sua prossima seduta il progetto definitivo predisposto dall'ANAS per la realizzazione del nuovo Traforo del Colle di Tenda, parallelo a quello esistente a quota 1400 m. s.l.m. in servizio da oltre 130 anni e non più adeguato al traffico ed alla sicurezza degli utenti;
sono note le vive aspettative delle popolazioni, degli Enti Locali, delle Province di Cuneo ed Imperia, del Conseil Général des Alpes Maritimes, degli operatori turistici e delle imprese del Piemonte sud-occidentale e segnatamente della provincia di Cuneo, del Ponente Ligure (provincia di Imperia) nonché del Dipartimento francese des Alpes Maritimes (Nizza e Costa Azzurra della Regione PACA) per la realizzazione di questa indispensabile opera attesa da decenni;
tale valico, in particolare consente: a) l'accesso del Ponente Ligure e della Costa Azzurra (Nizza, Monaco e Mentone) sia al domaine skiable di Limone Piemonte, il più importante del sud-ovest piemontese, sia ai siti turistici del Comune di Tenda (Siti archeologici preistorici della Valle delle Meraviglie); b) il traffico turistico e commerciale da e per Torino-Ventimiglia-Nizza e di tutta quella zona transfrontaliera evitando l'attuale tragitto alternativo attraverso l'autostrada della costa ligure, più lungo di circa 250 km. -:
se corrisponde al vero che è previsto lo stanziamento, già operativo, di 60 milioni di euro quale quota di cofinanziamento dello Stato Italiano per la realizzazione del nuovo traforo di Tenda;
se risulti al governo che lo Stato Francese abbia provveduto a stanziare nella propria Legge Finanziaria 2006 la quota di cofinanziamento di sua spettanza insieme alla regione PACA ed al Conseil Général des Alpes Maritimes;
quali siano i tempi per l'approvazione del Trattato Italo-Francese, concernente la realizzazione del nuovo traforo di Tenda;
quale sia l'intendimento del Governo, qualora gli stanziamenti non siano sufficienti, per reperire gli ulteriori fondi necessari e se, nel caso in cui l'attuale deficit dell'ANAS non consenta ulteriori stanziamenti, si intenda procedere con un «project financing» che preveda, oltre agli stanziamenti dei due Stati a fondo perduto, l'affidamento dell'opera in concessione di costruzione e gestione;
quali siano le misure previste dal Comitato di Sicurezza, istituito dalla CIG delle Alpi del Sud, per garantire il traffico nel vecchio e nel nuovo, costruendo, traforo;
infine quali siano i tempi certi per la gara di appalto del nuovo traforo.
(4-00234)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si premette che il progetto preliminare del nuovo tunnel di Tenda, elaborato dal gruppo tecnico italo-francese «sul nuovo Tunnel di Tenda», presieduto da Anas, s.p.a. appositamente istituito dalla Commissione intergovernativa (CIG), è stato presentato a quest'ultima nella riunione del 18 marzo 2005. Nella stessa sede, la Commissione, sulla base dell'analisi comparativa delle due alternative progettuali presentate («variante alta» e «variante bassa»), ha proposto alle competenti autorità politiche italiane e francesi la cosiddetta «soluzione alta», giudicandola più favorevole in relazione ai minori costi di realizzazione, ad una migliore fattibilità finanziaria ed al minor impatto dei materiali da deposito.
Con lettera congiunta del 18 aprile 2005, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore ed il Ministro francese des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer hanno confermato la scelta per la «soluzione alta», conferendo incarico ai Capi delle delegazioni dei due Paesi di proseguire nello svolgimento delle
attività e delle procedure necessarie a dare avvio, in tempi brevi, all'esecuzione dell'opera.
Nella riunione del 24 giugno 2005, la Commissione intergovernativa ha approvato, infine, il cronoprogramma relativo all'elaborazione e all'approvazione del progetto definitivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'appalto (integrato) dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo tunnel di Tenda.
Pertanto, al momento questo ministero sta procedendo alla formalizzazione dei rapporti con l'Anas Spa mediante la redazione di un protocollo d'intesa.
In ordine al finanziamento dell'opera l'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni, finalizzando tali somme al completamento delle opere di viabilità autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla Convenzione sottoscritta tra l'Italia e la Francia il 24 giugno 1970, ratificata e resa esecutiva con legge 18 maggio 1973, n. 475 (itinerario Cuneo-Breil-Ventimiglia).
I suddetti limiti di impegno, peraltro, sono stati ridotti dalla legge finanziaria 2006 a 3 milioni di Euro per gli anni 2006, 2007 e 2008 e a 4 milioni di Euro per gli anni 2009 e successivi.
Pertanto l'odierno finanziamento statale ammonta ad un importo complessivo di 54 milioni di euro.
A seguito di quanto sopra, è stata redatta la convenzione tra il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, di questo ministero, e l'Anas Spa con la quale è stato previsto l'impegno da parte della medesima società ad inserire l'intervento in argomento nelle previsioni del contratto di programma triennale, al fine di consentire l'integrale copertura delle somme necessarie alla realizzazione completa dell'opera.
Si rende noto che la convenzione è stata sottoposta all'esame dell'Ufficio generale del bilancio che ha ritenuto di formulare alcune osservazioni attualmente al vaglio del ministero delle infrastrutture.
In ordine alla progettazione si ritiene di sottolineare che la legge n. 166 del 1o agosto 2002 articolo 19 ha assegnato all'Anas Spa un finanziamento di 1.000.000 di euro per la progettazione e la realizzazione del nuovo Traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente ed affettuare le indagini di sondaggio profondo nel versante francese.
Ad ulteriore informazione, si evidenzia che i Governi italiano e francese stanno proficuamente collaborando per la definitiva messa a punto del testo dell'Accordo relativo al miglioramento delle condizioni di circolazione nel tunnel di Tenda, alla messa in opera di una gestione unificata e alla costruzione di un nuovo tunnel, da affidare entrambe all'Italia. Si prevede che la bozza di Accordo possa essere approvata dalla Commissione intergovernativa in occasione della prossima riunione che dovrebbe aver luogo nel corrente mese di settembre, prima di essere sottoposta all'esame dei Ministri competenti in vista del successivo espletamento delle procedure di ratifica, in conformità alle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Paesi.
Le attività del Comitato di sicurezza sono state orientate, sin dalla istituzione del Comitato stesso, all'individuazione di soluzioni tese a garantire la prevenzione degli incidenti all'interno del Tunnel esistente ed il rafforzamento degli interventi di soccorso.
A decorrere dalla data di inizio dei Giochi olimpici invernali del febbraio 2006, al fine di prevenire eventuali incidenti, è stato istituito un regime di circolazione con divieto di transito per i veicoli di peso superiore ai 3,5 tonnellate nonché agli autobus di portata superiore ai 9 passeggeri dalle 6 alle 22. Non appena saranno state modificate le impostazioni semaforiche sui due ingressi del tunnel, sarà inoltre istituito un regime di alternanza totale di notte (dalle 22 alle 6) per tutti i veicoli autorizzati.
In occasione dell'ultima riunione, svoltasi a Nizza, il 21 marzo 2006, il predetto Comitato ha confermato che la circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate e dei veicoli di trasporto comune di oltre 9 passeggeri non può che essere autorizzata in regime di alternanza totale evidenziando, in ogni caso, che la determinazione degli orari da applicare ai regimi di circolazione notturna e diurna compete alle autorità locali dei due Paesi. Inoltre, il Comitato ha previsto la possibilità di deroghe durante il periodo diurno per il transito degli autobus scolastici con più di 9 passeggeri, ferma restando la necessità che il transito dei veicoli si effettui in regime di alternanza totale.
Le misure di cui sopra rimarranno in vigore fino all'apertura del nuovo tunnel, allorquando verrà istituito il senso unico di circolazione in ciascuna delle due canne del tunnel, e verrà quindi meno la necessità di ridurre al minimo la possibilità di incidente tra veicoli che marciano in senso opposto.
Nel corso dell'ultimo anno, sono state, poi, effettuate due esercitazioni congiunte dei servizi di soccorso (30 giugno 2005 e 23 gennaio 2006) al fine di formulare proposte di miglioramento degli impianti di sicurezza del tunnel nonché di migliorare le procedure d'intervento dei soccorsi.
Successivamente, il Comitato di sicurezza ha proposto che venga effettuata annualmente un'esercitazione di sicurezza che preveda la partecipazione di tutti i servizi interessati e ha raccomandato che si provveda, ogni tre mesi, ad addestramenti comuni tra vigili del fuoco italiani, Sapeurs Pompiers francesi, Anas e Direction Departementale de l'Equipement.
Nello scorso mese di aprile, sono state definite le misure da applicare in caso d'incidente, mediante la redazione del capitolato tecnico per la gestione italo-francese del tunnel esistente e, inoltre, dovrà essere completato il piano di soccorso binazionale redatto a cura delle due prefetture competenti.
Relativamente al nuovo traforo del Tenda, il Comitato di sicurezza, nell'esercizio dei propri compiti, ha espresso parere sul progetto definitivo dell'opera relativamente agli aspetti concernenti la sicurezza e fornendo, inoltre, il proprio contributo alla redazione della bozza di Accordo sopra menzionato.
Sulla base del cronoprogramma elaborato dal gruppo tecnico italo-francese «sul nuovo Tunnel di Tenda» ed approvato dalla Cig nella seduta del 24 giugno 2005, l'affidamento dell'appalto per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, è previsto, in linea di massima, per i primi mesi dell'anno 2008.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la cronica carenza di personale presso la struttura penitenziaria della Casa Circondariale di Piacenza pur essendo stata più volte denunciata dall'interrogante, non risulta ancora risolta in modo soddisfacente, il che impedisce l'ottimale funzionamento della struttura in questione;
all'insufficiente numero di agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la detta struttura, si aggiungono situazioni da tempo note di scarsa efficienza della stessa, il che aggrava lo stato delle cose -:
se e quali urgenti iniziative intenda assumere al riguardo.
(4-00074)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che, a fronte di una previsione organica pari a 179 unità di Polizia penitenziaria, presso la struttura piacentina ne sono amministrate 169.
Al riguardo si precisa che, attesa la situazione del personale di Polizia penitenziaria sul territorio nazionale, eventuali incrementi della dotazione organica della Casa circondariale di Piacenza potranno essere fatti oggetto di valutazione in relazione alla assunzione delle unità interessate dalle procedure di reclutamento in corso.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
FOTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
al Maresciallo Caggio Antonino - nato a Mistretta (Messina) il 15 maggio 1931 e residente in San Giorgio Piacentino (Piacenza) - in quiescenza dal 1991, veniva riconosciuta in data 15 aprile 1992 una causa di servizio iscritta alla categoria B (proc. verb. 184/VC/92) che dà diritto alla pensione privilegiata ordinaria di Tabella «B» pari a tre annualità di tabella «A», ottava categoria, (P.P.O. n. 29752/97);
in data 28 gennaio 1999 (verbale n. 10/VC/99) veniva riconosciuto l'aggravamento della malattia del predetto Maresciallo Caggio, utile al fine del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, (P.P.O. 11849/00);
in data 18 gennaio 2001 (prot. 2527/P.P.O/C) il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione comunicava al Maresciallo Caggio che la pratica P.P.O. 29752/97 era stata restituita al Ministero della difesa per gli ulteriori provvedimenti, mentre il fascicolo relativo alla pratica P.P.O. 11849/00 non poteva essere trattato «con la consueta celerità», sia per la carenza di personale determinatasi, sia perché si era in attesa dell'emanazione del decreto di rinnovo biennale dei membri del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
a tutt'oggi nessuna delle due pratiche citate risulta definita -:
se e quali urgenti iniziative intenda assumere al riguardo, atteso che pare del tutto inconcepibile la situazione creatasi e che con la presente interrogazione si rappresenta.
(4-00093)
Risposta. - In merito alle preoccupazioni espresse in ordine alla mancata definizione delle pratiche relative alla concessione di pensione privilegiata ordinaria al maresciallo Caggio, si dà assicurazione che a favore dell'interessato sono stati già emessi due provvedimenti concessivi rispettivamente di:
indennità «una tantum» pari a tre annualità (decreto ministeriale n 97/A.M. del 7 giugno 2001), ammesso al visto di registrazione da parte dell'Ufficio di Controllo pensioni militari della Corte dei conti;
pensione privilegiata ordinaria di 8a categoria vitalizia - per constatato aggravamento dell'infermità - a decorrere dal 1o aprile 1998 (decreto ministeriale n. 211/2/A.M. del 14 maggio 2004), ancora in fase di registrazione presso la Corte dei conti.
A tale riguardo l'amministrazione ha posto in essere tutto ciò che era nelle sue possibilità per una sollecita definizione dei provvedimenti spettanti all'interessato, tenuto conto dell'impossibilità di comprimerne, oltre certi limiti, i tempi di trattazione.
Infatti, l'attività procedimentale relativa alle pratiche di pensione privilegiata necessita della preventiva acquisizione obbligatoria di pareri, da parte dei competenti organi tecnici, sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o delle lesioni riportate dai dipendenti civili e militari dello Stato.
Si tratta di un iter procedurale assai complesso, costituito da diverse fasi, che si conclude con il parere, vincolante ed obbligatorio, del competente Comitato di verifica per le cause di servizio, organo indipendente costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
La complessità dell'iter burocratico ed il coinvolgimento del predetto Comitato, la cui attività è posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della Difesa, possono comportare, talvolta, il protrarsi nel tempo dell'articolata istruttoria.
Le informazioni riguardanti il pagamento dei menzionati benefici, potranno, invece, essere acquisite dall'interessato presso la sede provinciale dell'Inpdap di Piacenza, competente per territorio.
Il Ministro della difesa: Arturo Mario Luigi Parisi.
GALANTE e TRANFAGLIA. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante ha già presentato l'8 novembre 2005 un'interrogazione di contenuto analogo alla presente che non ha ricevuto risposta;
negli ultimi mesi la stampa nazionale ha denunciato più volte numerosi «scandali» nei concorsi universitari di vario tipo e livello;
alcuni di tali scandali hanno già dato luogo a procedimenti giudiziari, attualmente in corso;
gli interroganti, vista la documentazione relativa all'espletamento del bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la stipula di contratti per le attività di tutorato previste dal progetto tutor junior, emanato dal Rettore dell'Università di Padova in data 21 giugno 2005, ritengono che esistano fondati dubbi circa la regolarità di tale espletamento per quanto concerne la Facoltà di Scienze politiche di detta Università;
infatti, in merito alle prove di valutazione il bando prevede quanto segue: «Articolo 4 Prova di valutazione. I candidati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 1) voto di laurea; 2) rapporto tra la durata legale del corso e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo; 3) risultato ottenuto dal candidato nella prova attitudinale e di accertamento delle conoscenze disciplinari; 4) eventuale colloquio (a cura delle singole facoltà). L'idoneità si consegue con un punteggio totale pari a 7/10 o equivalente»:
dall'analisi della graduatoria per l'anno accademico in corso, e dal confronto con quella dell'anno precedente, si evince quanto segue:
per questo riguarda gli idonei, la graduatoria conclusiva, dopo il colloquio (quello che il bando prevede come «eventuale»), si differenzia in ben quattro punti dalla graduatoria provvisoria risultante sulla base delle prove di valutazione nn. 1, 2, 3:
il soggetto collocato al 4 posto (punteggio 1345) scende al 13 (punteggio finale 6,483333), e viene dunque escluso;
il soggetto collocato al 5 posto (punteggio 1338) scende all'11 (punteggio finale 6,96), e viene dunque escluso;
il soggetto collocato al 7 posto (punteggio 1336, a pari merito con altro) scende al 15 (punteggio finale 5,953333), e viene dunque escluso;
il soggetto collocato al 9 posto (punteggio 1244) scende al 12 (punteggio finale 6,646667) e viene dunque escluso;
corrispettivamente il soggetto collocato al 22 e ultimo posto (punteggio 895) sale al 10 (punteggio finale 7,483333), e viene così recuperato;
il soggetto collocato al 13 posto (punteggio 1178) sale al 6 posto (punteggio finale 8,926667), e viene cosi recuperato;
il soggetto collocato al 12 posto (punteggio 1189) sale al 9 posto (punteggio finale 8,463333), e viene così recuperato;
il soggetto collocato all'11 posto (punteggio 1190) sale all'8 posto (punteggio finale 8,466667), e viene così recuperato;
tra i 4 esclusi sopra indicati, due sono soggetti risultati 1 e 2 nella graduatoria dell'anno accademico 2004-2005 compilata con gli stessi criteri di valutazione del corrente anno accademico;
questi risultati finali appaiono agli interroganti, prima che sorprendenti, incredibili (nell'accezione di non-credibili), risultando frutto essenzialmente di una sapiente gestione dei voti attribuiti sulla base del colloquio;
per quanto risulta all'interrogante detto colloquio, per altro, si è ridotto a una mera formalità (titolo della tesi? nome del correlatore? et similia);
ai vincenti - che forse sarebbe più esatto definire vincituri - sono stati attribuiti
voti oscillanti tra il 10 e il 9; a tutti gli altri, quelli già perdenti o destinati a perdere sono stati attribuiti voti dal 5 in giù, con uno stacco talmente netto da prefigurare appunto a priori la graduatoria conclusiva;
in conclusione, quindi, come risulta anche visivamente evidente osservando la graduatoria finale dei concorrenti, ciò che ha determinato l'esclusione o l'inclusione tra gli, idonei è stato sostanzialmente l'elemento discrezionale, anzi a parere dell'interrogante, arbitrario, dell'«eventuale» colloquio gestito in sede di Facoltà, che ha consentito di alterare per una quota significativa il risultato degli altri tre criteri di valutazione previsti dal bando come obbligatori a livello di Università, e quindi indubbiamente assai meno esposti a interventi soggettivi;
il caso denunciato presenta la peculiarità - che gli interroganti considerano un'aggravante - rispetto agli altri «scandali» concernenti la vita universitaria, di riguardare non già i gradi alti delle carriere accademiche, bensì anche quelli bassi e preliminari, addirittura studenteschi, sicché si può ritenere che esso abbia sulle nuove generazioni effetti diseducativi di lunghissima durata;
a parere dell'interrogante i risultati della graduatoria presentano un'evidente anomalia per quanto esposto;
non risulta che il rettore abbia adottato alcuna iniziativa di verifica in merito -:
se non intenda adottare iniziative normative volte a garantire imparzialità e trasparenza nelle procedure selettive universitarie per le attività di tutorato anche per assicurare che alle nuove generazioni di studenti e di ricercatori non vengano imposte impunemente pratiche, secondo gli interroganti, intollerabili come quelle evidenziate dagli scandali denunciati dalla stampa.
(4-00422)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si riferisce brevemente quanto segue sulla base delle informazioni pervenute dal rettore di Padova.
Il rettore, con bando di selezione datato 21 maggio 2005, ha dato avvio alla procedura per la formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti per le attività di tutorato previste dal progetto «Tutor junior» relativamente all'anno accademico 2005-2006.
In data 6 luglio 2005 alle ore 14.00, colale previsto dal bando, si è svolta la prova scritta, seguita dai colloqui individuali coi referenti delle singole facoltà. Per la Facoltà di scienze politiche i colloqui sono stati tenuti direttamente dal preside, prof. F. Todescan.
Come risulta dal verbale n. 23 del 6 luglio 2005, nella redazione della graduatoria finale il peso della prova scritta è pari ad 1/3, il peso del voto di laurea e del numero di anni impiegati per conseguire il titolo è ugualmente pari ad 1/3 e così pure pesa per 1/3 l'esito del colloquio col referente di Facoltà.
Il 12 luglio 2006 viene pubblicata la graduatoria di merito suddivisa per facoltà.
Il Rettore sottolinea che non esiste una graduatoria provvisoria e una graduatoria conclusiva, come si sostiene nell'interrogazione parlamentare, ma semplicemente una valutazione del colloquio che si affianca alla valutazione del rendimento accademico e a quella delle valutazioni della prova scritta, e che tali distinte valutazioni sono contenute nella griglia finale.
Come emerge dal verbale citato, peraltro, il colloquio è avvenuto immediatamente dopo la prova scritta, quando la valutazione di quest'ultima non era ancora stata espletata. Il relativo punteggio è stato comunicato dal referente di Facoltà alla referente per la selezione e la formazione dei tutor, Professoressa Rossana De Beni, affinché. dopo la valutazione della prova scritta, avvenuta nel rispetto dell'anonimato dei candidati, venisse utilizzato per stilare la graduatoria.
Le due valutazioni sono avvenute pertanto in maniera indipendente e col sistema del doppio cieco, continua il Rettore, utilizzato come garanzia dal pericolo di una
gestione poco trasparente, in cui il risultato finale sia frutto «di una sapiente gestione dei voti attribuiti sulla base del colloquio», come invece asserito nell'interrogazione parlamentare.
Il rettore precisa che lo strumento psicometrico elaborato e utilizzato dall'Ateneo per la valutazione della prova scritta, ha ricevuto il vaglio della comunità scientifica e che referee internazionali lo hanno giudicato meritevole di pubblicazione, avvenuta sul Bollettino di Psicologia applicata, rivista nazionale del settore.
Il rettore osserva infine che é inconferente il tentativo di comparare il risultato delle prove espletate nel 2004 con l'esito della valutazione in esame, in considerazione del fatto che trattandosi di una nuova selezione la prova scritta e il colloquio non potevano essere quelli della precedente prova, con conseguente diversa ed autonoma valutazione del risultato.
In relazione a quanto sopra non si ravvisa l'opportunità di adottare iniziative per regolamentare la procedura selettiva in argomento sulla quale non si hanno rilievi da sollevare, e che peraltro costituiscono espressione dell'autonomia organizzativa e gestionale riconosciute agli Atenei dalla normativa vigente.
Il Ministro dell'università e della ricerca: Fabio Mussi.
GALANTE e CESINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi i lavoratori della Casa Editrice Edumond Le Monnier di Grassina, i cui uffici sono siti in una zona industriale in stato di abbandono, hanno deciso di contattare la Asl locale, per lamentare l'insostenibilità delle condizioni di lavoro in palese violazione di alcuni disposti della legge n. 626;
secondo quanto riportato da organi di stampa e ambienti sindacali, i lavoratori avevano segnalato alla dirigenza aziendale la necessità di riparare un impianto di climatizzazione in data 4 aprile, ma è stato loro risposto che per avere il pezzo serviva più di un mese. Nonostante le loro insistenze la spesa è stata approvata solo 10 giorni fa;
la Mondadori, socia proprietaria della casa Editrice, ha di recente ristrutturato la sede di Milano e il timore dei lavoratori della sede di Grassina, secondo quanto si apprende da fonti RSU, è che al disinteresse per la manutenzione dell'edificio si accompagni una strategia, magari a lungo termine, che miri a ridimensionare drasticamente l'autonomia e il peso delle sedi periferiche -:
come il Ministro intenda operare per dare piena applicazione alla legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
(4-00505)
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame si comunica quanto riferito dalla competente direzione provinciale.
Risulta che, sin dal momento dell'acquisizione da parte del gruppo Mondadori, avvenuta nel giugno 2002, lo stabilimento di Grassina, filiale fiorentina della casa editrice Edumond Le Monnier Spa, versava in condizioni precarie ed in stato di deterioramento.
La spesa relativa alla sostituzione integrale dell'impianto di condizionamento è stata approvata dal Consiglio di amministrazione a fine maggio 2006 tuttavia, per problemi di ordine logistico evidenziati dall'impresa incaricata, l'impianto è stato sostituito solo nei primi giorni di luglio (l'intervenuta sostituzione dell'impianto è stata confermata per le vie brevi dai tecnici dell'ASL che si sono occupati della verifica delle condizioni microclimatiche presenti all'interno dello stabilimento sopra indicato, con sopralluogo avvenuto in data 7 luglio 2006);
Al momento, sussiste un progetto di dismissione dell'attuale immobile aziendale al fine di ricercare una nuova sede, gravitante sempre nel territorio fiorentino, più consona alle esigenze dei lavoratori e, soprattutto, funzionalmente più adeguata alla attività dell'azienda, potenziata negli ultimi anni con il passaggio di attribuzioni dalla
sede di Milano a quella di Firenze. I dirigenti della società hanno precisato che tale intenzione sarebbe stata ufficializzata durante un incontro svoltosi alla presenza della Rsu della sede fiorentina.
Si rileva, peraltro, che la sede di Grassina è un punto nevralgico all'interno del gruppo societario, in particolar modo per quel che riguarda la distribuzione libraria, e dunque il timore di un ridimensionamento della sede di Grassina risulterebbe totalmente ingiustificato.
Tali dichiarazioni hanno trovato corrispondenza nelle informazioni acquisite da alcuni componenti della RSU della sede fiorentina della Edumond Le Monnier Spa, interpellati dalla citata direzione che ha assunto informazioni anche dalla capo gruppo Mondadori Spa.
Il direttore del personale della Mondadori ha ribadito l'assenza di qualsiasi progetto volto a ridimensionare l'autonomia ed il peso della filiale fiorentina, ribadendo all'opposto la rilevanza attribuitale nell'ambito della politica di sviluppo del settore commerciale libraio avviata dal gruppo e confermando altresì l'avvio delle ricerche di mercato volte all'individuazione, nell'ambito del medesimo territorio fiorentino, di una struttura più funzionale agli obiettivi di sviluppo di tale stabilimento.
Nella stessa occasione, sono stati sentiti anche alcuni membri della Rsu della Mondadori Spa, i quali hanno dichiarato di non essere stati portati a conoscenza di alcun progetto di dismissione della sede periferica di Grassina della Edumond Le Monnier.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.
GIORDANO e LOCATELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a seguito di una forte campagna contro i cosiddetti writer comaschi, rei di danneggiare con disegni e scritte i muri della città di Como, il sindaco Stefano Bruni, con l'appoggio dell'assessore alla sicurezza Francesco Scoppellitti, introdusse nel 2002 il cosiddetto «nucleo di sicurezza», con la facoltà di operare in borghese, armato e con diritto di perquisizione;
la situazione, nonostante tutto, è rimasta quasi sempre sotto controllo, fino alla tragica data del 29 marzo 2006 in cui un giovane cingalese residente a Como è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un vigile del suddetto «nucleo di sicurezza»;
nel pomeriggio del 29 marzo una pattuglia di tre agenti in borghese del «nucleo di sicurezza» ferma un'auto con cinque ragazzi sospettati di essere dei writers. Il giovane alla guida, Rumesh Rajgama Achrige, 18 armi, originario dello Sri Lanka, mentre veniva perquisito assieme agli amici o - secondo la versione di un testimone - mentre tentava di fuggire e si trovava a non più di tre metri di distanza, è stato colpito alla testa dal proiettile partito dalla pistola del vigile (La Provincia di Como - 30 marzo 2006). Il proiettile è entrato nella parte sinistra della nuca del ragazzo ed è uscito dalla parte centrale del cranio provocando un vasto ematoma; il ragazzo è stato portato all'ospedale in fin di vita;
nei giorni successivi diverse associazioni, partiti e studenti hanno manifestato la loro piena solidarietà al ragazzo con un corteo per le vie del centro di Como; hanno protestato inoltre contro la mancata convocazione di un consiglio comunale straordinario sulle modalità di azione dello speciale «nucleo di sicurezza» e per il suo immediato scioglimento;
a pochi mesi dalla vicenda il sindaco, ignorando le proprie responsabilità politiche ed umane, ha riconfermato il «nucleo di sicurezza» e ha reinserito al suo interno il vigile che sparò contro Rumesh Rajgama Achrige;
il suddetto «nucleo di sicurezza», creato dal sindaco di Como, rappresenta secondo gli interroganti, il fallimento di una classe politica che, non solo non cerca
il dialogo anche attraverso la necessaria e legittima convocazione di un consiglio comunale straordinario, ma utilizza metodi repressivi per affrontare i presunti problemi della città -:
se sia a conoscenza dei fatti sopradescritti;
che provvedimenti urgenti intenda mettere in atto affinché venga sciolto immediatamente il nucleo di sicurezza armato della città di Como.
(4-00549)
Risposta. - Il giorno successivo ai fatti cui fa riferimento l'interrogante l'Amministrazione comunale di Como ha disposto la sospensione dell'attività del Nucleo investigativo della Polizia locale, in attesa che venissero chiarite le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane cingalese Rumesh Raigama Achrige.
Contemporaneamente il Comandante della Polizia locale di Como ha disposto una verifica sull'attività del medesimo Nucleo investigativo.
Il 7 giugno 2006, tuttavia, l'Autorità comunale competente, senza attendere i risaltati delle indagini giudiziarie in corso, ha riconfermato il ruolo e le competenze del Nucleo investigativo della Polizia locale.
Il nucleo è stato costituito con delibera della Giunta Comunale di Como del 20 agosto 2002 e formalizzato con provvedimento del Comandante del Corpo della Polizia locale, nell'ambito dei principi della legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale. I compiti dell'unità operativa sono stati ribaditi alla luce della legge regionale n. 4 del 2003 per contrastare, in particolare, fenomeni di microcriminalità.
Le quattro unità che compongono la struttura rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e possono svolgere servizi in abiti civili, con l'armamento già in loro dotazione ai sensi degli articoli 30 e 33 del regolamento del Corpo di polizia locale del comune di Como. Ai sensi dello stesso Regolamento (articolo 34) gli agenti hanno l'obbligo di portare sempre con se la tessera di riconoscimento.
A tale proposito si ricorda che l'attuale quadro costituzionale pone su un piano di equiordinazione regioni, province e comuni e riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa.
Per completezza del quadro informativo aggiungo che il Nucleo di Polizia municipale in esame ha sviluppato alcune attività di polizia giudiziaria tra le quali la più rilevante è stata quella di contrasto al fenomeno dei cosiddetti «writers», ossia imbrattatori di pareti di edifici sia pubblici che privati, in sinergia con la questura di Como.
Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e delle responsabilità null'altro, allo stato, è possibile aggiungere essendo ancora in corso l'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria competente.
Per le considerazioni innanzi svolte questa Amministrazione centrale non ha competenza in materia di organizzazione del servizio di Polizia municipale.
Certamente la gravità dei fatti è tale da suggerire il rinvio di ogni giudizio sulla vicenda al termine delle indagini penali.
Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.
ALBERTO GIORGETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il CCNL per i dipendenti degli studi professionali siglato il 3 maggio 2006 prevede, all'articolo 138, il versamento del contributo mensile di euro 13,00 per ogni dipendente alla CADIPROF - Associazione che ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali sanitari supplementari a favore dei dipendenti nei cui confronti venga applicato il CCNL;
tali somme non possono essere erogate direttamente al lavoratore;
non è neppure consentito al datore di lavoro stipulare polizza a favore dei dipendenti alternativa a quella prevista dall'articolo 19
del CCNL ancorché titolare di copertura assicurativa analoga;
il dipendente non può rinunciare all'iscrizione -:
se non intenda emanare una circolare esplicativa del fatto che l'articolo 138 del CCNL degli studi professionali siglato il 3 maggio 2006 sia vincolante solo per le parti firmatarie del CCNL e non già per la generalità degli studi professionali (eccezione fatta per coloro che fanno parte delle Associazioni aderenti e firmatarie) e segnalando che ogni inizio di pagamento di detta contribuzione costituirebbe tacita accettazione;
quali azioni intenda intraprendere per verificare al più presto se l'istituzione di CADIPROF e l'obbligatorietà dell'iscrizione, non violino i principi e le regole della evidenza pubblica sia interni che comunitari in materia.
(4-00517)
Risposta. - Nell'interrogazione in esame, si richiede, tra l'altro, di intervenire con una circolare per specificare che il contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali, siglato il 3 maggio 2006, sia vincolante solo per le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro e non per la generalità degli studi professionali.
Al riguardo si rappresenta che sembrerebbe superfluo un intervento ministeriale in merito all'applicabilità dei contratti collettivi.
Infatti, come costantemente ribadito anche a livello giurisprudenziale, nell'attuale ordinamento i vigenti contratti collettivi di diritto comune sono applicabili, in base al principio di libertà e di autodeterminazione sindacale (articolo 39 Costituzione) ai datori di lavoro iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.
Pertanto, in via generale, si deve ritenere applicabile solo il contratto collettivo rispetto al quale l'impresa sia obbligata per affiliazione sindacale ovvero quello cui l'impresa abbia manifestato, comunque, esplicita o implicita adesione.
Ciò non toglie che le aziende siano comunque tenute all'applicazione delle norme imperative di legge ed alle specifiche previsioni dei contratti collettivi stipulati per i settori in cui esse operano, la scelta dei quali deve essere effettuata nel rispetto dei principi costituzionali già richiamati.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Rosa Rinaldi.
GIULIETTI, STRAMACCIONI, BOCCI e GALEAZZI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la strada statale Perugia Ancona è in costruzione dagli anni 60;
tale opera risulta essere fondamentale per il collegamento tra i due capoluogo di Regione, ma anche e soprattutto per i collegamenti merci dall'Umbria al porto di Ancona;
il primo tratto dell'opera Lidarno Pianello è stata da tempo completata;
il 6 lotto, vede completato il secondo stralcio Schifanoia Valfabbrica, mentre, il primo stralcio, relativo al tratto Valfabbrica Fosso Calvario è bloccato;
le ragioni di tale blocco risiedono nella progettazione carente che non ha tenuto conto degli aspetti legati alla stabilità dei versanti e alla necessità di messa in sicurezza delle gallerie previste in appalto;
tale situazione necessita di nuove perizie e varianti in corso d'opera che, nei fatti, hanno determinato un contenzioso tra Anas compartimentale e l'azienda operante sul cantiere;
da oltre un anno assistiamo a questo balletto di responsabilità, che oltremodo sta determinando nelle comunità locali e tra i lavoratori del cantiere grande incertezza e preoccupazione;
precisiamo che i lavori di cui sopra esulano dal cosiddetto progetto «quadrilatero» -:
se non ritenga di convocare urgentemente una riunione con tutti soggetti interessati per derimere questa situazione.
(4-00865)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'Anas Spa fa conoscere che l'ammodernamento del collegamento stradale tra Perugia e Ancona è previsto con doppia carreggiata, ciascuna con due corsie per senso di marcia e intersezioni a livelli sfalsati.
La nuova infrastruttura è in parte già aperta al traffico, in parte in costruzione ed in parte in progettazione.
L'intervento comprende tre infrastrutture in variante rispetto alle statali ed è suddiviso in 3 tratti:
Tratto 1 - S.S. 318 «Valfabbrica» da Perugia a Branca.
Tratto 2 - S.S. 219 «di Gubbio e Piandassino» da Branca fino a Fossato di Vico.
Tratto 3 - S.S. 76 «della Val d'Esino» da Fossato di Vico fino a Falconara.
Il tratto 1 - S.S. 318 «Valfabbrica» da Perugia a Branca è suddiviso il 7 lotti:
1o lotto (dall'innesto sulla SS 3 bis - E45, in prossimità di Perugia, fino a Pianello) - aperto al traffico.
2o , 3o e 4o lotto (da Pianello fino a Valfabbrica) - è in corso la progettazione esecutiva. I lotti sono inseriti nel primo programma della legge obiettivo e fanno parte del maxilotto 2 del Quadrilatero Marche Umbria appaltato dalla Quadrilatero s.p.a. al General Contractor Consorzio Operae il 23 giugno 2006. L'affidamento comprende la progettazione esecutiva e la costruzione. Lo sviluppo dei tre lotti è di circa 8 km.
5o lotto (da Valfabbrica a Schifanoia) - il lotto è suddiviso in due stralci: il primo dal km.13+640 al km. 17+454 ha un avanzamento del 45 per cento, il secondo dal km. 17+454 al km. 20+433 è al 92 per cento di avanzamento appaltati all'Impresa Grassetto. L'importo dei lavori in appalto relativi al 5o lotto ammonta a circa 27,5 milioni di euro e riguardano la costruzione del tratto in variante della strada statale. n. 318 di Valfabbrica tra la statale n. 3 bis «Tiberina» e la strada di grande comunicazione E45 tra la progressiva km. 13+640 (Valfabbrica) e la progressiva km. 20+433 (Sospertole) nel territorio della Regione Umbria.
I lavori hanno avuto un complesso iter procedurale fin dal momento dell'aggiudicazione. Attualmente è in corso di avanzata elaborazione una perizia di variante a fronte anche del ripetersi nel tempo di fenomeni franosi interessanti il tracciato, con la definizione dei necessari interventi.
In considerazione dell'attuale situazione di carenza di finanziamenti, l'ANAS è orientata a contenere gli interventi entro l'importo contrattuale e ad assicurare il completamento di una sola carreggiata e la fruibilità delle opere realizzate.
La perizia in parola è oggetto di confronto con l'impresa, che avanza serie riserve sulla stessa e sulla prosecuzione dei lavori in appalto. Qualora non si raggiungesse l'intesa tra le parti non si può escludere la possibilità di risoluzione del contratto.
Gli importi necessari per il completamento dovranno essere ricompresi nelle nuove risorse finanziarie da destinare all'Anas nell'ambito della programmazione degli interventi sulla viabilità ordinaria.
6o e 7o lotto da Schifanoia a Branca - i lotti sono terminati ed aperti al traffico.
Tratto 2 - S.S. 219 «di Gubbio e Piandassino» da Branca fino a Fossato di Vico.
Il tratto 2 è in costruzione. I lavori, appaltati all'ATI Todini-Ediltevere nel marzo 2005, procedono regolarmente e termineranno a novembre 2007. La percentuale di avanzamento lavori è del 30 per cento.
Tratto 3 - S.S. 76 «della Val d'Esino» da Fossato di Vico fino a Falconara.
Lotto da Fossato di Vico a Cancelli
È in fase di elaborazione il progetto esecutivo. Il lotto è inserito nel primo programma della legge obiettivo e fa parte del maxilotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria appaltato dalla Società Quadrilatero al General Contractor Consorzio Operae. L'affidamento comprende il progetto esecutivo e la costruzione. Lo sviluppo del lotto è di km 8.
Lotto da Cancelli a Albacina: è aperto al traffico.
Lotto da Albacina a Serra San Quirico - è in fase di elaborazione il progetto esecutivo. Il lotto è inserito nel primo programma della legge obiettivo e fa parte del maxilotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria appaltato dalla Società Quadrilatero al General Contractor Consorzio Operae. L'affidamento comprende il progetto esecutivo e la costruzione. Lo sviluppo del lotto è di km 14,3.
Lotto da Serra San Quirico a Falconara Marittima -Il lotto è aperto al traffico.
All'interno di questo tratto tra i km.64+400 e 68+400 è in corso di appalto la realizzazione dello svincolo per il collegamento del Centro intermodale di Jesi che prevede, nel tratto interessato, anche l'adeguamento della sezione esistente a quella richiesta dal Cnr.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
HOLZMANN. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la struttura carceraria di Bolzano, collocata nel centro città è costituita da edifici fatiscenti che risalgono agli anni trenta e che accusano i segni del tempo;
da tempo è emersa la necessità di realizzare una nuova struttura in accordo con la Provincia Autonoma di Bolzano e a tal fine sono stati eseguiti vari sopralluoghi su aree di proprietà demaniale;
le condizioni di vita per il personale e per i detenuti sono abbastanza difficili a causa della mancanza di alloggi e foresterie adeguate per i primi e del sovraffollamento per i secondi;
i tempi per la realizzazione della nuova struttura carceraria dipendono innanzitutto dall'individuazione di un'area idonea e dal coinvolgimento della Provincia Autonoma di Bolzano che sarebbe disponibile a finanziare in tutto o in parte -:
se il Governo intenda intervenire innanzitutto limitando i disagi, riducendo il sovraffollamento della struttura che ha una capienza di cento detenuti ma che ne ospita quasi il doppio ed intervenendo per realizzare alloggi o foresterie per il personale.
(4-00124)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che l'istituto di Bolzano è inserito nel decreto ministeriale 30 gennaio 2001 che prevede la dismissione di alcuni istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non più idonei ad assolvere alla propria funzione.
In sostituzione dell'attuale struttura, è stata prevista la realizzazione di un nuovo immobile con finanziamenti a carico della Provincia di Bolzano.
Allo stato, tuttavia, risulta irrisolta la problematica relativa alla localizzazione della stessa a causa dei diversi orientamenti manifestati dai responsabili degli Enti locali interessati e dalla competente Autorità giudiziaria.
Peraltro, nelle more, tenuto conto delle condizioni strutturali dell'istituto bolzanino, vengono comunque realizzati, a cura del Provveditore regionale competente, quegli interventi di edilizia finalizzati ad assicurare decorose condizioni igienico-sanitarie, nell'ambito dei finanziamenti disponibili.
Si ritiene opportuno sottolineare che a seguito del recente provvedimento di indulto, dalla C.C. di Bolzano sono stati scarcerati 128 detenuti e, al momento, non
si riscontrano i problemi di sovraffollamento segnalati dall'interrogante atteso che, a fronte di una capienza regolamentare di 93 posti, sono attualmente ristretti nel predetto istituto 52 detenuti.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
HOLZMANN. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
le intercettazioni telefoniche costituiscono uno strumento importante nelle indagini;
intercettazioni telefoniche inserite negli atti processuali sono spesso soggette a divulgazione;
assai spesso le intercettazioni contengono informazioni non utili ai fini di giustizia che coinvolgono la sfera personale degli indagati o delle persone che, pur essendo estranee alle indagini, vengono a contatto con gli indagati;
la pubblicazione sulla stampa del contenuto delle intercettazioni costituisce una palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini;
in mancanza di norme cogenti la stampa continuerà a pubblicare conversazioni private di cittadini, indagati o meno -:
quali iniziative il Governo intenda adottare per impedire che, attraverso la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni che venga devastata la vita privata di persone indagate od in rapporto con esse, prevedendo adeguate sanzioni.
(4-00510)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che questo ministero ha presentato un disegno di legge volto ad intervenire nella materia delle intercettazioni telefoniche, ambientali ed informatiche onde garantire, da un lato, il corretto svolgimento delle indagini e, dall'altro, una maggiore tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle operazioni captative. Il disegno di legge, approvato nella seduta del 4 agosto 2006 dal Consiglio dei Ministri, intende ottenere tale risultato attraverso l'introduzione di alcune modifiche nei codici penale e di procedura penale. In particolare, è stato previsto un più pregnante obbligo di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni ed una disciplina più dettagliata della loro durata e delle relative modalità di esecuzione. Particolare rilevanza assume, sotto tale aspetto, l'istituzione del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della Repubblica, al quale deve periodicamente comunicare l'elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, onde consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso nell'ufficio da lui diretto.
Sotto il più specifico profilo della tutela della riservatezza, si è ritenuto, poi, di intervenire su due fronti. Si è, difatti, prevista l'istituzione di appositi centri di intercettazione telefonica distrettuali, dove far convergere tutte le operazioni di registrazione, al fine di evitare inutili dispersioni dei dati.
Si è altresì ritenuto di dover regolamentare diversamente il regime dell'acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, di modo che le conversazioni non rilevanti per le indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Le conversazioni, infatti, dovranno essere valutate sotto tale profilo, prima dal pubblico Ministero e poi dal giudice per le indagini preliminari, e quelle ritenute irrilevanti dovranno essere custodite in apposito archivio riservato - anch'esso di nuova istituzione - e secretate.
In tema di pubblicità degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in una indebita propagazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.
È stata, infatti, rivista la disciplina del «segreto» e dei «divieti di pubblicazione»
degli atti di indagine, assicurando particolare tutela ai dati custoditi nell'archivio riservato, estesa fino al passaggio in giudicato della sentenza. È stata conseguentemente rimodulata la fattispecie di cui all'articolo 379-bis del codice penale, onde poter sanzionare ogni rivelazione di notizie concernenti atti coperti da segreto, ed è stata prevista l'introduzione nel medesimo codice di una specifica fattispecie di reato per sanzionare la condotta di chiunque prenda illecitamente diretta conoscenza dei medesimi dati.
Quanto alla preesistente contravvenzione di cui all'articolo 684 del codice penale, a carico del soggetto che pubblichi notizie in violazione dei divieti sopra indicati, il disegno di legge prevede l'introduzione di una specifica pena accessoria e armonizza il lessico del precetto con quello utilizzato all'articolo 114 del codice di procedura penale.
È prevista, inoltre, l'introduzione nel dettato del decreto legislativo 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) di un articolo 164-bis che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico di autore e direttore responsabile del mezzo di comunicazione per la diffusione di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal codice di deontologia.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
LARATTA. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
le strade che ricadono nella competenza della Sezione di Cosenza del Compartimento della Viabilità per la Calabria assolvono un ruolo fondamentale nel sistema dei trasporti nazionale e calabrese perché raccordano il traffico nazionale con il sud Italia e la Sicilia; da qui i grossi volumi di traffico che vanno ad interagire anche con l'elevata presenza di stazioni turistiche su tutto il territorio, e con i lavori di ammodernamento in atto sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria;
tra le strade ANAS sottoposte al suddetto transito, oltre alle due dorsali principali quali sono la SS18 «Tirrena Inferiore» e la SS106 «Jonica» sono da rilevare due grosse trasversali che sono la SS283, che a seguire con la SS534 collega il Tirreno con lo Jonio da Guardia Piemontese a Sibari, e la Strada di Grande Comunicazione SS107, che da Paola, attraversando la città capoluogo di Cosenza e l'altopiano Silano, arriva all'altro capoluogo di provincia che è Crotone, il tutto un estensione di km 137+200;
proprio la SS107 che, come detto, tagliando la dorsale silana, collegando il tirreno (SS18 - km 0+000) con lo Ionio (SS106 - km 137+200), i capoluoghi di provincia Cosenza e Crotone, insistendo attorno all'Università della Calabria e alla sua «cittadella», attraversando le principali località turistiche montane e raccordandosi con gli svincoli autostradali di Rende e Cosenza sud, riveste un ruolo di primaria importanza all'interno della rete stradale calabrese;
tale SS107 negli ultimi anni, nonostante la sua importanza di strada ad itinerario internazionale, ha subito una notevole e drastica riduzione di investimenti per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
la necessità di continua e costante manuntezione scaturisce dal fatto che l'arteria in questione è caratterizzata, per tutta la sua estensione, da presenze di importanti opere d'arte, quali sono i viadotti e le gallerie, che devono essere sottoposti a continui livelli di controllo ed adeguamento ai fini della sicurezza. In modo particolare il viadotto di Celico, alle pendici dell'Altopiano della Sila, presenta una preoccupante deformazione nell'impalcato che preoccupa fortemente migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono la SS107;
per rimediare a questo cedimento il compartimento viabilità dell'Anas di Catanzaro ha disposto temporaneamente per un tratto di 700 metri il transito a senso alternato regolato da semafori che, soprattutto
alla vigilia delle vacanze estive, provoca notevoli disagi e rallentamenti. Inoltre, per come già detto, la SS107 nel collegare le due coste, e due province, attraversa la parte di alta montagna della Sila, oltre al valico della Crocetta (Paola, Cosenza) che sono zone a continuo innevamento durante il periodo invernale e in alcuni tratti si sono registrati cedimenti analoghi a quelli di Celico (in particolare sul viadotto di San Fili), pertanto, c'è da sottolineare che una eventuale chiusura del tratto rappresenta l'isolamento totale, senza che vi siano sbocchi alternativi, non foss'altro per la presenza di una vecchia e fatiscente strada la quale non potrebbe sopportare l'attuale traffico di veicoli;
proprio la Sila, per come è noto, è una zona ad alta attrattiva turistica la cui vita è basata proprio sulla ricettività delle località ivi presenti, per il tramite della SS107, unica strada di collegamento avente caratteristiche tali da garantire un rapido spostamento e raggiungimento;
inoltre non sono da meno le condizioni di abbandono riscontrabili nella SS106, una statale fatiscente che ormai è additata dai cittadini come «la strada della morte»;
per quanto riguarda invece l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria occorre evidenziare che la sua crisi si inquadra in un contesto più generale che è quella che sta attraversando l'Anas SpA. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha dato infatti mandato in data 22 giugno 2006 al presidente Vincenzo Pozzi di avviare le procedure per la messa in sicurezza di tutti i cantieri aperti sulla rete stradale. Nella delibera il Cda parla di «attesa di un auspicabile e urgente provvedimento normativo che consenta all'Anas un innalzamento del tetto di spesa» ma anche anche di «situazione di particolare criticità». Questo significa che se non arriveranno le risorse entro 4-5 settimane tutti i cantieri oggi attivi - fra le 250 e le 300 opere in corso che valgono complessivamente 12 miliardi di euro si fermeranno;
come si ricorderà, il tetto di spesa fissato dalla legge finanziaria per il 2006 per l'Anas era di 1,9 miliardi. Il fabbisogno di cassa per i lavori in corso è stimabile a 3,6 miliardi Luglio rappresenta quindi per l'Azienda il punto di non ritorno, toccando il limite delle disponibilità ed il tetto di spesa consentito;
per superarlo l'Anas chiede un provvedimento (inseribile ovviamente anche nella manovra bis) con relativa copertura di spesa e propedeutico ai trasferimenti di cassa indifferibili per continuare i lavori. In ballo ci sono tra l'altro la SA-RC (121 Km completati 322 Km da costruire o completare), l'ultimo tratto della 3 corsia sul raccordo di RM, la Statale Jonica, l'AT-CN, eccetera;
ovviamente il tutto avrebbe una ripercussione in termini occupazionali con il rischio della perdita di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Inoltre vi sarebbero ulteriori elementi di incertezza per l'impiego di circa 120 lavoratori precari in Calabria che a causa della mancanza di fondi si ritroverebbero disoccupati, mentre è risaputo che per il fabbisogno della società c'è necessità di impiegare queste forze;
la Direzione Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno, con sede in Roma, a cui fa capo la SA-RC la 106 Jonica e le altre strade del Compartimento per la Viabilità della Calabria, aveva assicurato che entro il 31 dicembre 2008 avrebbe ultimato i lavori. I macrolotti sono in progettazione da anni e l'Anas intende sospendere l'esecuzione di quelli aggiudicati. La SA-RC è una infrastruttura d'importanza strategica nella rete transeuropea dell'asse Berlino-Milano-Napoli-Reggio Calabria-Palermo. Altro impegno disatteso è quello relativo alla superstrada 106. L'Anas doveva avviare entro il 2005 i megalotti 1 (Locri) e 2 (Sieri Crichi) ed alcune tratte minori, ma a giugno del 2006 sul percorso non vi era neanche l'ombra di un cantiere;
nell'immediato, per il completamento dei lavori già appaltati ed in corso di esecuzione della SA-RC servono risorse pari a 2.153,75 milioni di euro;
per ciò che attiene l'Autostrada SA-RC - Esercizio e Manutenzione - l'emergenza è rappresentata dalla manutenzione ordinaria (sfalcio erba, pulizia canali, interventi su opere d'arte esistenti, segnaletica, eccetera), dal momento che bisogna garantire la sicurezza della circolazione stradale soprattutto in vista dell'intenso traffico estivo. Il fabbisogno stimato è pari a 12 milioni di euro di cui sono stati assegnati 5,2 milioni di euro che sono stati già interamente utilizzati;
in subordine si pone il problema degli interventi da eseguire per il triennio 2006-2008, nonchédei lavori di manutenzione straordinaria (pavimentazioni, interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte esistenti eccetera) -:
se e come il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dei Trasporti intendano affrontare il problema strutturale e finanziario della viabilità di competenza statale in Calabria a livello complessivo;
se e come il Governo intende mettere in condizioni di operare l'ANAS (settore viabilità-Calabria):
a) al fine di ripristinare nell'immediato le condizioni fatiscenti della SS106 e SS107, specificatamente, in quest'ultima, il tratto che riguarda il viadotto di Celico;
b) al fine di svolgere un monitoraggio generale, garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza di tutta l'arteria;
c) al fine di provvedere alla installazione della segnaletica mancante, alla illuminazione delle gallerie (tra le quali la galleria di Castelsilano in provincia di Crotone) ed al rifacimento del manto stradale ormai deteriorato nell'intera SS107, in particolare nel tratto silano per via delle abbondanti nevicate;
se intenda il Governo provvedere celermente alla erogazione dei fondi già previsti perl'ANAS SpA per la manutenzione ordinaria della SA-RC (sfalcio erba, pulizia canali, interventi su opere d'arte esistenti, segnaletica, eccetera), il cui residuo pari a 12 milioni (di cui 5,2 del tutto utilizzati) è stimato oggi in 6,8 milioni di euro, per garantire inoltre la sicurezza della circolazione stradale soprattutto in vista dell'intenso traffico estivo, e per garantire condizioni di sussistenza e continuità lavorativa per i circa 120 lavoratori precari che sono in forza all'ANAS calabrese.
(4-00476)
Risposta. - L'Anas fa conoscere che il viadotto «Cannavino», che insiste sulla strada statale n.107 «Silvana Crotonese» è stato realizzato nei primi anni `70 ed ha una struttura a n. 5 campate, di cui n. 4 a sbalzo di tipo Dyidag e solo n. 1 a travi in cemento armato precompresso (c.a.p.) semplicemente appoggiate, per uno sviluppo complessivo di circa m. 382.
Negli ultimi tempi sono stati eseguiti ulteriori rilievi che hanno evidenziato abbassamenti in prossimità della trave tampone, sita al Km 42+935, che hanno imposto indagini approfondite di verifica statica della struttura portante del menzionato viadotto al fine di valutare gli interventi necessari per il risanamento dell'opera.
Allo scopo l'Anas ha proceduto all'installazione di una strumentazione di monitoraggio topografico con stazione totale automatica di alta precisione in apposito cantiere di monitoraggio e, contestualmente, è stata affidata una consulenza tecnica specialistica finalizzata alla pianificazione, direzione ed interpretazione dei risultati delle indagini sulla struttura del viadotto in oggetto, con la conseguente definizione dell'intervento da adottare sulla struttura medesima.
L'indagine visiva del cassone in ca.p. dell'impalcato dalla quale non ha evidenziato alcuna criticità immediata sulla staticità dell'opera.
Peraltro, la deformazione del piano viabile a seguito dell'abbassamento al Km 42+935 della pavimentazione stradale ha portato all'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con riduzione della velocità di transito a 40 Km/h e divieto di sorpasso, per non creare pregiudizi alla sicurezza del transito e limitare il più possibile le sollecitazioni torsionali all'impalcato.
La società stradale fa presente, inoltre, che lungo la strada statale n. 107, nel tratto che interessa l'altopiano Silano sono già in corso i lavori ordinari di ripristino della pavimentazione stradale mentre nel tratto che collega le città di Paola e Cosenza e nella zona della provincia di Crotone sono stati di recente appaltati dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono una serie di interventi sulla sovrastruttura stradale per un importo di spesa pari a circa euro 1.000.000,00 comprendendo nei tratti di intervento anche l'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale.
In ordine al corridoio ionico, l'Anas riferisce che sono stati recentemente effettuati lavori di manutenzione ordinaria lungo la statale 106 Radd., in corrispondenza dei comuni di Corigliano Calabro e Cassano, consistenti nel rifacimento del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale.
Sono altresì in programmazione, per il corrente mese, lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento dello strato di collegamento e del tappeto di usura del tipo antiskid in tratti saltuari della statale 106 Radd. tra i km 11+400 e 20+400 e della statale 106 tra i km 372+000 e km 414+875, con specifica attenzione rivolta al tratto a 4 corsie particolarmente ammalorato dopo gli eventi alluvionali delle ultime stagioni invernali.
È in corso di aggiudicazione definitiva l'appalto per il rifacimento della pavimentazione all'interno del centro abitato di Montegiordano Marina, compreso tra i km 403+500 e 406+000 della strada statale n.106 «Jonica».
Per quanto riguarda, infine, le risorse da destinarsi alla viabilità statale nella regione Calabria, si ribadisce che le problematiche relative alla autostrada Salerno-Reggio Calabria e alla strada statale 106 Jonica non possono che trovare posto tra le priorità infrastrutturali su cui si è impegnato il Governo confermato, peraltro, nel Documento di programmazione economica e finanziaria recentemente varato.
In tale documento, peraltro, si è ritenuto essenziale rinnovare la strategicità dei grandi corridoi transeuropei che coinvolgono sia l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria nel collegamento nord-sud Berlino-Palermo sia la strada statale 106 Jonica in quello ovest-est ed in tale senso verranno indirizzati tutti gli sforzi economici e programmatici.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
ormai tutti i Paesi dell'America Latina, seppur con gradazioni e modalità diverse, sono avviati o stabilmente inseriti in un contesto di pluralismo politico-culturale manifestato da sistemi elettorali democratici che sotto l'egida presidenzialista o parlamentare garantiscono diritti civili e politici;
solo Cuba, in quel quadrante a noi culturalmente vicino, mantiene evidenti segni di intollerabile dittatura e repressione del dissenso -:
quali iniziative si intendano assumere, anche tramite l'Unione Europea e la nostra Ambasciata a L'Avana, per contribuire all'evoluzione democratica del regime cubano anche tramite il sostegno ad ogni attività di decollo del pluralismo politico e culturale, nonché di eventuali sostegni economici allo sviluppo ed alla cooperazione comunque accompagnati da garanzie di rispetto per il ruolo ed i diritti conculcati dell'opposizione.
(4-00408)
Risposta. - I rapporti dell'Italia, come degli altri Paesi europei, con Cuba, poggiano sulla «Posizione Comune UE» del 2 dicembre 1996, soggetta a revisione annuale, il cui obbiettivo è di incoraggiare il processo di transizione verso un sistema pluralista e democratico, attraverso il dialogo costruttivo e lo sviluppo di contatti rafforzati e regolari con dissidenza e società civile (cosidetto approccio del «doppio binario»).
La valutazione generale da parte dei partner Ue è che il dialogo con Cuba, nonostante la sospensione nel gennaio 2005 delle sanzioni Ue adottate nel 2003 e la conseguente ripresa dei contatti da parte
delle Autorità cubane con le Ambasciate Ue a L'Avana, non ha fatto registrare passi avanti come, d'altronde, non lo avevano fatto le sanzioni.
Da parte di diverse capitali, compresa la nostra, negli incontri con i diplomatici cubani, è stata manifestata la preoccupazione europea per il deterioramento della situazione dei diritti umani.
Tale preoccupazione è stata ribadita in occasione del Cagre del 12 giugno 2006 nel quale sono state adottate delle conclusioni su Cuba che ribadiscono, in sostanza, la volontà della UE di mantenere un dialogo costruttivo con il Governo cubano.
Le conclusioni prevedono quindi la conferma della sospensione delle sanzioni e l'ulteriore rafforzamento del dialogo e dei contatti con l'opposizione pacifica, attraverso un rapporto con tutti i settori della società civile nonché la disponibilità a fornire cooperazione allo sviluppo, che includa progetti volti a promuovere lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cubana.
In tale contesto, il nostro Paese si è costantemente adoperato affinché si raggiungesse un consenso in ambito Ue su una posizione unitaria, che facesse salvo anche il mantenimento del dialogo costruttivo con Cuba ed ha inoltre scoraggiato eventuali iniziative estreme (come il ripristino delle sanzioni Ue) che risulterebbero non solo contraddittorie al mantenimento di un dialogo critico con L'Avana, ma che potrebbero facilmente innescare una spirale di ritorsioni reciproche portando al progressivo, serio deterioramento dei rapporti con Cuba.
Cuba non deve essere isolata, ma deve essere stimolata e accompagnata verso cambiamenti necessari ad assicurare degli standard adeguati sul fronte dei diritti politici e delle libertà.
In mancanza di questi progressi, anche le conquiste sociali frutto della rivoluzione del 1959 finirebbero con l'essere vanificate.
L'atteggiamento di grande rispetto e di dialogo costruttivo non deve indurci a sottacere l'esigenza che i diritti umani vengano rispettati e i detenuti per motivi politici e di opinione vengano liberati, a Cuba come in qualunque altra realtà dove ciò accade.
Uno dei primi atti che ho compiuto nella mia veste di Sottosegretario agli Esteri, è stato di intraprendere delle iniziative per rilanciare su tutti i fronti il dialogo con Cuba.
Ho anche avviato lo studio delle condizioni per riaprire, d'accordo con l'orientamento di altri grandi paesi europei quali la Francia e la Spagna, alcuni dei canali di cooperazione umanitaria con Cuba completamente cancellati negli ultimi anni.
Inoltre, per mantenere aperto un ulteriore canale che consenta all'Italia di essere presente a Cuba e vicino alla popolazione cubana ci stiamo impegnando per organizzare, a novembre, «la settimana della cultura italiana» che può essere un altro tassello della ripresa del dialogo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Donato Di Santo.
OLIVIERI e MARIO RICCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 22 maggio 2006, presso la Prefettura della Spezia ed alla presenza del signor Prefetto, si sono incontrati il Responsabile della Sezione Politiche per le imprese della Regione Liguria, un rappresentante dì Confindustria, il legale rappresentante della Ceramica Ligure Spa di Ponzano Magra, assistito da due avvocati, i Segretari Provinciali delle Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-tAl della Spezia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Filcea/Cgil, Femca/Cisl e Uilcem/(Uil della provincia della Spezia, i rappresentanti della Atu aziendale della Ceramica Ligure Spa di Ponzano Magra, il Direttore Provinciale dell'Inps ed il Dirigente ell'Area Lavoro della Provincia della Spezia;
l'incontro è stato convocato in relazione alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, attivata da Ceramica Ligure Spa in data 9 gennaio 2006;
l'avvio della procedura di licenziamento collettivo aveva provocato forti iniziative
di lotta sindacale da parte dei lavoratori che avevano suscitato il convinto sostegno degli Enti Locali e la solidarietà dell'opinione pubblica dell'intera provincia, come evidenziatosi anche nello sciopero generale della Vallata del Magra indetto dalle Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil il 5 aprile 2006;
il summenzionato incontro del 22 maggio 2006 è stato convocato sotto l'egida del signor Prefetto a causa della conclusione della prima e della seconda fase di procedura di cui all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991 senza che le parti addivenissero ad accordo alcuno;
l'incontro del 22 maggio 2006 si è concluso con la stipula di un accordo che ha concluso la procedura di consultazione sindacale prevista dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991;
l'accordo raggiunto tra le parti prevede, tra l'altro, la collocazione in mobilità dei lavoratori della Ceramica Ligure Spa per «le ragioni tecniche organizzative produttive derivanti dalla cessazione di attività»;
la cessazione delle attività da parte della Ceramica Ligure di Ponzano Magra è da addebitarsi alla scelta della multinazionale austriaca Lassemberger, proprietaria della Ceramica Ligure Spa, di delocalizzare le produzioni in altri siti, in particolare dell'Europa Orientale;
pur avendo la proprietà aziendale addotto quale motivazione dell'avvio della procedura prevista dalla legge quella della cessazione di attività, motivazione che peraltro è alla base dello stesso summenzionato accordo del 22 maggio 2006, nell'ambito dello stabilimento di Ponzano Magra parrebbe continuare a svolgersi una limitata attività, seppur non di carattere direttamente produttivo -:
se, alla luce di quanto sopraesposto, intenda disporre affinchè venga effettuata dagli organi preposti attenta e puntuale verifica in relazione all'effettiva avvenuta cessazione di attività nello stabilimento di Ponzano Magra;
quali interventi intenderebbe effettuare nei confronti di Ceramica Ligure Spa ovvero quali sanzioni intenderebbe applicare nei confronti della proprietà ove dalle summenzionate verifiche emergesse che nello stabilimento di Ponzano Magra si svolgono attività, seppur a carattere limitato, tali da far decadere il presupposto di cessazione di attività che, come si è visto, ha costituito la motivazione dell'avvio delle procedure previste, nonché la base del summenzionato accordo tra le parti del 22 maggio 2006;
se, nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergesse che nello stabilimento di Ponzano Magra sono in essere procedure esclusivamente finalizzate alla cessazione di attività, intende assumere, nei confronti della Ceramica Ligure Spa, un'iniziativa finalizzata a far sì che l'azienda impieghi nelle suddette operazioni parte del personale collocato in mobilità, che verrebbe all'uopo reintegrato, seppur in maniera provvisoria.
(4-00462)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale dei Lavoro di La Spezia è emerso quanto segue.
La Ceramica Ligure s.r.l. ha concluso la procedura di licenziamento collettivo per cessazione delle attività, ponendo in mobilità 150 unità sulle 162 occupate.
Le rimanenti 12 unità (5 dirigenti e 7 impiegati di cui 3 addetti alla logistica, 1 al settore commerciale e 3 all'amministrazione ed alla gestione del personale) sono state temporaneamente mantenute al lavoro per le attività di dismissione.
L'unica attività in essere è quella relativa alla vendita delle giacenze di magazzino consistente in circa 1.400.000 mq di mattonelle finite e semilavorate.
Non risulta che ci sia stato un ingresso in azienda di materie prime per la produzione e la stessa attività di levigatura dei semilavorati è stata interrotta.
Come evidenziato nell'interrogazione in esame oltre alle 12 unità dipendenti della Ceramica Ligure s.r.l., all'interno dello stabilimento operano dipendenti del consorzio
Logos - Servizi generali logistici Razionalizzazione e Gestione - Società Consortile a r.l. e delle consorziate Coopservic S. Coop. p.A. e Se.ge.man società Cooperativa.
Il consorzio, che sino al licenziamento delle maestranze della Ceramica Ligure S.r.l., si occupava delle pulizie industriali all'interno dello stabilimento, ha esteso le proprie attività.
In particolare:
alle attività di carico, per una media di 6 autotreni al giorno pari a 5.000/6.000 mq al giorno di mattonelle, e di gestione del magazzino, provvede personale-carellisti del Logos (2 unità) e della Coopservice (3 unità). Si evidenzia come, in effetti, tutti i carrellisti della Ceramica Ligure s.r.l. siano stati licenziati (peraltro uno di questi, assunto dalle liste di mobilità, è attualmente in forza al consorzio);
al reparto logistica, insieme ai dipendenti della Ceramica Ligure S.r.l., opera una impiegata dipendente del consorzio Logos; anche in questo caso, si evidenzia come tra i licenziati vi siano anche impiegati addetti alla logistica.
altre 2 unità (una della Coopservice e l'altra della Se.Ge. Man sono addette alle pulizie.
La Direzione provinciale del Lavoro di La Spezia ha fatto presente, infine, che le risultanze degli accertamenti parziali sin qui svolti, verranno comunicate all'Inps della Spezia per gli eventuali adempimenti in ordine alla concessione della procedura di mobilità alla società Ceramica Ligure S.r.l..
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Rosa Rinaldi.
PATARINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con decreto rettorale n. 4761 dell'11 maggio 2006, il Rettore dell'Università di Bari ha istituito a Taranto, a decorrere dal 1 ottobre 2006, le facoltà autonome di Giurisprudenza, di Scienze e di Economia;
tale decreto rettorale, per essere efficace, necessita della prevista autorizzazione ministeriale -:
quale decisione intenda assumere circa la concessione della predetta autorizzazione;
se, in caso positivo, voglia agire con la dovuta tempestività al fine di consentire il normale funzionamento dei corsi, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico 2006-2007;
quali iniziative, anche di carattere economico, abbia intenzione di adottare, nell'ambito della programmazione universitaria, per lo sviluppo e il consolidamento del polo universitario ionico nell'ottica dell'autonomia futura della Università di Taranto.
(4-00723)
Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente quanto appresso indicato: l'istituzione di facoltà avviene nel rispetto delle indicazioni operative relative alla programmazione. In particolare, fino all'a.a. 2006-2007, si ricorda quanto previsto al riguardo dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006), il quale prevede che «le facoltà (o le competenti strutture didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano già legittimamente funzionanti altre facoltà dell'Università»; conseguentemente considerato che Taranto non è già sede di alcuna facoltà dell'Università di Bari, non possono, per l'anno accademico 2006/2007, essere istituite e attivate nuove facoltà in tale sede; per i successivi anni accademici, la questione potrà essere riconsiderata in relazione a quanto verrà previsto nel provvedimento con il quale saranno definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, in attuazione dell'articolo 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43.
Il Ministro dell'università e della ricerca: Fabio Mussi.
CAMILLO PIAZZA e POLETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
da un articolo pubblicato l'11 luglio su La Repubblica nelle pagine milanesi, viene data notizia della scoperta avvenuta nelle ultime settimane di una necropoli durante gli scavi per la costruzione del nuovo parcheggio sotterraneo in zona Piazza Medaglie d'Oro angolo Via Sabotino;
alcuni cittadini, abitanti ai piani alti dei palazzi intorno alla zona, hanno fotografato e seguito gli sviluppi del ritrovamento e hanno dichiarato che la ditta appaltata dal Comune, la Sabotino Parcheggi, ha immediatamente fatto erigere una palizzata per nascondere la vista dei resti;
in seguito gli stessi muratori del cantiere avrebbero dissepolto gli scheletri, li avrebbero impacchettati e portati in altro luogo -:
se il Governo sia stato informato da parte della Sovrintendenza regionale dell'accaduto e quale sia la sua valutazione circa il rilievo e l'interesse archeologico dei ritrovamenti emersi durante gli scavi;
se sia a conoscenza del luogo dove sono custoditi gli scheletri umani ritrovati per le opportune analisi e verifiche;
se non si ritenga necessario sospendere il nulla osta della soprintendenza, in attesa che venga accertata l'origine e il valore della scoperta;
se abbia verificato che il Comune di Milano, insieme alla Soprintendenza, stia esercitando il giusto monitoraggio dei numerosi scavi in atto in zone di particolare interesse archeologico dove sono previsti parcheggi sotterranei da Piazza Meda a Porta Romana, dalla Darsena a Piazza Sant'Ambrogio.
(4-00527)
Risposta. - È opportuno rilevare, innanzitutto, che le circostanze riportate dal quotidiano La Repubblica dell'11 luglio 2006, in ordine al ritrovamento dei reperti nel sito in oggetto, sono state meglio precisate dalla Responsabile reggente della Soprintendenza per i beni archeologici, con un'intervista pubblicata sullo stesso giornale il giorno successivo, 12 luglio 2006.
Si precisa, pertanto, che i lavori, eseguiti da una ditta specializzata in scavi archeologici, sono stati effettuati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia che ha effettuato le consuete indagini di verifica archeologica preventiva - che precedono tutti i lavori che si svolgono nel centro storico - allo scopo di documentare e preservare le preesistenze archeologiche. Si precisa, inoltre, che tutti i parcheggi interrati promossi nel comune di Milano - sia quello di viale Sabotino, sia gli altri citati dall'interrogante (Piazza Meda, Porta Romana, Darsena e Piazza Sant'Ambrogio) sono, sin dalla fase progettuale, oggetto di valutazione e controllo da parte della competente Direzione generale.
Nel caso in esame è stata indagata un'area complessiva di circa mq. 1840 a sud delle mura spagnole. Gli scavi hanno portato alla luce non una necropoli, bensì una sepoltura multipla in una trincea di nuda terra, con almeno 157 individui (la maggior parte dei quali adulti) deposti in posizioni scomposte ed in varie giaciture, nell'ambito dei quali sono stati definiti 16 gruppi distinti, separati tra loro da scarichi di materiale di risulta.
La datazione di tali reperti, anche in base alla ceramica graffita presente nella fossa comune, permette di datare la sepoltura al XVII secolo e di metterla ipoteticamente in relazione con l'epidemia di peste dello stesso secolo. Ulteriori scavi hanno messo in luce, ad ovest, altre due tombe con resti scomposti.
Si precisa, infine, che tutte le ossa rinvenute sono conservate nei magazzini della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, per essere successivamente consegnate all'Istituto di paleoantropologia dell'università di Milano, ove verranno svolte analisi che serviranno a fornire ulteriori informazioni anche sull'importanza del rinvenimento.
Il Ministro per i beni e le attività culturali: Francesco Rutelli.
PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Enel ha attuato una massiccia campagna pubblicitaria sui maggiori organi di informazione nazionali, della quale, peraltro, l'utente non riceve alcun beneficio in termini di informazione e di ulteriori prestazioni;
il ministero dell'Economia e delle Finanze partecipa al capitale azionario dell'Enel, direttamente e indirettamente, con una quota del 31,1 per cento;
il costo unitario del kWh è tra i più alti nella Unione europea;
l'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) ha più volte evidenziato, in questa e in altre occasioni, l'assurdità di tali campagne pubblicitarie -:
se il Governo sia a conoscenza dei costi di questa imponente campagna pubblicitaria e la distribuzione percentuale per settori mediatici e per società;
se non ritenga di dover esercitare le prerogative di maggior azionista dell'ente al fine di evitare questo sperpero di denaro del contribuente.
(4-00267)
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, concernente la campagna pubblicitaria effettuata dall'Enel sui maggiori organi di informazione nazionali.
Al riguardo, sentita la citata Società, si fa presente che l'Enel, il cui capitale azionario è detenuto per il 21,4 dal ministero dell'economia e delle finanze per il 10,2 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti (partecipata dallo stesso ministero dell'economia) e per la restante parte da investitori istituzionali e individuali, è un'azienda che opera in un mercato competitivo, in forte evoluzione.
Enel, al pari delle società quotate in Borsa, per conseguire le proprie finalità, ottenendo il consenso degli azionisti e del mercato, deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento, redditività e crescita.
La pubblicità viene considerata una leva commerciale che contribuisce al raggiungimento della propria mission. Infatti, le sempre più numerose indagini di opinione evidenziano che la réclame non è percepita dai consumatori come elemento invasivo, subito passivamente, ma come fonte di informazione e scambio tra azienda e cliente.
Pertanto, essa rappresenta un investimento, che favorisce l'accesso a nuovi clienti e crea le condizioni per ottenere il consenso del pubblico sulle scelte strategiche e l'operatività quotidiana dell'azienda.
Nel 2005, Enel ha investito in pubblicità lo 0,11 del proprio fatturato, una quota contenuta rispetto ad altre aziende, che tendenzialmente dedicano dall'1,5 al 3 per cento.
Con riferimento, infine, al costo della bolletta, che viene considerato tra più alti dell'Unione Europea, si ricorda che le tariffe dell'elettricità e del gas non sono fissate arbitrariamente dai distributori, ma da un'Autorità indipendente, sorta proprio per garantire ai consumatori la corrispondenza tra il pagamento del servizio e i costi sostenuti dal produttore e dal distributore, tenuto conto che gli aumenti del costo per kWh dipendono quasi esclusivamente dall'incremento del prezzo del combustibile.
Si soggiunge, infine, che in tutto il mondo il 70 per cento dell'elettricità è prodotta utilizzando carbone e centrali nucleari, mentre in Italia la stessa percentuale si produce con gas e petrolio, fonti, peraltro, fortemente sensibili a fattori geopolitici.
Rientra in tale ottica la politica di riconversione a carbone di alcune centrali Enel, che consente di adottare tecnologie altamente avanzate nella «pulizia» dei fumi e, a parità di prodotto, una riduzione del carbone di oltre il 20 per cento rispetto ai dati attuali.
Nel 2010, dopo aver completato le opere di riconversione, si prevede che i prezzi medi potranno essere più bassi del 20-25 per cento e, quindi, allineati a quelli europei.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Massimo Tononi.
RIGONI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
nel 2001 l'Amministrazione Comunale di Fivizzano (in provincia di Massa Carrara), per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada statale n. 63 del Cerreto, contattava il Compartimento ANAS di Firenze per sollecitare l'inserimento di alcuni tratti della strada nel programma straordinario degli interventi di urgenza previsti all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3095 del 23 novembre 2000 a seguito dei danni alluvionali;
in particolare, si riusciva a fare inserire il tratto tra il Km 14+400 (loc. Belvedere) ed il Km 15+400 (loc. Valle Ombrosa), dove la presenza di alcune frane, sia quiescenti che attive, giustificava un intervento di messa in sicurezza ed adeguamento del tracciato;
il progetto, su incarico dell'ANAS di Firenze, veniva redatto dallo studio G.P Ingegneria S.r.l. di Roma. L'ANAS appaltava i lavori, affidandoli ad una ditta di Catania, presentando il lavoro e l'impresa appaltatrice ad un incontro tenuto a Fivizzano nell'aprile del 2003, consegnando i lavori, sotto riserva di legge, all'impresa appaltatrice;
un primo ritardo abbastanza significativo si aveva per sminamento dell'area in quanto le autorità militari non davano il loro assenso fino ad ottobre 2003;
dopo un anno in cui i lavori sono proseguiti abbastanza regolarmente (anche se non molto velocemente); i lavori sono stati sospesi nel dicembre 2004 dall'impresa appaltatrice e ad oggi non sono ancora ripresi;
nel frattempo l'Amministrazione comunale di Fivizzano ha richiesto più volte almeno la messa in sicurezza del cantiere e l'asfaltatura del tratto interessato che si presenta ancora in serie condizioni di pericolo (lettere del settembre 2005, novembre 2005, febbraio 2006 e ordinanza sindacale 41 del 22 marzo 2006) -:
se il Ministro interrogato non ritenga di adottare presso l'ANAS le iniziative di competenza con gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente e come intenda intervenire perché sia posta fine alle ragioni della sospensione dei lavori e gli stessi siano al più presto completati.
(4-00041)
Risposta. - L'Anas Spa riferisce che i lavori di costruzione della variante alla strada statale n. 63 «del Cerreto» dal km.14+400 al km.15+400 sono stati affidati all'Impresa Italappalti Costruzioni Generali S.p.A., aggiudicataria dell'appalto, nell'aprile del 2003.
Nell'ottobre dello stesso anno, a seguito della cessione del ramo di azienda relativo all'attività di costruzione da parte della suddetta Impresa all'Impresa Antigone S.r.l., è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto.
Attualmente l'avanzamento dei lavori è di circa il 30 per cento.
La sospensione dei lavori è stata determinata da problematiche tecniche sorte al momento dell'esecuzione delle opere di fondazione dei viadotti. La società stradale fa quindi conoscere che, nelle more della redazione di apposita variante tecnica, l'impresa ha chiesto la rescissione del contratto in danno.
Si è così instaurato un contenzioso che l'Anas sta cercando di comporre in via transattiva al fine di consentire la ripresa dei lavori.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
RUSCONI, DUILIO e CODURELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
da tempo il Conafi (Coordinamento nazionale vittime dei fallimenti immobiliari) e l'Assocond (Associazione condomini) rendono pubblica la drammatica situazione delle vittime dei fallimenti immobiliari, talché il Parlamento ha approvato
la legge delega n. 210 del 2004 recante norme a tutela degli acquirenti, di immobili in costruzione, successivamente attuata dal decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005;
nel suddetto decreto legislativo all'articolo 9 è previsto il diritto di prelazione qualora «l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale»;
decine e decine di famiglie coinvolte nel fallimento del Consorzio di Cooperative FIDAL, in Lombardia, da anni subiscono gli effetti di procedure concorsuali che la legge in vigore eviterà ai prossimi acquirenti di immobili, con gravissimo nocumento della propria economia familiare;
un gruppo di 9 famiglie coinvolte nella liquidazione coatta della cooperativa Gardenia in Canzo, provincia di Como, si è visto mettere all'asta dal commissario liquidatore Serenella Di Donato la casa in cui abitano da diversi anni, e precisamente con bando apparso sul Corriere della Sera del 23 aprile 2006 che prevede la vendita delle loro case il 16 maggio 2006 -:
perché il Commissario Liquidatore non stia applicando il decreto legislativo 122 negando il diritto di prelazione previsto all'articolo 9 e non ne abbia data corretta informazione nel bando d'asta;
per quali motivi lo stesso Commissario Liquidatore non ritiene di dover vendere gli appartamenti con un accordo diretto con coloro che già ci abitano;
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per impedire la vendita all'asta degli immobili in questione ed evitare in questo modo il mancato rispetto delle norme vigenti e un danno irreversibile ai promissari acquirenti.
(4-00019)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta preliminarmente che il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) all'articolo 9 dispone:
«1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione...».
Si rappresenta, inoltre, che la cooperativa Gardenia, il cui settore operativo è quello edilizio-abitativo, risulta in liquidazione coatta dal 28 febbraio 2000.
Fin dall'inizio della procedura di liquidazione, il Commissario liquidatore - dottoressa Serena Di Donato - ha cercato di contemperare gli obiettivi della legge fallimentare con l'interesse dei soci, fine specifico - tra l'altro - della liquidazione coatta amministrativa, rafforzato in questo caso dall'articolo 9 del decreto legislativo 122 del 2005.
Ancor prima dell'entrata in vigore del provvedimento citato, sono stati definitivamente assegnati ai soci 61 appartamenti mediante alcune transazioni, che hanno tenuto conto dei versamenti effettuati dai soci agli amministratori della cooperativa e del residuo dovuto ai creditori ipotecari.
Più difficile è stata la situazione dei nove soci indicati nell'interrogazione, con i quali la conflittualità crescente ha impedito una risoluzione, peraltro ritenuta soddisfacente dal resto della compagine sociale.
Si rappresenta, comunque, che il provvedimento autorizzatorio del 9 marzo 2006, relativo alla vendita dei 9 alloggi, è già stato revocato sulla base del diritto di prelazione, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 122 del 2005. Tale diritto comporta, come già detto, l'assegnazione dell'appartamento al socio nel rispetto delle condizioni di versamento accertate e definite dal Commissario Liquidatore.
In quest'ultima fase si è giunti ad un ulteriore progresso, con la imminente definizione della posizione di altri quattro soci, per i quali è prevista la stipula del rogito dell'appartamento non appena sarà definita la procedura di autorizzazione predisposta dal Commissario.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
SGOBIO e PAGLIARINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 5 giugno 2006 si è svolto un presidio dei lavoratori della Carboil davanti all'aeroporto di Genova;
la manifestazione è stata indetta dalla Filcams Cgil, in relazione al licenziamento di 4 operai avvenuto in gennaio;
Carboil Srl gestisce, in subconcessione da Eni, il servizio di rifornimento di carburante degli aerei che transitano dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova;
un'indagine condotta dai Carabinieri aveva accertato carenze strutturali negli automezzi e irregolarità amministrative a carico della società, che hanno portato al sequestro di 8 autobotti a Genova e in altri aeroporti;
da alcuni giorni, la Carboil Srl ha ripreso il servizio di rifornimento all'aeroporto Cristoforo Colombo, ma gli ex dipendenti sono rimasti senza lavoro;
da notizie provenienti dalla Cgil si apprende che «i licenziamenti sono una chiara ritorsione nei confronti dei dipendenti, che hanno testimoniato le condizioni nelle quali erano costretti a lavorare, e sono motivati da contestazioni avvenute cinque mesi prima del blitz» -:
se non ritenga opportuno intervenire, presso i soggetti interessati, nell'intento di convocare un tavolo di trattativa tra le parti, utile a scongiurare quanto deciso dall'azienda e capace di garantire gli attuali livelli occupazionali;
se non ritenga opportuno intervenire, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori coinvolti dalla decisione aziendale, affinché sia disposto l'immediato reintegro dei lavoratori licenziati e sia scongiurato il ripetersi di simili atti, che si configurano, a parere dell'interrogante, come violazione dei diritti dei lavoratori.
(4-00179)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del Lavoro di Genova è emerso che, a seguito di un incontro avuto con il Segretario Generale della Filcams-Cgil di Genova, tra i lavoratori interessati alla vertenza e l'azienda è stato formalizzato un atto di conciliazione.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Rosa Rinaldi.
SGOBIO e GALANTE. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
da quanto segnalato, tramite lettera aperta al Parlamento italiano, dall'iniziativa italo-tedesca «Per la memoria di Costermano», si apprende che nel cimitero militare tedesco a Costermano in provincia di Verona, sono sepolti 22.000 soldati tedeschi fra cui almeno dodici capi ed un numero per ora inquantificabile di militi delle SS dell'«Aktion Reinhard» e dell'«Aktion T 4», meglio conosciuta come «Eutanasia nazista», membri della Wehrmacht e delle SS responsabili di stragi perpetrate fra le popolazioni civili italiane, nonché cinque soldati tedeschi che, nell'intento
di allearsi alla resistenza, sono stati passati per le armi;
non tutti questi militari condivisero i progetti e le pratiche criminali del nazismo in quanto alcuni di essi, pur essendo contro le loro convinzioni, furono costretti a divenire strumento di una guerra di aggressione;
i suddetti caduti, ciononostante, vengono indistintamente presentati come «vittime della guerra» e onorati insieme ai carnefici, dando luogo, quindi, ad una distorsione della memoria sulle stragi nazifasciste che hanno insanguinato anche l'Italia;
fino all'estate 2004, i caduti venivano menzionati in «albi/libri d'onore» che, grazie all'intervento della suddetta iniziativa, sono divenuti «libri dei nomi»;
i rappresentanti dell'Iniziativa italo-tedesca «Per la memoria di Costermano», inoltre, sostengono che il VDK («Lega per la cura dei cimiteri di guerra tedeschi»), associazione sovvenzionata dal Ministero degli esteri tedesco, avrebbe l'intenzione di porre nel cimitero una lapide con un'unica iscrizione recante l'ambigua epigrafe «alle vittime della guerra, dell'ingiustizia e della persecuzione», anziché nominare esplicitamente in essa la differenza fra vittime e carnefici, falsificando di fatto la verità storica;
nonostante le proteste della suddetta Associazione, il VDK ha continuato, inoltre, a mantenere aperte le cosiddette «Sale d'Onore», ivi custodendovi i suddetti «albi/libri d'onore», contravvenendo, quindi, al precedente accordo (estate 2004) raggiunto riguardo alla menzione di questi ultimi come «libri dei nomi» -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra descritti;
come intenda, secondo le proprie prerogative, intervenire presso il Governo della Repubblica Federale tedesca affinché il testo previsto per la nuova ed unica iscrizione sia stabilito di comune accordo tra Italia e Germania;
quali iniziative il Governo intenda mettere in atto al fine di allontanare i «libri d'onore» dal cimitero militare di Costermano.
(4-00732)
Risposta. - Il Cimitero militare tedesco di Costernano, in cui sono sepolte circa 22.000 persone, fu realizzato dal Governo tedesco di concerto con il Governo italiano sulla base dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra del 22 dicembre 1955. La progettazione e messa in opera del Cimitero vennero autorizzate dal Governo italiano in due fasi:
il 22 gennaio 1959 fu autorizzato l'intero complesso ancora senza il monumento centrale;
il 22 agosto 1962 fu autorizzato il monumento centrale. Il Cimitero militare fu inaugurato il 6 maggio 1967.
Al centro del Cimitero fu deposto, sin dalla realizzazione del santuario, il cosiddetto «libro d'onore», ovvero 108 lastre d'ottone, incernierate in volumi che possono essere sfogliati, custoditi nella «sala della memoria» con i nomi e le date di morte - senza tuttavia riportare i gradi militari - di tutti i defunti del cimitero identificati.
Nella prima metà degli anni ottanta fu accertato che nel Cimitero di Costernano erano sepolti anche militi che avevano fatto parte delle SS ed erano stati coinvolti in crimini di guerra perpetrati dall'esercito nazista anche in Italia.
A seguito della discussione pubblica che ne scaturì, tra il 1992 e il 1993 furono cancellati dalle lastre del «libro d'onore» i nomi di tre persone di cui era provato il coinvolgimento in crimini di guerra e, successivamente, nel 2004, fu rimossa dalle lastre la definizione «libro d'onore», sostituita dalla iscrizione dalla connotazione più neutrale «libro dei nomi». Tale albo viene oggi custodito in un edificio separato, situato al centro del cimitero, non accessibile al pubblico.
Non si procedette tuttavia all'esumazione dei resti mortali dei membri delle SS sepolti a Costernano, per rispetto della quiete e della pace nel cimitero.
L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha comunicato che la «Lega popolare per la cura delle tombe di guerra tedesche all'estero» (Volksbund Deutsche Kriegsgrabelirsorge/ VDK) intende allestire nell'autunno prossimo una mostra all'ingresso del cimitero con diverse targhe riportanti foto e testi scritti volti ad informare sul lavoro della VDK a livello mondiale, analogamente a quanto già realizzato in numerosi cimiteri tedeschi. In occasione di tale esposizione, dovrebbero inoltre essere apposte due lapidi recanti l'epigrafe in memoria dei caduti che il Presidente Federale leggerà ogni anno in occasione della giornata di lutto nazionale.
In particolare, su una delle lapidi verrà trascritta una sintetica spiegazione del compito della VDK a Costermano, anche con un breve riferimento ai membri delle SS ivi sepolti, con le seguenti parole: «In questo cimitero, come accertato dopo la sua costruzione, giacciono anche le spoglie mortali di persone coinvolte nell'uccisione di civili innocenti in Italia e che erano state responsabili dell'annientamento sistematico degli ebrei nella Polonia occupata. I loro crimini saranno per noi sempre un monito».
La «Lega popolare per la cura delle tombe di guerra tedesche all'estero» (VDK) informerà in tempo utile di tali iniziative il ministero della difesa italiano, cui fa capo il «Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra», nominato nel summenzionato accordo bilaterale per l'attuazione dello stesso da parte italiana.
I provvedimenti adottati evidenziano che la Germania distingue tra vittime e carnefici. Tale distinzione viene ricordata da anni dai Consoli Generali tedeschi a Milano e gli Ambasciatori della Repubblica Federale a Roma, nelle loro allocuzioni in occasione della «giornata di lutto nazionale», riconoscendo le diverse colpe e responsabilità dei singoli, evitano indistinte attestazioni d'onore a tutti i defunti inumati a Costernano.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Famiano Crucianelli.
TAGLIALATELA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il sottoscritto ha presentato nella scorsa legislatura in data 4 ottobre 2005 l'interrogazione parlamentare a risposta scritta, atto 4-17086;
l'interrogazione denunciava la mancanza dei requisiti del dottor Pasquale Corcione quale direttore amministrativo della Asl Napoli 1, in quanto dalla documentazione il dottor Corcione non risulta avere i requisiti previsti dalla legge (decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche);
difatti la nomina a direttore amministrativo della Asl Napoli 1 è avvenuta nell'anno 2004 nonostante il dottor Corcione risultasse aver ricoperto un incarico dirigenziale utile al possesso dei requisiti di legge solo in data 6 giugno 2002 e non avesse, quindi, ancora maturato i cinque anni previsti dalla legge, come denunciato anche dalla dottoressa Regina Montiglia nell'esposto inviato al presidente della giunta regionale e all'assessore regionale della Campania -:
dal Ministro interrogato se siano state avviate le procedure per esercitare i poteri ispettivi previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998;
in caso affermativo a quali risultati sia giunta l'ispezione, in caso negativo se intenda esercitare tali poteri ispettivi.
(4-00711)
TAGLIALATELA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il sottoscritto ha presentato nella scorsa legislatura in data 4 ottobre 2005 l'interrogazione parlamentare a risposta scritta, atto 4-17087;
l'interrogazione contestava la nomina fatta nel 2004 dall'allora direttore generale della Asl Napoli 1 (prof. Angelo Montemarano), e confermata dall'attuale direttore generale (dott. Maro Tursi), in quanto si denunciava la mancanza dei requisiti
del dott. Remigio Prudente quale direttore sanitario della Asl Napoli 1, poiché dalla documentazione il dott. Prudente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica 484/1997);
difatti la nomina a direttore sanitario della Asl Napoli 1 è avvenuta nonostante il dott. Prudente risultasse aver ricoperto il primo incarico di direttore responsabile di una struttura sanitaria solo in data 18 febbraio 2002, con protocollo n. 1641, e non avesse, quindi, ancora maturato i cinque anni previsti dalla legge, come denunciato anche da una nota del signor Antonio Stornaiuolo, acquisita dalla Asl e protocollata n. 2131 -:
se siano state avviate le procedure per esercitare i poteri ispettivi previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998;
in caso affermativo a quali risultati sia giunta l'ispezione, in caso negativo se intenda esercitare tali poteri ispettivi.
(4-00712)
Risposta. - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, relative a problematiche attinenti ad analoghi profili di legittimità.
Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico di direttore sanitario di azienda sanitaria locale, la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Il combinato disposto di tali norme, in particolare, stabilisce che i requisiti per l'accesso all'incarico di direzione aziendale sono:
essere medico di qualifica dirigenziale;
non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
aver svolto cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione;
il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Inoltre, l'articolo 1, comma 2, del decreto presidenziale citato dispone che «la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente; l'articolo 2 definisce in che modo debbano essere intesi gli enti o strutture sanitarie «di media o grande dimensione».
Quanto al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo aziendale, il medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ne disciplina i requisiti:
essere laureato in discipline giuridiche o economiche;
non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
aver svolto cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
Per l'attestato di formazione manageriale, nonché per la valutazione della dell'attività di direzione, si fa riferimento, per analogia, agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997.
L'articolo 3, comma 1-quinquies, demanda al Direttore generale la facoltà di scelta degli organi aziendali suddetti.
Va segnalato che l'intervenuta definizione, in senso federalista, dei rapporti tra lo Stato e le autonome locali, fondata sul principio di sussidiarietà, di derivazione comunitaria, lascia all'autonomia regionale la scelta del modello più adatto alle proprie esigenze organizzative, in una «cornice» di indirizzo statale che non deve indicare modelli rigidi da applicare su tutto il territorio nazionale; ma garantire, piuttosto, la salvaguardia dei principi solidaristici del
Servizio sanitario nazionale, con il compito di individuare i livelli uniformi dell'assistenza sanitaria e gli indirizzi generali.
L'attuale quadro normativo affida alle Regioni, tra l'altro, i poteri di vigilanza e controllo sulle modalità organizzative e di funzionamento delle A.S.L. e alle Aziende stesse, nella persona del Direttore generale, la responsabilità gestionale ed organizzativa.
In merito a quanto segnalato dall'interrogante, si allega la documentazione trasmessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed inviata dal competente Assessore alla Sanità.
Nella stessa sono riportate in sintesi le controdeduzioni fornite dal Direttore generale dell'Asl Na 1 sulle nomine oggetto dell'atto parlamentare.
La Prefettura, inoltre, ha precisato che, in merito alla nomina del dottor Pasquale Corcione, l'esposto presentato dalla dottoressa Regina Montiglia, trasmesso in data 4 gennaio 2005 al Comando Provinciale CC. di Napoli, è oggetto di riscontro investigativo da parte del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero. La Prefettura, pertanto, si è riservata di comunicare notizie aggiornate circa l'esito degli accertamenti avviati, non appena perverranno dal competente Comando.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Gaglione.
TASSONE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella tornata elettorale del 28-29 maggio 2006 risultava eletto Sindaco, per la terza volta consecutiva, nel comune di Sirignano, il signor Antonio Napolitano, Sindaco per due legislature; tale circostanza si pone in contrasto con l'articolo 51 del T.U.E.L. n. 267/2000 il quale, al secondo comma, recita espressamente che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e Presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche;
in data 30 maggio 2006 con Prot. n. 431/S.E. il Prefetto di Avellino ne rilevava la ineleggibilità -:
quali iniziative intenda adottare nell'ipotesi in cui il consiglio comunale di Sirignano convalidi l'elezione.
(4-00241)
Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti.
La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato.
Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti.
In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (cfr. sentenza TAR Piemonte - Sezione Seconda - nr. 3278 del 22 ottobre 2005).
Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale,
che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado.
L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione nr. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria.
Nel caso specifico dei Comune di Sirignano, in linea con le indicazioni diramate dal Ministero, il Prefetto di Avellino ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, II comma, del citato decreto legislativo 267/2000.
Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.