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Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006
...
(A.C. 1780 - Sezione 6)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 con le seguenti: del 31 ottobre 2006.
3. 3. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: efficacia con le seguenti: entrata in vigore.
3. 2. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 01. Costa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 02. Costa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.
*3. 04. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio n. 150.
*3. 03. Costa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il 1o gennaio 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 06. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 05. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui al comma 1, devono essere adottate esclusivamente disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. 07. Lussana.