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Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006
(A.C. 1780 - Sezione 8)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
sottolineato che il fenomeno, sempre più diffuso, dell'assunzione di incarichi extragiudiziari da parte di magistrati finisce sostanzialmente per ledere principi costituzionali, quali quelli dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e della terzietà ed imparzialità del giudice - specie in relazione allo svolgimento delle funzioni di arbitro od al conferimento di incarichi presso organi di Governo - nonché della ragionevole durata del processo, la cui attuazione è di fatto pregiudicata anche dall'alto numero di magistrati che, proprio a causa dello svolgimento di incarichi extragiudiziari, sono sottratti ai loro compiti istituzionali;
rilevato che il provvedimento in esame modifica alcune disposizioni relative ad illeciti disciplinari previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, al fine di meglio adeguarli a principi costituzionali, senza tuttavia modificare l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, secondo cui costituisce illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, mentre, per le ragioni sopra esposte, sarebbe opportuno vietare e sanzionare la stessa assunzione di tali incarichi;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a sanzionare come illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari da parte di magistrati.
9/1780/1.Mario Pepe.
La Camera,
considerato che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame si limita a sospendere l'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006, che, tra l'altro, introduce nell'ordinamento il principio della separazione delle funzioni giudicanti e requirenti nonché quello della progressione di carriera secondo il metodo concorsuale;
impegna il Governo
a riferire al più presto al Parlamento, e comunque entro il 30 novembre 2006, sulle linee di riforma dell'ordinamento giudiziario che il Governo intende assumere, con particolare riferimento ai predetti principi.
9/1780/2.Pecorella.
La Camera,
considerato che il presente provvedimento A.C. 1780 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - prevedendo che il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la può esercitare personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i dati numerici riguardanti il potere di revoca dell'assegnazione riconosciuto al procuratore della Repubblica ogni qualvolta il magistrato non si é attenuto ai principi stabiliti dal procuratore oppure sia insorto contrasto tra i due circa le modalità di esercizio.
9/1780/3.Dussin.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - divenuto efficace dal 18 giugno 2006, delinea all'articolo 6 l'attività di vigilanza che il procuratore generale presso la Corte di appello deve svolgere sugli uffici di procura della Repubblica del distretto,
impegna il Governo
a riferire entro un anno al Parlamento le modalità di svolgimento del suddetto potere di vigilanza, con particolare riguardo ai parametri della funzione attribuita al procuratore, alla luce del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo.
9/1780/4.Bodega.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante: «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché norme in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati» è efficace dal 28 luglio 2006,
impegna il Governo
a riferire, entro un mese dall'approvazione della legge che sospende l'efficacia del suddetto decreto fino al 31 luglio 2007, nella Commissione competente per materia sullo stato di attuazione del suddetto decreto indicando in particolare quante domande siano state presentate per il passaggio, nello stesso grado, a funzioni diverse da quelle esercitate.
9/1780/5.Garavaglia.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - é divenuto efficace dal 18 giugno 2006,
impegna il Governo
a riferire entro un anno al Parlamento sulle modalità attuative del suddetto decreto, con particolare riguardo al numero di procure all'interno di ogni regione che sono state in grado di definire i criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti, quali il settore fallimentare, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto.
9/1780/6.Caparini.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - è divenuto efficace dal 18 giugno 2006,
impegna il Governo
a riferire entro un anno al Parlamento sulle modalità di svolgimento dei rapporti tra i vari uffici di procura e gli organi di informazione, alla luce di quanto sancito dal suddetto decreto che individua nel solo procuratore della Repubblica la persona deputata a tenere contatti con i mass media per fornire le doverose informazioni circa le vicende giudiziarie trattate dall'ufficio.
9/1780/7.Grimoldi.
La Camera,
considerato che il presente provvedimento introduce alcune modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa
dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150»,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento entro un anno dall'approvazione del presente A.C. 1780 sullo stato di attuazione del suddetto articolo 16, riguardante le indagini nel procedimento disciplinare, indicando quante volte sia stato esercitato dal ministro della giustizia il potere conferitogli nei confronti del provvedimento di archiviazione disposto dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
9/1780/8.Bricolo.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» è efficace dal 19 giugno 2006,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, eventualmente nella Commissione competente per materia, entro un anno dall'approvazione del presente A.C. 1780 sullo stato di attuazione del suddetto decreto, illustrando in particolare quante sanzioni siano state applicate conseguenti alla violazione dei doveri specifici indicati in particolare dagli articoli 1, 2, 3, e 4.
9/1780/9.Lussana.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» è efficace dal 19 giugno 2006,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, eventualmente nella Commissione competente per materia, entro sei mesi dall'approvazione dell'A.C. 1780 sullo stato di attuazione del suddetto decreto nella parte riguardante il Capo I, contenente la normativa di diritto sostanziale sulla responsabilità disciplinare riferita all'esercizio delle funzioni dei magistrati, nella sua portata applicativa.
9/1780/10.Goisis.
La Camera,
considerato che il presente provvedimento A.C. 1780 sospende il decreto legislativo n. 160 del 2006 - già efficace dal 28 luglio scorso - che istituzionalizza la Scuola superiore della magistratura come struttura presso la quale devono svolgersi gli appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati,
impegna il Governo
a riferire al più presto al Parlamento circa la effettiva entrata in funzione della Scuola superiore magistratura.
9/1780/11.Gibelli.
La Camera,
poichè in sede di discussione dell'atto Camera n. 1780 è emersa più di qualche perplessità sulle modalità di assegnazione dei fascicoli dal procuratore capo al sostituto, nonché sulle modalità ed i tempi di mora di detta assegnazione,
impegna il Governo
a stabilire modi, tempi e garanzie sulla succitata procedura che tengano conto che la titolarità dell'azione penale venga assegnata al procuratore capo.
9/1780/12.Cicu.
La Camera,
premesso che il disegno di legge in materia di sospensione dell'efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario modifica parti sostanziali della disciplina della materia disciplinare,
impegna il Governo
a riferire ogni sei mesi sulle azioni disciplinari promosse dal ministro della giustizia.
9/1780/13.Biancofiore.
La Camera,
premesso che il provvedimento in oggetto modifica la lettera ff) del numero 5), lettera b) comma 3 dell'articolo 1,
impegna il Governo
a riferire semestralmente quali siano gli «errori macroscopici» rilevati al fine dell'applicazione della lettera ff).
9/1780/14.Bertolini.
La Camera,
premesso che la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1780 innova fortemente la materia relativa all'esercizio dell'azione penale,
impegna il Governo
a riferire ogni 6 mesi il numero delle revoche da parte del procuratore della Repubblica delle deleghe nei confronti dei sostituti assegnatari dei procedimenti.
9/1780/15.Santelli.
La Camera,
considerata la sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006;
ritenuta comunque l'utilità dei concorsi interni per la progressione nelle funzioni,
impegna il Governo
a predisporre uno studio in ordine alle modalità esecutive dei concorsi interni da esperirsi successivamente al 31 luglio 2007 e a riferire al Parlamento.
9/1780/16.Costa.
La Camera,
impegna il Governo
a riferire, eventualmente nella Commissione competente per materia, ogni 12 mesi, quanti magistrati siano stati sottoposti a procedimento penale ogni anno ed a dire se per gli stessi sia anche avviata l'azione disciplinare.
9/1780/17.Palumbo.
La Camera,
impegna il Governo
a riferire, eventualmente nella Commissione competente per materia, quanti siano i magistrati che annualmente chiedono il trasferimento per poi revocare la relativa domanda.
9/1780/18.Carfagna.
La Camera,
impegna il Governo
a riferire annualmente il numero e il tipo di procedimenti disciplinari relativi agli illeciti per i quali la prescrizione disciplinare è diversa dalla prescrizione penale, eventualmente nella Commissione competente per materia.
9/1780/19.Paniz.
La Camera,
considerato che la scelta fatta dal legislatore della XIV legislatura è stata quella di stabilire la separazione delle funzioni,
impegna il Governo
a far si che non si torni indietro su questo punto che dovrà rappresentare il punto minimo di equilibrio per garantire la effettività dell'articolo 111 della Costituzione.
9/1780/20.Baldelli.
La Camera,
considerato che il decreto legislativo n. 160 del 2006 è stato l'unico ad essere sospeso nella sua interezza;
che il termine assegnato è congruo, ma non particolarmente elevato, segno della volontà di intervenire tempestivamente;
impegna il Governo
a presentare entro due mesi una proposta legislativa di modifica dello stesso decreto legislativo.
9/1780/21.Testoni.
La Camera,
premesso che in rapporto al decreto legislativo n. 160 del 2006 si è stabilita una sospensione sino al 31 luglio 2007 e che la riforma in questione è troppo importante per subire ulteriori ritardi,
impegna il Governo
a non richiedere ulteriori proroghe e a far si che i tempi di sospensione, più che ragionevoli, siano rispettati.
9/1780/22.Vitali.
La Camera,
considerato che non è stato possibile apportare modifiche di sorta al testo licenziato dal Senato sull'ordinamento giudiziario;
impegna il Governo
a riferire al Parlamento ogni sei mesi sull'andamento dell'applicazione della legge sull'ordinamento giudiziario.
9/1780/23.Marras.
La Camera,
impegna il Governo
a riferire, eventualmente nella Commissione competente per materia, quanti magistrati ogni anno siano sottoposti a ispezione.
9/1780/24.Milanato.
La Camera,
impegna il Governo
a riferire, ogni sei mesi, eventualmente innanzi la Commissione competente, quanti siano i magistrati che risultano aver depositato in ritardo sentenze penali o civili.
9/1780/25.Giuseppe Fini.
La Camera,
impegna il Governo
ad accertare tempestivamente e riferire alla Commissione giustizia la percentuale di magistrati che hanno optato per funzioni diverse da quelle attualmente svolte.
9/1780/26.Laurini.
La Camera,
impegna il Governo
a comunicare annualmente il numero dei magistrati radiati.
9/1780/27. Gardini.
La Camera,
impegna il Governo
a chiarire quanto prima la portata rettificava dell'articolo 24 comma 1, inserendo le espressioni atte a rendere compatibile la norma con il sistema procedurale vigente.
9/1780/28. Consolo.
La Camera,
impegna il Governo
a promuovere entro il più breve tempo possibile ogni norma atta ad introdurre una effettiva separazione delle carriere nella magistratura.
9/1780/29.Saglia.
La Camera,
impegna il Governo
ad introdurre una normativa che introduca tempi di prescrizione in materia di ricorsi disciplinari non inferiore ad eventuali tempi prescrizionali relativi ai reati contestati.
9/1780/30.Lisi.