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Allegato A
Seduta n. 50 del 10/10/2006
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA (A.C. 1750)
(A.C. 1750 - Sezione 1)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nelle intenzioni dichiarate dal Governo, costituisce di fatto, uno dei documenti cosiddetti collegati alla manovra finanziaria richiamati dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento della Camera, prefiggendosi lo scopo di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici attraverso una pluralità di misure che, invero, appaiono disomogenee e che investono i più disparati settori delle competenze, dell'organizzazione e delle possibilità di gestione dei bilanci dello Stato, così come delle Regioni e degli enti locali;
lo strumento prescelto per introdurre le rilevanti modifiche di natura economico-finanziaria e tributaria costituisce palese violazione di ogni presupposto per l'esercizio della decretazione d'urgenza, nonché evidente stravolgimento della procedura di bilancio;
la natura ordinamentale della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto si pone infatti in palese contraddizione con la legge 23 agosto 1988, n. 400, la cui cogenza è stata più volte ribadita dal Capo dello Stato e dalla Presidenza della Camera, per la evidente eterogeneità delle materie trattate (si va dalle norme di contrasto all'evasione fiscale alle misure di riscossione tributaria, a disposizioni in materia di agricoltura, di catasto, di risorse energetiche, di ambiente, di trasporti, di beni culturali, fino alla materia previdenziale e all'editoria, solo per fare alcuni esempi);
è altresì evidente l'insussistenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il ricorso allo strumento del decreto-legge, non soltanto per la già accennata natura ordinamentale della maggior parte delle disposizioni recate dal provvedimento, ma anche per la previsione di decorrenza di molte norme successiva alla scadenza costituzionale per l'approvazione del disegno di legge finanziaria;
norme come quelle relative al mutamento della composizione della società Stretto di Messina S.p.a., (che resta integralmente pubblica, con Anas, Regione Calabria e Regione Sicilia azioniste per legge e che viene altresì espressamente autorizzata a svolgere attività all'estero), oppure al contributo di otto milioni di euro per il 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del teatro Petruzzelli di Bari o, ancora, in materia di editoria, all'obbligo, per i soggetti che riproducono articoli di riviste o giornali, di corrispondere un compenso agli editori, mancano in tutta evidenza del requisito della straordinaria urgenza;
l'esame delle singole norme porta alla luce altri profili di illegittimità costituzionale, considerato, ad esempio, quanto statuito
dal complesso degli articoli introdotti al Capo XI del decreto in esame, attraverso i quali si compie una vera e propria mini-riforma del settore del pubblico impiego e della dirigenza statale;
in particolare, l'articolo 41, in tema di incarichi dirigenziali, modifica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel senso di introdurre un'estensione della disciplina prevista per la valutazione del mantenimento delle cariche di segretario generale e capo di dipartimento, ricomprendendo nella logica del carattere fiduciario di tali figure, del tutto discrezionalmente, anche ogni altro incarico di livello dirigenziale conferito a dipendenti della pubblica amministrazione o di organi costituzionali, nonché ad esperti esterni alla pubblica amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale, finanche ai direttori delle agenzie fiscali, al fine di impedirne la permanenza in carica oltre la scadenza dell'organo politico di riferimento;
operando un'arbitraria riduzione del termine previsto dalla vigente disciplina, la norma richiamata comporta infatti, con efficacia una tantum, la cessazione di tutti gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti prima del 17 maggio 2006, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
tale cessazione si produce ipso iure, senza che per tale effetto intervenga alcuna specifica e concreta valutazione in apposito provvedimento amministrativo, attraverso una previsione che, oltre ad essere fortemente contestabile sul piano politico, è fortemente contestabile dal punto di vista della legittimità costituzionale. Sotto il profilo del rapporto di lavoro va sottolineato come la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente ritenuto, in linea di principio, che ogni trattamento legislativo che ponga una particolare categoria di lavoratori in posizione deteriore rispetto alla generalità degli altri lavoratori debba avere, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, una ragionevole giustificazione;
non solo in tale modo si prefigura un trattamento diverso da quello previsto per la generalità dei lavoratori pubblici e privati, ma lo si fa, per definizione, in assenza di ogni giustificazione. La cessazione dall'incarico non avviene solo per coloro che rivestono funzioni di stretta collaborazione e di indirizzo politico, ma in via indistinta e generalizzata per tutte le cariche dirigenziali, come conseguenza dell'unico evento del cambiamento del Governo e a seguito di decisioni meramente politiche, in quanto tali estranee rispetto alle vicende di ciascun incarico dirigenziale;
in tal modo si definisce dunque una vera e propria soggezione dei dirigenti al potere politico del Governo, in palese contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;
come la stessa Corte costituzionale ha infatti avuto modo di chiarire più volte nel pronunciarsi sulle riforme amministrative a partire dagli anni 90, i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, se da un lato consentono varie soluzioni circa il rapporto tra dirigenti pubblici e potere politico, tuttavia dall'altro impediscono una conduzione squisitamente politica del rapporto inerente all'incarico dirigenziale, sganciata dalla valutazione dell'idoneità professionale del dirigente e da criteri e procedure di carattere oggettivo;
lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza della V Sezione depositata lo scorso 12 settembre, ha avuto modo di stabilire che il c.d. spoil system non può essere applicato al personale che viene scelto in base al merito e che non svolge funzioni di natura politica, bensì di promozione e di coordinamento dell'attività amministrativa, cosicché l'atto di revoca dell'incarico, discrezionale, di alta amministrazione e non politico, deve essere sorretto da una adeguata motivazione ed essere preceduto dal necessario avviso di avvio del procedimento;
nella stessa logica si pone la disposizione (articolo 20) attraverso la quale si opera un nuovo assetto organizzativo per
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che di fatto comporta una nuova nomina degli organi direttivi senza prevedere un'adeguata disciplina transitoria dei contratti in essere;
le misure di carattere fiscale introdotte comportano inoltre in molti casi evidenti profili di incostituzionalità per la determinazione di situazioni di disparità di trattamento fra le categorie dei contribuenti, prefigurando agevolazioni fiscali dovute solamente alla temporaneità del verificarsi della fattispecie prevista dalla norma, come nel caso dell'agevolazione sulla tassa automobilistica stabilita per l'acquisto di autoveicoli immatricolati come euro 4 o euro 5 che sia effettuato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. n. 1750.
n. 1. Maroni, Cota.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, costituisce una grave ed evidente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto contiene tutta una lunga serie di norme che non rispondono minimamente ai requisiti di straordinarietà ed urgenza richiesti tassativamente dalla Costituzione per l'emanazione di decreti-legge. La maggior parte delle norme recano riforme complesse ed articolate, come le disposizioni in materia di agricoltura (articolo 4), di catasto (articolo 5), di sostenibilità ambientale (articolo 7), di immobili delle Poste e delle Ferrovie (articoli 10 e 11), di attività di dragaggio (articolo 13), organizzazione del Ministero dei beni culturali (articolo 15), le disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni (capo IX), le disposizioni in materia di università (capo X), il servizio dighe (articolo 45) e molte altre; tutte queste norme non presentano alcun profilo di necessità e, soprattutto, di urgenza;
le norme contenute nell'articolo 4 penalizzano fortemente il settore agricolo che si trova già in grave difficoltà per la concorrenza dei prodotti sia di provenienza comunitaria sia extracomunitaria;
l'articolo 6, che reintroduce, sotto altro nome, l'imposta di successione, rappresenta un'evidente violazione dell'impegno solennemente assunto dal Presidente del Consiglio in campagna elettorale, di non reintrodurre nel nostro ordinamento tale odiosa imposta;
il decreto-legge inasprisce l'accisa sul gasolio per autotrazione, malgrado il prezzo industriale di tale carburante abbia subito un aumento molto rilevante in questi ultimi due anni;
con l'articolo 14 si avvia il definanziamento per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il che costituisce un vulnus gravissimo alle prospettive di sviluppo economico non solo della Sicilia e della Calabria, ma di tutto il meridione d'Italia;
il decreto-legge in esame contiene tutta una lunga serie di interventi microsettoriali disomogenei e non coordinati che non rientrano affatto nella materia fiscale e finanziaria e non hanno nessuna logica connessione con la manovra di finanza pubblica del 2007,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. n. 1750.
n. 2. Elio Vito, Armosino, La Loggia, Leone.