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Allegato A
Seduta n. 62 del 30/10/2006
...
(Sezione 4 - Vincoli di bilancio a carico delle università)
D)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto che, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1994, i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitali dello stato di previsione del ministero vigilante denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche;
i rapporti finanziari fra università e finanza statale, pertanto, per quel che attiene alle normali esigenze di funzionamento delle università, sono regolati sulla base di un unico fondo, denominato «fondo di finanziamento ordinario delle università». L'ammontare di tale fondo viene di volta in volta stabilito secondo criteri di compatibilità con le più generali politiche finanziarie e di bilancio proposte dal Governo e deliberate dal Parlamento nell'ambito delle annuali decisioni di finanza pubblica;
si realizza, in sostanza, un modello nel quale è riservata allo Stato la decisione sull'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali. Ne discende che l'applicazione alle università di vincoli che attengono alla puntuale gestione delle somme assegnate non è coerente con il sistema su delineato;
eventuali esigenze di minori finanziamenti pubblici agli atenei, motivate da politiche di bilancio restrittive a livello generale, infatti, non possono avere come sbocco naturale che una manovra sul fondo di finanziamento ordinario delle università, determinato di volta in volta secondo criteri di compatibilità con lo stato dei conti pubblici e con gli impegni europei dell'Italia;
inoltre, gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla legge consistono in genere nel contenere entro i limiti prefissati la crescita del fabbisogno generato dal sistema universitario a carico del bilancio dello Stato e, quindi, la crescita del relativo contributo di funzionamento. Ne consegue che le spese effettuate dagli atenei e dalle loro articolazioni autonome con risorse proprie (che non generano fabbisogno a carico del bilancio dello Stato) non possono ricadere nei vincoli e nelle limitazioni previste dal contenimento della spesa pubblica;
le risorse proprie derivanti da «patti» con i terzi e con gli studenti servono per realizzare attività e iniziative che debbono corrispondere in risultati agli impegni assunti e non possono essere doppiamente penalizzate né frenate da interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, dal momento che questi proventi non derivano da risorse statali, né incidono sulla spesa pubblica;
in coerenza con il modello sopra delineato, l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto che il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento per ciascun anno;
il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311, ha confermato per il triennio 2005-2007 l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 350 del 2003, escludendo tali enti, insieme con le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, dal generale limite di incremento delle spese fissato per tutte le pubbliche amministrazioni nel 2 per cento annuo (4,5 nel triennio 2005-2007);
il comma 1 dell'articolo 69 del disegno di legge finanziaria per il 2007, infine, riduce dal 4 al 3 per cento il limite di incremento del fabbisogno finanziario del sistema universitario -:
se tra le istituzioni scolastiche escluse dall'applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, siano da ricomprendere le università, anche tenuto conto che entrambe le istituzioni godono di autonomia di bilancio e il finanziamento delle loro spese di funzionamento grava su apposito fondo trasferito dall'amministrazione centrale a valere sul bilancio dello Stato;
perché le università, a mente del citato secondo periodo dell'articolo 1, comma 57, pur essendo inserite, insieme agli enti del servizio sanitario nazionale, tra gli enti ed organismi pubblici non territoriali per i quali non si applica la generale riduzione del 2 per cento annuo nel triennio 2005-2007 in virtù di specifiche disposizioni che ne vincolano le spese, non risultino poi escluse anche dall'applicazione dell'articolo 22, come le aziende sanitarie ed ospedaliere;
se il richiamo al citato articolo 1, comma 57, contenuto nel secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 («fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1» - legge n. 311 del 2004), implica l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni, di cui al secondo comma stesso, alle università, in quanto debbano applicarsi le disposizioni previste nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (limite d'incremento del fabbisogno al 4 per cento);
se, infine, la riduzione delle spese di cui al citato articolo 22 debba applicarsi anche a quelle effettuate dagli atenei con risorse proprie, le quali, non generando fabbisogno a carico del bilancio dello Stato, non dovrebbero subire tagli.
(2-00203)
«Ossorio, Donadi».
(24 ottobre 2006)