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Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006
...
(A.C. 1780 - Sezione 4)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilità» sono soppresse;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».
3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera i) è abrogata;
2) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;
3) la lettera z) è abrogata;
4) la lettera bb) è abrogata;
5) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;
c) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»;
d) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) è abrogata;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;
3) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;
4) la lettera l) è abrogata;
e) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Condotta disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza»;
f) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;
g) all'articolo 15:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;
2) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
3) al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;
d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;
h) all'articolo 16:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari»;
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta
si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;
3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Potere di archiviazione»;
i) all'articolo 17:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;
2) al comma 7, è soppresso l'ultimo periodo;
l) all'articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;
m) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;
n) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
o) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;
p) all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;
q) dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
1. 1. Lussana.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
* 1. 50. Pecorella, Vitali, Costa.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
* 1. 172. Bongiorno, Cirielli, Consolo, Contento, Siliquini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, gli articoli 13, 14 e 15 sono sostituiti dal seguente:
Art. 13 - (Passaggio di funzioni) - 1 Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente.
2. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante.
3. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
4. Chi dalla funzione giudicante sia passato alla funzione requirente, o dalla funzione requirente alla funzione giudicante, può nei due anni successivi presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante ovvero nella funzione requirente. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui ai commi 1, 2 e 4.
6. Fuori dai casi indicati ai commi 1, 2 e 4 non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
7. Il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in un ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
8. Entro il 1o gennaio 2007, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
9. Ai fini del passaggio di funzioni, di cui al comma 8, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base della eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto,
con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.
1. 99. Pecorella.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 20. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.
1. 21. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 22. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o maggio 2007.
1. 23. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o aprile 2007.
1. 24. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 25. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 26. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 27. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 28. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 gennaio 2007.
1. 29. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 28, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 30. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 32. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 35. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 41, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o gennaio 2007.
1. 36. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 38. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 19 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 19. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 27, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 501. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 35 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 31. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 36 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.
1. 33. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 37 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 34. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'efficacia dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.
1. 93. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1o febbraio 2007.
1. 39. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino a diversa disposizione, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 fino al 31 gennaio 2007.
1. 607. Lussana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 15 febbraio 2007.
1. 606. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo IV - Passaggio di funzioni, del.
1. 8. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado, del.
1. 9. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo VI - Assegnazioni dei posti nelle funzioni di secondo grado, del.
1. 10. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo VII - Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità, del.
1. 11. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo X - Magistrati fuori ruolo, del.
1. 12. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo XI - Progressione economica dei magistrati, del.
1. 13. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, con eccezione per quelle di cui al Capo I, al Capo II, al Capo III, al Capo IV, al Capo VIII, al Capo IX e al Capo X.
1. 608. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, con eccezione per quelle di cui al Capo I, Capo II, al Capo IV, al Capo V, al Capo VIII, al Capo IX e al Capo X.
1. 609. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle di cui al Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato.
*1. 610. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle di cui al Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato.
*1. 67. Pecorella.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle di cui al Capo II - Funzioni dei magistrati.
1. 37. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle di cui al Capo III - Della progressione nelle funzioni.
1. 611. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV - Passaggio di funzioni.
1. 612. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado.
1. 40. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo VI - Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.
1. 41. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al Capo VIII - Concorsi e ammissioni.
1. 42. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo IX - Incarichi semidirettivi e direttivi.
1. 43. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al capo X - Magistrati fuori ruolo.
1. 44. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al capo XI - Progressione economica dei magistrati.
1. 45. Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 13 commi 1 e 2, 14 commi 1 e 2, 15 e 16 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
1. 68. Pecorella.
Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti:, ad eccezione degli articoli 45 e 46.
1. 69. Pecorella.
Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 31 ottobre 2006.
1. 14. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 1o dicembre 2006.
1. 16. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 31 dicembre 2006.
1. 17. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 31 gennaio 2007.
1. 18. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 1o novembre 2006.
1. 7. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 1o dicembre 2006.
1. 6. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2006.
1. 378. Costa.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 marzo.
1. 58. Pecorella.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 aprile.
1. 60. Costa.
Sopprimere il comma 2.
1. 96. Pecorella, Costa.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 100. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il procuratore della Repubblica, all'inizio di ogni anno giudiziario, stabilisce le priorità nell'esercizio dell'azione penale. Il procuratore della Repubblica deve tener conto della gravità dei reati, della diffusione sul territorio e del particolare allarme sociale».
1. 101. Pecorella.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 102. Pecorella, Costa.
Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso Art. 2, con il seguente:
Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare dell'azione penale, la esercita personalmente.
1. 379. Costa.
Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso Art. 2, con il seguente:
Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale il cui esercizio è personale. In casi eccezionali, con atto di assegnazione specificamente motivato può attribuire la trattazione di un singolo procedimento ad un magistrato dell'ufficio.
1. 387. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: la esercita, aggiungere le seguenti: sotto la sua responsabilità.
1. 190. Vitali.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mediante assegnazione a con la seguente: delegando.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: assegnazione con la seguente: delega.
*1. 103. Pecorella, Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mediante assegnazione a con la seguente: delegando.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: assegnazione con la seguente: delega.
*1. 178. Lussana.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mediante assegnazione con le seguenti: conferendo incarico.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: assegnazione con la seguente: incarico.
1. 105. Pecorella.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: uno o più magistrati con le seguenti: un magistrato.
1. 380. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il procuratore della Repubblica è comunque responsabile dei tempi, dei modi e delle forme dell'esercizio dell'azione.
1. 104. Pecorella.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno o più procedimenti con le seguenti: un solo procedimento.
1. 381. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: singoli atti con le seguenti: un singolo atto.
1. 384. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché vengano specificate le ragioni che non ne consentono l'esercizio personale da parte del procuratore della Repubblica.
1. 382. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 385. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i criteri ai con le seguenti: le direttive alle.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ai principi e criteri definiti con le seguenti: alle direttive definite.
* 1. 176. Lussana.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i criteri ai con le seguenti: le direttive alle.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ai principi e criteri definiti con le seguenti: alle direttive definite.
* 1. 191. Pecorella, Vitali.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in via generale o.
1. 383. Costa.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: revocare l'assegnazione; aggiungere le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato incaricato, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo
provvedimento il magistrato incaricato può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio. La relativa documentazione è inserita nel fascicolo delle indagini preliminari;
1. 109. Pecorella.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: revocare l'assegnazione; aggiungere le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato assegnatario, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato assegnatario. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato assegnatario può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio;
1. 192. Vitali.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato assegnatario, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine, il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato assegnatario. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato assegnatario può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio.
1. 179. Lussana.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Subito dopo la scadenza del termine il procuratore trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
1. 108. Pecorella.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
1. 106. Pecorella.
Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni sono inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
1. 107. Pecorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
* 1. 112. Pecorella, Costa.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
* 1. 180. Lussana.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle funzioni, non deve tenere comportamenti che compromettano il prestigio della istituzione giudiziaria».
1. 113. Pecorella.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La violazione dei doveri di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4».
1. 114. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).
1. 116. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) il perseguimento, nell'esercizio delle sue funzioni, di finalità che siano palesemente estranee all'amministrazione della giustizia».
1. 117. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).
* 1. 118. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).
* 1. 181. Lussana.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, dopo le parole: che riguardino aggiungere le seguenti: , sotto qualunque aspetto,
1. 124. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui
1. 404. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui con le seguenti: ledano gli altrui interessi, giuridicamente riconosciuti.
1. 121. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui, con le seguenti: ledano diritti altrui.
1. 120. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sopprimere la parola: indebitamente.
1. 119. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: nonché la violazione del con le seguenti: ovvero nell'ipotesi in cui sia stato violato il.
1. 122. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 con le seguenti: dei divieti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
1. 405. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).
* 1. 125. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).
* 1. 182. Lussana.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).
* 1. 402. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).
1. 126. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).
* 1. 127. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).
* 1. 184. Lussana.
Al comma 3, lettera b), numero 5), capoverso, sostituire la parola: macroscopico con la seguente: palese.
1. 128. Pecorella.
Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
6) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:
«ff-bis) l'aver riportato giudizio di condanna per danno erariale o per responsabilità professionale nell'esercizio delle funzioni».
1. 401. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 129. Pecorella.
Al comma 3, lettera c), capoverso, dopo le parole: norme di diritto aggiungere le seguenti:, in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale,
1. 130. Pecorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
1. 131. Pecorella.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).
* 1. 132. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).
* 1. 185. Lussana.
Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera f), le parole: «o per le modalità con cui il giudizio è espresso» sono soppresse.
1. 193. Pecorella.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).
1. 133. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: sistematica e continuativa.
1. 400. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 3, lettera d), numero 2), capoverso, sostituire le parole: sistematica e continuativa a partiti politici, ovvero il coinvolgimento nell'attività di con le seguenti: continuativa all'attività di partiti politici ovvero di.
1. 134. Pecorella.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).
1. 135. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera d), numero 3), capoverso, sostituire le parole: è diretto a condizionare l'esercizio di con le seguenti: costituisce una indebita interferenza con.
1. 136. Pecorella.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 4).
1. 137. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) il tenere comportamenti che compromettano il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria».
1. 403. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
1. 138. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: di scarsa rilevanza con le seguenti: inidoneo a ledere l'interesse tutelato.
1. 141. Pecorella.
Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: di scarsa rilevanza con la seguente: irrilevante.
1. 140. Pecorella.
Al comma 3, lettera g), sopprimere il numero 1).
1. 143. Pecorella.
Al comma 3, lettera g), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: sempre che non si tratti di un delitto punito con la reclusione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere promossa quanto sono decorsi quindici anni e, se superiore, un tempo pari a quello previsto per la prescrizione dal codice penale.
1. 607. Pecorella.
Al comma 3, lettera g), sopprimere il numero 2).
1. 144. Pecorella.
Al comma 3, lettera g), sopprimere il numero 3).
1. 145. Pecorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera h).
1. 149. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 1), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 154. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), sopprimere il numero 2).
1. 151. Pecorella, Costa.
Al comma 3, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:
«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se ritiene di non
procedere alla incolpazione perché il fatto forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4, oppure se il fatto risulta inesistente o non commesso, informa il Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti. Nei sessanta giorni successivi il Ministro può richiedere al Procuratore generale che formuli l'incolpazione. Se il termine di cui sopra è interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la sua richiesta, il Procuratore generale procede alla archiviazione. Nel corso dei sessanta giorni è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15.»
1. 160. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o.
1. 155. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: dal Ministro, delegando un magistrato dell'Ispettorato.
1. 605. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: il Tribunale supremo militare.
1. 158. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: Corte dei conti.
1. 159. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: Corte d'appello di Roma.
1. 157. Pecorella.
Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Nel corso dei sessanta giorni.
1. 161. Pecorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera i).
1. 162. Pecorella.
Al comma 3, lettera i), numero 1), capoverso, aggiungere in fine le parole: il quale può assistere all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato.
1. 165. Pecorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera n).
1. 167. Pecorella.
Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».
*1. 500. Pecorella.
Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».
*1. 600. Lussana.
Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».
*1. 601. Mazzoni.
Al comma 3, sopprimere la lettera o).
Conseguentemente, alla lettera p), capoverso comma 8, sostituire la parola: civili con la seguente: penali.
1. 604. Pecorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera o).
*1. 601. Lussana.
Al comma 3, sopprimere la lettera o).
*1. 602. Bongiorno, Cirielli, Consolo, Contento, Siliquini.
Al comma 3, sopprimere la lettera p).
1. 169. Pecorella, Laurini.
Al comma 3, sopprimere la lettera q).
1. 170. Pecorella.
Al comma 3, lettera q), capoverso Art. 32-bis, comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli con le seguenti: si rinvia, se più favorevole, al disposto di cui agli.
1. 171. Pecorella.