Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 59 del 25/10/2006
TESTO AGGIORNATO AL 19 DICEMBRE 2006
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CACCIARI, ZANELLA, FINCATO, CREMA e MARTELLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 104 del 1996 e le successive norme che stabiliscono le modalità di alienazione del patrimonio abitativo di proprietà degli Enti prevedono che sulla vendita sia esercitato il diritto di prelazione da parte dei conduttori degli alloggi e che condizione necessaria per esercitare tale diritto è la regolarizzazione dei rapporti tra locatario e conduttore;
il processo di alienazione degli alloggi di proprietà dell'INPDAP (circa 600) nel quartiere Cita di Marghera (Mestre-Venezia) avviene dopo quasi un trentennio di rapporti conflittuali tra proprietà e inquilini dovuti in larga misura secondo gli interroganti ad una scandalosa esagerazione delle spese condominiali negli alloggi affidati in gestione e manutenzione a GEFI.ciemme;
risulta agli interroganti che l'INPDAP nell'aprile 2004 ha interrotto l'affidamento di gestione e manutenzione degli alloggi del Triveneto alla società GEFI.ciemme e ha attivato una gestione diretta da maggio a dicembre 2004 durante la quale ha certificato un abbattimento di quasi il 50 per cento delle spese accessorie a carico degli inquilini, dando di fatto ragione a quanto denunciato dagli stessi negli anni precedenti, come paiono dimostrare le successive azioni legali intraprese dall'INPDAP nei confronti dei gestori privati (GEFI.ciemme nel Triveneto, ma Edilnord, Romeo, Caltagirone, in altre regioni);
l'INPDAP, insomma, sembra riconoscere il danno ricevuto dagli inquilini, ma si mantiene su di una posizione assolutamente rigida riguardo la possibilità di arrivare ad un qualsiasi accordo che permetterebbe agli inquilini di optare per l'acquisto del proprio alloggio o il rinnovo del contratto di locazione e quindi di alleggerire l'emergenza casa suscitata;
il comune di Venezia ha a più riprese tentato, attraverso iniziative formali, di favorire un accordo tra la proprietà e gli inquilini in oggetto, salvo scontrarsi con la rigidità delle posizioni dell'INPDAP;
la legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) all'articolo 43 comma 12 stabiliva che «Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito;
tale dispositivo è stato interpretato dall'INPDAP secondo gli interroganti in senso restrittivo, riconoscendo agli inquilini la possibilità di ridurre del 20 per cento le somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali, senza però arrivare a riconoscere alcuna riduzione per le maggiorazioni, secondo gli interroganti inique delle spese addebitate dalle società private di gestione -:
se il Governo intenda intervenire, in attesa che la complicata vicenda dei comportamenti delle società private di gestione degli alloggi si risolva, almeno per permettere anche agli inquilini che versano in condizioni di morosità di poter acquistare gli alloggi o di rinnovare i contratti di locazione, così da contrastare la grave emergenza abitativa che nel territorio questa vicenda sta producendo.
(5-00335)